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Il pegno: definizione

Il pegno è un diritto reale minore di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito; su beni mobili, su universalità di mobili, su crediti e su altri diritti aventi per oggetto dei mobili del debitore o di un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore. È vietato il suppegno, ovvero il pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno (art. 2792 c.c.).

Il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che materialmente sono lasciati in possesso del creditore. Il contratto di pegno non si perfeziona senza il possesso del bene conseguito dal creditore: il contratto di pegno è quindi contratto reale proprio perché si perfeziona con la consegna del bene oggetto della garanzia.

Funzione dello spossessamento del bene

  • Evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è "nelle mani" del creditore;
  • Garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a favore di terzi in buona fede.

N.B. Con il pegno il debitore non perde la proprietà del bene; di conseguenza potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia perché il bene è in suo possesso, sia perché, per il diritto di seguito, il creditore potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo.

N.B. Il pegno è indivisibile: deve riguardare o l'intero bene mobile o l'intero credito, anche se la proprietà di questi beni è divisa tra più persone, come nel caso di divisione ereditaria.

Risoluzione

Se il debitore paga, in capitale, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il creditore dovrà restituirgli il bene oggetto del pegno. Se il debitore non paga, il creditore può far vendere il bene oggetto del pegno per soddisfare le sue ragioni (art. 2796 c.c.), previa intimazione al debitore di pagare (art. 2797 c.c.): se il prezzo ricavato supera l'importo del credito, la parte eccedente andrà al debitore o ad altri eventuali suoi creditori. Il creditore può chiedere al giudice che il bene gli venga assegnato in proprietà, dopo una stima che accerti che il bene non ha valore superiore all'importo del credito (art. 2798 c.c.).

Per il pegno avente come oggetto dei crediti, il creditore pignoratizio è tenuto, alla scadenza, a riscuotere il credito, trattenendo quanto a lui dovuto e versando l'eventuale eccedenza.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly_Reb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Gardella Tedeschi Bianca.
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