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Contratto e rapporto di
lavoro
a cura di Luca Bianchi
DI F F I DAT E DA CHI UNQ UE PRET END A DEN ARO PER I L MAT ERI AL E CO NT ENENT E L A
DI CI T URA w w w . fo ru meco n o mi a. co m
Questo materiale non è autorizzato né dai titolari delle cattedre né dai loro collaboratori (salvo diversa indicazione) ma è
frutto del lavoro di altri studenti.
Chi studia su appunti altrui lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità.
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Capitolo 1: Nozione e Fonti del Diritto del Lavoro
Nozioni e fonti del diritto del lavoro
1. Il lavoro.
Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento giuridico, ed è da questo
regolato, in quanto idoneo a produrre un risultato economicamente utile e, quindi, ad essere
oggetto di un’obbligazione. Quando quell’obbligazione è dedotta in un contratto di scambio, la
tutela accordata a chi lavora in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 e
segg. Cod. Civ.), è diversa e più intensa da quella accordata a chi lavora in esecuzione di un
contratto di lavoro autonomo (art. 2222 e seg. Cod. Civ.) che, a sua volta, può presentare
caratteristiche diversificate. La tutela di chi si obbliga a lavorare è ancora diversa quando
l’obbligazione derivi da un contratto di associazione in partecipazione, il contratto di società con
conferimento dell’attività da parte del socio d’opera e, in particolare, con il contratto che
costituisce la società cooperativa di lavoro.
2. Il lavoro subordinato.
L’esigenza di tutelare la persona obbligata ad eseguire un lavoro è avvertita con particolare
intensità quando il lavoro promesso deve essere prestato alle dipendenze e nell’interesse altrui e,
cioè, nel caso del lavoro subordinato. Con la stipulazione del contratto di lavoro subordinato, si
realizza lo scambio tra prestazione di attività lavorativa e retribuzione.
3. Subordinazione socioeconomica e subordinazione giuridica.
Il dato empirico della debolezza sociale ed economica del prestatore di lavoro subordinato,
complessa disciplina posta a tutela dell’uomo
costituisce, dunque, la ragione che ha ispirato la
che lavora. Quel dato empirico, però coincide soltanto tendenzialmente, e non necessariamente,
con l’adozione giuridica di lavoro subordinato. Ciò da un lato, perché la debolezza economica e
nel tempo attenuando, proprio per effetto dell’intensificarsi della tutela
sociale si è venuta
predisposta dalla legge e dalla disciplina sindacale a favore di chi lavora alle dipendenze e per
interesse altrui. D’altro lato, perché la stessa situazione che determinò l’esigenza di quella
tutela, si è venuta modificando in conseguenza delle notevoli trasformazioni delle tecniche di
produzione e delle stesse modalità dell’organizzazione del lavoro. Il legislatore, pur in presenza
di fenomeni che presentano tratti comuni e indipendentemente dalla situazione economica e
sociale che li caratterizza, prevede differenti tipi di lavoro e detta, per essi, discipline diverse.
4.La funzione del Diritto del Lavoro.
Il diritto del lavoro tende, essenzialmente e necessariamente, a tutelare chi lavora e, di
conseguenza, ha costituito, a lungo, anche il canone di interpretazione della legislazione del
lavoro essendosi ritenuto che, nel conflitto di interessi tra datore di lavoro e lavoratore,
l’interesse di quest’ultimo dovesse sempre e comunque prevalere. La Costituzione ha
accettato un modello di società pluralista e capitalista, per cui anche l’iniziativa privata
economica, e cioè l’impresa, è considerata un valore (art. 41 Cost.). il diritto del lavoro tende a
realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di produttività e di efficienza
dell’impresa e la necessaria tutela di chi lavora.
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5. La nozione di lavoro subordinato.
La dottrina della fine del 19° secolo continuò, dapprima, a descrivere la nozione giuridica del
lavoro subordinato utilizzando lo schema tradizionale della locazione. Veniva, così, distinta
l’obbligazione di prestare mere energie lavorative, ricondotta nell’ambito della locatio
operarum, da quella di fornire un risultato un risultato, distinto dalle energie lavorative
necessarie per la sua realizzazione, ricondotta, invece nell’ambito della locatio operis.
locatio operarum fornire mere energie lavorative;
locatio operis fornire un risultato diverso dalle energie lavorative necessarie per
la sua realizzazione.
La nozione giuridica di lavoro subordinato, venne ricostruita muovendo dall’assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e, cioè, dalla subordinazione che ne
costituisce l’elemento caratterizzante. Assoggettamento che, allo stesso tempo, distingue la
nozione del lavoro subordinato da quella del lavoro autonomo, che si caratterizza per ciò che il
prestatore di lavoro resta libero di determinare le modalità e i tempi di esecuzione dell’opera o
del servizio che sono oggetto della sua obbligazione. È questa la concezione che ha influenzato
la sistematica del Codice Civile del 1942, il quale definisce “prestatore di lavoro
colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
subordinato”
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo,
(art. 2094 C.c.). è definito
come il contratto con il quale “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione
(art. 2222 C.c.).
nei confronti del committente”
L’ambito di applicazione della tutela del lavoro subordinato.
