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Conferimenti, fondo sociale e patrimonio sociale
I conferimenti confluiscono nel fondo sociale (nozione che assume in tutte le società la denominazione di capitale sociale, ad eccezione della società semplice) e questo è definibile come il valore in denaro dei conferimenti dei soci e ciò significa che i conferimenti diversi dal danaro dovranno essere valutati all'atto dei conferimenti e convertiti in espressione numerica. Dal fondo sociale va distinto il patrimonio sociale, il quale rappresenta il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società o definibile come il complesso dei beni effettivamente esistenti, calcolati a seconda che siano state o meno dedotte le passività.
Il patrimonio sociale risulta essere un valore dinamico e non statico come il capitale sociale, ed è il primo definibile come differenziale tra attivo e passivo patrimoniale. Il capitale sociale, assieme ad altri beni, farà parte del patrimonio sociale ed è necessario confrontare.
Due valori costantemente allo scopo di capire se la situazione dellasocietà di evolva positivamente o negativamente.
Si parla di autonomia patrimoniale invece con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche, per indicare la condizione dei rapporti giuridici facenti capo a tali soggetti. Potrà parlarsi di autonomia patrimoniale perfetta quando esiste una reciproca insensibilità fra il patrimonio dell'ente ed i patrimoni dei singoli associati (le vicende dell'uno non potranno mai incidere sulle vicende degli altri e viceversa) – l'autonomia patrimoniale perfetta si ha di regola nelle sole persone giuridiche e con riferimento alle società entro le sole società per azioni, s.r.l. E nelle società cooperative; si parla invece di autonomia patrimoniale imperfetta quando i creditori dei soci possono chiedere la liquidazione della quota sociale di pertinenza del socio debitore ad una forma più accentuata della.
società in nome collettivo dove ciò non può avvenire e dove i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci se non dopo aver esperito le azioni giudiziarie contro il patrimonio della società – l'autonomia patrimoniale imperfetta si ha di regola nelle società di persone.
Objetto sociale l'esercizio in comune dell'attività economica
rappresenta lo scopo-mezzo attraverso il quale le parti si propongono di raggiungere la loro finalità ed essendo l'unico comune a tutti i soci è in virtù di questo che si può parlare della società come contratto con comunione di scopo. L'attività economica si concretizza nella scelta di un particolare ramo merceologico di attività che andrà a costituire l'oggetto sociale, elemento che oltre a dover consistere in un'attività economica deve anche possedere i requisiti richiesti
dall'art.1346 c.c. (liceità, possibilità, determinatezza o determinabilità). La concreta individuazione dell'oggetto sociale è importante secondo vari punti di vista: - Consente di distinguere la società dalla comunione di godimento: nella società i beni vengono conferiti e impiegati per attuare concretamente l'oggetto sociale mentre nella comunione ci si limita a percepirne i frutti; - Consente di affermare che quella della società sia effettivamente un'attività d'impresa; - Consente soprattutto ai terzi di individuare limiti ai poteri degli amministratori. Causa del contratto sociale l'esercizio in comune dell'attività economica costituisce lo scopo-mezzo come a tutti i soci per il conseguimento dello scopo istituzionale che può essere lucrativo, mutualistico o consortile. Abbiamo poi altri caratteri del contratto, noti come aggettivi, presenti in tutti i tipi di contratto adeccezione dell'ipotesi di costituzione della società per atto unilaterale: Oneroso (acquisto lo status di socio al momento del pagamento); Consensuale dal momento che si perfeziona con l'incontro tra la volontà delle parti contraenti (ad esso si può contrapporre il c.d. "contratto reale", il quale si perfeziona mediante l'esecuzione); Sinallagmatico (occorre osservare che il contratto di società va costruito come un tipo particolare di contratto sinallagmatico, distinto dai contratti di scambio seppur secondo alcuni autori il sinallagma si stabilisce tra conferimento e diritto agli utili, mentre per altri tra il conferimento e l'acquisto della qualità di socio o per altri ancora tra le prestazioni di ciascun contraente e la realizzazione dello scopo comune mediante l'associazione delle singole prestazioni); Plurilaterale o potenzialmente plurilaterale