CONTRATTO E RAPPORTO DI LAVORO
Il lavoroè regolato dall’ordinamento, in quanto idoneo a produrre un risultato
- economicamente utile e quindi ad essere oggetti di obbligazioni dei lavoratori. questo
può anche essere prestato al di fuori di qualche vincolo contrattuale – per esempio per
ragioni di amicizia, cortesia ecc…
Il lavoro subordinato.
Esigenza di tutelare una persona che è obbligata ad eseguire il lavoro è avvertita con
- particolare intensità nel caso di lavoro subordinato. Ossia quando il lavoratore lavora per
un’altra persona.
Esigenza di tutela avvertita alla fine del XIX sec. grazie alla “Rivoluzione industriale” – la
- quale fece emergere la differenza tra chi detiene i mezzi di produzione e chi deve mettere le
proprie energie al servizio altrui. Differenza superata, dalla stipulazione del contratto
collettivo di lavoro subordinato che realizza lo scambio tra prestazione di attività lavorativa
e retribuzione.
Subordinazione socio-economica e subordinazione giuridica.
Per ciò che riguarda l’esigenza di tutela può accadere che quest’ultima non si applichi ai
- lavoratori che sono deboli sul piano socio economi ma a lavoratori che si sono obbligati a
prestare la loro attività con un contratto di lavoro autonomo o comunque con un contratto
diverso da quello subordinato.
La funzione del diritto del lavoro.
Il diritto del lavoro tende essenzialmente a tutelare chi lavora e ha costituito a lungo anche il
- canone di interpretazione della legislazione del lavoro infatti tra l’interesse del datore di
lavoro e del lavoratore prevale proprio quest’ultimo.
Il diritto del lavoro tende comunque oramai a realizzare un equilibrio tra le esigenze di
- produttività e di efficienza dell’impresa e la tutela di chi lavora. per questo si dice che il
diritto del lavoro ha 2 anime.
La nozione di lavoro subordinato.
Fine del XIX sec. si descrive la nozione giuridica del lavoro subordinato utilizzando lo
- schema della locazione e si distingueva :
Obbligazione di prestare solo le energie lavorative locatio operarum.
a) Obbligazione di fornire un risultato locatio operis.
b) Questa distinzione si rilevò ben presto inadeguata la nozione giuridica del lavoro
- subordinato venne quindi ricostruita muovendo dall’assoggettamento del lavoratore al
potere del datore di lavoroSubordinazione.
Cod.civ. 1942 prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione
- a collaborare nell’impresa; prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Contratto d’opera e di lavoro autonomo 2222 c.c.
una persona si obbliga a compier verso
- corrispettivo un opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione nei
confronti del committente (cfr. appalto).
Differenza fra i due nel rapporto di lavoro subordinato c’è una subordinazione del
- lavoratore non solo tecnico funzionale ma anche personale.
Ambito di applicazione della tutela del lavoro subordinato. La certificazione dei contratti di
lavoro. Non sempre è agevole accertare in concreto quando ci sia quell’assoggettamento al potere
- direttivo che evoca l’applicazione della tutela prevista per il lavoratore subordinato.
La subordinazione può talvolta assumere comitati atipici e inoltre a causa della varietà di
- esigenze del mondo della produzione e degli scambi ; ci sono; sempre più spesso ricorso a
nuovi modelli di collaborazione lavorativa.
La giurisprudenza ha ipotizzato una pluralità di criteri di qualificazione come:
- Obbligo di rispettare un orario di lavoro.
a) La continuità della prestazione: per cui oggetto della prestazione è un’attività e non un
b) risultato.
Carattere fisso e continuativo della retribuzione.
c) Quindi inesistenza di un rischio per il lavoratore.
d) Sono questi però i criteri c.d. indiziari ; nessuno può dirsi decisivo ai fini dell’accertamento
- dell’esistenza di un lavoro subordinato.
Il criterio fondamentale però è quello dell’assoggettamento ad un soggetto che ha il potere di
- impartire continue e dettagliate istruzioni per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Il legislatore ha poi previsto che le parti possano ottenere una certificazione del contratto da
- esse stipulato; tale certificazione ha effetto tra le parti e verso i terzi.
