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Diritto dell'economia - Società in accomandita semplice Pag. 1
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Estratto del documento

La società in accomandita semplice (S.A.S.)

DEFINIZIONE

La s.a.s. è una società di persone caratterizzata dalla coesistenza di due diverse categorie di soci: i soci

accomandatari ed i soci accomandanti.

I soci accomandatari rispondono dei debiti sociali in maniera illimitata e solidale (come nella s.n.c.).

I soci accomandanti, invece, rispondono unicamente entro i limiti della quota conferita.

Mentre i soci accomandatari rischiano nella società l’intero loro patrimonio personale, quelli

accomandanti rischiano di perdere solo quanto conferito.

AMMINISTRAZIONE

Per questo motivo, l’amministrazione della società spetta necessariamente ai soci accomandatari. Per

quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda l’amministrazione

e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le maggioranze determinate

in base alla misura della partecipazione degli utili.

Per quanto riguarda l’opposizione alle decisioni degli accomandatari per quanto riguarda

l’amministrazione e la gestione della società decide la collettività dei soci accomandatari con le

maggioranze determinate in base alla misura della partecipazione degli utili.

Il socio accomandante ha il divieto di compiere atti di amministrazione e di ingerirsi* nella gestione

sociale (se lo fa diviene illimitatamente responsabile come se fosse accomandatario o può andare

incontro all’esclusione dalla società).

*ingerenza= partecipare ad un affare o un’attività

È loro invece consentito di:

- Trattare o concludere affari in nome della società tramite una procura sociale (=delega) per i

singoli affari;

- Prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, cioè la loro attività materiale o

intellettuale;

- Dare autorizzazioni o pareri per determinate operazioni nei casi stabiliti dall’atto costitutivo.

DIRITTI DEGLI ACCOMANDANTI

Gli accomandanti, però, hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei

profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

Essi hanno poi il diritto di trattenersi gli utili riscossi in buona fede, a patto che si verifichino le

seguenti condizioni:

Bilancio regolarmente approvato e di cui risultino gli utili;

 Che gli accomandanti abbiano riscosso questi utili;

 Che al momento della riscossione fossero in buona fede.

Se invece la riscossione è avvenuta in mala fede o senza che gli utili risultassero dal bilancio

regolarmente approvato allora è ammesso l’obbligo della restituzione.

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DELL’ACCOMANDANTE

Si realizza liberamente per causa di morte, invece è subordinato alla società (maggioranza, che si

calcola in base al capitale sottoscritto) quando si effettua per atto tra vivi.

IL VENIR MENO DI TUTTI GLI ACCOMANDANTI O DI TUTTI GLI ACCOMANDATARI

Dettagli
A.A. 2012-2013
2 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Belotti Roberto.