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Ci riferiamo a due aspetti :
-Da un lato il tendenziale spostamento da fattispecie di danno e
lesione a fattispecie di pericolo e di pericolo astratto; quindi la
tendenza è nella tecnica di anticipazione della tutela.
-Dall’altro lato abbiamo il proliferare di modelli di condotta di
incriminazione penale di tipo omissivo, cioè la proliferazione di
individuazione di posizioni di garanzia dislocando un controllo
preventivo dallo stato in sede successiva a singoli individui caricati
di un dovere di tutela e quindi di impedimento di lesioni quindi di
reati di cui risponderebbero loro stessi.
Un 2° trend di tensione dei profili del bene giuridico e di esigenze
di tutela è anch’esso figlio dello sviluppo tecnologico e sociale, ma è
collegato al cambiamento delle frontiere della vita umana
sostanzialmente inizio vita e fine vita. La possibilità di un intervento
sui confini naturali dell’ esistenza umana in relazione al
concepimento e all’intervento medico e biomedico introduce una
serie di possibilità prima inesistenti. Da ciò sono nate anche
esigenze di controllo perché ci possono essere dei rischi in
più(esempio OGM o eutanasia), c’è quindi un’esigenza di
regolamentazione per un tasso alto di sensibilità etica, ma anche
religiosa. Ci sono valutazioni etiche che portano a posizioni
controverse . Si creano problemi in relazione alla libertà di
autodeterminazione, ad esempio nell’ipotesi di suicidio assistito si
riscontra una responsabilità penale di coloro che assistono? Lo
stesso avviene in relazione alla fecondazione eterologa, infatti i
centri che la praticano sul territorio italiano vengono puniti
penalmente. In questo caso la pena non ha effetto
generalpreventivo, perché non vengono applicate pene molto
severe e in + si rientra in una situazione di conflitto tra beni
giuridici.
3° Trand altro filone estensivo che cambia il quadro, è
Un
transazionale perché viene dall’Unione Europea. Come sappiamo la
gerarchia delle fonti transazionali è molto variegata, in altri settori
c’è una totale compenetrazione di legislazioni che viene attivata nel
nostro sistema. Nell’ambito penalistico ci sono 3 stratificazioni
diverse: il primo è l’assoluta resistenza dei sistemi penali nazionali a
farsi condizionare nelle loro strutture portanti dal diritto ue, ci sono
stati tentativi dottrinali che avevano provato a costruire delle
strutture più sintetiche che valessero per tutta l’unione
omogeneizzando civil e common law, ma questi tentativi non
hanno potato a nulla, c’è forte divaricazione perché il diritto penale
è il più nazionalista. Un intervento importante è della CEDU che con
gli artt. 111, 6 e 7 della convenzione europea fa si che alcuni
principi fondamentali vengano recepiti nel nostro ordinamento,
diventano di rango costituzionale e il giudice italiano deve
attenervisi anche senza passare dalla Corte Costituzionale.
Citiamo una sentenza importantissima in relazione all’art. 7 della
CEDU(irretroattività della legge penale). In base alla decisione della
corte europea si è ritenuto che l‘interpretazione dell’art. 7 dovesse
valere non solo x i mutamenti legislativi, ma anche per quelli
giurisprudenziali qualora imprevedibili e in malam partem: se la
Cassazione per un numero lungo di anni ha interpretato una certa
norma escludendo da questa norma il fatto X e però
improvvisamente questa giurisprudenza cambia e comincia a
considerare, senza fare analogia, questo fatto x il soggetto che ha
commesso quel fatto precedentemente a questo mutamento
giurisprudenziale ha diritto a vedersi applicato il criterio di
irretroattività della interpretazione.
Gli organi europei e le rispettive fonti, non parlano di beni giuridici
ma di interessi rilevanti e spingono verso la ricerca di una tutela
omogenea.
Dal punto di vista internazionale ci sono state norme di
omogeneizzazione e prevalentemente si parla di direttive su 3
fenomeni: il riciclaggio, la criminalità organizzata e la necessità di
corresponsabilizzare con strumenti penali o para-penali le persone
giuridiche. Questa serie di input sono entrati nel nostro ordinamento
attraverso direttive, poi divenute legge. Questa evoluzione ha una
sua legittimazione di difesa della comunità da forme di aggressione
insidiose . Dietro l’angolo ci sono pressioni per introdurre figure
nuove di reato come l’auto-riciclaggio, che è punito solo in alcuni
paesi.
Altre volte le istanze di ricorso alla pena si trasformano non in
divieti di criminalizzazione ma in obblighi di criminalizzazione.
Esempio: passaggio dalle richieste di tutela di beni concreti e
patrimoniali a beni di tipo personale o assiologico per
raggiungere un certo grado di fedeltà nell’umanesimo penale.
Nascono nuovi elementi critici che derivano da un lato dalla
provenienza esterna e dalla pressione impositiva dall’esterno come
beni giuridici di valori non sentiti nello stesso modo all’interno del
paese che li deve recepire, dall’altra parte il forte condizionamento
di essere impregnati di ideologismo. Ad esempio è stata introdotta
nel nostro ordinamento una norma che incrimina le mutilazioni
genitali femminili. Questo reato è stato introdotto anche tra i reati
presupposto della resp. penale delle persone giuridiche. È una
norma che ha un impatto solo simbolico, in quanto era già punita
anche se con altre “etichette” e non era necessario formulare una