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CRITICA:
CRIMINOLOGIA EZIOLOGICA: analisi cause del crimine: Antropologia criminale: valuta il crimine come fenomeno individualex fattori psicologici e biologici. Sociologia Criminale: individua le cause sociologiche che hanno portato al crimine.
MEDICINA LEGALE: insieme di cognizioni mediche occorrenti nello studio e applicazione del diritto. Psichiatria forense:studia le infermità psichiche e i disturbi alla personalità. Psicologia Giudiziaria. Polizia scientifica.
FILOSOFIA DEL DIRITTO
Materia Penale p18Insegnamento universitario del diritto. Si limita alla descrizione sintetica dei contenuti del nostro diritto positivo,accompagnata da un’esposizione delle principali teorie elaborate dalla SCIENZA PENALE.
DIRITTO PENALE E DIRITTO CRIMINALE P19Dir.Penale: enfatizza l’aspetto delle sanzioni e DIR.CRIMINALE: enfatizza l’aspetto degli illeciti.
PRINCIPI COSTITUZIONALI P65-128La COST. ITA detta numerosi principi, che indirettamente o direttamente
Principio di Legalità
La Costituzione è strumento fondamentale per l'interpretazione del diritto penale.
Articolo 25 comma 2 della Costituzione: "Nessuno può essere punito se non in forza di legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, legge che chiaramente deve vietare la commissione di quel fatto e che deve prevedere una pena in caso di trasgressione del divieto".
NULLA POENA SINE LEGE: NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE PRAEVIA ET CLARA LEGE POENALI.
Questo si propone come principio garantistico. Il diritto penale è una restrizione della libertà dei cittadini, poiché vieta la commissione di determinate azioni, e comporta l'uso di pesanti sanzioni. Tali restrizioni e tali pene non debbono essere inflitte al di fuori di una legge, o grazie a leggi poco chiare o magari retroattive. Il cittadino deve essere garantito contro gli abusi che lo Stato potrebbe fare del diritto penale, che,
Se usato al di fuori del principio di legalità, si trasformerebbe ipso facto in puro uso della violenza o della forza da parte dello Stato nei confronti dei cittadini. Il P.L. è uno dei più importanti, viene ripreso negli art. 1 e 2 del C.P.
SOTTOPRINCIPI: Riserva di legge / Irretroattività / Determinatezza
Beccaria= Riserva di Legge: solo la legge deve decidere quali azioni dei cittadini debbano essere vietate. Legislatore naturale depositario volontà dei cittadini, che hanno rinunciato a parte della libertà in favore della collettività organizzata.
DETERMINATEZZA: Solo leggi chiare possono dare al cittadino sicurezza delle sue azioni. Solo se il cittadino ha chiaro ciò che la legge gli permette di fare può scegliere consapevolmente se compiere o astenersi dal compiere una determinata azione.
Bentham= Irretroattività: le persone devono essere avvisate prima, dal legislatore, sui divieti imposti a loro dal Dir. Penale e sulle
possibili sanzioni in cui incorrerebbero in caso di violazione. Non si può fare una legge retroattiva per gli umani i quali possono capire quali siano le cose vietate in modo tale da non compierle.- PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE P74
Art. 25 c2 Cost.: Unica fonte di dir. Penale è la legge. Solo il Parlamento deve avere la prerogativa di scegliere sino a che punto limitare la libertà, in quanto è il rappresentante democratico dei cittadini. La riserva di legge deve essere ASSOLUTA, in quanto la legge deve disciplinare ogni ambito della materia, dunque una riserva RELATIVA (solo linee guida rinviando al potere esecutivo alcuni aspetti della legislazione) sarebbe insufficiente ad assicurare le garanzie del PRINCIPIO DI LEGALITÀ. Il legislatore non può specificare in 1 sola norma i singoli divieti, lascerà perciò all'autorità amministrativa la facoltà di prevedere divieti specifici a seconda delle specifiche
esigenze.NORME PENALI IN BIANCO= rispettano riserva di legge assoluta solo se il legislatore ha fissato nella norma "determinazioni sufficienti" del precetto, che verrà integrato nella sua fisionomia concreta dalla fonte di grado inferiore. Una Riserva di Legge troppo "assoluta" altererebbe l'efficienza del sistema penale. Perciò il legislatore (dati i suoi lunghi tempi) demanda all'esecutivo di aggiornare la norma man mano che si sente la necessità di aggiornarla (es. new drugs). NOZIONE DI LEGGE= la si intende in senso formale. per questioni di efficienza si usa anche il senso materiale: Decreto legislativo=legge delega del parlamento / decreto legge=provvedimento provvisorio con forza legge per situazioni di emergenza. Le forme di legge materiali vengono abusate in ITA. esse sarebbero in sintonia col Principio di Riserva di Legge SOLO se il nostro paese non ne abusasse. Perciò si tende a non usarle. La Cost-ITA conferisce SOLO
Al Parlamento-ITA la potestà normativa in materia penale, però col Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 2009) ci sono degli aspetti di cui tener conto:
A) Potestà normativa penale è di competenza nazionale, ma certe norme EU di libertà del cittadino possono paralizzare la norma incriminatrice ITA. Norma UE>ITA attraverso il dispiegarsi della causa di giustificazione dell’esercizio del diritto (art 51 CP)
B) UE può stabilire norme minime alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfera di criminalità particolarmente grave e di dimensioni internazionali (new art.83 TFUE)
C) Queste norme minime possono riguardare l’AN della sanzione penale, ma anche la configurazione del precetto e la specie e misura della pena.
