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PEG
NO
DEFINIZIONE (art. 2784 c.c.)
Il pegno è un diritto reale minore di garanzia su un bene altrui, costituito per
viene costituito
fungere da garanzia di un credito; su beni mobili, su universalità
di mobili, su crediti e su altri diritti aventi per oggetto dei mobili del debitore o di
un terzo a garanzia dell'obbligazione del debitore; è vietato il suppegno, ovvero il
pegno che abbia per oggetto un altro diritto di pegno (art. 2792 c.c.)
Il debitore può decidere, in accordo con il creditore e quindi per contratto, che
l'adempimento della sua obbligazione sia garantita da uno o più beni mobili che
materialmente sono lasciati in possesso del creditore.
Il contratto di pegno non si perfeziona senza il possesso del bene conseguito dal
creditore: il contratto di pegno è quindi contratto reale proprio perché si
perfeziona con la consegna del bene oggetto della garanzia.
Lo spossessamento del bene ha la funzione di:
• evitare che il bene sia distrutto o danneggiato in quanto è "nelle mani" del
creditore;
• garantire il creditore dalla eventuale alienazione del bene a favore di terzi
in buona fede.
N.B. = con il pegno il debitore non perde la proprietà del bene; di conseguenza
potrà anche alienarlo, ma tale vicenda non avrà effetti rilevanti per il creditore, sia
perché il bene è in suo possesso, sia perché, per il diritto di seguito, il creditore
potrà far vendere il bene anche se è passato in proprietà di un terzo.
²
N.B. = il pegno è indivisibile: deve riguardare o l'intero bene mobile o l'intero
credito, anche se la proprietà di questi beni è divisa tra più persone, come nel
caso di divisione ereditaria.
RISOLUZIONE
Se il debitore paga, in capitale, il credito garantito da pegno su cosa mobile, il
creditore dovrà restituirgli il bene oggetto del pegno.
Se il debitore non paga, il creditore può far vendere il bene oggetto del pegno per
soddisfare le sue ragioni (art. 2796 c.c.), previa intimazione al debitore di pagare
(art. 2797 c.c.): se il prezzo ricavato supera l’importo del credito, la parte
eccedente andrà al debitore o ad altri eventuali suoi creditori; il creditore può
chiedere al giudice che il bene gli venga assegnato in proprietà, dopo una stima
che accerti che il bene non ha valore superiore all’importo del credito (art. 2798
[1° EFFETTO DEL PEGNO]
c.c.).
Per il pegno avente come oggetto dei crediti, il creditore pignoratizio è tenuto, alla
scadenza, a riscuotere il credito, trattenendo quanto a lui dovuto e versando
l’eventuale eccedenza al proprio debitore (art. 2803 c.c.)
DIRITTO DI PRELAZIONE
Il diritto di prelazione del creditore pignoratizio consiste nel diritto di pretendere
che il debitore provveda al pagamento in suo favore prima di quelli dovuti ad altri
creditori.
La prelazione comporta che, sull’eventuale ricavato della vendita coatta del bene
dato in pegno, il creditore abbia diritto di soddisfarsi con priorità rispetto ai
creditori chirografari ( = creditori il cui credito è certificato da un atto firmato dal
debitore) e ciò perfino se la cosa sia stata trasferita in proprietà di terzi, purché
essa sia rimasta in suo possesso. (art. 2787 c.c.)
DOVERI DEL CREDITORE
• il creditore ha l'obbligo di non abusare del diritto di credito (art. 2793 c.c.);
• il creditore ha diritto a trattenere il bene oggetto di pegno, se non è
[2° EFFETTO DEL PEGNO, semel =
affidato alla custodia di un terzo;
uno]
• il creditore deve conservare il bene o il documento del credito ( art. 2790
c.c.); se perde il possesso, può esercitare l’azione di spoglio (art. 1168
c.c.) e anche l’azione petitoria di rivendicazione (art. 948 c.c.), se questa
[2° EFFETTO DEL PEGNO, bis]
spetta al costituente;
• il creditore ha il divieto di disporre del bene o del credito (art. 2792 c.c.):
se il creditore viola questo divieto, il costituente può ottenere il sequestro
[3° EFFETTO DEL PEGNO]
del bene (art. 2793 c.c.);
• il creditore deve restituire la cosa o il documento del credito quando sia
stato interamente soddisfatto (art. 2794 c.c.).
COSTITUZIONE e VENDITA
Un diritto di pegno può essere costituito (mediante un accordo contrattuale) a
favore del creditore da parte del debitore oppure anche da un terzo.
Il pegno deve essere opponibile ai terzi, perciò:
• il contratto costitutivo del pegno deve risultare da atto scritto;
• la scrittura deve avere data certa;
• nella scrittura devono essere specificatamente indicati il credito garantito
e il suo ammontare e il bene dato in pegno.
N.B. = la costituzione del pegno potrebbe avvenire anche con un accordo
soltanto verbale, se si guardano solo agli effetti inter partes.
La costituzione di un diritto di pegno varia a seconda dell’oggetto che viene dato
in pegno.
Se si tratta di beni mobili:
• costituzione = il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del
documento che attribuisce l'esclusiva disponibilità della cosa al creditore
o ad un terzo designato dalla parti (art. 2786 c.c.);
• prelazione = non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta,
ma solo nel caso in cui il credito ecceda la somma di 2 euro e 58
centesimi;
• vendita = può avvenire se l'obbligazione non è stata adempiuta solo dopo
che il debitore abbia ricevuto intimazione per il pagamento del debito (art.
2797 c.c.).
Se si tratta di crediti:
• costituzione = se il pegno non ha come oggetto titoli di credito che sono
considerati beni mobili, si costituisce con la consegna del documento da
cui risulta il creditore;
• prelazione = non può essere esercitata se il pegno non ha forma scritta e
la sua costituzione non è stata notificata al debitore del credito o da lui
accettata con un atto di data certa (art. 2800 c.c.);
• vendita = solo se il credito ha come oggetto cose diverse dal denaro il
creditore pignoratizio può procedere alla vendita; se ha come oggetto del
denaro, il creditore può riscuotere il credito oggetto del pegno (salve le
eccezioni che può opporre il debitore del credito dato in pegno).
Per la costituzione del pegno occorre lo spossessamento del debitore, ovvero il
bene oggetto del pegno deve essere consegnato al creditore.