Anima fondativa del diritto penale
Sistema sanzionatorio
Approfondimento sull’anima fondativa del diritto penale, ovvero il sistema sanzionatorio. Norme sulla commisurazione della pena e meccanismi correlati (bilanciamento circostanze, ritrovare la violazione più grave da cui effettuare le aggiunte), trasformazione della pena in sede esecutiva e concessione dei benefici penitenziari. Attività di interpretazione ed esegesi delle norme incriminatrici.
La storia delle sanzioni
Per occuparci del sistema sanzionatorio dobbiamo rispondere a due domande di fondo:
- Perché punire? Ha a che fare con la legittimazione morale delle risposte sanzionatorie. A questa domanda si risponde elaborando criteri di legittimazione delle sanzioni, dalle teorie retributive classiche (ritorsione, raddoppio del male) alle teorie preventive (che legittimano la pena dall’esterno, segnalando scopi ulteriori della pena che hanno a che fare con obiettivi di stampo preventivo).
- Con quali sanzioni punire? Questo interrogativo risale ancora prima storicamente dell’interrogativo precedente. Abbiamo nella storia una molteplicità di sanzioni che attingono al corpo del condannato.
Iconologia di Cesare Ripa (1593): libro con immagini di virtù, affetti, passioni umane e corpi celesti. L’autore si è ispirato a Pietro Valeriano (interpretazione di geroglifici) e Alciato con il libro “Gli Emblemi” (contenente circa 200 simboli). Il libro effettua una summa delle iconologie che appartengono alla cultura dell’epoca. La Punizione era rappresentata come figura femminile (come la Giustizia) con nella mano destra un braccio da muratore, nella mano sinistra un freno e sta su un timone. La Punizione trae ispirazione dall’idea di Giustizia, sempre rappresentata come figura di donna dotata di bilancia, spada e spesso benda sugli occhi. Il braccio da muratore sta a ricordare la Giustizia distributiva e l’idea di Ulpiano di dare a ciascuno il suo, richiamando l’idea di proporzione. Il morso (freno) rappresenta la finalità della Punizione, ovvero dare un freno alle offese. Il timone indica che la punizione è sempre un percorso, un orizzonte.
Da questa immagine abbiamo acquisito che le sanzioni possono rispondere a scopi diversi: devono essere proporzionate, possono svolgere funzioni di tipo preventivo (distogliere la generalità dei consociati dal commettere il reato e far sì che l’autore del reato non torni a delinquere, prevenendo vittimizzazione ripetuta e recidiva).
Sanzioni nella storia
Quali sono state le sanzioni nella storia? Quando nasce il carcere, pena principale dei sistemi penali contemporanei?
Sandro Botticelli, “Il martirio di San Sebastiano” (1474): raffigurata una delle pene dell’antichità, il carcere era sconosciuto a greci, romani e nomadi. Le pene erano prevalentemente corporali (che attingono il corpo del condannato) e produttive di spettacolarizzazione simbolica del supplizio per impressionare la collettività e far comprendere le conseguenze di un atto illecito. La trafittura con frecce era una classica pena dell’età romana.
Antonello da Messina, Crocifissione (1475): un’altra pena criminale era la crocifissione, di origine persiana e poi adottata da cartaginesi e romani, che la descrissero come una punizione particolarmente crudele e molto temuta. Era una sanzione inflitta solo ai non romani e agli schiavi, macchiatisi di delitti gravi come l’uccisione di un uomo, il furto o il tradimento. La croce su cui fu crocifisso Gesù era una croce a forma di T e il procedimento era cruento, preceduto da infamia (insulti) e dal trasporto del braccio orizzontale della croce. Il condannato veniva spogliato, flagellato e legato a braccia tese sull’asse orizzontale per poi essere issato al palo verticale già infisso nel terreno. La morte arrivava dopo giorni per fame, sete, crampi tetanici e soffocamento. Anche questa pena era un momento di spettacolarizzazione simbolica, già dal trasporto del “patibulum” fino al luogo dell’esecuzione fino alla trafizione con le lance per accelerare la morte. Questa pena fu soppressa dal primo imperatore cristiano, Costantino, nel IV secolo d.C. perché considerata abominevole.
