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Contratto di somministrazione di lavoro
DI F F I DAT E DA CHI UNQ UE PRET END A DEN ARO PER I L MAT ERI AL E CO NT ENENT E L ADI CI T URA w w w . fo ru meco n o mi a. co mQuesto materiale non è autorizzato né dai titolari delle cattedre né dai loro collaboratori (salvo diversa indicazione) ma èfrutto del lavoro di altri studenti.Chi studia su appunti altrui lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità.www.forumeconomia.comSecondo l’art. 21, 1 comma, il contratto di somministrazione di lavoro deve contenere:
- o essere stipulato in forma scritta;
- o contenere necessariamente alcune indicazioni sulle clausole, quali gli estremidell’autorizzazione rilasciata al somministratore, il numero dei lavoratori dasomministrare;
- o le ragioni che lo hanno determinato;
- l’indicazione dell’esistenza di eventuali rischi per la salute del lavoratoreo e le misuredi prevenzione adottate;
- o la data di inizio e la durata prevista della somministrazione.
Ai
Rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore trovano applicazione la disciplina del lavoro subordinato. È previsto che il lavoratore, pur dipendendo dal somministratore che lo retribuisce, è tenuto a svolgere la propria attività "nell'interesse, nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore". Sono previste particolari tutele per il lavoratore sia per quanto riguarda i diritti sindacali e la sicurezza e la salute, sia per quanto riguarda il trattamento economico e normativo. Il lavoratore, se è stato assunto dal somministratore a tempo indeterminato, durante il periodo in cui rimane a sua disposizione in attesa di essere assegnato ad un "utilizzatore", ha diritto ad un'indennità di disponibilità. A tutela del lavoratore, è prevista una solidarietà tra l'utilizzatore e il somministratore per l'adempimento delle obbligazioni retributive.
E di quella avente ad oggetto i contributi previdenziali. Tuttavia, adibisca il lavoratore a mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite, di ciò egli è responsabile in via esclusiva. Il legislatore, pur avendo abrogato la legge n. 1369 del 1960, da unche l'attività di manodopera non è libera, essendo consentitalato ha mantenuto fermo il principiosoltanto se esistano le condizioni ritenute idonee ad evitare una lesione dei diritti del lavoratore ed'altro lato, ha predisposto una più intensa garanzia per la loro soddisfazione.
Sanzioni previste dal d.lgs. n. 276 del 2003: o per il caso che la somministrazione sia posta in essere con la finalità di eludere norme inderogabili di legge o contratto collettivo ammenda per il somministratore e l'utilizzatore commisurata al numero dei lavoratori ai quali l'elusione si riferisce ed ai giorni in cui questi ultimi hanno lavorato; per chi eserciti l'attività di
somministrazione senza essere ino sanzioni penali,possesso della prescritta autorizzazione.Il contratto di somministrazione, qualora sia concluso senza il rispetto della forma scritta, è "nullo" e "i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore" (art.21, 4 comma). Ed invece, quando, pur essendo stati rispettati gli obblighi di forma, la somministrazione di lavoro sia stata stipulata per ragioni diverse da quelle che ne consentono la stipulazione, ovvero siano stati violati i limiti e le condizioni previste dal legislatore, il contratto non è nullo, ma il lavoratore può chiedere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con l'utilizzatore, fin dall'inizio della somministrazione (art. 27, 1 comma).
I soggetti del contratto di lavoro. L'età professionale. 21. Il contratto individuale di lavoro, di norma, è stipulato tra un datore
di lavoro, persona fisica o giuridica e un lavoratore, necessariamente una persona fisica. La giurisprudenza ammette che parte del contratto di lavoro possa anche essere una pluralità di datori di lavoro (solidalmente responsabili), fermo restando che ciascuno di essi è obbligato solidalmente all'adempimento.
Questo materiale non è autorizzato né dai titolari delle cattedre né dai loro collaboratori (salvo diversa indicazione) ma è frutto del lavoro di altri studenti. Chi studia su appunti altrui lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità.
Per ulteriori informazioni, visita il sito www.forumeconomia.com.
