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Diritto costituzionale: sentenza numero 1 della Corte Costituzionale

Già è importante sottolineare la data in cui la Corte Costituzionale si impegnò per la prima volta e fu convocata per emanare una sentenza: il 1956, 8 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione Italiana del 1 gennaio 1948.

Il contesto e la questione giuridica

La questione riguardava una serie di persone che erano state condannate in quanto avevano trasgredito all’articolo 113 del T.U. (un articolo del 1931, precedente all’emanazione della Costituzione Italiana). Quest’articolo vietava l’affissione di manifesti, la distribuzione di giornali e tutto ciò che corrispondeva alla divulgazione del libero pensiero senza l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza.

Al giudice fu posto la questione di incompatibilità di questo articolo con l’articolo 21 della Costituzione Italiana che recita: "tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (primo comma) e che "la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure" (secondo comma). In conseguenza chiedevano e il giudice disponeva la sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la decisione della questione di legittimità.

Il dilemma dell'antinomia giuridica

Ora, come possiamo notare, da un lato abbiamo un divieto imposto dall’articolo 113 T.U. a sottoporre al controllo la stampa. Questa è una norma proibitiva mentre l’altro articolo, quello 21 della Costituzione Italiana, afferma la libertà di ogni individuo di pensiero e di manifestazione del proprio pensiero in tutte le forme. Ne risulta che ci troviamo davanti ad un caso di antinomie (obbligo o divieto?).

La decisione della Corte Costituzionale

Cosa decise la Corte Costituzionale? In un primo momento la Corte voleva tutelare, voleva salvare l’articolo del 1931 affermando che si dovrebbe far differenza tra manifestazione di pensiero e divulgazione di tale. Ma il comma 2 dell’articolo 21 afferma che “la stampa non deve essere soggetta a censure”; per questo motivo si passò a risolvere l’antinomia. Come risolverla? In questo caso si poteva risolvere sia col metodo gerarchico che con quello cronologico in quanto in entrambi i casi sarebbe stata portata avanti la norma del ’48.

Ovviamente si usò il metodo gerarchico in quanto se si fosse usato quello cronologico, la norma del 1931 sarebbe stata abrogata ma come sappiamo una norma abrogata non è tolta dall’ordinamento ma continua a vigere e ci saremmo potuti ritrovare di nuovo nella stessa situazione con un caso analogo. Per questo motivo si utilizzò il criterio gerarchico in modo tale che la norma del 1931...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof De Minico Giovanna.
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