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Contratto e rapporto di

lavoro

a cura di Luca Bianchi

DI F F I DAT E DA CHI UNQ UE PRET END A DEN ARO PER I L MAT ERI AL E CO NT ENENT E L A

DI CI T URA w w w . fo ru meco n o mi a. co m

Questo materiale non è autorizzato né dai titolari delle cattedre né dai loro collaboratori (salvo diversa indicazione) ma è

frutto del lavoro di altri studenti.

Chi studia su appunti altrui lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità.

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Capitolo 1: Nozione e Fonti del Diritto del Lavoro

Nozioni e fonti del diritto del lavoro

1. Il lavoro.

Il lavoro dell’uomo è preso in considerazione dall’ordinamento giuridico, ed è da questo

regolato, in quanto idoneo a produrre un risultato economicamente utile e, quindi, ad essere

oggetto di un’obbligazione. Quando quell’obbligazione è dedotta in un contratto di scambio, la

tutela accordata a chi lavora in esecuzione di un contratto di lavoro subordinato (art. 2094 e

segg. Cod. Civ.), è diversa e più intensa da quella accordata a chi lavora in esecuzione di un

contratto di lavoro autonomo (art. 2222 e seg. Cod. Civ.) che, a sua volta, può presentare

caratteristiche diversificate. La tutela di chi si obbliga a lavorare è ancora diversa quando

l’obbligazione derivi da un contratto di associazione in partecipazione, il contratto di società con

conferimento dell’attività da parte del socio d’opera e, in particolare, con il contratto che

costituisce la società cooperativa di lavoro.

2. Il lavoro subordinato.

L’esigenza di tutelare la persona obbligata ad eseguire un lavoro è avvertita con particolare

intensità quando il lavoro promesso deve essere prestato alle dipendenze e nell’interesse altrui e,

cioè, nel caso del lavoro subordinato. Con la stipulazione del contratto di lavoro subordinato, si

realizza lo scambio tra prestazione di attività lavorativa e retribuzione.

3. Subordinazione socioeconomica e subordinazione giuridica.

Il dato empirico della debolezza sociale ed economica del prestatore di lavoro subordinato,

complessa disciplina posta a tutela dell’uomo

costituisce, dunque, la ragione che ha ispirato la

che lavora. Quel dato empirico, però coincide soltanto tendenzialmente, e non necessariamente,

con l’adozione giuridica di lavoro subordinato. Ciò da un lato, perché la debolezza economica e

nel tempo attenuando, proprio per effetto dell’intensificarsi della tutela

sociale si è venuta

predisposta dalla legge e dalla disciplina sindacale a favore di chi lavora alle dipendenze e per

interesse altrui. D’altro lato, perché la stessa situazione che determinò l’esigenza di quella

tutela, si è venuta modificando in conseguenza delle notevoli trasformazioni delle tecniche di

produzione e delle stesse modalità dell’organizzazione del lavoro. Il legislatore, pur in presenza

di fenomeni che presentano tratti comuni e indipendentemente dalla situazione economica e

sociale che li caratterizza, prevede differenti tipi di lavoro e detta, per essi, discipline diverse.

4.La funzione del Diritto del Lavoro.

Il diritto del lavoro tende, essenzialmente e necessariamente, a tutelare chi lavora e, di

conseguenza, ha costituito, a lungo, anche il canone di interpretazione della legislazione del

lavoro essendosi ritenuto che, nel conflitto di interessi tra datore di lavoro e lavoratore,

l’interesse di quest’ultimo dovesse sempre e comunque prevalere. La Costituzione ha

accettato un modello di società pluralista e capitalista, per cui anche l’iniziativa privata

economica, e cioè l’impresa, è considerata un valore (art. 41 Cost.). il diritto del lavoro tende a

realizzare un equilibrato contemperamento tra le esigenze di produttività e di efficienza

dell’impresa e la necessaria tutela di chi lavora.

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5. La nozione di lavoro subordinato.

La dottrina della fine del 19° secolo continuò, dapprima, a descrivere la nozione giuridica del

lavoro subordinato utilizzando lo schema tradizionale della locazione. Veniva, così, distinta

l’obbligazione di prestare mere energie lavorative, ricondotta nell’ambito della locatio

operarum, da quella di fornire un risultato un risultato, distinto dalle energie lavorative

necessarie per la sua realizzazione, ricondotta, invece nell’ambito della locatio operis.

locatio operarum fornire mere energie lavorative;

 

locatio operis fornire un risultato diverso dalle energie lavorative necessarie per

la sua realizzazione.

La nozione giuridica di lavoro subordinato, venne ricostruita muovendo dall’assoggettamento

del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e, cioè, dalla subordinazione che ne

costituisce l’elemento caratterizzante. Assoggettamento che, allo stesso tempo, distingue la

nozione del lavoro subordinato da quella del lavoro autonomo, che si caratterizza per ciò che il

prestatore di lavoro resta libero di determinare le modalità e i tempi di esecuzione dell’opera o

del servizio che sono oggetto della sua obbligazione. È questa la concezione che ha influenzato

la sistematica del Codice Civile del 1942, il quale definisce “prestatore di lavoro

colui che “si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,

subordinato”

prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore Il contratto d’opera, o di lavoro autonomo,

(art. 2094 C.c.). è definito

come il contratto con il quale “una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo

un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione

(art. 2222 C.c.).

nei confronti del committente”

L’ambito di applicazione della tutela del lavoro subordinato.

