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CAPITOLO IX: PROVE ILLEGITTIMAMENTE ACQUISITE

prove illegittimamente acquisite: quali sono le conseguenze ai vizi del procedimento probatorio? In presenza di un divieto di ammissione, la prova che sia stata acquisita è giuridicamente inesistente. A sanzionare il divieto di ammissione, non occorre una specifica previsione di nullità o di altro vizio perché l'irrilevanza della prova non ammessa dalla legge è in re ipsa. Diverso è il discorso per le modalità di formazione di una prova ammissibile in cui invece serve che la legge indichi espressamente le conseguenze derivanti dalla violazione delle forme prescritte (inutilizzabilità, nullità assoluta, relativa o di genere intermedio) ed in assenza di disposizioni si è in presenza di una mera irregolarità che non incide sull'efficacia dell'atto.

il doppio significato di 'acquisire': ex art.191 cpp "le prove acquisite in violazione dei...

Divieti stabiliti dalla legge, non possono essere utilizzate"; tutto dipende dal significato che si dà al termine 'acquisiste' che può essere intesa come 'ammesse' o come 'ottenute'. Se viene intesa come 'ammesse' (interpretazione preferibile) significa che la violazione dei divieti di ammissione della prova (divieti probatori), implicano l'inutilizzabilità e quindi l'irrilevanza processuale della prova. Se invece si intende l'espressione 'ottenute', l'utilizzabilità viene a sanzionare qualsiasi vizio del procedimento probatorio, poco importa se attinente all'ammissibilità della prova, alle modalità della formazione o della ricerca. Nei rapporti tra perquisizione e sequestro e testimonianza resa in violazione dei segreti d'ufficio o professionale, se intendiamo 'acquisiste' come 'ammesse' allora il corpo del reato così

Come latestimonianza saranno prove utilizzabili perché nessuna norma definisce inammissibile la testimonianza avente oggetto quei segreti, per esempio. Opposte le conclusioni se prove 'acquisite' è inteso come prove 'ottenute' attribuendo rilevanza giuridica anche alla dipendenza causale -> se la perquisizione è illegittima vizierà anche il sequestro determinando l'inutilizzabilità della cosa sequestrata. Due eccepibili sentenze delle SU: in giurisprudenza era massima consolidata che l'illegittimità della perquisizione non influisse sulla validità del sequestro, ma nel 1995 la cassazione ha capovolto la prospettiva, affermando l'inutilizzabilità delle cose sequestrate a seguito di una perquisizione illegittima. L'anno successivo però le SU fanno un cambio di rotta ed in una sentenza ribaltano ancora una volta la prospettiva stabilendo che se la perquisizione abbia avuto esito.

Positivo, allora il sequestro rappresenta un atto dovuto a prescindere dalle modalità che hanno permesso l'esito positivo della ricerca compiuta e quindi la prova è totalmente utilizzabile. Invece, per quanto concerne la testimonianza indiretta, le SU hanno escluso la sua validità ed utilizzabilità in quanto la violazione del segreto professionale, penalmente sanzionata, è stata fatta ricadere nei divieti stabiliti dalla legge ex art.191 cpp. - una metafora ingannevole: i frutti dell'albero avvelenato: tra le due letture del termine 'acquisite' sembra più plausibile la prima, anche se per alcuni, sul terreno dei rapporti tra perquisizione e sequestro, la seconda troverebbe conferma nell'art.185 cpp "la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello nullo". MA qui si tratta di una dipendenza giuridica e non causale, infatti nessuna norma vincola il sequestro alla perquisizione.

