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ECCEZIONI
Di Fonte Legale (NO precisa pattuizione nel contratto sociale):
1. PROCURA SPECIALE (per singoli affari – art. 2320): gli atti devono già essere stati
identificati.
Es. - Bisogna comprare un albergo e firmare un già noto contratto a Rimini;
l’accomandatario dà Procura
Speciale all’accomandante: l’accomandante non sta facendo nulla di male,
non c’è violazione del
divieto di ingerenza perchè si esegue un atto che è già stato predisposto
(Fisiologica).
- C’è Divieto di Ingerenza se con questa procura si vanno a firmare o contrattare
altri atti (non c’è più
il singolo affare, non è più Procura Speciale, l’accomandante diventa
coogestore; Patologica).
2. GLI ACCOMANDANTI POSSONO PRESTARE LA LORO OPERA SOTTO DIREZIONE DEGLI
AMMINISTRATORI.
I soci accomandanti potrebbero essere dipendenti della società, potrebbero ad
esempio tenere la
contabilità perché non svolgerebbero una funzione gestoria (solo funzione di
rilevazione). E’ la stessa
differenza chè c’è tra coogestore e collaboratore (es. un segretario, non prende sue
decisioni). Deve
esserci una subordinazione, non un contributo nella gestione.
Che presuppone una specifica previsione nel contratto sociale:
3. GLI ACCOMANDANTI POSSONO DARE AUTORIZZAZIONI E PARERI PER DETERMINATE
OPERAZIONI (se
l’atto costitutivo lo consente): Le operazioni di importo superiore a 50.000 €
devono essere autorizzate
dall’accomandante. (es. se ci fosse scritto “autorizzato per tutti gli importi superiori
a 50 €” allora
sarebbe una clausola nulla per Frode alla Legge).
ART. 2320, III° comma Possibilità di leggere il bilancio e le scritture contabili per
l’accomandante solo durante la scrittura del bilancio, non in altri periodi.
(L’accomandatario invece ha il diritto di leggerlo in qualsiasi
periodo.)
TRASFERIMENTO DI QUOTA
Il Trasf. di quota dell’accomandante è assoggettato ad una disciplina diversa sia per
causa di morte (2284) che per atto tra vivi (fattispecie di modifica del contratto -
1422).
I° comma La quota di partecipazione dell’accomandante è trasferibile per causa di
morte: i suoi eredi
entrano in società al suo posto (è irrilevante che in società ci sia T o i
suoi eredi).
II° comma La quota può essere ceduta con effetto verso la società con il consenso
dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale. Normalmente in una
società di persone
servirebbe il consenso unanime di tutti i soci, nella SAS basta la sola
maggioranza in base al
capitale (le quote però non possono essere rappresentate da azioni).
SAS IRREGOLARE (ART. 2317)
Sas non iscritta nel RI, costituita con un contratto non pubblicizzato (improbabile che
sia nata di fatto; con rinvio alla disciplina delle snc irregolari). Finchè non è iscritta,
tutte le eccezioni al divieto di ingerenza non sono applicabili.