Il lavoro nell’impresa – rapporti speciali di lavoro. Il lavoro parasubordinato o “a progetto”.
Il diritto del lavoro pone al centro della sua disciplina il lavoro subordinato al lavoro
- nell’impresa è dedicato il titolo II del libro V del Codice Civile queste disposizioni, hanno
carattere generale e per questo sono applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato che
non riguardano il lavoro nell’impresa.
Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato che si svolgono nell’impresesi possono
- individuare rapporti di lavoro speciali. Ossia rapporti di lavoro regolati da speciali
disposizioni di legge che tengano conto della peculiarità dell’attività svolta dal datore di
lavoro o dallo stesso lavoratore. ES: i rapporti di lavoro nautico ed aeronautico.
Inoltre l’attività lavorativa può costituire oggetto di obbligazioni derivanti da contratti
- diversi da quello del lavoro subordinato. abbiamo infatti (oltre al contratto autonomo che si
caratterizza per l’assenza di subordinazione) il ricorso a nuove tipologie contrattuali che
implicano modalità di svolgimento simili a quelle del rapporto di lavoro subordinato.
Queste tipologie denominate di lavoro para-subordinato o coordinato sono ricondotte nel
contratto di lavoro “a progetto”.
si tratta della prestazione di una collaborazione che anche se non subordinata è personale e
continuativa ed è svolta seguendo le coordinate del committente , è quindi destinata a soddisfare gli
interessi di quest’ultima.
Chi svolge l’attività di lavoro di collaborazione si trova quindi in condizioni di debolezza
- economica e sociale nei confronti del committente; quindi la legge ha predisposto per lui
alcune tutele in attuazione al principio costituzionale secondo cui “la repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”. Art. 35 cost.
Le tutele riconosciute a favore del lavorator para-subordinato sono limitate rispetto a quelle
- del “subordinato”. Bisogna però evidenziare che il lavoratore parasubordinato è stato
spesso utilizzato in maniera fraudolenta.
Al fine di reprimere il suddetto fenomeno; il legislatore ha stabilito che i rapporti di lavoro
- parasubordinato, devono essere riconducibili (salvo alcune eccezioni) ad uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso; determinati dal committente e gestite
autonomamente dal lavoratore.
Inoltre per questi collaboratori a progetto sono previste ulteriori tutele:
- Diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del progetto.
a) Sospensione del rapporto in caso di malattia; gravidanza e infortunio.
b) Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
c) Per la stipulazione del contratto a progetto è richiesta la forma scritta e l’indicazione del
- contratto.
Il contratto si risolve (estingue) al momento della realizzazione del progetto; Al tempo
- stesso è però consentito alle parti di recedere prima della scadenza del termine.
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Anche lo Stato si avvale da sempre di collaboratori per realizzare determinati scopi. MA la
- posizione dello Stato (nei confronti dei suoi dipendenti) è stata ritenuta diversa da quella dei
datori di lavoro privati; in quanto lo stato persegue interessi pubblici ed esercita un potere
che gli deriva dall’essere autorità. Di conseguenza il rapporto di lavoro pubblico è stato a
lungo regolato da una speciale disciplina legislativa che da la prevalenza all’interesse
pubblico.
Successivamente la disciplina dettata per i lavoratori dipendenti da imprenditori, venne
- estesa ai dipendenti degli enti pubblici per i quali non fosse già stata dettata una diversa
disciplina legislativa.
Più di recente il legislatore ha previsto la “privatizzazione del pubblico impiego”
- privatizzazione che comporta solo che a quel rapporto; fatta eccezione dei casi in cui vi sia
l’esercizio di funzioni pubbliche, trovi applicazione la stessa disciplina che regola il
rapporto di lavoro dei dipendenti da privati datori di lavoro.
Le fonti comunitarie e internazionali.
Dal 1917opera l’organizzazione internazionale del lavoro OIL. A questa fanno parte le
- nazioni che sono membri dell’org. Nazioni unite (ONU).
Quell’organizzazione svolge un’attività normativa in materia di lavoro; anche se resta
- riservata agli Stati l’emanazione di leggi volte a recepire le norme emanate da
quest’organizzazione.
