L’alternativa tra responsabilità oggettiva e colpa in attività illecita
(ovverosia: la rivalità-l’antagonismo tra responsabilità oggettiva e colpa nel contendersi il ruolo di
criterio di imputazione della conseguenza ulteriore non voluta di un delitto doloso)
Per cominciare a capire quando (cioè in relazione a quali casi concreti e con il coinvolgimento di
quali norme incriminatrici) può venire in rilievo questa problematica alternativa, possiamo
formulare alcuni esempi tratti dalla casistica giurisprudenziale:
1) C 14.1.2002 (ud. 5.11.2001), Pellegrino, in RP 2002, p. 206: nel corso di un alterco derivato da
un sinistro stradale, A minaccia B brandendo un martello; il marito di B, di anni 66, presente alla
scena, per lo spavento subito viene colto da malore e decede poco dopo in ospedale
2) T Rimini 3.11.1987, Zaouali, in CrP 1989, fasc. 3-4, p. 101: A cede una dose di eroina a B; B lo
assume insieme a C; C muore a seguito dell’assunzione dell’eroina;
3) C ass Milano 6.6.2003, Palamara, in FI 2004, II, p. 36 e in CP xxx, con nota di Magnini:
all’interno di un supermercato, una donna (di anni 46, del peso di circa kg 70, alta m. 1,57 e di
professione commessa comunale), reagendo a frasi ingiuriose che crede essere state contro di lei
rivolte, dà una violenta spinta frontale ad un’anziana di 93 anni, di corporatura magra ed alta poco
più di un metro e mezzo, la quale cade a terra riportando frattura del bacino. L’anziana vittima
viene così costretta ad una degenza in posizione di assoluto riposo (letto-poltrona); una settimana
dopo la caduta l’immobilizzazione prolungata produce nell’anziana vittima – anche per effetto di un
sottodosaggio di farmaci anti-trombosi – la formazione di trombi con occlusione della vena
polmonare, con conseguente decesso per trombo-embolia polmonare massiva.
4) BGH 18.9.1985 (in NJW 1986, p. 438; in BGHSt 33, p. 323; in JR 1986, con nota Wolter; in StV
1986, p. 432, con nota Krehl): gli imputati compiono una rapina in banca; per coprirsi la fuga,
costringono un’impiegata a salire con loro sull’automobile. La polizia, intervenuta prontamente ma
che nulla sa della presenza dell’ostaggio, per interrompere la fuga dei banditi spara alcuni proiettili
contro l’auto in fuga; uno dei proiettili cagiona la morte dell’impiegata. 1
Gli esempi potrebbero continuare, suggeriti da una casistica giurisprudenziale piuttosto abbondante.
Sono tutte ipotesi in cui ci troviamo di fronte alla:
- commissione di un primo delitto doloso (che chiameremo delitto-base): negli esempi,
delitti di minaccia, cessione illecita di stupefacenti, lesioni personali, sequestro di persona;
- da cui deriva, non voluta, una conseguenza ulteriore (che chiameremo evento qualificante
o aggravante o preterintenzionale): negli esempi, la morte
Quali norme incriminatrici vengono in rilievo in queste ipotesi? Quali norme potrebbero trovare
applicazione in questi casi?
All’interno del nostro ordinamento:
- negli esempi nn. 1 (minaccia) e 2 (cessione di eroina): l’art. 586, morte o lesioni come
conseguenza di altro delitto, generalmente ritenuto ipotesi speciale di aberratio delicti (art.
83);
- nell’es. n. 3 (spinta nel supermercato): l’art. 584, omicidio preterintenzionale (unica ipotesi
certa, assieme all’aborto preterintenzionale, di delitto preterintenzionale);
- nell’es. n. 4 (sequestro di un ostaggio): l’art. 630, co. 2, riguardato, qui, nella sua essenza di
delitto aggravato da un evento necessariamente non voluto: categoria delittuosa, questa, dai
contorni fluidi e controversi (non si sa bene quali figure delittuose precisamente vi siano
riconducibili), e dalla dubbia autonomia (rispetto ai delitti preterintenzionali e ai delitti
circostanziati). Ad ogni modo – e per i nostri attuali fini – sia sufficiente sottolineare che la
categoria dei delitti aggravati dall’evento ricomprende una serie di figure delittuose
caratterizzate dalla produzione, attraverso un primo delitto-base doloso, di un evento
aggravatore, ulteriore e non voluto: si vedano, ad es., l’art. 571 (abuso mezzi correzione e
disciplina, dal quale deriva la morte o la lesione); art. 572 (maltrattamenti in famiglia o di
fanciulli da cui deriva, non voluta, la morte o una lesione gravissima); l’art. 424 (il
danneggiamento con uso del fuoco da cui deriva, non voluto, un incendio).
