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CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO
Origine contrattuale del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro ha origine contrattuale – è cioè l’effetto che deriva dalla stipulazione di
- un contrato individuale di lavoro.
Autonomia individuale l’essenzialità di tale funzione è confermata e accentuata
- dall’esistenza di modelli di collaborazione diversi dal tradizionale rapporto di lavoro
subordinato. Infatti il lavoratore ha la libertà di scegliere le modalità con le quali eseguire
all’obbligazione e in particolare se eseguirla in modo subordinato, autonomo o coordinato.
La tutela legale è diretta ad evitare che i diritti maturati dal lavoratore, nel periodo in cui il
- rapporto ha avuto esecuzione, siano pregiudicati dalla nullità o dall’annullamento del
contratto.
Il sistema del collocamento pubblico.
Nel periodo fascista il sistema di collocamento era una funzione pubblica – caduto
- l’ordinamento corporativo – il legislatore non restituì la funzione di collocamento ai
sindacati liberi (che avevano sostituito quelli corporativi). la funzione di collocamento
restò quindi una funzione pubblica.
La gestione pubblica del collocamento implicava l’obbligo di iscrizione ad apposite liste
- presso uffici periferici del ministero del lavoro. sia per chi era in cerca di lavoro ed era
disoccupato sia per chi cercava un lavoro diverso.
Il datore di lavoro che intendeva assumere; doveva presentare una richiesta di avviamento al
- lavoro agli uffici pubblici indicando il numero di lavoratori e la qualifica.
Vi erano casi eccezionali di assunzione diretta con comunicazione agli uffici. in linea di
- principio comunque era preclusa al datore di lavoro la scelta del lavoratore da assumete, che
veniva individuato dagli uffici di collocamento.
Crisi e riforma del collocamento pubblico.
Il sistema sopra descritto non ha soddisfatto le aspettative di nessuno.
- Per superare tale situazione e attuare una più efficace politica dell’occupazione, il legislatore
- ha previsto una radicale riforma del collocamentoa) abolendo obbligo di richiesta
numerica – consentendo che l’assunzione avvenisse sulla base di richieste nominative. b)
Abolendo l’obbligo di richiesta preventiva – sostituito dall’obbligo della comunicazione che
deve essere data entro il giorno precedente all’assunzione.
Già per l’effetto di tali riforme la funzione del collocamento non era più quella di garantire
- un’equa distribuzione delle occasioni di lavoroma era quella di adottare un’adeguata
politica di occupazione e favorire così l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Sono state quindi conferite alle regioni ed agli enti locali quasi tutte le funzioni riguardanti il
- mercato del lavoro; mentre lo Stato ha preservato il ruolo generale di indirizzo, promozione
e coordinamento.
Collocamento pubblico e iniziativa privata.
Ulteriore grande evoluzione è stata determinata dalla Corte di giustizia europea che ha
- ritenuto il monopolio pubblico in contrasto con la disciplina comunitaria – in quanto
realizzava un abuso di posizione dominante. Quindi anche i privati possono concorrere alla
funzione di collocamento dei lavoratori - prima solo per alcune attività – poi in maniera
organica. Dunque i privati in possesso di determinati requisiti possono costituire agenzie di
lavoro.
Di qui la creazione di una borsa nazionale del lavorocostituito da tutte le informazioni che
- gli operatori pubblici e privati hanno l’obbligo di fornire. Tale borsa è accessibile a tutti i
lavoratori, i quali possono direttamente consultarla e immettervi nuovi dati.
Restano in vigore però disposizioni speciali che regolano l’assunzione dei dipendenti
- pubblici.
Es. l’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene necessariamente mediante concorso.
Il collocamento obbligatorio dei disabili e di altre categorie protette.
La legge da tempo aveva previsto un collocamento obbligatorio dei soggetti affetti da
- menomazioni fisiche , psichiche, sensoriali o intellettuali oppure a chi vanti ragioni di
merito nei confronti della collettività (orfani, coniugi di morti in guerra).
L.n.68/1999 ha teso a rendere effettivo il diritto al lavoro dei disabili, prevedendo
- l’inserimento lavorativo delle persone disabili, attraverso un collocamento privatoossia
valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto.
la legge individua i soggetti da considerare disabili e prevede criteri per i relativi
- accertamenti sono considerati disabili i soggetti affetti da menomazioni fisiche, psichiche e
intellettuale che comportino una riduzione della capacità lavorativa maggiore al 45 %; Gli
invalidi al lavoro con grado d’invalidità maggiore al 33% ; persone non vedenti, sordomute
ecc…
i disabili sono iscritti in appositi elenchi con un’unica graduatoria. L’obbligo di assunzione
- grava su tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 15 dipendenti:
Da 15 a 35= obbligo di assunzione di uno disabile.
a) Da 36 a 50= obbligo di assunzione di 2 disabili.
b) Più di 50 dipendenti = assumere un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.
c) L’obbligo di assumere disabili è temporaneamente sospeso per le imprese che hanno avuto
- l’intervento della cassa integrazione guadagni o abbiano avuto una procedura di mobilità.