L'art. 37, 2 comma della Costituzione, prevede che il limite minimo di età per prestare lavoro deve
essere stabilito l'età minima per l'ammissione al lavoro per legge. Attualmente il d.lgs. n. 345 del 1999, stabilisce che l'età minima per il lavoro coincide con il momento della ultimazione del periodo di istruzione obbligatoria e, comunque, con il compimento del 15° anno d'età (art. 5). Sino a tale momento, il minore è qualificato "bambino", definito "adolescente" il minore di età compresa tra 15 e 18 anni mentre è che non sia più soggetto all'obbligo scolastico (art. 3). La legge prevede speciali cautele e limitazioni al lavoro sia dei "bambini", sia nei riguardi degli "adolescenti", sancendo la nullità delle pattuizioni sul lavoro dei minori che contrastino con norme imperative e di ordine pubblico e per il caso di violazioni, l'irrogazione di sanzioni penali. Va ricordato che l'azione promozionale della tutela dei minori contro lo sfruttamento forma uno dei principali obiettivi.della comunità internazionale. Per contro il lavoratore acquista la capacità di stipulare, al compimento del 18° anno d'età, un contratto di lavoro, secondo il principio generale, salva l'emancipazione del minore, conseguentemente al matrimonio (art. 390 C.c.), che gli consente di compiere atti di ordinaria amministrazione e, quindi, di stipulare anche il contratto di lavoro. 22. Il lavoro femminile. Limitazioni alla capacità giuridica di prestare lavoro sono state previste anche in considerazione del sesso e, quindi, nei riguardi della donna lavoratrice, tenuto conto delle sue caratteristiche fisiologiche e, soprattutto, della sua essenziale funzione familiare (art. 37, 1 comma Cost.). Tali limitazioni tendono a ridursi progressivamente e si va completando un processo volto a realizzare condizioni di effettiva parità tra i sessi nel lavoro, a ragione della possibilità che anche l'uomo lavoratore svolga alcuni compiti familiari che eranotradizionalmente propri della donna lavoratrice. E così, per quanto attiene al primo dei due profili ora accennati, il divieto di adibire le donne al lavoro notturno, originariamente previsto per le aziende industriali e manifatturiere, ha perso ora la sua portata di principio generale,17 della legge n. 25 del 1999. Così da un lato ha mantenuto il divieto di lavoro dalle 24.00 alle 06.00 limitandolo, però, al periodo intercorrente tra la data di accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino (previste sanzioni penali per l'inosservanza). D'altro lato, ha sostituito il divieto con la non obbligatorietà del lavoro notturno per la lavoratrice o madre o, alternativamente, per il lavoratore padre convivente limitatamente al periodo intercorrente tra il primo anno di vita del bambino e quello del terzo anno, nonché per la lavoratrice o il lavoratore.che siano affidatari di un figlio convivente di età non inferiore ai 12 anni. L'art. 37, 1 comma della costituzione, ovvero che abbiano a proprio carico un soggetto disabile, stabilisce che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore". In attuazione di tale principio, la legge n. 903 del 1977 vieta qualsiasi discriminazione basata sul sesso in materia di accesso al lavoro, di orientamento, formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionali, nonché in materia retributiva, di criteri di classificazione professionale, di attribuzione di qualifiche e mansioni e di progressioni in carriera ed infine in materia previdenziale. L'art. 4 della legge attribuiva alla donna lavoratrice la possibilità di optare, 6 mesi prima del raggiungimento dell'età pensionabile, per la permanenza in servizio fino ai limiti d'età stabiliti per il lavoratore. La CorteCostituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione, affermando che quei limiti devono trovare diretta applicazione anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione. La legge equipara le discriminazioni alla lavoratrice, basate sul sesso a quelle politiche, sindacali o religiose, razziali o linguistiche ed introduce una speciale procedura giudiziaria d'urgenza per il caso che i diritti della lavoratrice siano stati DI F F I DAT E DA CHI UNQ UE PRET END A DEN ARO PER I L MAT ERI AL E CO NT ENENT E L ADI CI T URA w w w . fo ru meco n o mi a. co m Questo materiale non è autorizzato né dai titolari delle cattedre né dai loro collaboratori (salvo diversa indicazione) ma è frutto del lavoro di altri studenti. Chi studia su appunti altrui lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria personale responsabilità. www.forumeconomia.com gravemente violati (art. 15). La legge n. 903 del 1977, se pur determina una situazione di uguaglianza
sul piano formale, è stata ritenuta inadeguata a realizzare il superamento degli ostacoli non consentono "pari opportunità" nel mondo del lavoro tra uomini e di vario genere che, di fatto, donne. A questo fine la legge n. 125 del 1991 prevede "azioni positive" che hanno lo scopo di eliminare le disparità di fatto che danneggiano le donne, di favorirne l'accesso ai diversi settori del lavoro, anche autonomo e alle diverse responsabilità, nonché di favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali. Sia la Corte di Giustizia della Comunità Europea, sia la Corte Costituzionale, hanno avvertito della necessità che le azioni positive non si trasformino in discriminazioni "alla rovescia", determinando una ingiustificata disparità di trattamento ai danni del lavoratore uomo. 23. Il contratto di lavoro: a) la causa. come si desume dall'art. 2094 Il contratto di lavoro, C.c.,È un contratto oneroso a prestazioni corrispettive.