Ebbene, il principale e più grave problema, teorico e pratico, che questi casi concreti – e le norme
incriminatrici ad essi applicabili – ci pongono è il seguente: 2
occorre individuare quali siano i requisiti, necessari e sufficienti, per chiamare l’autore del delitto-
base doloso a rispondere ANCHE della conseguenza ulteriore non voluta, in tal modo
infliggendogli l’aumento di pena previsto per tali ipotesi dalle suddette norme incriminatrici.
A tale problema sono state fornite, nelle varie epoche e nei vari ordinamenti europei,
1
sostanzialmente quattro soluzioni : si tratta di soluzioni di volta in volta suggerite dalla dottrina e/o
adottate dal legislatore e/o applicate dalla giurisprudenza, senza che quasi mai ci sia stata unità di
vedute tra dottrina, legislatore e giurisprudenza – e ciò a conferma della complessità e della pluralità
di aspetti ed interessi coinvolti dal nostro problema.
PRIMA SOLUZIONE del problema della individuazione dei requisiti, necessari e sufficienti,
per chiamare l’autore del delitto-base a rispondere ANCHE della conseguenza ulteriore non
voluta.
Storicamente, la soluzione più diffusa e più a lungo praticata nei paesi europei di civil law ha
individuato tali requisiti nel mero nesso causale: sufficienza del solo rapporto causale tra delitto-
2
base e conseguenza non voluta ulteriore responsabilità oggettiva .
Per comprendere quando e perché tale soluzione si è affermata e ha poi dilagato nel continente
europeo occorrerebbe una lunga analisi storica; qui ci limitiamo a poche osservazioni che ci aiutano
a capire le ragioni del successo e/o della longevità della responsabilità oggettiva quale criterio
risolutore delle ipotesi in esame. 3
1) La prima ragione del successo della responsabilità oggettiva in queste ipotesi, in una
prospettiva storica, risiede nel suo originario combinarsi con teorie causali meno rigorose (della
teoria condizionalistica) e, quindi, più favorevoli all’imputato.
Quando, in epoca moderna (fine XVII sec.) sorge e si diffonde la responsabilità oggettiva quale
criterio d’imputazione della conseguenza ulteriore non voluta, addossare la responsabilità per la
conseguenza non voluta su base meramente causale non significava ancora addossare la
1 Le anticipiamo qui per comodità espositiva: 1) responsabilità oggettiva quale versari in re illicita; 2) colpa per
violazione di legge penale; 3) responsabilità oggettiva quale responsabilità da rischio totalmente illecito; 4) colpa
concepita, ed accertata, nei suoi requisiti ordinari.
2 Più precisamente, secondo la sistematica, adottata di recente da MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, 1, 3° ed., 2001, p.
458 ss., ID., Manuale di diritto penale, pt. gen., 2004, p. 213 ss., potremmo parlare di ipotesi di responsabilità oggettiva “in relazione
all’evento”.
3 La “ragione” qui di seguito esposta – se ci aiuta a capire, da un punto di vista storico, come mai la responsabilità
oggettiva si sia affermata e diffusa – non può essere, invece, invocata (a differenza delle successive due “ragioni”) per
spiegare anche come mai la responsabilità oggettiva sia sopravvissuta così a lungo negli ordinamenti europei. 3
responsabilità in forza della rigorosa teoria causale ‘logico-naturalistica’ della condizione sine qua
non, teoria che si affermò, in realtà, solo più tardi, a partire dagli scritti del von Buri del 1860.
Invero, le teorie causali, diffuse ed applicate fino agli ultimi decenni del 1800 – le teorie della
causalità efficiente, necessaria, letale, prossima – erano meno rigorose della teoria
condizionalistica, nel senso che conducevano all’affermazione di causalità in un numero di casi
4
minore rispetto alla teoria condizionalistica . La saldatura della responsabilità oggettiva con le
teorie causali tradizionali (pre-condizionalistiche) conduceva, pertanto, a risultati meno
insopportabili, meno eccessivi rispetto a quelli conseguibili con l’applicazione della teoria
condizionalistica (così, ad es., nel caso, sopra visto, della morte del marito per minacce alla moglie,
in base alle teorie causali ‘pre-condizionalistiche’ si sarebbe negata la responsabilità per assenza di
causalità, perché la minaccia non avrebbe potuto essere qualificata come causa ‘prossima’,
‘efficiente’, ‘letale’ della morte).
