Introduzione
Il diritto sindacale tutela l’interesse collettivo dei lavoratori, per cui un soggetto si impiega nel realizzare più opere diverse nel tempo a favore del datore di lavoro, per via di un contratto necessariamente a tempo determinato.
Il sentire sociale muta nel tempo: prima, nel 1865, il contratto a tempo determinato era un bene. Oggi, si definisce un male per la definizione di precariato.
Il diritto sindacale è senza norme, non ci sono regole che disciplinano il diritto sindacale; da noi l’organizzazione sindacale è un’associazione non riconosciuta del diritto privato.
Successivamente, nel 1960, con la legge n. 230, il lavoratore subordinato deve avere per forza il contratto a tempo indeterminato; inoltre, il lavoratore viene liberato dalla sudditanza di prima.
La rivoluzione industriale portò allo sfruttamento dei lavoratori subordinati, specialmente donne e bambini, poiché non tutelati. Si crearono così gruppi di lavoratori, anche se prima lo sciopero non era legale, perciò il datore avrebbe potuto licenziare il lavoratore o comunque non pagarlo nel periodo di sciopero.
Le società di mutuo soccorso volevano tutelare il lavoratore che si infortunava, mettendo da parte denaro da prestare a questi in caso di infortunio.
Nel 1891, con l’enciclica "De Rerum Novarum", il papa afferma il dovere di collaborazione fra capitale e lavoro; vengono così emanate le prime leggi a favore dei lavoratori.
Nel 1919, il legislatore disciplina l’impiego nel settore privato; solo impiegati e non tutti i lavoratori subordinati. Quindi ora i deboli sono gli impiegati.
L’instaurarsi dell’ordinamento corporativo seguì i primi grandi scioperi. In questo periodo le libertà dei privati prima concesse sono ora dei reati; non organizzazione sindacale come prima, ma una sola organizzazione per categoria (es. tutti i lavoratori e tutti i datori).
Il codice civile del 1942 riunisce nell’art. 2094 il lavoratore subordinato, soggetto debole che svolge il proprio lavoro manuale (operaio) o intellettuale (impiegato), sotto il controllo del datore collaborando al buon funzionamento dell’impresa.
Il diritto sindacale
Il diritto sindacale è il diritto che regola l’attività e l’organizzazione dei sindacati, ossia tradizionali associazioni volontarie dei lavoratori e dei datori di lavoro, che si caratterizzano in quanto la loro attività consiste in:
- Nella stipulazione del contratto collettivo.
- Proclamazione dello sciopero.
- Altre forme di lotte sindacali.
Oggi tale nozione è in parte superata in quanto l’attività sindacale si è sviluppata anche nel diritto pubblico dell’economia; tale ampliamento deve ricomprendere anche la posizione che il sindacato assume nella gestione pubblica dell’economia.
Il diritto sindacale è definito come un diritto senza norme, in quanto manca una disciplina legislativa; infatti, il legislatore non ha ancora dato attuazione ai principi espressi nell’art. 39 e 40 Cost.
Origine del sindacato
Siamo alla fine del 19° secolo, profonde trasformazioni economiche e sociali, arrivate con la rivoluzione industriale, hanno creato l’esigenza di una disciplina specifica del contratto e del rapporto di lavoro.
Prima, si iniziò con il fenomeno dell’industrializzazione a sentire il conflitto tra chi detiene i mezzi di produzione e chi deve lavorare per vivere (proletari). Per far fronte a tal contrasto si riteneva sufficiente che vi fosse il riconoscimento della parità dei diritti nel rapporto di lavoro.
La prima legislazione speciale della materia, la polizia del lavoro, tendeva più a realizzare l’interesse pubblico che quello dei lavoratori e poneva solo dei limiti riguardo l’occupazione delle donne e bambini. Si riscontra una forte disuguaglianza fra lavoratori e datori.
Nascono coalizioni di lavoratori tramite l’associazionismo operaio: azione collettiva dei lavoratori per superare la debolezza economica e sociale del singolo lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro.
Nasce così il sindacato, volontaria e libera associazione dei lavoratori alla quale è affidata la tutela e gli interessi collettivi dei lavoratori stessi. Siffatto sindacato fu a lungo contrastato dallo Stato, poiché visto come movimento politico che andava contro l’ordine pubblico e per paura che potesse impedire lo spontaneo equilibrio del mercato. Ciò però non fermò la crescita del sindacato tanto che il sindacato crebbe a tal punto che in poco tempo esercitava già una notevole pressione sui datori di lavoro ed aveva ottenuto riconoscimento dall’ordinamento giuridico.