L’assunzione dei disabili può avvenire mediante “richiesta” o mediante la stipula di
- “convenzioni”:
Nel caso di richiesta numericagli uffici devono avviare al lavoro un disabile in possesso
a) della qualifica richiesta o concordata dal datore di lavoro.
Nel caso di convenzionidatori di lavoro + uffici competenti possono individuare una
b) programma circa l’occupazione dell’invalido; nei tempi e nelle modalità concordate.
Mancato invio del prospetto informativo o mancata richiesta di assunzione entro 60 giorni al
- momento in cui sorge l’obbligo di assumere un disabilesanzioni amministrative.
A favore invece di chi vanta ragioni di merito nei confronti della collettivitàin attesa di una
- nuova disciplina è stabilita una quota fissa determinata dalla legge se il numero dei
dipendenti è compreso 50 < x <150 _ se è > 150 è pari all’1 %.
Disposizioni speciali tutelano lo stato di salute del lavoratore; tenendo conto delle sue
- minorazioni. Quando le condizioni di salute del disabile si aggravano o cambia
l’organizzazione del lavoro, con l’accertamento di un’apposita commissione della
compatibilità dello stato di salute del lavoratore con le mansioni affidategli; può qui
avvenire:
Licenziamentoin caso di incompatibilità perenne e impossibilità di reinserire il lavoratore in
a) azienda.
Sospensione momentaneasituazione di incompatibilità momentanea.
b) Il datore di lavoro deve comunque dare avviso della riduzione del rapporto di lavoro entro
- 10 giorni, per consentire la sostituzione con un altro lavoratore disabile avente diritto.
Dal divieto di appalto di manodopera alla disciplina della somministrazione del lavoro.
La legge inizialmente vietava la dissociazione tra : a) soggetto che utilizza effettivamente la
- prestazione lavorativa. b) datore che assume e retribuisce il lavoratore.
Si temeva difatti che tale dissociazione avrebbe potuto consentire all’effettivo datore di
- lavoro (in quanto non compariva) di non rispettare l disposizioni di legge poste a tutela dei
lavoratori. per questo il divieto di intermediazione è stato successivamente esteso ad ogni
attività di lavoro subordinato – l.n.1396/1960.
La legge comunque non vietava che il datore di lavoro affidasse ad un imprenditore
- l’esecuzione di un opera o di un servizio connessi alla sua attività produttivaperò si doveva
trattare di un vero e proprio imprenditore (ad es. un appalto era vietato quando l’appaltatore
non si fosse obbligato a fornire un’opera o un servizio, ma si fosse limitato a mettere a
disposizione all’appaltante mere prestazioni di lavoro quindi il lavoro dei suoi dipendenti.
Parallelamente a quanto appena detto l.n.196/1997- aveva consentito entro determinati
- limiti la stipulazione tra i diversi imprenditori di un contratto di fornitura di lavoro
temporaneo.
Inoltre le agenzie per il lavoro che avevano l’autorizzazione del ministero del lavoro e che
- erano iscritte a determinato albo possono stipulare contratti che hanno ad oggetto la
somministrazione della manodopera.
La dissociazione tra il soggetto che è formalmente datore di lavoro e il soggetto che
- effettivamente utilizzatore della prestazione lavorativa non è più considerata di per se
lesione dei diritti dei lavoratori.
Il contratto con il quale si dispone che la collaborazione del lavoratore si apprestata a favore
- di un soggetto diverso dal datore di lavoro è comunque sottoposto a condizioni e limiti
rigorosi.
Il contrato di somministrazione di lavoroinizialmente poteva essere stipulato sia a tempo
- determinato che indeterminato_ poi con la l.n.247/2007 fu abolita la somministrazione a
tempo indeterminato) _ è condizionato dall’esistenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo; organizzativo e sostitutivo.
Il contratto di somministrazione di lavoro deve riportare la forma scritta ed alcune
- indicazionicome ad es. il numero dei lavoratori da somministrare; mansioni; possibili rischi
ecc..
Sempre vietato è il ricorso al contratto di somministrazione per sostituire i lavoratori che
- esercitano il diritto di sciopero o a causa di datori di lavoro che non effettuano la valutazione
preventiva dei rischi.
Ai rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore trova applicazione la disciplina del
- “lavoro subordinato”è previsto allora che il lavoratore, dipende dal somministratore che lo
retribuiscema deve svolgere la propria attività nell’interesse dell’utilizzatore che lo
controlla.
Sono previste particolari tutele per il lavoratore; per quanto riguarda sicurezza, salute ecc…
- inoltre se l’utilizzatore incarica il lavoratore a mansioni diverse da quelle contrattualmente
stabilite – senza darne comunicazione scritta al somministratore – di ciò è responsabile in
via esclusiva.
L’utilizzatore è anche responsabile dei danni arrecati a terzi dal lavoratore nell’esercizio
- delle sue mansioni.
Qualora la somministrazione sia stata stipulata per ragioni diverse da quelle lecite il
- contratto non è nullo, ma il lavorato