2) La seconda ragione del successo e della longevità della responsabilità oggettiva va ricercata nel
fatto che la responsabilità oggettiva segna, in queste ipotesi, un compromesso tra una concezione
“primitiva” e una concezione “evoluta” della responsabilità penale.
Da un lato, infatti, è risaputo e pacifico che corrisponde ad una concezione PRIMITIVA del diritto
penale l’imputazione della responsabilità su base meramente causale. E parlo di concezione
“primitiva” in un duplice senso: primitiva perché appartenente ad epoche storiche remote e a civiltà
poco evolute; ma primitiva anche perché radicata negli strati profondi, irrazionali, della psiche
umana, quale residuo di una fase ancora infantile dello sviluppo della nostra personalità (del resto,
anche negli adulti spesso la prima reazione, impulsiva, immediata, di fronte ad un torto subito
consiste nell’attribuzione di responsabilità sulla base del solo rapporto causale).
Dall’altro lato – ed anche questo è un dato risaputo e pacifico – corrisponde ad una concezione
EVOLUTA del diritto penale l’attribuzione di responsabilità basata anche su criteri di
rimproverabilità soggettiva, cioè sui criteri che fondano la colpevolezza, che attribuiscono la
responsabilità a chi ha causato il torto, a condizione che questi, quando ha agito, abbia avuto la
5
possibilità di comportarsi altrimenti .
Ebbene, la responsabilità oggettiva, nelle ipotesi di cui ci stiamo occupando (delitti
preterintenzionali, delitti aggravati dall’evento, fattispecie di cui all’art. 586), corrisponde ad uno
stadio intermedio, una soluzione di compromesso, tra concezione primitiva della responsabilità (id
est: sempre responsabilità su base meramente causale) e concezione evoluta della responsabilità (id
est: mai responsabilità su base meramente causale). La responsabilità oggettiva rappresenta qui un
4 V. pag. 379 ss. Libro.
5 V. ad es. HASSEMER, Arch. Pen. 1982, 44 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, Corso, 650. 4
passaggio incompleto, rimasto a metà strada, tra la prima e la seconda concezione della
responsabilità penale. Infatti, nelle ipotesi in esame:
- non si risponde, sempre e comunque, per la mera causazione materiale della conseguenza non
voluta (non ogni morte non voluta viene imputata su base meramente causale!);
- ma se ne risponde solo quando tale conseguenza non voluta è prodotta attraverso una condotta che
già di per sé integra un reato (solo la morte non voluta, prodotta attraverso un delitto doloso, viene
imputata su base meramente causale).
Ecco il compromesso, in virtù del quale – pur all’interno di un diritto penale EVOLUTO – si dà
sfogo, in alcuni, limitati casi, ad istanze punitive PRIMITIVE. Si tratta, segnatamente, di casi in
cui: 1) ci troviamo di fronte a un criminale, all’autore di un reato doloso; 2) la conseguenza non
voluta è una di quelle che più fortemente risveglia gli strati profondi e irrazionali della nostra
6
psiche: massimamente, la morte, le lesioni personali – in entrambi i casi: fatti di sangue – e, più
raramente, eventi di comune pericolo (incendi, frane e simili).
Ebbene, questo schema di imputazione ‘compromissorio’ viene solitamente indicato con la formula
latina “versari in re illicita”, dal brocardo ‘versanti in re illicita imputantur omnia quae secuuntur
ex delicto’: a colui che versa in cosa illecita vanno imputate tutte le conseguenze derivanti dal
7
delitto .
3) La terza ragione del successo e della longevità della responsabilità oggettiva in queste ipotesi è
di natura schiettamente pratica: la responsabilità oggettiva consente una notevole semplificazione
dell’attività processuale.
La responsabilità oggettiva, infatti, consente un alleggerimento dell’onere della prova per l’organo
dell’accusa ed un corrispondente alleggerimento dell’onere della motivazione per l’organo
giudicante: grazie ad essa, infatti, accusa e giudice non si devono avventurare sul terreno impervio
della colpevolezza, delle valutazioni inerenti alla dimensione soggettiva dell’illecito, ma possono
limitarsi all’accertamento del solo nesso causale materiale (di solito, facilmente raggiungibile in
8
ipotesi siffatte, dove i processi causali sono spesso elementari e palesi) .