Caravaggio, Decollazione di S. Giovanni Battista (1608): rappresenta una spietata esecuzione alle prime luci dell’alba in cui il condannato veniva decapitato. La decapitazione era già nota agli egizi e tra i romani era la pena di morte riservata a chi possedeva la cittadinanza. Questa pena fu usata anche nel medioevo e nell’età moderna insieme all’impiccagione e allo squartamento. All’inizio si usava la spada da esecuzione o la scure (Regno Unito). In Francia dal 1792 al 1977 (anno dell’ultima esecuzione della pena capitale) fu utilizzata la ghigliottina.
Esecuzione di Maria Antonietta (Museo della Rivoluzione – 1793): stampa di fine ‘700 in cui è rappresentata l’esecuzione della consorte di Luigi XVI, nota per le sue frivolezze. Si presentò all’esecuzione vestita di bianco, colore del lutto per le Regine.
Francisco Goya, Fucilazione (1814): così come la ghigliottina consentiva una morte rapida e quasi indolore. È un ulteriore step nell’“umanizzazione delle sanzioni”. La ghigliottina resta una pena molto crudele perché studi scientifici dimostrarono che per circa 15 secondi la testa mozzata ha ancora la consapevolezza. Con la fucilazione, invece, si crea una morte ancora più rapida (per arresto cardiaco) alla quale il condannato si presenta o di fronte, a volto scoperto, o di spalle, o talvolta bendato.
Dal “Processo originale degli untori” (Milano – 1839): è difficile pensare che la ghigliottina e la fucilazione rappresentino un percorso verso l’umanizzazione delle sanzioni, ma se noi riflettiamo sulle modalità di esecuzione delle pene o sui sistemi inquisitoriali di ottenimento della prova il quadro che emerge è terrificante. In questa stampa compaiono i metodi più comuni di inflizione della pena di morte al tempo: roghi, tratti di corda, supplizio del palo o gabbia, mutilazioni. Accanto ai condannati a morte compaiono religiosi o personaggi che portano in mano una croce, fanno parte delle “confraternite della buona morte”, che cercano di portare conforto al condannato e quantomeno la salvezza dell’anima cercando di ottenere la confessione dei peccati in punto di morte. Sembra che la Chiesa non abbia mai fatto uso dei suoi larghi poteri spirituali per calmierare la brutalità delle esecuzioni capitali, ma abbia sempre posto a fianco dei condannati i propri cappellani per ottenere la salvezza dell’anima.
Il superamento della pena corporale ed infamante avviene soltanto nell’‘800 quando comincia a trasformarsi la natura della pena e da pena capitale che comporta la distruzione del condannato si passa ad una pena limitativa di diritti: è la nascita del carcere.
Evoluzione del carcere
Van Gogh, Il cortile della prigione (1808): viene rappresentata una ronda di detenuti in divisa all’interno di mura altissime che non lasciano trapelare nulla dall’esterno. L’atmosfera è plumbea, cupa e desolata. I singoli carcerati guardano a terra o sembrano avere lo sguardo perso, sotto il costante controllo delle guardie.
La pena detentiva era sconosciuta a greci, romani e popoli nobili. Nell’antichità romana veniva utilizzata in modo temporaneo per custodire il corpo del condannato a morte. Comincia a nascere l’idea di “prigione” con il primo grande reclusorio, l’Hotel Dieu de Paris, voluto da Pinel, che raccoglieva in allucinante promiscuità soggetti diversi, non solo carcerati ma anche mendicanti, faccendieri, oziosi, tutti soggetti che appartenevano alle frange della società (nuove vite di scarto). La nascita delle prigioni è avvenuta quindi in tempi molto recenti, successivamente il carcere prende sempre più piede come pena limitativa di diritti, ancorché destinata a convivere con la pena di morte, quest’ultima, ancora vigente in alcuni Stati USA e in Cina, risulta totalmente bandita in Europa.
Sistema sanzionatorio in Italia
Le linee generali del sistema sanzionatorio in Italia. Quali sanzioni sono previste nel nostro ordinamento come risposta agli illeciti?
Il sistema sanzionatorio principale (per gli adulti) si differenzia dai cd. “sistemi sanzionatori speciali”, come quello per gli imputati minorenni, per i reati di competenza del Giudice di pace e quelli relativi alla responsabilità da reato delle persone giuridiche.
Il nostro sistema sanzionatorio prevede diverse modalità sanzionatorie:
- Pene detentive: ergastolo e reclusione per i delitti / arresto per le contravvenzioni.
