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Organizzazioni sindacali in Italia

(C.I.S.A.L.). Discorso a parte deve essere fatto per la confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.) in quanto tutela gli interessi di quella che può essere considerato una vera e propria minoranza professionale. Diversamente è stato per l'organizzazione sindacale della categoria dei quadri: è stato escluso che il requisito della maggiore rappresentatività potesse essere assegnato a confederazioni che non sarebbero in grado di garantire il corretto necessario contemperamento tra le esigenze di un gruppo di lavoratori e gli interessi di questi, nel loro insieme. L'organizzazione sindacale dei datori di lavoro è unica.

14. L'organizzazione sindacale di tipo istituzionale. La presenza del sindacato all'interno della fabbrica risale all'immediato dopoguerra. Nel 1947, un accordo interconfederale previde la costituzione, all'interno di ogni azienda di ogni stabilimento, di una struttura sindacale che evocava l'esperienza

delle commissioni interne. Quest'ultima è prevista la cura accordo realizzarono un modello di organizzazione sindacale istituzionale perché destinate ad operare nell'interesse di tutti lavoratori dell'azienda e dello stabilimento e sulla base di una sorte di rappresentanza politica. Le commissioni interne furono il risultato del compromesso tra aspirazione del sindacato ad entrare in fabbrica e l'opposizione dei datori di lavoro a consentirne l'ingresso. Furono costituiti esclusivamente dagli stessi lavoratori della fabbrica onde non sempre risultano efficacemente collegate con i sindacati. Le commissioni interne avevano generici compiti di tutela dei lavoratori, mentre lo stesso accordo interconfederale che le prevedeva e regolava, negava ad esse una vera e propria rappresentanza sindacale e la legittimazione a stipulare contratti collettivi, ancorché aziendali. La giurisprudenza non ne dà la legittimità di tali contratti e gliqualificò come veri e propri contratti collettivi. Successivamente, si è affermato l'istituto dei delegati di reparto. Questo istituto è rimasto più strettamente collegato con le organizzazioni sindacali. Ai delegati di reparto è affidato il compito di tutelare gli interessi di determinati gruppi omogenei di lavoratori. I delegati di reparto e i consigli dei delegati costituirono un ulteriore esempio di organizzazione sindacale di tipo istituzionale e non associativo. 15. L'organizzazione sindacale di tipo istituzionale: le rappresentanze sindacali aziendali Una struttura istituzionale dell'organizzazione sindacale a livello aziendale è stata prevista dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 che consente ai lavoratori di costituire rappresentanze sindacali in ogni unità produttiva sempre che abbia 15 dipendenti. È stata soddisfatta, per legge, l'aspirazione del sindacato ad essere presente in fabbrica, mentre l'iniziativa di

Lavoratori e volta costituire rappresentanze sindacali è garantita in modo rigoroso e con una procedura giuridica di particolare efficacia. La legge nulla dice in ordine alla struttura delle rappresentanze sindacali aziendali, si chespetta agli stessi lavoratori che prendono l'iniziativa per la loro costituzione stabilire se debbano avere o no struttura associativa. La legge, pur prevedendo espressamente i dirigenti, nulla dice nemmeno in ordine ai criteri in base quali essi debbano essere designati o eletti e da chi. Quando rappresentanze sindacali furono previste, la legge richiedeva la costituzione ad iniziativa di una pluralità di lavoratori e che la costituzione avvenisse nell'ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero di associazioni sindacali che fossero firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. La ratio selettiva era la base dell'art.

19 della legge n. 300 del 1970 la quale ha suscitato la proposizione di due referendum popolari.

In ogni unità produttiva possono essere costituite più rappresentanze sindacali aziendali.

I contratti collettivi prevedono organi di coordinamento aziendale tra le varie rappresentanze.

Altre volte, i compiti e le competenze delle rappresentanze sindacali aziendali sono stati esercitati dei consigli di fabbrica.

La tendenza all'unitarietà della rappresentanza sindacale aziendale trova conferma nell'accordo sul costo del lavoro, stipulato in sede governativa nel luglio 1993 e nell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Tali accordi ribadiscono intese precedenti e prevedono una rappresentanza unitaria, destinata a sostituire le rappresentanze sindacali aziendali e subentrare nella titolarità dei diritti ad essi attribuiti.

La rappresentanza unitaria è composta, per due terzi, da membri eletti da operai e impiegati e quadri non in prova e per un

terzo dei rappresentanti sindacali firmatarie del contrattocollettivo nazionale applicato nell'unità produttiva. La rappresentanza unitaria può essere costituite su iniziativa, congiunta o disgiunta, delle associazioni sindacali firmatarie del protocollo del luglio 1993 o di quelle firmatarie del c.c.n.l. applicato nell'unità produttiva ovvero di quelle associazioni che raccolgono un numero di firme pari al 5% dei lavoratori dipendenti dell'unità produttiva.

