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Diritto penale progredito - Sistematica politico criminale Pag. 1
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Estratto del documento

Ci riferiamo a due aspetti :

-Da un lato il tendenziale spostamento da fattispecie di danno e

lesione a fattispecie di pericolo e di pericolo astratto; quindi la

tendenza è nella tecnica di anticipazione della tutela.

-Dall’altro lato abbiamo il proliferare di modelli di condotta di

incriminazione penale di tipo omissivo, cioè la proliferazione di

individuazione di posizioni di garanzia dislocando un controllo

preventivo dallo stato in sede successiva a singoli individui caricati

di un dovere di tutela e quindi di impedimento di lesioni quindi di

reati di cui risponderebbero loro stessi.

Un 2° trend di tensione dei profili del bene giuridico e di esigenze

di tutela è anch’esso figlio dello sviluppo tecnologico e sociale, ma è

collegato al cambiamento delle frontiere della vita umana

sostanzialmente inizio vita e fine vita. La possibilità di un intervento

sui confini naturali dell’ esistenza umana in relazione al

concepimento e all’intervento medico e biomedico introduce una

serie di possibilità prima inesistenti. Da ciò sono nate anche

esigenze di controllo perché ci possono essere dei rischi in

più(esempio OGM o eutanasia), c’è quindi un’esigenza di

regolamentazione per un tasso alto di sensibilità etica, ma anche

religiosa. Ci sono valutazioni etiche che portano a posizioni

controverse . Si creano problemi in relazione alla libertà di

autodeterminazione, ad esempio nell’ipotesi di suicidio assistito si

riscontra una responsabilità penale di coloro che assistono? Lo

stesso avviene in relazione alla fecondazione eterologa, infatti i

centri che la praticano sul territorio italiano vengono puniti

penalmente. In questo caso la pena non ha effetto

generalpreventivo, perché non vengono applicate pene molto

severe e in + si rientra in una situazione di conflitto tra beni

giuridici.

3° Trand altro filone estensivo che cambia il quadro, è

Un

transazionale perché viene dall’Unione Europea. Come sappiamo la

gerarchia delle fonti transazionali è molto variegata, in altri settori

c’è una totale compenetrazione di legislazioni che viene attivata nel

nostro sistema. Nell’ambito penalistico ci sono 3 stratificazioni

diverse: il primo è l’assoluta resistenza dei sistemi penali nazionali a

farsi condizionare nelle loro strutture portanti dal diritto ue, ci sono

stati tentativi dottrinali che avevano provato a costruire delle

strutture più sintetiche che valessero per tutta l’unione

omogeneizzando civil e common law, ma questi tentativi non

hanno potato a nulla, c’è forte divaricazione perché il diritto penale

è il più nazionalista. Un intervento importante è della CEDU che con

gli artt. 111, 6 e 7 della convenzione europea fa si che alcuni

principi fondamentali vengano recepiti nel nostro ordinamento,

diventano di rango costituzionale e il giudice italiano deve

attenervisi anche senza passare dalla Corte Costituzionale.

Citiamo una sentenza importantissima in relazione all’art. 7 della

CEDU(irretroattività della legge penale). In base alla decisione della

corte europea si è ritenuto che l‘interpretazione dell’art. 7 dovesse

valere non solo x i mutamenti legislativi, ma anche per quelli

giurisprudenziali qualora imprevedibili e in malam partem: se la

Cassazione per un numero lungo di anni ha interpretato una certa

norma escludendo da questa norma il fatto X e però

improvvisamente questa giurisprudenza cambia e comincia a

considerare, senza fare analogia, questo fatto x il soggetto che ha

commesso quel fatto precedentemente a questo mutamento

giurisprudenziale ha diritto a vedersi applicato il criterio di

irretroattività della interpretazione.

Gli organi europei e le rispettive fonti, non parlano di beni giuridici

ma di interessi rilevanti e spingono verso la ricerca di una tutela

omogenea.

Dal punto di vista internazionale ci sono state norme di

omogeneizzazione e prevalentemente si parla di direttive su 3

fenomeni: il riciclaggio, la criminalità organizzata e la necessità di

corresponsabilizzare con strumenti penali o para-penali le persone

giuridiche. Questa serie di input sono entrati nel nostro ordinamento

attraverso direttive, poi divenute legge. Questa evoluzione ha una

sua legittimazione di difesa della comunità da forme di aggressione

insidiose . Dietro l’angolo ci sono pressioni per introdurre figure

nuove di reato come l’auto-riciclaggio, che è punito solo in alcuni

paesi.

Altre volte le istanze di ricorso alla pena si trasformano non in

divieti di criminalizzazione ma in obblighi di criminalizzazione.

Esempio: passaggio dalle richieste di tutela di beni concreti e

patrimoniali a beni di tipo personale o assiologico per

raggiungere un certo grado di fedeltà nell’umanesimo penale.

Nascono nuovi elementi critici che derivano da un lato dalla

provenienza esterna e dalla pressione impositiva dall’esterno come

beni giuridici di valori non sentiti nello stesso modo all’interno del

paese che li deve recepire, dall’altra parte il forte condizionamento

di essere impregnati di ideologismo. Ad esempio è stata introdotta

nel nostro ordinamento una norma che incrimina le mutilazioni

genitali femminili. Questo reato è stato introdotto anche tra i reati

presupposto della resp. penale delle persone giuridiche. È una

norma che ha un impatto solo simbolico, in quanto era già punita

anche se con altre “etichette” e non era necessario formulare una

Dettagli
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.