Gli atti normativi emanati dall’organizzazione nazionale del lavoro, hanno avuto un
- influenza relativa sul diritto del lavoro italiano, in quanto questo prevedeva già livelli di
tutela molto elevati. Un’influenza maggiore deriva dai vincoli assunti dall’Italia con
l’adesione all’Unione europea.
Regolamentivincolanti in ogni loro elemento e direttamente applicabili in tutti gli Stati
- membri.
Direttive vincolano gli Stati/o riguardo al fine ossia al risultato, ma non riguardo ai mezzi
- per raggiungerlo.
Inoltre la Corte di giustizia europea vuole che il giudice nazionale interpreti le norme di
- diritto interno in modo conforme al diritto comunitario (interpretazione conforme).
Tuttavia nel loro complesso gli interventi in materia sociale sono sempre più caratterizzati
- dall’uso non già di strumenti rigidi e immediatamente vincolanti – Hard law – ma di un
approccio più morbido – soft law.
La Costituzione e la giurisprudenza costituzionale.
La Costituzione della repubblica attribuisce uno speciale rilievo al lavoro. Già nei principi
- fondamentali il lavoro è considerato come:oggetto di tutela e valore fondamentale della
repubblica, e criterio ispiratore per l’emancipazione dell’Italia.
Il lavoro è visto a) sia come un diritto (che deve essere garantito dalla repubblica) sia come
- un dovere (ogni cittadino deve svolgere un’attività secondo le proprie possibilità e scelte).
Il lavoro è poi al centro di quella parte di costituzione che riguarda i rapporti economici e i
- rapporti politici. Le disposizioni a riguardo hanno una influenza importantissima per 3
ragioni:
Fissano criteri direttivi per il legislatore; al quale indicano gli obiettivi che deve realizzare.
1) Dettano precetti direttamente applicabili nei rapporti tra privati; in quanto prevedono
2) condizioni minime di tutela.
Assumono rilievo anche ai fini dell’interpretazione delle leggi ordinarie.
3)
Leggi ordinarie e le fonti equiparate.
La legge e gli atti ad essa equiparati (d.lgs. e dl.) costituiscono lo strumento principale con il
- quale lo stato detta la disciplina dei rapporti di lavoro.
Fine XIX sec. Primi interventi del legislatore, i quali ebbero più che altro il carattere di
- misure eccezionali destinate ad impedire un intollerabile sfruttamento del lavoro (es. donne
e minori) o istituendo un’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
POI Gli interventi legislativi divennero sempre più frequenti e i loro contenuti sempre più
- ampi.
Il codice civile del 1942non solo enuncia la definizione del prestatore di lavoro
- subordinato, ma introduce anche una disciplina organica del rapporto di lavoro.
l’evoluzione successiva della legislazione è stata determinata soprattutto dall’influenza dei
principi accolti dalla Costituzione. questa evoluzione successiva può essere divisa in 3
periodi:
Il legislatore ha predisposto a favore dei lavoratori tutele ulteriori rispetto a quelle previste
1) dal codice civile e ha intensificato le tutele già previste.
L.n.300/70 che detta norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
2) sindacale nei luoghi di lavoro_ questa si denomina “statuto dei lavoratori”- perfeziona il
modello d’intervento : alla tutela dei lavoratori imposta dalla legge , si affianca, l’intervento
dell’azione sindacale nei luoghi di lavoro.
parziale inversione di tendenzala legge considera il lavoro non più solo come oggetto di
3) tutela di chi lo presta, ma come un valore che deve essere tutelato, andando in contro alle
esigenze dei lavoratori; degli imprenditori e di chi è involontariamente disoccupato.
Adozione di interventi diretti a rendere più flessibile la disciplina del lavoro.
- Di recente la legislazione in materia di lavoro è stata sottoposta a ripetuti e repentini
- cambiamenti di direzione – in gran parte determinati dal diverso tipo di risposta che le forze
politiche ritengono di dover dare ai timori di un eccesso di flessibilizazzione dei rapporti di
lavoro- precarizzazione.
Nel quadro della nuova ripartizione delle competenze stabilite dalla legge 3/2001 (riforma
- titolo V, parte II della cost.) la disciplina dei rapporti individuali di lavoro,continua ad
essere oggetto di legislazione esclusiva dello stato. Alle regioni è attribuita competenza
concorrente per ciò ch attiene alla tutela e sicurezza del lavoro.
