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Diritto penale progredito - lezione sulla politica criminale del 12 aprile 2013 Pag. 1
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relative in quanto collegate a obiettivi futuri → guarda al futuro e tende a prevenire nuovi

comportamenti socialmente disfunzionali.

Si possono individuare due modelli: etico-statico (funzioni: assiologica, pedagogica, retributiva) e

laico-dinamico (funzioni: teleologica, garantista, preventiva).

Il modello etico-statico è un modello orientato ai valori, e qualora questi valori siano messi in

discussione il fine dello strumento punitivo è quello di retribuzione → contrapposizione punitiva al

disconoscimento del valore attraverso il comportamento.Inoltre, è statico proprio perché (l'abbiamo

visto anche con il modello assiologico) è un modello di lungo periodo, che presuppone dei valori

che sono addirittura trascendenti e non immanenti alla società (questa li recepisce e li trasmette

nella sua evoluzione) e che quindi hanno un consolidamento tendenzialmente immutabile nel tempo

in quanto prescindono da contingenze sociali dell'immediato.

Il secondo modello viene definito laico perché prescinde da scelte precostituite (è neutrale da scelte

di valore della collettività) ed è dinamico proprio perché è finalistico (è orientato a dei fini) e i fini

non sono immutabili (sono tendenzialmente immutabili i valori) ma cambiano di volta in volta in

base alle esigenze.

Il modello etico-statico è anche un modello tendenzialmente propulsivo ed espansivo perché, nel

momento in cui può essere strumento pedagogico, può anche indurre trasformazioni sociali in

relazione ai valori (quindi al tipo di società che si vuole creare), a fronte di un modello es. quello

garantista che è un modello tendenzialmente ristretto → vuole garantire la sicurezza dell'individuo e

della struttura sociale.

Quindi il modello etico-statico può essere definito anche come modello di tipo promozionale che si

contrappone ad un modello di tipo protettivo di tutela dei beni giuridici.

Secondo un paradigma della sociologia classica, quello di Max Weber, possiamo definire il primo

modello come orientato all'intenzione e il secondo come modello orientato al risultato → il primo si

accontenta di assegnare al sistema penale i suoi strumenti (quindi orientamento all'intenzione di

affermazione dei valori) a prescindere dai risultati → es. problema delle leggi penali simboliche:

queste sono risposte dell'ordinamento che servono solo ad affermare l'affidabilità dello Stato nel

rispondere ad esigenze dei cittadini anche se questa risposta si ferma all'espressione dell'intenzione

di proteggere.

Il secondo modello è, invece, orientato ai risultati → deve effettivamente avere uno scopo sociale e

deve avere un efficacia preventiva → qui si aggancia il concetto del principio di effettività del

diritto penale → la pena non solo è legittimata in quanto necessaria ed entro i limiti della

sussidiarietà, ma si legittima anche nella misura in cui abbia potenzialmente, sulla base di una

valutazione concreta, una sua efficacia (intesa come capacità di raggiungere gli scopi).

Questa sua capacità di raggiungere gli scopi è un elemento necessario per la sua legittimazione sulla

base di una valutazione fondamentale nella sistematica, cioè sul rapporto costi-benefici →

sicuramente la pena ha dei costi individuali e sociali di partenza, quindi, per legittimarsi necessita di

esporre dei benefici che, in qualche misura, siano ritenuti proporzionati ai costi.

Problema dell'accessorietà dello strumento penale → l'effettività della sanzione è una condizione

necessaria ma non sufficiente a legittimare la pena (devono prima essere assolte le funzioni di

necessità e sussidiarietà) → il rischio che si corre è un uso della pena senza limiti di scelta e di

quantità → es. anche se la pena di morte è l'unica che realmente impedisce la recidiva ciò non

significa che la si debba applicare ad ogni tipo di reato → quindi accessorietà dell'effettività rispetto

ad altri principi.

Se una politica criminale orientata ai valori costituzionali impone delle limitazioni alla scelta dello

strumento penale da parte del legislatore, quest'ultimo è limitato nelle sue scelte anche dalla Corte

costituzionale → questa in riferimento alle scelte di incriminazione adotta due limiti:

di interventi in malam partem → si può chiedere alla Corte costituzionale di intervenire

•divieto

sulle norme penali in due direzioni: chiedere di abrogare la norma (e questo è un intervento in

bonam partem perché limito le possibilità di essere puniti e addirittura cancella le condanne già

avvenute → l'abolitio legis travolge addirittura il giudicato), tuttavia, chiedere di abrogare una

Dettagli
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.