Azione sindacale nel periodo precorporativo
Anche il sindacato italiano, sulla scia delle esperienze internazionali, impose il suo riconoscimento ai datori di lavoro mediante lo sciopero. Questo rappresenta il tipico esempio di lotta sindacale: in tal maniera, con l’arresto della produzione a seguito di un’astensione collettiva dal lavoro, si poteva indurre gli imprenditori a riconoscere nel sindacato l’organo che rappresenta i lavoratori e a trattare con lui le condizioni del lavoro.
Allora però lo sciopero era considerato come un delitto e gli scioperanti erano perseguibili penalmente; solo in un secondo momento cominciò ad essere tollerato, ma veniva pur sempre visto come un inadempimento dell’obbligazione di lavorare e doveva comunque essere represso.
L’azione sindacale voleva la “stipulazione del contratto collettivo”: con il quale si stabiliva la retribuzione minima che il datore di lavoro si obbligava a dare ai suoi dipendenti. Il contratto collettivo era uno strumento nuovo, non disciplinato dalla legge, quindi anche quelli che erano i suoi effetti dovevano essere individuati nel diritto vigente; per questo rimase impossibile estendere i suoi effetti al di là dei singoli lavoratori iscritti al sindacato stipulante. Inoltre, rispetto ai datori di lavoro che non erano iscritti ai sindacati stipulanti, il contratto collettivo non era idoneo a produrre effetti giuridici; secondo la regola tutt’ora vigente per la quale “il contratto ha effetto solo per i soggetti che ne sono parte”.
Il contratto collettivo poteva essere derogato con il contratto individuale di lavoro. Si capisce dunque come tale “contratto collettivo” non poteva ancora essere definito una tutela efficace in quanto:
- Non si applicava a tutti i rapporti di lavoro.
- Poteva esser derogato.
Il sindacato nell’ordinamento corporativo
Durante il fascismo, il sindacato era oramai diventato una forza sociale e politica, tanto che il fascismo lo utilizzò come strumento per realizzare la sua politica di ordine pubblico, inserendolo nell’organizzazione stessa dello Stato.
L’organizzazione sindacale corporativa era una categoria professionale configurata come l’insieme di tutti i soggetti (lavoratori e datori) che erano nello stesso settore produttivo. Per ogni categoria era ammessa una sola associazione sindacale (una per i lavoratori e una per i datori).
I sindacati corporativi, cioè quelli riconosciuti, avevano:
- Personalità giuridica.
- Rappresentanza legale di tutta la categoria.
Così anche gli impiegati, e non più solo gli operai, già tutelati da precedenti leggi, furono tutelati. Il contratto collettivo stipulato dai sindacati corporativi era efficace nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria professionale. Il contratto collettivo corporativo era inderogabile se non a favore dei lavoratori stessi. Il sindacato dei datori di lavoro più sindacato dei prestatori di lavoro uguale corporazione.
Si prevedeva inoltre una magistratura del lavoro in sede collettiva; questa doveva:
- Decidere circa le controversie giuridiche individuali o collettive.
- Decidere circa le controversie collettive economiche che riguardavano le richieste di nuove condizioni di lavoro.
Questo diede la possibilità ai giudici di sanzionare penalmente sia i lavoratori che scioperavano, sia i datori di lavoro che non rispettavano i loro obblighi contrattuali. Quelli che prima erano considerati mezzi di lotta sindacali, vengono considerati qui attentati all’ordine pubblico.
Il sindacato nella Costituzione repubblicana
Caduto il regime, ci fu la soppressione delle corporazioni e dei sindacati corporativi. Vennero allora istituiti i nuovi sindacati che esprimono gli interessi dei lavoratori; si riprende la libera contrattazione collettiva e si ritorna anche ad esercitare lo sciopero. I sindacati però si ritrovano ancora, come nel periodo precorporativo, senza una specifica disciplina che li riguardasse.