- Pene pecuniarie: multa per i delitti / ammenda per le contravvenzioni.
- Pene accessorie: conseguono di diritto alla sentenza di condanna, come effetti penali di essa.
- Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla L.689/1981 (legge di depenalizzazione). Comprendono la semidetenzione, la libertà controllata, la pena pecuniaria sostitutiva; sono applicate direttamente dal Giudice di cognizione.
- Misure alternative alla detenzione introdotte con la riforma dell’ordinamento penitenziario L.354/1975. Esse sono l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare e la liberazione anticipata; competente ad applicare queste misure è la Magistratura di sorveglianza.
- Misure di sicurezza: a differenza delle pene (che sono una risposta all’illecito) sono una risposta alla pericolosità sociale del condannato.
La pena detentiva ha ancora un ruolo centrale nel nostro sistema sanzionatorio, sebbene siano state introdotte e potenziate sempre di più le sanzioni alternative. Ciò si può osservare già a partire dalle comminatorie, dove gli ambiti edittali di pena sono sempre calcolati sulla pena detentiva (o sulla pena pecuniaria). Anche le sanzioni introdotte dalle leggi 689/1981 e 354/1975 indicano questa centralità del carcere, perché si sostituisce o si è alternativi a qualcosa.
È necessario lavorare sulle cifre (fonte Ministero della Giustizia – febbraio 2020): 190 istituti di pena in Italia (case circondariali e istituti di massima sicurezza), 50.931 posti di “capacità regolamentare” (in attuazione dell’Art.3 CEDU) ma i detenuti sono 61.230 (sovraffollamento). Del totale 19.899 detenuti sono stranieri e le donne sono una piccolissima minoranza (2.702) delle quali 52 sono madri con figli a seguito e 57 bambini sotto i 3 anni di età vivono con le madri detenute. Vi sono poi 1.215 internati, ovvero soggetti imputabili o non imputabili in misura di sicurezza (per incapacità di cogliere la pena o per pericolosità).
Il problema del sovraffollamento carcerario in Italia è un problema strutturale che persevera da anni, nonostante interventi correttivi del governo. Vi è un rapporto tra “capacità regolamentare” delle carceri, “capacità tollerabile” (dato che fotografa quanto si può spingere la presenza di persone all’interno dei penitenziari senza violare l’Art.3 CEDU) e situazione reale. I detenuti presenti attualmente sono ben oltre la capacità tollerabile. Questa situazione di sovraffollamento ha determinato per l’Italia numerose condanne da parte della Cedu per violazione dell’Art.3 CEDU, perché essere detenuti in un carcere sovraffollato, con tutto ciò che ne consegue, rientra in un trattamento degradante ed inumano.
Definizione di alcuni istituti di pena
- ICAM: Istituto di custodia attenuata per madri detenute.
- CC: Casa circondariale (istituto di pena più diffuso, di regola per soggetti che devono scontare pene fino a 5 anni di reclusione o con meno di 5 anni di residuo da scontare).
- CCF: Casa circondariale femminile.
- CR: Casa di reclusione (generalmente destinata ai detenuti che devono scontare pene più gravi, oltre i 5 anni).
- CRF: Casa di reclusione femminile.
Continuiamo con un’analisi statistica di dati forniti dal Ministero della Giustizia, relativi ai soggetti condannati a sanzioni sostitutive e in misure alternative o di comunità in carico all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna), così da avere un’idea complessiva del rapporto tra soggetti ristretti in istituti di pena e soggetti in misure cd. “extra-murarie”.
Le misure alternative o di comunità sono “misure che mantengono il condannato nella comunità e applicano una restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni, obblighi o prescrizioni che sono eseguite dagli organi previsti dalle disposizioni di legge” (definizione da Raccomandazione (92)16 del Consiglio d’Europa). Questa definizione è molto ampia e in essa in Italia rientrano due tipi di misure: le misure alternative o di comunità in senso stretto (introdotte con la legge 354/1975) ma anche le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (introdotte con la legge 689/1981).
Le principali misure alternative o di comunità che considereremo sono: l’affidamento in prova ai servizi sociali, la detenzione domiciliare (speciale per soggetti affetti da AIDS o condannate madri e la detenzione domiciliare per soggetti condannati a pene di durata non superiore a 18 mesi) e la semilibertà. Non consideriamo la liberazione anticipata, che invece è un meccanismo che consente una decurtazione di pene o misure alternative per effetto della buona condotta o della collaborazione del condannato al programma trattamentale.