La contrattazione collettiva.
Altro strumento per la tutela dei lavoratori è il contratto collettivodiversa è stata nel
- tempo la disciplina dettata per i contratti collettivi, ma la loro caratteristica costante è stata
quella di specificare; integrare e migliorare le tutele previste dalla legge.
È la stessa legge che rinvia sistematicamente alla contrattazione collettiva, demandando a
- quest’ultima la concreta regolamentazione di molteplici aspetti del rapporto di lavoro.
Gli usi e l’equità.
In mancanza di disposizioni di legge o dei contratti collettivi; la disciplina del rapporto di
- lavoro può essere individuata negli usi normativiusi formatisi dalla ripetizione costante e
protratta nel tempo di un determinato comportamento, da tutti i soggetti nella convinzione di
osservare una norma giuridicamente vincolante.
Più diffusa è la formazione di usi aziendalii quali non rientrano nella categoria degli usi
- normativi; ripetersi di comportamenti del datore di lavoro, favorevoli ai lavoratori e
integrano la disciplina del rapporto prevista dal contratto individuale di lavoro.
Recentemente – sentenza della corte di Cassazione ha ricondotto gli usi aziendali alla
- categoria delle fonti sociali alla quale appartiene anche il “contratto collettivo” – che infatti
può derogare gli usi aziendali.
Fonte del diritto è anche l’equitàalla quale il legislatore del lavoro fa riferimento per
- individuare la disciplina del rapporto in mancanza di altre fonti.
L’autonomia individuale.
Questo non costituisce fonte del diritto, infatti il legislatore considera con sfavore il libero
- dispiegarsi dell’autonomia individuale; ritenendo che questa non sia idonea a garantire un
equilibrato contemperamento degli interessi in gioco. di solito le disposizioni di legge e
quelle della disciplina sindacale sono inderogabili da arte dell’autonomia individuale se non
in senso più favorevole al lavoratore.
È comunque vietato all’autonomia individuale di condizionare la costituzione e lo
- svolgimento del rapporto di lavoro; per discriminazione politica, del sesso ecc….
Questo tuttavia non implica l’esistenza di un obbligo di parità di trattamento da parte del
- datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori alle sue dipendenze. Obbligo configurabile
solo nei casi in cui la legge lo prevede espressamente.
CAPITOLO II
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONTRATTO DI LAVORO
SUBORDINATO
Origine contrattuale del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro ha origine contrattuale – è cioè l’effetto che deriva dalla stipulazione di
- un contrato individuale di lavoro.
Autonomia individuale l’essenzialità di tale funzione è confermata e accentuata
- dall’esistenza di modelli di collaborazione diversi dal tradizionale rapporto di lavoro
subordinato. Infatti il lavoratore ha la libertà di scegliere le modalità con le quali eseguire
all’obbligazione e in particolare se eseguirla in modo subordinato, autonomo o coordinato.
La tutela legale è diretta ad evitare che i diritti maturati dal lavoratore, nel periodo in cui il
- rapporto ha avuto esecuzione, siano pregiudicati dalla nullità o dall’annullamento del
contratto.
Il sistema del collocamento pubblico.
Nel periodo fascista il sistema di collocamento era una funzione pubblica – caduto
- l’ordinamento corporativo – il legislatore non restituì la funzione di collocamento ai
sindacati liberi (che avevano sostituito quelli corporativi). la funzione di collocamento
restò quindi una funzione pubblica.
La gestione pubblica del collocamento implicava l’obbligo di iscrizione ad apposite liste
- presso uffici periferici del ministero del lavoro. sia per chi era in cerca di lavoro ed era
disoccupato sia per chi cercava un lavoro diverso.
Il datore di lavoro che intendeva assumere; doveva presentare una richiesta di avviamento al
- lavoro agli uffici pubblici indicando il numero di lavoratori e la qualifica.
Vi erano casi eccezionali di assunzione diretta con comunicazione agli uffici. in linea di
- principio comunque era preclusa al datore di lavoro la scelta del lavoratore da assumete, che
veniva individuato dagli uffici di collocamento.
Crisi e riforma del collocamento pubblico.
Il
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