La rappresentanza unitaria è composta, per due terzi, da membri eletti e tutti lavoratori dell'unità produttiva e, per un terzo, da membri designati o eletti dalle organizzazioni sindacali che stipulano il contratto collettivo.

Rappresentanze sindacali aziendali sono, per legge, abilitate alla contrattazione collettiva aziendale a svolgere una attività sindacale nei confronti e nell'interesse di tutti lavoratori occupati nell'unità produttiva per la quale

Sono costituite e sono destinatarie degli obblighi di informazione e consultazione sindacale. I soggetti che hanno l'iniziativa sono anche gli unici legittimati a presentare le liste per l'elezione dei due terzi dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie. È la stessa legge ad attribuire a questi organismi sindacali funzioni di rappresentanza dell'intera comunità di lavoratori dell'impresa, ad esempio, quello di stipulare gli accordi che autorizzano l'istallazione di impianti audiovisivi, all'esecuzione delle visite personali di controllo e, oppure di convocare l'assemblea, o di indire il referendum. Più di recente la legge ha previsto un ulteriore struttura istituzionale alla quale è affidato il perseguimento degli interessi collettivi dei lavoratori: il rappresentante per la sicurezza che è eletto o designato dei lavoratori di ciascuna azienda o unità produttiva. Le sue funzioni sono quelle di concorrere

All'attuazione di misure di sicurezza e di prevenzione, controllandone e promuovendone l'applicazione.

16. L'attività sindacale nei luoghi di lavoro

L'attività sindacale all'interno dell'impresa è svolta dalle rappresentanze sindacali aziendali o da quelle unitarie.

La legge espressamente prevede che spetti alle rappresentanze sindacali aziendali valutare casi e modi nei quali sia consentito al datore di lavoro far prevalere le esigenze organizzative e produttive, ovvero le esigenze di salvaguardia del patrimonio aziendale e della sicurezza del lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali sono legittimate a indire assemblee nei luoghi di lavoro. Le assemblee possono essere convocate sia fuori che durante l'orario di lavoro. A queste hanno diritto di parteciparvi tutti i lavoratori dell'unità produttiva.

Le assemblee, salvo casi specifici, non hanno poteri deliberativi per quanto concerne l'azione sindacale vera e propria.

ma si limitano ad esprimere una generica valutazione di politica sindacale.

Alle assemblee aziendali non può essere riconosciuto potere contrattuale né competenza per una negoziazione.

La legge abilita tutte le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria ad indire referendum su materie inerenti all'attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori dell'azienda.

Per consentire alle rappresentanze sindacali aziendali lo svolgimento della loro attività, la legge riconosce alle rappresentanze sindacali aziendali il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

Le rappresentanze sindacali aziendali così come quelle unitarie hanno diritto a disporre permanentemente di un idoneo locale e di usufruire di un luogo dove effettuare le riunioni sindacali.

L'art. 18 della legge n. 300 del 1970 afferma che è previsto che il giudice disponga

Conordinanza la provvisoria reintegrazione del dirigente nel posto di lavoro quando ritengairrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro come fatticostitutivi del licenziamento stesso.

Per svolgere l'attività sindacale, i dirigenti hanno diritto di fruire di permessi retribuiti e non retribuiti. I primi sono concessi per lo svolgimento del mandato sindacale e la loro fruizione deve essere comunicata al datore di lavoro con ventiquattro ore di anticipo. I secondi possono essere richiesti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o a convegni di natura sindacale, con preavviso di tre giorni.

La legge prevede garanzie e tutele sia pure minori per l'esercizio dei diritti sindacali in azienda da parte di tutti lavoratori.

I lavoratori hanno diritto a di partecipare alle assemblee e ai referendum. Tutti i lavoratori hanno diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di

Lavoro e di chiedere il versamento, mediante trattenuta sulla retribuzione, del contributo sindacale all'associazione da loro indicata. Tuttavia uno dei referendum popolari tenutisi l'11 giugno 1995 ha abrogato la disposizione dell'art. 26 della legge n. 300 del 1970 che imponeva al datore di lavoro l'obbligo di riscuotere i contributi sindacali, operando una trattenuta sulla retribuzione, e di versarlo al sindacato designato dal lavoratore. La trattenuta sindacale è, ora, consentita soltanto alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo che preveda l'obbligo del datore di lavoro di eseguire la ritenuta richiesta dal lavoratore. In mancanza di tale pattuizione il datore di lavoro potrebbe legittimamente rifiutare la delegazione di pagamento.

Il sistema di tutela dell'azione sindacale aziende si completa con il divieto di qualsiasi discriminazione per ragioni sindacali e con la nullità di qualsiasi atto o fatto idoneo.

arrecarepregiudizio al lavoratore in ragione della sua affiliazione o attività sindacale.17. Le g
Dettagli
Publisher
A.A. 2001-2002
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher trick-master di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Liebman Stefano.