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La società in accomandita semplice (S.A.S.)
DEFINIZIONE
La s.a.s. è una società di persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci: i soci
accomandatari ed i soci accomandanti.
I soci accomandatari rispondono dei debiti sociali in maniera illimitata e solidale (come nella s.n.c.).
I soci accomandanti, invece, rispondono unicamente entro i limiti della quota conferita.
Mentre i soci accomandatari rischiano nella società l’intero loro patrimonio personale, quelli
accomandanti rischiano di perdere solo quanto conferito.
AMMINISTRAZIONE
Per questo motivo, l’amministrazione della società spetta necessariamente ai soci accomandatari. Per
quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda l’amministrazione
e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le maggioranze determinate
in base alla misura della partecipazione degli utili.
Per quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda
l’amministrazione e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le
maggioranze determinate in base alla misura della partecipazione degli utili.
Il socio accomandante ha il divieto di compiere atti di amministrazione e di ingerirsi* nella gestione
sociale (se lo fa diviene illimitatamente responsabile come se fosse accomandatario o può andare
incontro all’esclusione dalla società).
*ingerenza= partecipare ad un affare o un’attività
È loro invece consentito di:
- Trattare o concludere affari in nome della società tramite una procura sociale (=delega) per i
singoli affari;
- Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, cioè la loro attività materiale o
intellettuale;
- Dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo.
DIRITTI DEGLI ACCOMANDANTI
Gli accomandanti, però, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei
profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
Essi hanno poi il diritto di trattenersi gli utili riscossi in buona fede, a patto che si verifichino le
seguenti condizioni:
Bilancio regolarmente approvato e di cui risultino gli utili;
Che gli accomandanti abbiano riscosso questi utili;
Che al momento della riscossione fossero in buona fede.
Se invece la riscossione è avvenuta in mala fede o senza che gli utili risultassero dal bilancio
regolarmente approvato allora è ammesso l’obbligo della restituzione.
TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DELL’ACCOMANDANTE
Si realizza liberamente per causa di morte, invece è subordinato alla società (maggioranza, che si
calcola in base al capitale sottoscritto) quando si effettua per atto tra vivi.