Le “misure alternative alla detenzione” sono le misure strettamente previste dalla legge 354/75. La prima e più usata è l’affidamento in prova al servizio sociale, che costituisce una forma di “probation” e si svolge interamente sul territorio mirando a limitare al massimo i danni al condannato derivanti dal contatto con l’ambiente penitenziario o con la condizione di privazione della libertà. Segue la detenzione domiciliare (introdotta dalla legge 663/1986, legge “Gozzini”), la quale, più che essere una misura alternativa, è una modalità alternativa di eseguire la pena detentiva, e i lavori di pubblica utilità, legati soprattutto alla violazione delle norme del CdS.
Le “sanzioni sostitutive”, ovvero le pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla legge 689/81, hanno avuto scarsissima fortuna applicativa. Pochissimi soggetti sono in semidetenzione, poiché le pene su cui può essere attivata ricadono nell’area di applicazione della sospensione condizionale della pena o nell’affidamento in prova al servizio sociale; si tende a ridurre le misure semi-custodiali per ridurre il numero dei detenuti e anch’essa prevede un numero di ore da trascorrere in istituto e un’altra parte della giornata al di fuori per esigenze di lavoro o studio.
La messa alla prova è un istituto ampiamente sperimentato nel diritto penale minorile e poi introdotto nel mondo degli adulti (con dei correttivi procedurali), è una misura di comunità la cui applicazione è stata crescente, ora infatti il numero di soggetti in MAP è oramai prossimo al numero di soggetti in affidamento in prova al servizio sociale.
I soggetti in carico all’ufficio di esecuzione penale esterna per le misure alternative alla detenzione sono per il 62.1% affidati in prova al servizio sociale, per il 34.4% in detenzione domiciliare e solo il 3.5% è in regime di semilibertà.
Tra i soggetti in misure alternative e di comunità: il 48.7% è in una misura alternativa alla detenzione ex L.354/75; il 30.5% è in una misura di comunità (MAP per minorenni o per adulti ex Art.168-bis CP); il 13.8% dei soggetti è in una sanzione di comunità (come i lavori socialmente utili); il 6.9% sta scontando una misura di sicurezza (che sono misure amministrative e non sanzioni, vengono applicate a soggetti socialmente pericolosi anche non imputabili); solo lo 0.2% è in una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi.
Soggetti in carico all’ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE)
Soggetti in esecuzione di misure alternative, di comunità, di sanzioni sostitutive o di misure di sicurezza.
Analisi dati disaggregati in base all’età: curva gaussiana (sale esponenzialmente poi picco e poi scende) con fascia più problematica tra i 25 e i 54 anni con picco per gli uomini tra 40-44 anni e per le donne tra i 45-49 anni. La maggior parte delle persone in esecuzione di misure alternative o di comunità si colloca nella fascia tra i 25 e i 54 anni.
Confronto con la disaggregazione per età dei detenuti e delle persone denunciate per cercare di capire qual è la fascia di età più caratteristica per la commissione dei reati. 30-34 anni.
Tasso di carcerazione
Confronto Italia – USA sulla percentuale di carcerati rispetto alla popolazione: in Italia è il 0.112 % (112 detenuti ogni 100.000 abitanti), negli USA è invece il 0.758 % (758 detenuti ogni 100.000 abitanti).
Il tasso di detenzione complessivo in Europa è diminuito del 6,6% tra il 2016 e il 2018, da 109,7 a 102,5 detenuti per 100.000 abitanti, secondo le Statistiche penali annuali del Consiglio d’Europa per il 2018 (SPACE).
Il nostro paese ha saputo investire in misure diverse dalla detenzione, le misure alternative e di comunità, e ciò è riscontrabile nel relativamente basso tasso di carcerazione, se confrontato con i grandi e gravi fenomeni criminali che hanno sede nel nostro paese (come la criminalità organizzata).
La composizione della popolazione carceraria è un altro dato molto rilevante, possiamo verificare come si compone la popolazione carceraria a seconda di diversi parametri ed indicatori. Possiamo fare una disaggregazione per genere (distinguendo i detenuti maschi dalle femmine).
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