Il 1° gennaio 1948, la Costituzione contiene due disposizioni relative alla materia sindacale negli artt. 39-40:
Art. 39 della Costituzione: L’organizzazione sindacale è libera; ripudio della concezione per cui il sindacato appartiene all’organizzazione pubblica. Il sindacato ora è definito come libero, quindi deve perseguire solo interessi privati. In aggiunta possono essere registrati più sindacati per ogni categoria professionale e la possibilità di stipulare contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti ad una categoria.
Art. 40 della Costituzione: il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Il fenomeno sindacale è rimasto ancora senza una disciplina legislativa, nonostante la legge 300/1970 - Statuto dei diritti dei lavoratori - che però non regola l’organizzazione sindacale, ma la sostiene e basta.
Il sindacalismo dei dipendenti pubblici
Il sindacalismo dei dipendenti da enti pubblici economici non si differenzia da quello dei dipendenti privati. Dopoguerra, i dipendenti pubblici cominciarono ad organizzarsi sindacalmente, ma i loro sindacati rimasero a lungo estranei ai sindacati dei lavoratori privati, e così non furono in grado di esercitare le tipiche attività sindacali.
Il fatto che la disciplina del rapporto pubblico fosse esclusivamente dettata dalla legge escludeva:
- La ragione di esistere di una contrattazione collettiva.
- Faceva considerare lo sciopero come una giusta forma di pressione sul parlamento.
Quindi l’attività sindacale a favore dei pubblici dipendenti fu realizzata solo grazie ad accordi informali e non grazie ad una vera e propria contrattazione collettiva. Poi, per i dipendenti degli enti pubblici non economici sono estese le prerogative per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro.
Per i dipendenti dello Stato, la legge n. 93/1983 introdusse la contrattazione del lavoro pubblico. Alcune materie continuavano ad essere regolate dalla legge, altre materie erano regolate da una speciale contrattazione collettiva. I contratti collettivi in questo caso erano validi però solo se trasformati poi in un atto avente forza di legge.
Capitolo II: Organizzazione sindacale del lavoro privato
Art. 39: il principio del diritto sindacale; la libertà dell’organizzazione sindacale è un principio espresso dall’art. 39 cost. 1° comma e di immediata applicazione a prescindere dall’intervento del legislatore.
L’organizzazione sindacale è portatrice solo d’interessi privati e non pubblici. Libertà d’organizzazione sindacale: libertà dei singoli lavoratori e datori di lavoro di costituire organizzazioni sindacali all’interno di una stessa categoria professionale. Questo vuol dire anche libertà di definire e modificare l’ambito di applicazione del contratto collettivo.
Inoltre, la libertà di organizzazione sindacale deve essere intesa anche come libertà dei singoli di scegliere l’organizzazione sindacale alla quale aderire. La libertà sindacale può essere a volte limitata dalla legge in vista di determinati interessi pubblici.
La mancata attuazione dell’art. 39 cost.
Mancata attuazione del 2°, 3°, 4° comma dell’art. 39 cost. per ragioni politiche e anche per il fatto che quel sistema riproponeva in parte modelli che avevano caratterizzato l’ordinamento corporativo. Il primo problema era che a seconda di come si fosse attuato il sistema delineato all’art. 39, si poteva costituire un attentato alla libertà dell’organizzazione sindacale, premettendo che la registrazione del sindacato è già comunque condizionata dal controllo dell’autorità governativa o amministrativa. Tale controllo veniva già considerato con sospetto dai sindacati, i quali temevano che tale andasse a ledere la loro libertà.
Inoltre, vi erano numerosi dubbi circa la posizione dei sindacati che non avessero ottenuto la registrazione. L’art. 39 cost. stabiliva che i sindacati registrati potevano stipulare contratti collettivi validi erga omnes. In caso di dissenso tra i sindacati registrati riguardo al contratto collettivo da stipulare vi erano due soluzioni:
- Metodo della maggioranza.
- Metodo dell’unanimità.
Si ritenne che sarebbe stata attentata la libertà del sindacato che era in disaccordo perché avrebbe costituito la minoranza. Si sarebbe allora reso impossibile la stipulazione del contratto collettivo (perché non si raggiunta l’unanimità). Quindi la mancata attuazione dell’art. 39 cost. ha consentito all’azione sindacale di organizzarsi di volta in volta con modelli sempre diversi, in considerazione dell’evoluzione del contesto politico ed economico.