6.
La giurisprudenza ha utilizzato una pluralità di criteri di qualificazione, quali:
(dalla quale si desume che oggetto dell’obbligazione
o la continuità della prestazione
è un’attività e non un risultato);
l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro;
o
o il carattere fisso e continuativo della retribuzione e la conseguente inesistenza di
un rischio per il lavoratore. “indiziari”.
Si tratta però di criteri che la stessa giurisprudenza definisce Il criterio
fondamentale è, e resta, quello dell’assoggettamento o no ad un potere direttivo, inteso
potere di impartire continue e dettagliate istruzioni per l’esecuzione dell’attività
come
lavorativa. Il legislatore “al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
contratti di lavoro”, ha previsto che le parti possono ottenere anche una “certificazione” del
contratto da esse stipulato, dinanzi agli organi abilitati dalla legge (enti bilaterali costituiti da
associazioni sindacali, direzioni provinciali del lavoro, università). La certificazione ha effetto
fra le parti e verso terzi, salvo che, in caso di contestazione, la qualificazione data al contratto
risulti erronea o venga accertata una “difformità tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione”.
Il lavoro nell’impresa. Rapporti speciali di lavoro. Il lavoro “parasubordinato” o “a
7. progetto”.
Al “lavoro nell’impresa” è dedicato il Titolo II del Libro V del Codice civile e, specificamente,
le disposizioni dettate dalle Sezioni II, III e IV. Disposizioni che, proprio perché di carattere
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in quanto applicabili anche ai “rapporti di lavoro subordinato che
generale, hanno vis espansiva
non sono inerenti all’esercizio di un’impresa” (lavoro domestico art. 2240 e segg. C.c.), nonché
ai rapporti che, pur inerendo all’esercizio dell’impresa, trovano esecuzione al di fuori di questa,
come accade nel “lavoro a domicilio” (art. 2128 C.c.). possono essere individuati rapporti di
lavoro speciali, regolati, in parte, da speciali disposizioni della legge che tengono conto delle
peculiarità dell’attività svolta dal datore di lavoro o dallo stesso lavoratore. È il caso, in
particolare, dei rapporti di lavoro nautico e aeronautico che sono regolati dalle speciali
disposizioni del Codice della Navigazione, del rapporto di lavoro sportivo e dal rapporto di
al contratto di lavoro autonomo, che si caratterizza per l’assenza di
lavoro dei dirigenti. Accanto
subordinazione, le esigenze poste dalle modificazioni delle strutture e dei metodi di produzione
hanno, da tempo, determinato il ricorso a nuove tipologie contrattuali che implicano modalità di
svolgimento simili, all’apparenza, a quelle proprie del lavoro subordinato e, quindi, che erano
comunemente denominate di lavoro “parasubordinato” e che sono ora definite “collaborazione
Queste tipologie si caratterizzano per la
a progetto”. prestazione personale e continuativa
svolta in coordinamento con il committente e destinata a soddisfare le mutevoli esigenze di
quest’ultimo. Esse si differenziano dal lavoro autonomo nel quale è promesso soltanto un
risultato, e non una collaborazione. La legge presuppone che chi svolge attività di
“collaborazione continuativa e coordinata”, si trovi in una condizione di debolezza economica e
sociale nei confronti del committente e, quindi, ha predisposto alcune tutele in attuazione del
secondo il quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
principio costituzionale
applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.). Alle controversie di cui quei lavoratori sono parti si
applica il rito del lavoro; alle rinunzie e transazioni da essi poste in essere si applica la speciale
disciplina dettata dall’art. 2113 C.c. Le tutele apprestate a favore dei lavoratori parasubordinati
sono, però, ben più limitate di quelle previste per il lavoratore subordinato. Il legislatore ha
parasubordinato devono essere riconducibili “ad uno o più
stabilito che i rapporti di lavoro
progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato” (art. 61 d.lgs n. 276/2003). Per i
definiti “collaboratori a progetto”, sono previste ulteriori tutele, con riguardo, in
lavoratori
particolare, alla misura del corrispettivo, al diritto alla sospensione del rapporto in caso di
nei luoghi di
gravidanze, malattia e infortunio, nonché al diritto alla sicurezza ed all’igiene
lavoro.
8. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Anche lo Stato si avvale di collaboratori che operano al suo servizio. La posizione che occupa
nei confronti dei suoi dipendenti è stata ritenuta, a lunga diversa da quella dei datori di lavoro
privati e ciò perché a differenza di questi, lo Stato persegue la necessaria soddisfazione di
interessi pubblici ed esercita poteri che gli derivano dall’essere un’autorità originaria. Il
rapporto di lavoro pubblico è stato a lungo regolato da una speciale disciplina legislativa che
assegnava costante prevalenza all’interesse pubblico, ancorché prevedesse una tutela dei
dipendenti, a volte, anche più intensa di quella prevista per i dipendenti da privati datori di
lavoro. La disciplina dettata per i dipendenti da privati imprenditori già era stata estesa ai
dipendenti degli enti pubblici che esercitano un’impresa e cioè ai cosiddetti “enti pubblici
economici” (artt. 2093 C.c.). Più di recente il legislatore ha previsto la cosiddetta
“privatizzazione” del pubblico impiego. Questa però non fa venir meno la natura pubblicistica
degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni, e quindi del rapporto di lavoro
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intercorrente con i loro dipendenti, ma comporta soltanto che a quel rapporto trovi applicazione
la stessa disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti da privati datori di lavoro.
9. Le fonti internazionali e comunitarie.
Le comunità sovranazionali e gli ordinamenti dei paesi più evoluti hanno da tempo avvertito
l’esigenza di tutelare i valori essenziali dell’uomo che lavora, impedendone lo sfruttamento che
sarebbe stato inevitabile se la regolamentazione del rapporto di lavoro fosse stata integralmente
lasciata al giuoco del mercato e cioè alla libera disponibilità delle parti. Dal 1917 opera
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro della quale fanno parte gli Stati membri
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Un’influenza maggiore e sempre più incisiva, deriva
invece al nostro diritto del lavoro dai vincoli assunti dall’Italia con l’adesione alla Comunità
Economica Europea (1957), ora Unione Europea (Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992).
Gli atti emanati dall’Unione Europea sotto forma di regolamenti, direttive e decisioni,
sono vincolanti (art. 189 del Trattato). I regolamenti contenenti dei precetti generali ed
astratti, tendono ad uniformare le legislazioni nazionali, e le decisioni, contenenti regole riferite
a specifiche situazioni, sono direttamente applicabili sia nei confronti degli Stati membri che dei
singoli individui, prevalendo anche sulle norme di diritto interno, eventualmente difformi.
10. La Costituzione.
La Costituzione della Repubblica attribuisce uno speciale rilievo al lavoro. Già nei “principi
fondamentali” il lavoro è considerato non soltanto oggetto di tutela, ma valore fondativo della
Repubblica (art. 1) e criterio ispiratore del programma di emancipazione sociale che la
oggetto di un “diritto”
Repubblica è chiamata a realizzare (art. 3 secondo comma). Il lavoro è
del quale la Repubblica deve promuovere le condizioni di effettività (art. 4 primo comma), ma
allo stesso tempo, è anche un “dovere”, almeno nel senso che ogni cittadino deve “svolgere
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al
(art. 4 secondo comma). Il lavoro è poi al centro
progresso materiale o spirituale della Società”
di quella parte della Costituzione che riguarda i “rapporti economici” (Titolo III), nonché di
talune disposizioni riguardanti i “rapporti politici” (Titolo IV). Dopo l’ampia ed esplicita
disposizione di apertura del Titolo III, secondo la quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni” il legislatore costituente ha dettato principi idonei ad influenzare in
modo determinante la posizione delle parti nel rapporto di lavoro in materia:
o di retribuzione;
o di orario di lavoro;
o di riposi settimanali e ferie (art. 36);
o di tutela delle donne lavoratrici e dei minori (art. 37);
o di sicurezza sociale (art. 38);
o di libertà sindacale e diritto allo sciopero (artt. 39 e 40);
o di partecipazione dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e ad
adempiere al servizio militare (art. 51, 3 comma e art. 52 2 comma).
Tali disposizioni fissano criteri direttivi per il legislatore, ed indicano gli obbiettivi che è tenuto a
realizzare; inoltre dettano precetti direttamente applicabili nei rapporti tra privati ed infine tali
disposizioni assumono rilievo anche ai fini dell’interpretazione delle leggi ordinarie, nel caso in cui
alla legge possano essere attribuiti più significati (in tal caso deve essere privilegiato quello
maggiormente conforme ai principi costituzionali).
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11. La legge ordinaria e le fonti equiparate.
La legge e gli atti ad essa equiparati (decreto legislativo e il decreto legge), costituiscono lo
strumento principale con il quale lo Stato detta la disciplina dei rapporti di lavoro al fine di
realizzare un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti tutelando al tempo stesso la
che lavora. Il Codice Civile del 1942, non soltanto enuncia la definizione del “prestatore di
persona
lavoro subordinato” (art. 2094), ma introduce anche una disciplina organica del rapporto di lavoro e
L’evoluzione successiva della
quindi detta tuttora la disciplina generale del lavoro
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