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L’OMISSIONE DI REFERTO

L’articolo 365 c.p. punisce le condotte dei sanitari che omettono o tardano di riferire

fatti penalmente rilevanti, per i quali si deve procedere d’ufficio. La norma mira a

favorire la cooperazione giudiziaria mediante la trasmissione dei referti medici da cui si evince la

commissione di reati all’autorità. Trattasi di un reato di pericolo per la cui commissione non è

necessario un effettivo danno per l’amministrazione giudiziaria. Si tratta di un reato proprio per

cui il soggetto attivo non può essere chiunque ma solo chi esercita una professione sanitaria

(medico, farmacista veterinario etc) o ausiliaria (infermiere). La norma non si applica invece alle

arti sanitarie (odontotecnico, ottico ecc). Afffinchè l’obbligo scatti occorre che il sanitario abbia

assistito al fatto da denunciare nello svolgimento delle proprie attività professionali, non sorge

l’obbligo di referto se il sanitario sia stato mero spettatore o abbia avuto la notizia del fatto perché

riferito da terzi o perché ha letto i documenti. Inoltre il delitto deve essere procedibile d’ufficio e

dunque occorre che si tratti di fatti cui abbia la certezza che si verta in questo ambito. Il ritardo si

configura se il referto non viene trasmesso nel termine di 48 ore. Il comma 2, tuttavia, pone un

limite all’obbligo di referto. La disposizione non si applica nei casi in cui lo stesso

esporrebbe a procedimento penale anche la persona assistita. In questo caso prevale il

c.d. segreto professionale.

L'OMESSA DENUNCIA DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL’INCARICATO

DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

Pubblico Ufficiale

L’art. 361 c.p. punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’autorità

giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto

notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni.

Se più pubblici ufficiali siano venuti a conoscenza del fatto reato, ognuno ha il dovere di

denuncia salva la possibilità di redigere un unico atto.

Il reato non si configura se si tratta di delitto punibile a querela di parte della persona

offesa.

Pubblico servizio

L’art. dall’art.

362 si differenzia 361 CP solo per il diverso soggetto attivo del reato che è

l’incaricato di un pubblico servizio e non il pubblico ufficiale.

L’articolo 362 c.p. al comma 2 stabilisce che: la disposizione al comma 1 non si

applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative in relazione

all’omessa denuncia di fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per

l’esecuzione programma definito da un servizio pubblico, scopo dell’esenzione è quello

di garantire il permanere di un rapporto di fiducia tra tossicodipendente riabilitando e responsabili

della comunità quale condizione perché possa avere successo il programma terapeutico e socio-

riabilitativo definito dal servizio pubblico; rapporto che potrebbe essere incrinato se vi fosse il

rischio di denuncia da parte degli incaricati di pubblico servizio per fatti emergenti durante

l’esecuzione del programma di riabilitazione.

I DELITTI DI CALUNNIA E SIMULAZIONE DI REATO: CONTENUTI, DIVERSITA’ E

SIMILITUDINI

La calunnia è disciplinata all’articolo 368 c.p. punisce chiunque, con denuncia,

querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità

giudiziaria o ad altra autorità che, incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente,

in

ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato. Questo è un reato plurioffensivo

quanto l’oggetto giuridico della tutela è tanto il buon funzionamento dell’amministrazione della

giustizia quanto la libertà e l’onore dell’incolpato innocente. Requisito necessario della calunnia è

l’idoneità della falsa denuncia a determinare l’inizio di un procedimento penale o di indagini da

parte dell’autorità giudiziaria nei confronti del denunciato.

simulazione di reato è prevista dall’articolo 367 c.p.

La ; è punito chiunque con

denuncia, querela, richiesta di istanza anche se anonima o sotto falso nome afferma

falsamente che sia avvenuto un reato ,in modo che si possa iniziare un procedimento

La norma è finalizzata a punire le condotte volte a sviare il corretto

penale per accertarlo.

funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Più in particolare si vuole evitare che la stessa

venga messa in moto a vuoto in relazione ad ipotesi di reati mai avvenuti.