La teoria dell’interesse collettivo
L’azione e l’organizzazione sindacale si è sviluppata intorno alla nozione di interesse collettivo; la sua tutela trova soddisfazione soprattutto nella stipulazione del contratto collettivo e nella proclamazione del diritto di sciopero. Già nel periodo pre-corporativo la dottrina aveva affermato che gli interessi che si vogliono tutelare nel contratto collettivo sorpassano i confini dei semplici interessi individuali per assumere l’aspetto dell’“interesse di gruppo”.
Poi, il contratto collettivo concepito come “atto unico” è destinato a tutelare l’interesse del gruppo e non già quello individuale. Dopo l’ordinamento corporativo, il contratto collettivo venne ricondotto al diritto privato che doveva appunto tutelare l’interesse del gruppo.
Rilevanza dell’interesse collettivo: preminenza sugli interessi individuali; nell’ambito del diritto privato, trova riconoscimento in tutti gli istituti che formano collettività organizzate. Si può quindi definire l’interesse collettivo come la sintesi e non la somma degli interessi individuali ed è indivisibile.
Quindi accanto all’interesse egoistico/individuale, capita che l’ordinamento voglia dare rilevanza a interessi comuni a più persone. Per es. le società commerciali, ove esiste un interesse comune a tutti i soci.
Dal momento che il nostro ordinamento dispone che il contratto collettivo sia inderogabile da parte dei singoli, tale inderogabilità subordina gli interessi individuali a quelli collettivi (posti su un piano superiore). Inoltre, la soddisfazione dell’interesse collettivo coincide con una miglior soddisfazione dell’interesse individuale dei singoli lavoratori. Quindi l’interesse collettivo è indivisibile poiché non può essere soddisfatto per alcuni e non per altri.
Interesse collettivo dei lavoratori e dei datori di lavoro
L’interesse collettivo che assume rilevanza è l’interesse riferibile al gruppo dei lavoratori e non sempre anche quello riferibile al gruppo dei datori di lavoro. Nell’ordinamento corporativo erano stati collocati sullo stesso piano; ora gli interessi collettivi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono posti sullo stesso piano solo riguardo a determinati effetti:
- Equivalenza: per quanto riguarda la garanzia di libertà che la costituzione riconosce a tutti i sindacati.
- Diversità: Valutazione degli interessi del gruppo dei lavoratori e del gruppo dei datori di lavoro; per i primi il loro interesse riguarda le condizioni di lavoro e il trattamento economico idoneo a realizzare quelle esigenze di libertà e dignità umana garantite dalla Costituzione. Per i secondi assume rilievo l’interesse al profitto, questo viene considerato interesse di gruppo solo in quanto appartiene a tutti i membri di questo gruppo. Sono dunque interessi contrapposti e diversi poiché hanno diversa rilevanza all’interno dell’ordinamento, senza che però venga violato il principio di eguaglianza.
Organizzazione sindacale
L’organizzazione sindacale principale è di tipo associativo; il sindacato nasce come associazione volontaria di lavoratori e di datori di lavoro. In mancanza di una legge sindacale che lo definisca, il sindacato di tipo associativo rimane un’“associazione di tipo non riconosciuta” dotata di autonomia patrimoniale, ma non di personalità giuridica.
L’iscrizione dei singoli al sindacato comporterebbe il conferimento del cosiddetto mandato sindacale, per cui il sindacato stipulerebbe il contratto collettivo in nome e per conto dei suoi associati.
Suddetta concezione però deve ormai essere messa in discussione:
- Da una parte non può spiegare la non efficacia del contratto collettivo nei confronti dei lavoratori o datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante.
- Dall’altra perché oramai tale regola vale solo per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Quelle dei lavoratori hanno infatti superato il modello associativo a favore di strutture sindacali di tipo istituzionale; quindi strutture destinate ad operare non su base associativa, ma elette dagli stessi lavoratori interessati e ritenute
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, prof. Pessi, libro consigliato Contratto e rapporto di lavoro, Persiani
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, prof. Pessi, libro consigliato Manuale del nuovo corso di diritto del lavoro, P…
-
Riassunto esame Diritto del Lavoro, prof. Liebman, libro consigliato Contratto e Rapporto di Lavoro, Persiani, Proi…
-
Riassunto esame Diritto del lavoro, Prof. Maio Valerio, libro consigliato Diritto del lavoro , Persiani