D) Se legislatore Ita non adempie= sanzioni sul piano del diritto EU, in caso di direttiva non adempiuta ci sarà la procedura di infrazione
E) Il giudice Ita non potrà supplire al mancato adempimento
delle direttive da parte del legislatore nazionale
F) Il giudice penale ordinario è obbligato a interpretare le norme penali esistenti in maniera conforme al Dir UEG art 86 TFUE (materia interessi finanziari): competenza penale diretta dell'UE esercitabile mediante regolamento. Normativa Eu non potrà mai derogare ai principi fondamentali di garanzia (sia Eu che interni). La consuetudine non può avere valore di fonte dirPenale in quanto sarebbe violazione di Riserva di Legge. Neppure la consuetudine abrogatrice.
4= PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA P81 4art 25 c2 Cost./art 2 c1 CP DIVIETO DELLA RETROATTIVITÀ PENALE: dove il legislatore non può fare una legge penale per punire fatti già commessi in precedenza. Può solo predisporre pene per fatti ancora da commettere. Anche gli inasprimenti sanzionatori possono riguardare solo il futuro. Il cittadino ha il Dir. a non essere trattato peggio rispetto a come viene trattato dalla legge in vigore nel
Momento in cui compie il fatto. “Per quanto riguarda la retroattività + favorevole al reo, non è contraria al principio, ma neanche imposta da esso. La retroattività può essere espressa o occulta. ESPRESSA: nel caso una legge disponga (in breve) per il passato cosa che la renderebbe . OCCULTA: quando non è una legge che dispone per il passato, INCOSTITUZIONALE ma è un giudice che, in una sentenza, estende l'interpretazione di una norma sino a coprire casi che non erano fatti rientrare in quella norma secondo l'interpretazione precedente, costante, di essa. 5= PRINCIPIO di DETERMINATEZZA P90O di tassatività o di precisione. Questo principio riguarda essenzialmente i rapporti fra potere legislativo e potere giudiziario. Se la legge non fosse sufficientemente chiara, il giudice diventerebbe significato da《Arbitro》del attribuire alla legge e sarebbe costretto a fare il lavoro del legislatore durante la sua interpretazione.
Perché il principio di legalità e i suoi sottoprincipi vengano rispettati occorre che le norme penali siano scritte nel modo più chiaro, determinato, preciso e tassativo possibile. È legato anche il principio di certezza del diritto penale, perché solo leggi chiare e determinate assicurano la certezza del diritto, cercando di dare il minor potere interpretativo possibile ai giudici (i quali hanno bias). Perché le leggi siano tassative, occorre che il legislatore nell'operare delle sue scelte normative non si allontani dal comune sentire sociale (che porterebbe a incertezze applicative). La normazione sintetica è una tecnica di normazione che prevede la descrizione del nucleo essenziale di disvalore del fatto attraverso un'astrazione sintetica dai casi concreti che sarà guida per i casi da decidere. A questa si aggiungono le definizioni legislative. La determinatezza è un obiettivo del legislatore nel redigere le norme scritte, con la consapevolezza che.difficilmente verrà raggiunto, lasciando quindi 1 spazio interpretativo al giudice. Dove la legge manca di questo obiettivo, la Corte Cost interviene per dichiarare l'incostituzionalità della norma. L'ANALOGIA in materia penale è vietata, si ricorre quindi alla sola interpretazione. → Analogia andrebbe contro il principio di determinatezza e di certezza del Dir. → Analogia IN MALAM PARTEM=estensione analogica sfavorevole al REO/IN BONAM PARTEM= norma estesa analogicamente con effetti favorevoli al REO. Essa potrebbe creare gravi disparità fra imputati (anche se in bonam partem), ecco perché è vietata In mat Penale. PRINCIPIO FRAMMENTARIETÀ: Il legislatore, deve formulare le fattispecie penali in termini di "tipicità", individuando dei "tipi" di condotte lesive e limitare ad essi la punibilità. Non tutte le condotte dannose devono essere punite, ma solo quelle che rispondono a queirequisiti di tipicità. ES: la truffa (art. 640 c.p.) si realizza se il soggetto, "con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Il legislatore avrebbe anche potuto formulare la fattispecie semplicemente dicendo: "chiunque diminuisce in qualsiasi modo l'altrui patrimonio è punito...": una simile norma non sarebbe in sintonia con il principio di determinatezza. Essa non "tipicizzerebbe" a sufficienza la fattispecie, e dunque realizzerebbe un eccesso di tutela seguito da cattive decisioni giudiziarie. Nell'esempio fatto, un giudice potrebbe punire anche Tizio, che non restituisce a Caio un debito di 5 euro. Il principio di frammentarietà impone che il legislatore - nell'ambito della tutela dei beni giuridici - selezioni le condotte lesive (offensive) del bene giuridico, che desidera sottoporre a pena. Ciò può produrre lacune, incolmabili.come si è visto, con l'analogia (eventuali lacune sono da preferirsi, in criminalibus, agli eccessi di tutela e alla vaghezza delle fattispecie).- LEGALITA E MISURE DI PREVENZIONE P97
- PERSONALI: sorveglianza speciale
- PATRIMONIALI: sequestro e confisca