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SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
L’elemento che la caratterizza è la presenza di due parametri: 1) la presenza di due categorie di soci
2) le quote non sono rappresentate da
azioni
SOCI 1) accomandanti, che rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita
(responsabilità limitata) ed in caso di fallimento della società non incorrono nella procedura fallimentare.
Art.2320
a)Alla limitazione della responsabilità corrisponde una rigida ed esplicita esclusione dall'amministrazione della
società. In caso di violazione il socio si espone al rischio di esclusione dalla società e perde il beneficio della
responsabilità limitata verso i terzi. È prevista la possibilità che all’accomandante venga conferita una procura
speciale per singoli affari.
b)Al socio accomandante è inoltre imposto il divieto di far comparire il proprio nome nella ragione sociale della
società, la cui violazione lo rende illimitatamente e solidalmente responsabile con gli amministratori delle
obbligazioni sociali verso i terzi.
c)Le quote, in mancanza di patto contrario, sono liberamente trasferibili, anche se l’efficacia della cessione è
subordinata all’approvazione della maggioranza dei soci. Derogando all’art. 2284 la quota del socio accomandante è
liberamente trasferibile per causa di morte.
d)Può compere atti di amministrazione o trattare singoli affari solo se riceve una procura speciale per singoli affari.
e)Può prestare la propria opera sotto la direzione degli accomandatari
f)hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne
l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società
2) accomandatari, rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, essendo loro attribuita
l'amministrazione e la rappresentanza della società.
Per il trasferimento della quota di accomandatario in caso di morte si applicano i principi dell'art. 2284 (i soci
superstiti devono liquidare la quota agli eredi o continuare l’attività con loro se questi acconsentono), mentre per
quanto riguarda la cessione per atto fra vivi ed il conseguente sub ingresso di nuovi soci è necessario il consenso di
tutti i soci se non diversamente stabilito (art. 2252 C.C.).
Costituzione La costituzione della S.a.s. può avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata:
nonostante la disciplina non ponga vincoli di carattere formale ai fini della validità del contratto di società, la forma
scritta risulta essere condizione indispensabile al fine dell’iscrizione nel Registro delle Imprese. In assenza
dell’iscrizione la società assume la veste di “S.a.s. irregolare”, con la conseguenza che i rapporti tra essa ed i terzi
saranno regolati dalle norme sulla società semplice.
L’atto costitutivo deve indicare, oltre a quanto previsto dall’art. 2295 c.c. per le società in nome collettivo, i soci
accomandanti ed i soci accomandatari con i rispettivi conferimenti. In mancanza di questa indicazione tutti i soci si
presumono accomandatari.
L’amministrazione , riservata ai soci accomandatari, può assumere la forma:
disgiuntiva (art. 2257 c.c.), nella quale l’amministrazione spetta a ciascun socio accomandatario separatamente dagli
altri, che hanno il diritto di opporsi all’atto che il socio intende compiere; congiuntiva (art.