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relative in quanto collegate a obiettivi futuri → guarda al futuro e tende a prevenire nuovi
comportamenti socialmente disfunzionali.
Si possono individuare due modelli: etico-statico (funzioni: assiologica, pedagogica, retributiva) e
laico-dinamico (funzioni: teleologica, garantista, preventiva).
Il modello etico-statico è un modello orientato ai valori, e qualora questi valori siano messi in
discussione il fine dello strumento punitivo è quello di retribuzione → contrapposizione punitiva al
disconoscimento del valore attraverso il comportamento.Inoltre, è statico proprio perché (l'abbiamo
visto anche con il modello assiologico) è un modello di lungo periodo, che presuppone dei valori
che sono addirittura trascendenti e non immanenti alla società (questa li recepisce e li trasmette
nella sua evoluzione) e che quindi hanno un consolidamento tendenzialmente immutabile nel tempo
in quanto prescindono da contingenze sociali dell'immediato.
Il secondo modello viene definito laico perché prescinde da scelte precostituite (è neutrale da scelte
di valore della collettività) ed è dinamico proprio perché è finalistico (è orientato a dei fini) e i fini
non sono immutabili (sono tendenzialmente immutabili i valori) ma cambiano di volta in volta in
base alle esigenze.
Il modello etico-statico è anche un modello tendenzialmente propulsivo ed espansivo perché, nel
momento in cui può essere strumento pedagogico, può anche indurre trasformazioni sociali in
relazione ai valori (quindi al tipo di società che si vuole creare), a fronte di un modello es. quello
garantista che è un modello tendenzialmente ristretto → vuole garantire la sicurezza dell'individuo e
della struttura sociale.
Quindi il modello etico-statico può essere definito anche come modello di tipo promozionale che si
contrappone ad un modello di tipo protettivo di tutela dei beni giuridici.
Secondo un paradigma della sociologia classica, quello di Max Weber, possiamo definire il primo
modello come orientato all'intenzione e il secondo come modello orientato al risultato → il primo si
accontenta di assegnare al sistema penale i suoi strumenti (quindi orientamento all'intenzione di
affermazione dei valori) a prescindere dai risultati → es. problema delle leggi penali simboliche:
queste sono risposte dell'ordinamento che servono solo ad affermare l'affidabilità dello Stato nel
rispondere ad esigenze dei cittadini anche se questa risposta si ferma all'espressione dell'intenzione
di proteggere.
Il secondo modello è, invece, orientato ai risultati → deve effettivamente avere uno scopo sociale e
deve avere un efficacia preventiva → qui si aggancia il concetto del principio di effettività del
diritto penale → la pena non solo è legittimata in quanto necessaria ed entro i limiti della
sussidiarietà, ma si legittima anche nella misura in cui abbia potenzialmente, sulla base di una
valutazione concreta, una sua efficacia (intesa come capacità di raggiungere gli scopi).
Questa sua capacità di raggiungere gli scopi è un elemento necessario per la sua legittimazione sulla
base di una valutazione fondamentale nella sistematica, cioè sul rapporto costi-benefici →
sicuramente la pena ha dei costi individuali e sociali di partenza, quindi, per legittimarsi necessita di
esporre dei benefici che, in qualche misura, siano ritenuti proporzionati ai costi.
Problema dell'accessorietà dello strumento penale → l'effettività della sanzione è una condizione
necessaria ma non sufficiente a legittimare la pena (devono prima essere assolte le funzioni di
necessità e sussidiarietà) → il rischio che si corre è un uso della pena senza limiti di scelta e di
quantità → es. anche se la pena di morte è l'unica che realmente impedisce la recidiva ciò non
significa che la si debba applicare ad ogni tipo di reato → quindi accessorietà dell'effettività rispetto
ad altri principi.
Se una politica criminale orientata ai valori costituzionali impone delle limitazioni alla scelta dello
strumento penale da parte del legislatore, quest'ultimo è limitato nelle sue scelte anche dalla Corte
costituzionale → questa in riferimento alle scelte di incriminazione adotta due limiti:
di interventi in malam partem → si può chiedere alla Corte costituzionale di intervenire
•divieto
sulle norme penali in due direzioni: chiedere di abrogare la norma (e questo è un intervento in
bonam partem perché limito le possibilità di essere puniti e addirittura cancella le condanne già
avvenute → l'abolitio legis travolge addirittura il giudicato), tuttavia, chiedere di abrogare una