FALSE INFORMAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO: ELEMENTI ESSENZIALI E

PROFILI PROBLEMATICI

L’articolo 371-bis c.p. al comma 1 punisce chiunque, nel corso di un procedimento penale,

richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di

fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in

Nel comma 2viene stabilito che, ferma

parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,

resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le

informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato

anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. L’articolo è

stato introdotto per rendere perseguibili i soggetti che rendevano false testimonianze dinanzi al

pubblico ministero. Oggetto di tutela sono la verità e la completezza delle dichiarazioni rese al

P.M.. Persona offesa del reato è solo lo Stato, mentre non può vantare una simile posizione chi ha

proposto la denuncia per tale reato e solo chi viene chiamato dal PM a rendere dichiarazioni in

qualità di persona informata sui fatti può compiere il delitto in esame. Bisogna aggiungere che una

questione importante è stata risolta con l’introduzione nel 1995 dell’articolo 371 comma 4-bis c.p.

che esclude espressamente la possibilità di arresto della persona informata sui fatti da parte del

PM per essersi rifiutato o narrando il falso. Pertanto già prima la giurisprudenza aveva evidenziato

come il comma 2 dell’articolo 371-bis c.p., dal momento che prevede la sospensione del

procedimento per tale delitto fino a sentenza, avrebbe già dovuto escludere a priori la possibilità

di ricorrere ad arresto in flagranza.

DEL DELITTO DI SIMULAZIONE DI REATO E DIVERSITA’ RISPETTO

STRUTTURA

AL DELITTO DI CALUNNIA

La simulazione di reato differisce dalla calunnia poiché quest’ultima calunnia implica l’indicazione

della persona incolpata. L’indicazione deve riguardare una persona innocente. La simulazione di

reato è previsto dall’articolo 367 c.p. è punito chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza,

anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità Giudiziaria o ad un'altra Autorità che a

quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le

tracce di un reato in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. La norma è

finalizzata a punire le condotte volte a sviare il corretto funzionamento dell’amministrazione della

giustizia. Più in particolare si vuole evitare che la stessa venga messa in moto a vuoto in relazione

ad ipotesi di reati mai avvenute. Trattasi di un reato di pericolo per la cui sussistenza è sufficiente

la realizzazione della condotta vietata delineata dal legislatore.

Non importa se dalla stessa sia stato avviato un procedimento penale o meno. E’ importante che il

reato simulato non sia attribuibile a qualcuno né in via diretta che indiretta. La norma delinea due

modalità esecutive del reato: la simulazione formale o diretta realizzata mediante falsa

affermazione all’autorità giudiziaria o altra autorità che ha l’obbligo di riferire a quest’ultima

dell’avvenuta consumazione di un reato, in realtà mai avvenuto, la seconda ipotesi invece è nota

come simulazione di reato reale o indiretta realizzata mediante la creazione di false tracce di

reato. Sotto il profilo soggettivo la norma richiede il dolo generico consistente nella

consapevolezza di seminare tracce o affermare dinanzi all’autorità giudiziaria la realizzazione di un

reato mai avvenuto.

GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL DELITTO DI CALUNNIA

Il reato si consuma, nella sua configurazione formale, con la comunicazione all’autorità di una falsa

colpevolezza, determinando la possibilità di inizio di azione penale a carico dell’innocente. Il dolo

è generico e consiste nella coscienza e volontà di incolpare di un reato una persona che si sa

essere innocente. Trattasi più esattamente di dolo diretto. Ciò si evince direttamente dalla norma.

La precisazione è importante poiché esclude che il delitto possa configurarsi in relazione

ai casi in cui il soggetto attivo coltiva un dubbio in merito all’innocenza o meno della

Ad esempio: Tizio che vede una sagoma simile a Caio che sta

persona oggetto di denuncia.

perpetrando un furto e denuncia il fatto all’Autorità. Anche se Tizio non è certo che sia

effettivamente Caio il colpevole che ne fa il nome di quest’ultimo. In questo caso il delitto di

calunnia è da escludersi.

LA STRUTURA DEI DELITTI DI AUTOCALUNNIA E FALSO GIURAMENTO

L’autocalunnia è disciplinata dall’art. 369 c.p. che punisce chiunque incolpa se stesso di un reato

che sa non avvenuto, o di un reato commesso dagli altri. Nel delitto di autocalunnia lo scopo della

norma è quello di tutelare il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali: in particolare tutela la

genuinità delle sentenze che potrebbero essere messa a rischio da ipotesi in cui un determinato

soggetto si autoaccusi di un reato che in realtà non ha commesso, ma è stato commesso da altri,

ovvero di un reato che non è mai avvenuto. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà

dell’agente di accusare se stesso di un reato che sa di non aver commesso.

Il falso giuramento è previsto dall’articolo 371 c.p. e punisce, chiunque giuri il falso dinnanzi

all’Autorità Giudiziaria. Va precisato che la norma può trovare applicazione solo in ipotesi di giudizi

civili, quando per definizione degli stessi il giudice ha disposto il giuramento di taluna delle parti.

La norma non va comunque confusa con la falsa testimonianza, ove il testimone giura di dire il

vero e di non nascondere quanto a sua conoscenza, ma l’oggetto tutelato dalla norma è la verità

dei contenuti dello

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A.A. 2025-2026
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JonnyCampus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bozheku Ersi.