Società in accomandita semplice
Caratteristiche generali
Oggi vediamo di evidenziare alcune regole proprie delle società in accomandita semplice che le caratterizzano sotto il profilo tipologico rispetto alle società semplici e alle società in nome collettivo e sostanzialmente, in un momento successivo, andremo a vedere qual è la natura in tema di controllo anche traendo spunto da questa normativa sulle società in accomandita semplice per poi chiudere con la disciplina della liquidazione della società di persone. Le norme sulle società in accomandita semplice sono rubricate all'interno del Codice Civile negli articoli che vanno dall'articolo 2313 fino all'articolo 2324.
Sostanzialmente si applicano alle società in accomandita semplice le norme relative alle società in nome collettivo, sempre che esse siano compatibili con le caratteristiche essenziali della S.a.s. La caratteristica essenziale della S.a.s è quella che noi troviamo sin dalla 1° norma sulla nozione della società in virtù della quale “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni”.
Ovviamente si specifica che le quote delle S.a.s non possono essere rappresentate da azioni, quindi, voi noterete che nel nostro sistema vi sono due tipi di società che potrebbero sembrare vicine l'una all'altra cioè le società in accomandita semplice e le società in accomandita per azioni, ciò nonostante la differenza essenziale tra le due società è costituita dalla circostanza che nelle società in accomandita semplice le quote di partecipazione non sono costituite da azioni, al contrario delle società in accomandita per azioni.
Distinzione tra soci
Inoltre, caratteristica essenziale che differenzia la società in accomandita semplice dalla società in nome collettivo e dalla società semplice sta nel fatto che vi sono due categorie di soci: i soci accomandatari e i soci accomandanti. La prima è costituita da soggetti che, come le altre società di persone, sono illimitatamente e personalmente responsabili delle obbligazioni sociali, l'altra invece risponde limitatamente alla propria quota. Questa distinzione non fa perdere alla società in accomandita per azioni la sua caratteristica di società di persone, proprio perché la caratteristica delle società di persone si cristallizza nella persona degli accomandatari; comunque rileva la persona del socio però con riferimento non a tutti i soci ma soltanto agli accomandatari.
Normativa specifica
Inoltre, c'è una norma in materia di società in accomandita semplice che è l'articolo 2315 che afferma che “alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti”, quindi, noi notiamo che, a sua volta, la normativa sulle società in nome collettivo richiama in quanto compatibile la normativa della società semplice. Questo significa che abbiamo un corpus normativo proprio delle società di persone che si applica a tutte e tre le tipologie di società di persone; ciò nonostante vi sono delle caratterizzazioni proprie di ciascuna tipologia di società (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) che comportano, di conseguenza, delle regole particolari.
Ragione sociale
Ora vediamo come si declina la disciplina della società in accomandita semplice in virtù della caratterizzazione personalistica della stessa distinta tra la categoria degli accomandanti e la categoria degli accomandatari. Innanzitutto, troviamo rilevante la norma sulla “ragione sociale”, cioè il nome della società ed è la norma di cui all'articolo 2314 che dice: “La società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice, salvo il disposto del 2° comma dell'art. 2292. L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali”.
Rapporti con i terzi e interni
Riguardo al 1° comma, notiamo che questa è evidentemente una norma a tutela dei terzi; il terzo nel momento in cui assume delle obbligazioni con la società in accomandita semplice viene a conoscenza, proprio nel momento in cui le assume, della circostanza che vi sia quantomeno un socio illimitatamente responsabile, perché un soggetto va indicato nella ragione sociale. Il 2° comma è una clausola di defor, cioè nell'ipotesi in cui non sia indicato un socio accomandatario nella ragione sociale bensì un socio accomandante (cioè un soggetto a responsabilità limitata), quel socio, che ha consentito che il proprio nome sia indicato nella ragione sociale benché accomandante, risponde illimitatamente e personalmente nei soli confronti dei terzi; questa è ancora una volta una norma a tutela dei terzi, cioè il terzo ha la certezza che colui, il cui nome venga indicato nella ragione sociale della società in accomandita semplice, è comunque illimitatamente e personalmente responsabile nei suoi confronti, indipendentemente dalla circostanza che sia un socio accomandatario o accomandante; se è accomandante però la sua responsabilità illimitata e solidale sarà solo nei confronti dei terzi, nei rapporti interni rimarrà pur sempre un accomandante.
Atto costitutivo
Ulteriore norma è quella relativa all'atto costitutivo, cioè l'articolo 2316 che dice che “l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti”, quindi è norma specifica (se notiamo tutte queste norme sull'accomandita sono norme che tendono a chiarire i profili inerenti la posizione dell'accomandante e dell'accomandatario sempre nell'ambito della società di persone).
Società in accomandita semplice irregolare
L'articolo 2317 è la norma sulla società in accomandita semplice irregolare, cioè la società in accomandita semplice che non sia stata iscritta nel registro delle imprese. Qui il legislatore si pone il problema di che cosa avvenga nell'ipotesi in cui sia la S.a.s a non essersi iscritta nel registro delle imprese e detta una regola specifica allo scopo di determinare il rapporto con i terzi e i rapporti interni in relazione alla circostanza che vi siano due categorie di soci. Il 2317, infatti, dispone che “fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, ai rapporti fra la società e i terzi si applicano le disposizioni dell'articolo 2297 (società in nome collettivo)”; quest'ultima è una normativa in tema di disciplina generale che si applicherà alla società di persone non iscritta nel registro delle imprese genericamente alla disciplina della società semplice, però che agisce in nome e per conto della società presumendo che abbia la rappresentanza.
