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Tanja Kreil C-285/98: primato del diritto comunitario anche nei confronti del diritto costituzionale

Testo sentenza

Sentenza della Corte: 11 gennaio 2000

«Parità di trattamento tra gli uomini e le donne — Limitazione dell'accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr»

Nel procedimento C-285/98, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgericht di Hannover, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Tanja Kreil e Repubblica federale di Germania, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), in particolare dell'art. 2.

LA CORTE composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici, avvocato generale: A. La Pergola, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore.

Viste le osservazioni scritte presentate:

  • Per la signora Kreil dall'avv. J. Rothardt, del foro di Soltau,
  • Per il governo tedesco dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti,
  • Per la Commissione delle Comunità europee dal signor J. Grunwald, consigliere giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d'udienza,

Sentite le osservazioni orali della signora Kreil, rappresentata dall'avv. J. Rothardt, del governo tedesco, rappresentato dal signor C.-D. Quassowski, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. N. Pleming, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Grunwald, all'udienza del 29 giugno 1999, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 ottobre 1999, ha pronunciato la seguente Sentenza.

Contesto giuridico

1. Con ordinanza 13 luglio 1998, pervenuta in cancelleria il 24 luglio seguente, il Verwaltungsgericht di Hannover ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40, in prosieguo: la «direttiva»), in particolare dell'art. 2.

2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la signora Kreil e la Repubblica federale di Germania, a proposito del diniego di arruolare l'interessata nelle Forze armate federali (Bundeswehr) per essere destinata al settore servizio di manutenzione (elettromeccanica di sistemi d'arma).

Articoli della direttiva

3. L'art. 2, nn. 1-3, della direttiva dispone:

  • 1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.
  • 2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.
  • 3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

4. A termini dell'art. 9, n. 2, della direttiva, «Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame».

Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania

5. In forza dell'art. 12a del Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania):

  • 1) A partire dall'età di 18 anni compiuti, gli uomini possono essere chiamati a servire nelle Forze armate, nella polizia federale di confine o in un'organizzazione per la protezione civile.
  • 4) Se, nel corso di uno stato di difesa, i bisogni inerenti a servizi di natura civile negli ospedali e nelle strutture sanitarie civili così come negli ospedali militari a struttura permanente non possono essere soddisfatti dall'impiego di volontari, le donne in età compresa tra i 18 ed i 50 anni compiuti possono essere chiamate dalla legge a svolgere tali servizi. Le donne non possono in alcun caso svolgere un servizio che comporti l'impiego delle armi.

Accesso delle donne agli impieghi militari

6. Le possibilità di accesso delle donne agli impieghi militari della Bundeswehr sono in particolare disciplinate dall'art. 1, n. 2, del Soldatengesetz (legge sulla condizione giuridica dei soldati, in prosieguo: l'«SG»), e dall'art. 3a della Soldatenlaufbahnverordnung (regolamento sulla carriera militare; in prosieguo: l'«SLV»), secondo i quali le donne non possono essere arruolate che sulla base di un impegno volontario e unicamente nei servizi di sanità e nelle formazioni di musica militare.

La causa principale

7. Nel 1996 la signora Kreil, che è diplomata in elettrotecnica, ha presentato domanda di arruolamento volontario nella Bundeswehr esprimendo l'aspirazione di lavorare nel settore servizio di manutenzione elettromeccanica di sistemi d'arma.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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