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Struttura del reato e in particolare del fatto tipico

Funzione sanzionatoria della pena e della misura di sicurezza con particolare riguardo alle ipotesi di scelta alternativa tra queste due sanzioni (la tecnica del doppio binario: pena + misura di sicurezza è un modello infatti ormai recessivo anche nel nostro ordinamento). Disvalore del reato = disvalore della sanzione criminale = pena.

Reato e colpevolezza

Reato (R) = illecito penale (U) + fattore K colpevolezza: criterio di imputazione della responsabilità = M (meritevolezza di pena) → pena legittimata non solo dalla lesione di un bene giuridico rilevante, ma che è stata meritata a fronte di un fatto tipico e antigiuridico per l’aggiunta della riprovevolezza individuale che nel nostro ordinamento definiamo colpevolezza, leggendo l’art. 27 co. 1 (che definisce la responsabilità penale come personale) come responsabilità necessariamente colpevole.

K = imputabilità + e (concezione normativa della colpevolezza). Imputabilità: capacità di intendere e di volere ex art. 85 c.p. In assenza di imputabilità rimarrà l’illecito, ma verrà a mancare il fattore K e quindi viene meno la meritevolezza di pena. Il soggetto non può essere sottoposto a pena, c’è un cambio di binario che allontana il soggetto dal sistema penale in senso stretto.

Esigibilità della condotta

Esigibilità della condotta conforme o doverosa: è un insieme di elementi che se vogliamo può essere anche concepito con segno negativo, nel senso di assenza di circostanze concomitanti che rendono il comportamento di un soggetto imputabile non esigibile da lui per la presenza di una serie di situazioni che inibiscono la realizzazione di una condotta diversa da quella tenuta che è la condotta che l’ordinamento esige. Alcune di queste circostanze concomitanti sono codificate mentre altre no.

Esempio: la forza maggiore è una situazione che impedisce al soggetto di agire diversamente da come ha agito. L’art. 48 prevede l’ipotesi del soggetto che realizza un reato costretto da una persona diversa, l’autore materiale non risponde, mentre risponde l’autore mediato, poiché manca il fattore K e in particolare c’è una circostanza di non esigibilità: il soggetto è costretto ad agire. Lo stesso vale per il reato con inganno, il privato che inganna il notaio e gli fa commettere un atto falso è un’ipotesi classica di art. 48. Non risponde l’autore materiale notaio perché incolpevole.

Esimenti della colpevolezza

Queste sono circostanze concomitanti di esenzione della colpevolezza, le cd. esimenti della colpevolezza codificate. Ve ne sono altre non sono codificate, come ad esempio il conflitto di doveri (dilemma di Antigone), cioè il conflitto tra un codice etico radicato in una determinata persona e una norma penale che vi confligge; il soggetto che si trova in questa posizione di conflitto di doveri può trovarsi in una condizione di non esigibilità. L'ordinamento talvolta tipicizza delle ipotesi di conflitto di doveri con efficacia scusante valorizzando questa situazione di non meritevolezza di pena; è il caso per esempio di quella norma che esclude la punibilità per alcuni reati contro l’amministrazione della giustizia, per esempio la falsa testimonianza e il favoreggiamento per i prossimi congiunti (cause tipizzate di esclusione della colpevolezza).

Dolo, colpa e colpevolezza

Dolo e colpa non c'entrano con la colpevolezza come criterio di imputazione della responsabilità. Il concetto di colpevolezza è uno dei più confusi e discussi della scienza penalistica; se ne può capire qualcosa quando ci si è resi conto che il concetto di colpevolezza si distingue in due paradigmi diversi:

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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