E teniamo presente, ancora una volta, che questo ‘alleggerimento’ processuale viene praticato a
scapito di un imputato che non è “un bravo ed onesto cittadino”, ma “un poco di buono”, un
6 E, come già notava icasticamente un acuto osservatore degli animi umani, “il sangue esige sangue” (Shakespeare, Macbeth).
7 Segnalo incidentalmente che alla stessa logica del versari sono peraltro riconducibili, con peculiarità che però non possono essere
indagate in questa sede, anche l’aberratio ictus plurilesiva di cui all’art. 82 cpv. e la responsabilità per il reato diverso da quello
voluto da taluno dei concorrenti di cui all’art. 116.
8 Non è, del resto, frutto di una mera coincidenza temporale il fatto che una delle varie epifanie del versari in re illicita – cioè il dolus
indirectus (vale a dire l’estensione del dolo del reato-base anche alla conseguenza ulteriore non voluta, conseguenza probabile,
consueta, normale per quel tipo di reato-base) – si sia affermato e diffuso proprio in un’epoca (tra Seicento e Settecento) in cui da
una parte si va abolendo la tortura (che offriva la prova ‘regina’ del dolo dell’agente, vale a dire la confessione dell’imputato), ma
dall’altra non si dispone ancora dei moderni strumenti di indagine criminale: il versari-dolus indiretcus va a colmare una lacuna
lasciata dalla scomparsa della tortura (per maggiori chiarimenti, v. libro, pagg. 357-9). 5
criminale (egli è reo, infatti, di aver commesso il delitto-base) … ed a simili alleggerimenti
processuali, facenti leva su considerazioni inerenti alla personalità (negativa) dell’imputato, è
avvezza anche la giurisprudenza contemporanea: basti pensare a quello che succede in sede di
accertamento processuale del dolo eventuale, ammesso con maggior disinvoltura dai giudici proprio
quando il reo sta perseguendo uno scopo illecito.
Dopo aver illustrato tali tre ragioni, tornando alla nostra prospettiva di analisi storica, si noti ora che
il versari in re illicita – che si era affermato e diffuso anche grazie al suo combinarsi con teorie
causali non particolarmente rigorose (v. prima ragione) – sopravvive lungamente al tramonto di tali
teorie, grazie alla ‘presa’, alla ‘forza’ che le altre due ragioni esercitano sul legislatore e, ancor più,
sulla prassi dei Paesi dell’Europa continentale: il versari segna, infatti, una soluzione di
compromesso, grazie al quale, all’interno di un diritto penale ‘evoluto’, si può dar sfogo ad istanze
punitive ‘primitive’ (v. seconda ragione), e porta in dote una notevole semplificazione processuale
(v. terza ragione).
Ma quando, alla fine dell’Ottocento, si afferma definitivamente la rigorosa teoria della condizione
sine qua non, la dottrina più sensibile comincia a comprendere che la logica del versari in re illicita
rende davvero eccessiva e insopportabile l’imputazione su base meramente causale della
9
conseguenza ulteriore non voluta . Dalla dottrina di quell’epoca (Binding, Löffler, Radbruch)
cominciano, così, a levarsi sempre più voci che esprimono una forte opposizione al versari in re
illicita, manifestando una reazione di ripulsa verso di essa, percepita come un “residuo di inciviltà”,
un “relitto di epoche passate”, una “barbarie”.
Queste REAZIONI DELLA DOTTRINA al versari sono, essenzialmente, di due tipi:
1) abbiamo una prima reazione, più blanda, più timida, consistente nell’elaborazione di teorie
causali alternative e meno rigorose rispetto a quella condizionalistica, le quali – consentendo una
maggiore selezione degli antecedenti causali degli eventi ulteriori non voluti – rendono possibile
per lo meno di mitigare gli iniqui eccessi cui conduce la saldatura della logica del versari con la
teoria condizionalistica.
Ed è così che in Germania alla fine dell’Ottocento fiorisce in dottrina (senza, tuttavia, minimamente
penetrare in giurisprudenza) la teoria della causalità adeguata, elaborata originariamente (da von
Kries) proprio con riferimento al settore dei soli delitti qualificati dall’evento, con la quale – pur
rimanendo in una prospettiva di imputazione sulla base del solo nesso causale – si riesce ad
escludere la rilevanza penale perlomeno degli antecedenti causali ‘imprevedibili’, ‘anormali’.
9 DREHER, Das dritte Strafrechtsänderungsgesetz, in JZ 1953, p. 425: “i delitti qualificati dall’evento divennero insopportabili al
più tardi per effetto della saldatura dell’idea della responsabilit&ag
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