dal momento che anche se le parti contraenti originarie.Intercorra l'impegno reciproco di svolgere una data attività economica; per la società di capitali e per la società mutualistica la legge prescrive che l'atto costitutivo debba essere stipulato, a pena di nullità, per atto pubblico. La regola della libertà di forma per le società di persone è garantita dall'art. 2251 c.c. Enunciante che nella società semplice, il contratto non è soggetto a forme speciali salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. Nelle società personali, la volontà di far nascere una società può concretizzarsi in un accordo verbale ma può ricavarsi anche tramite un comportamento concludente delle parti (= società di fatto, ossia la società in cui 2 o più persone esercitano in comune un'attività economica comportandosi di fatto come soci e realizzando nei contenuti la fattispecie descritta nell'art. 2247 c.c. Senza
aver stipulato alcun accordo espresso, scritto od orale). Per variegate cause la società di fatto è stata spesso confusa con la società irregolare e con la società occulta, ed anche con la società apparente. Occorre innanzitutto evidenziare che mentre di società di fatto, di società occulta e di società apparente di può parlare con riferimento a ogni tipo di società personale, alle sole società personali soggette a iscrizione può riferirsi il concetto di società irregolare. È irregolare quella società per la quale non siano state osservate le prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari poiché l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese non è adempimento cui l'ordinamento subordini per le società di persone il riconoscimento formale della personalità giuridica, la mancata iscrizione non impedisce che la societàvenga ad esistenza pereffetto della stipulazione del contratto ma produce una parzialemodificazione della disciplina applicabile al tipo della società in nomecollettivo ed in accomandita semplice. È occulta quella società nel cui contratto vi è espressa e concordatavolontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere perconto della società, ma non in suo nome: l'impresa sociale ed il suoesercizio competono a tutti i soci ma le operazioni, all'esterno, sonocompiute quale imprenditore individuale da una persona i cui soci restanoocculti ai terzi. Lo scopo è il medesimo che si è posto a propositodell'imprenditore occulto ossia quello di evitare che la società sia chiamataa rispondere nei confronti dei terzi, ma ai terzi stessi è dato di provarel'esistenza del vincolo sociale tra il prestanome ed i scoi occulti. È apparente quella società in cui più personeoperano nel mondo esterno in modo tale da ingenerare nei terzi la convinzione dell'esistenza fra loro di un vincolo sociale, inesistente nei rapporti interni (è sufficiente che si dia prova dell'apparente esistenza di uno dei 4 elementi caratterizzanti la società). Occorre precisare che la società di fatto non è sinonimo di società irregolare visto che il primo concetto attiene al modo di manifestarsi della volontà di costruire la società, mentre il secondo concetto attiene al modo di essere della società ricollegabile all'inosservanza di precise prescrizioni legislative. La situazione di fatto può riguardare tutti i tipi di società personali mentre la di irregolarità è peculiare alle sole società personali commerciali soggette ad iscrizione nel registro delle imprese. Ne deriva che la società irregolare può essere anche di fatto nell'ipotesi inutilizzando una delle seguenti modalità: - Con l'unanimità dei soci, mediante un atto scritto che modifichi il contratto originario. - Con il consenso di almeno i tre quarti dei soci, mediante un atto scritto che modifichi il contratto originario. - Con il consenso di almeno i tre quarti dei soci, mediante un atto scritto che modifichi il contratto originario e che sia depositato presso il registro delle imprese. Per le società di capitali, invece, l'art. 2364 c.c. stabilisce che il contratto sociale può essere modificato utilizzando una delle seguenti modalità: - Con il consenso di almeno i tre quarti dei soci, mediante un atto scritto che modifichi lo statuto. - Con il consenso di almeno i tre quarti dei soci, mediante un atto scritto che modifichi lo statuto e che sia depositato presso il registro delle imprese. In entrambi i casi, le modifiche al contratto o all'atto costitutivo devono essere adottate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei diritti dei soci.soltanto con il consenso di tutti i so