6.

La giurisprudenza ha utilizzato una pluralità di criteri di qualificazione, quali:

(dalla quale si desume che oggetto dell’obbligazione

o la continuità della prestazione

è un’attività e non un risultato);

l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro;

o

o il carattere fisso e continuativo della retribuzione e la conseguente inesistenza di

un rischio per il lavoratore. “indiziari”.

Si tratta però di criteri che la stessa giurisprudenza definisce Il criterio

fondamentale è, e resta, quello dell’assoggettamento o no ad un potere direttivo, inteso

potere di impartire continue e dettagliate istruzioni per l’esecuzione dell’attività

come

lavorativa. Il legislatore “al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei

contratti di lavoro”, ha previsto che le parti possono ottenere anche una “certificazione” del

contratto da esse stipulato, dinanzi agli organi abilitati dalla legge (enti bilaterali costituiti da

associazioni sindacali, direzioni provinciali del lavoro, università). La certificazione ha effetto

fra le parti e verso terzi, salvo che, in caso di contestazione, la qualificazione data al contratto

risulti erronea o venga accertata una “difformità tra il programma negoziale certificato e la sua

successiva attuazione”.

Il lavoro nell’impresa. Rapporti speciali di lavoro. Il lavoro “parasubordinato” o “a

7. progetto”.

Al “lavoro nell’impresa” è dedicato il Titolo II del Libro V del Codice civile e, specificamente,

le disposizioni dettate dalle Sezioni II, III e IV. Disposizioni che, proprio perché di carattere

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in quanto applicabili anche ai “rapporti di lavoro subordinato che

generale, hanno vis espansiva

non sono inerenti all’esercizio di un’impresa” (lavoro domestico art. 2240 e segg. C.c.), nonché

ai rapporti che, pur inerendo all’esercizio dell’impresa, trovano esecuzione al di fuori di questa,

come accade nel “lavoro a domicilio” (art. 2128 C.c.). possono essere individuati rapporti di

lavoro speciali, regolati, in parte, da speciali disposizioni della legge che tengono conto delle

peculiarità dell’attività svolta dal datore di lavoro o dallo stesso lavoratore. È il caso, in

particolare, dei rapporti di lavoro nautico e aeronautico che sono regolati dalle speciali

disposizioni del Codice della Navigazione, del rapporto di lavoro sportivo e dal rapporto di

al contratto di lavoro autonomo, che si caratterizza per l’assenza di

lavoro dei dirigenti. Accanto

subordinazione, le esigenze poste dalle modificazioni delle strutture e dei metodi di produzione

hanno, da tempo, determinato il ricorso a nuove tipologie contrattuali che implicano modalità di

svolgimento simili, all’apparenza, a quelle proprie del lavoro subordinato e, quindi, che erano

comunemente denominate di lavoro “parasubordinato” e che sono ora definite “collaborazione

Queste tipologie si caratterizzano per la

a progetto”. prestazione personale e continuativa

svolta in coordinamento con il committente e destinata a soddisfare le mutevoli esigenze di

quest’ultimo. Esse si differenziano dal lavoro autonomo nel quale è promesso soltanto un

risultato, e non una collaborazione. La legge presuppone che chi svolge attività di

“collaborazione continuativa e coordinata”, si trovi in una condizione di debolezza economica e

sociale nei confronti del committente e, quindi, ha predisposto alcune tutele in attuazione del

secondo il quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed

principio costituzionale

applicazioni” (art. 35, primo comma, Cost.). Alle controversie di cui quei lavoratori sono parti si

applica il rito del lavoro; alle rinunzie e transazioni da essi poste in essere si applica la speciale

disciplina dettata dall’art. 2113 C.c. Le tutele apprestate a favore dei lavoratori parasubordinati

sono, però, ben più limitate di quelle previste per il lavoratore subordinato. Il legislatore ha

parasubordinato devono essere riconducibili “ad uno o più

stabilito che i rapporti di lavoro

progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti

autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato” (art. 61 d.lgs n. 276/2003). Per i

definiti “collaboratori a progetto”, sono previste ulteriori tutele, con riguardo, in

lavoratori

particolare, alla misura del corrispettivo, al diritto alla sospensione del rapporto in caso di

nei luoghi di

gravidanze, malattia e infortunio, nonché al diritto alla sicurezza ed all’igiene

lavoro.

8. Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Anche lo Stato si avvale di collaboratori che operano al suo servizio. La posizione che occupa

nei confronti dei suoi dipendenti è stata ritenuta, a lunga diversa da quella dei datori di lavoro

privati e ciò perché a differenza di questi, lo Stato persegue la necessaria soddisfazione di

interessi pubblici ed esercita poteri che gli derivano dall’essere un’autorità originaria. Il

rapporto di lavoro pubblico è stato a lungo regolato da una speciale disciplina legislativa che

assegnava costante prevalenza all’interesse pubblico, ancorché prevedesse una tutela dei

dipendenti, a volte, anche più intensa di quella prevista per i dipendenti da privati datori di

lavoro. La disciplina dettata per i dipendenti da privati imprenditori già era stata estesa ai

dipendenti degli enti pubblici che esercitano un’impresa e cioè ai cosiddetti “enti pubblici

economici” (artt. 2093 C.c.). Più di recente il legislatore ha previsto la cosiddetta

“privatizzazione” del pubblico impiego. Questa però non fa venir meno la natura pubblicistica

degli enti pubblici e delle pubbliche amministrazioni, e quindi del rapporto di lavoro

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intercorrente con i loro dipendenti, ma comporta soltanto che a quel rapporto trovi applicazione

la stessa disciplina che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti da privati datori di lavoro.

9. Le fonti internazionali e comunitarie.

Le comunità sovranazionali e gli ordinamenti dei paesi più evoluti hanno da tempo avvertito

l’esigenza di tutelare i valori essenziali dell’uomo che lavora, impedendone lo sfruttamento che

sarebbe stato inevitabile se la regolamentazione del rapporto di lavoro fosse stata integralmente

lasciata al giuoco del mercato e cioè alla libera disponibilità delle parti. Dal 1917 opera

l’Organizzazione Internazionale del Lavoro della quale fanno parte gli Stati membri

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Un’influenza maggiore e sempre più incisiva, deriva

invece al nostro diritto del lavoro dai vincoli assunti dall’Italia con l’adesione alla Comunità

Economica Europea (1957), ora Unione Europea (Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992).

Gli atti emanati dall’Unione Europea sotto forma di regolamenti, direttive e decisioni,

sono vincolanti (art. 189 del Trattato). I regolamenti contenenti dei precetti generali ed

astratti, tendono ad uniformare le legislazioni nazionali, e le decisioni, contenenti regole riferite

a specifiche situazioni, sono direttamente applicabili sia nei confronti degli Stati membri che dei

singoli individui, prevalendo anche sulle norme di diritto interno, eventualmente difformi.

10. La Costituzione.

La Costituzione della Repubblica attribuisce uno speciale rilievo al lavoro. Già nei “principi

fondamentali” il lavoro è considerato non soltanto oggetto di tutela, ma valore fondativo della

Repubblica (art. 1) e criterio ispiratore del programma di emancipazione sociale che la

oggetto di un “diritto”

Repubblica è chiamata a realizzare (art. 3 secondo comma). Il lavoro è

del quale la Repubblica deve promuovere le condizioni di effettività (art. 4 primo comma), ma

allo stesso tempo, è anche un “dovere”, almeno nel senso che ogni cittadino deve “svolgere

secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al

(art. 4 secondo comma). Il lavoro è poi al centro

progresso materiale o spirituale della Società”

di quella parte della Costituzione che riguarda i “rapporti economici” (Titolo III), nonché di

talune disposizioni riguardanti i “rapporti politici” (Titolo IV). Dopo l’ampia ed esplicita

disposizione di apertura del Titolo III, secondo la quale “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le

sue forme ed applicazioni” il legislatore costituente ha dettato principi idonei ad influenzare in

modo determinante la posizione delle parti nel rapporto di lavoro in materia:

o di retribuzione;

o di orario di lavoro;

o di riposi settimanali e ferie (art. 36);

o di tutela delle donne lavoratrici e dei minori (art. 37);

o di sicurezza sociale (art. 38);

o di libertà sindacale e diritto allo sciopero (artt. 39 e 40);

o di partecipazione dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive e ad

adempiere al servizio militare (art. 51, 3 comma e art. 52 2 comma).

Tali disposizioni fissano criteri direttivi per il legislatore, ed indicano gli obbiettivi che è tenuto a

realizzare; inoltre dettano precetti direttamente applicabili nei rapporti tra privati ed infine tali

disposizioni assumono rilievo anche ai fini dell’interpretazione delle leggi ordinarie, nel caso in cui

alla legge possano essere attribuiti più significati (in tal caso deve essere privilegiato quello

maggiormente conforme ai principi costituzionali).

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11. La legge ordinaria e le fonti equiparate.

La legge e gli atti ad essa equiparati (decreto legislativo e il decreto legge), costituiscono lo

strumento principale con il quale lo Stato detta la disciplina dei rapporti di lavoro al fine di

realizzare un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti tutelando al tempo stesso la

che lavora. Il Codice Civile del 1942, non soltanto enuncia la definizione del “prestatore di

persona

lavoro subordinato” (art. 2094), ma introduce anche una disciplina organica del rapporto di lavoro e

L’evoluzione successiva della

quindi detta tuttora la disciplina generale del lavoro

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Persiani Mattia.
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