Responsabilità dei soci accomandanti
Il legislatore, però, dice anche un'altra cosa: “tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali”, cioè comunque il socio accomandante rimane socio a responsabilità limitata, a meno che non sia stato lui stesso a spendere il nome della società; se è stato lui stesso a comprare un'obbligazione in nome e per conto della società, nei confronti dei terzi risulterà socio illimitatamente e personalmente responsabile. Ciò non toglie che nei rapporti interni rimarrà un regime a responsabilità limitata.
Rapporti interni ed esterni
Quello che emerge da tutte le norme che noi tratteremo in tema di società in accomandita semplice è un duplice profilo: il profilo dei rapporti interni tra soci della società in accomandita semplice e il profilo dei rapporti nei confronti dei terzi. Il legislatore tutela l'affidamento dei terzi; il terzo deve essere tutelato nell'ipotesi in cui vi siano dei mezzi da cui si possa evincere una qualche posizione anche del socio accomandante come rappresentante della società: se il nome del socio accomandante viene indicato nella ragione sociale, se il socio accomandante agisce in nome e per conto della società in accomandita semplice; in tutte queste ipotesi, che ora definiremo, il socio accomandante assume una responsabilità illimitata nei soli confronti dei terzi.
Diritti e obblighi degli accomandatari
Nei rapporti interni, vale il contratto che hanno stipulato le parti, cioè è come se il legislatore guardasse al contratto di società in accomandita in senso puramente e tecnicamente contrattuale nei rapporti interni (il contratto ai sensi dell'articolo 1372 “ha forza di legge tra le parti”). Quindi, le parti, sia che lo abbiano stipulato in forma scritta sia che lo abbiano stipulato in forma orale, fanno sì che alcuni soci siano limitatamente responsabili altri illimitatamente. Questa regola vale sempre nei rapporti interni perché fa legge tra le parti, il problema è nei confronti dei terzi se ha una valenza strutturale o meno.
Equilibrio tra regole interne ed esterne
Allora il legislatore deve cercare di equilibrare da un lato quelle che sono le regole interne e dall'altro quelle che sono le esigenze e i rapporti con i terzi; per i rapporti con i terzi il legislatore tutela l'affidamento che hanno avuto i terzi, cioè con la ragione sociale il terzo ha l'affidamento che quel socio sia illimitatamente responsabile e quindi si svincola la responsabilità illimitata di quel socio, indipendentemente alla circostanza che sia accomandatario o accomandante, nei confronti dei terzi. Ciò non toglie che nei rapporti interni rimanga accomandante. Il legislatore, poi, all'articolo 2318 chiarisce la posizione degli accomandatari e la chiarisce in un'ottica propria delle società di persone disponendo che “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”.
Gestione societaria
Abbiamo visto che i soci della società in nome collettivo sono tutti illimitatamente e solidalmente responsabili e quindi, teoricamente, sono tutti gestori della società; gli accomandatari, se sono della categoria dei soci che nella S.a.s hanno una responsabilità illimitata e solidale, hanno sostanzialmente tutti gli obblighi, ma anche i doveri, che sono riconosciuti ai soci della società in nome collettivo e “l'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari”.
Nomina e revoca degli amministratori
Quindi, ancora una volta, noi notiamo come vi sia un rapporto direttamente proporzionale tra potere di gestire e responsabilità, questo vale anche per le società in accomandita semplice con riferimento alla posizione degli accomandatari. Per ciò che concerne la nomina e la revoca degli amministratori la norma di cui all'articolo 2319 dispone che “se l'atto costitutivo non dispone diversamente, per la nomina degli amministratori e per la loro revoca si applica la disciplina della società semplice e sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto”.
Questa norma dispone che per nomina e revoca degli amministratori si applica sostanzialmente quello che è l'articolo 2259 che è la regola dettata in tema di società semplice, il quale al 2° comma dispone che “L'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato”. Quindi, si applica la disciplina del mandato, in particolare la disciplina del mandato collettivo che è l'articolo 1726 del C.C.
Regole decisionali
Nell'articolo 2319 il legislatore è come se individuasse una regola decisionale, dunque organizzativa, strutturando la scelta con una unanimità da un lato e con maggioranza dall'altro; cioè, l'amministratore deve essere comunque un accomandatario e può essere revocato per giusta causa qualora agisca illegittimamente (attenzione: la revoca dell'amministratore non è paragonabile all'esclusione del socio: - esclusione del socio significa scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, quindi quel socio non fa più parte della società; - l'ipotesi di revoca dell'amministratore è quella che prevede la sottrazione in capo a quel socio accomandatario del potere gestionale, ma il soggetto rimane socio della società, non c'è uno scioglimento del rapporto sociale;).
La regola organizzativa, quindi, somma l'unanimità da parte degli accomandatari, che sono quelli che hanno la gestione della società disgiuntamente (articolo 2257 => Amministrazione disgiuntiva che vale anche per le società in nome collettivo e per gli accomandatari della società in accomandita per azioni, cioè tutti gli accomandatari hanno il potere di gestione disgiuntamente, qualora l'atto costitutivo non disponga diversamente ovvero qualora non preveda l'ipotesi di amministrazione congiuntiva => articolo 2258) con la maggioranza dei soci accomandanti, allo scopo di revocare o nominare uno degli accomandatari. È come se gli accomandanti, che non hanno responsabilità illimitata e che non si occupano della gestione, non abbiano neanche il potere di revocare o, con il loro voto, di essere essenziali nella scelta in tema di revoca in merito ad uno degli amministratori.
Tecnicamente, come si fa a sommare il criterio dell'unanimità con il criterio della maggioranza? Noi quando ci siamo occupati della disciplina dell'organizzazione della società semplice e del...
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Diritto commerciale - Società in accomandita semplice
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Diritto privato e commerciale - SAS - Società in Accomandita Semplice
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