La metafora dei frutti dell'albero avvelenato sta a significare che la perquisizione sarebbe l'albero avvelenato che contamina i suoi frutti, ossia il sequestro delle cose rinvenute. MA le cose rinvenute non sono il frutto, il prodotto della perquisizione illegittima, ma il suo esito occasionale. -prove e decisione: resta da individuare il rapporto tra prove e decisione, infatti è evidente che non ha senso parlare di sentenza 'nulla' quella che ignori o travisi prove legittimamente acquisite o che valuti prove inutilizzabili o nulle. Ma questo ricade nell'ipotesi del vizio di motivazione ed in particolare, il giudice d'appello, rinnova se possibile l'atto nullo o inutilizzabile, valuta il materiale probatorio acquisito al processo (anche quello non valutato o travisato) e riformerà o confermerà la sentenza. L'inutilizzabilità è insanabile mentre la nullità si, ma il riflesso che hanno sulla sentenza è.il medesimo ossia il vizio di motivazione. L'unica nullità affermabile è quella ex art.125 cppossia nel caso di assenza di motivazione di sentenze e ordinanze. Capitolo X: Prova e CEDU Rapporti tra costituzione, CEDU e legge ordinaria La CEDU detta in materia probatoria, una serie di regole e principi in gran parte recepiti dal nuovo comma 3 dell'art.111 Cost ma restano alcune rilevanti differenze tra i due testi. Quando il giudice comune verifichi l'impossibilità di conciliare in via interpretativa la legge interna con la CEDU, non può disapplicare la prima ma deve sollevare questione di legittimità. La corte dichiara illegittima la 18 disposizione di legge ordinaria se in contrasto effettivo ed insanabile con le norme convenzionali a meno che non siano queste a trovarsi in conflitto con la costituzione. Ipotetici contrasti sul terreno probatorio tra il cpp e la CEDU Per via del recepimento nell'art.111 Cost, è difficile

Trovare una norma del codice che contrasti con la convenzione senza contrastare anche con la costituzione.

Una differenza tra i due testi che però non implica un conflitto è il fatto che la CEDU non menziona il contraddittorio nella formazione della prova e di conseguenza non menziona le eccezioni costituzionali (lo considera implicito nel diritto a controinterrogare i testimoni).

La dottrina ha ipotizzato 4 contrasti tra il nostro sistema processuale e la CEDU:

  1. Regola che nega valore probatorio alle precedenti dichiarazioni contestate al testimone e la CEDU che invece l'ammette.
  2. Contrasto tra l'art. 512 cpp "lettura di atti per sopravvenuta irripetibilità" che formano piena prova utilizzabile al contrario della convenzione che le subordina al fatto che non costituiscano prova esclusiva/determinante.
  3. Contrasto tra la possibilità, in appello, di rinnovazione solo in casi eccezionali mentre la convenzione lo permette quando il giudice riformi.

L'assoluzione in condanna sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa.

Il giudice può modificare, con i limiti della competenza, l'imputazione mentre secondo convenzione, il mutamento è subordinato al contraddittorio con la difesa.

La disciplina delle contestazioni al testimone: in realtà il contrasto circa le dichiarazioni contestate regge su un equivoco, infatti se le garanzie contemplate dalla legge sono "oltre", ossia superano quelle tutelate dalla convenzione, non significa che siano "contro" e quindi sono legittime e non in contrasto. La corte ha scelto una lettura riduttiva della garanzia del contraddittorio al fine di evitare la moltiplicazione di condanne e censure per violazione della normativa convenzionale.

Il giudizio della Corte europea e la sua dipendenza dal "contesto": oggetto del giudizio della Corte europea è il singolo processo nel quale il ricorrente ipotizza la violazione delle

regole convenzionali e a nulla rileva che l'aviazione derivi dall'inosservanza o, al contrario, dall'applicazione della legge interna anche se naturalmente può essere la stessa corte a dichiarare in motivazione il contrasto tra la legge interna e la convenzione attivando il legislatore anche se comunque nella maggior parte dei casi la corte si limita ad accertare la violazione delle regole convenzionali nel singolo processo senza ipotizzare contrasti tra queste e la legge nazionale (controllo poi svolto dai giudici nazionali). La Corte inoltre, accerta il rispetto di principi generali in un determinato processo e non della legge che analiticamente lo regola, aprendo così ampi margini di discrezionalità per l'organo decidente. Infine, la Corte nell'accertare la violazione di principi costituzionali, deve attenersi allo stretto contesto processuale del caso di specie con la conseguenza che rimane difficile estrarre dalle pronunce della Corte.europea sicure indicazioni attea risolvere casi analoghi o ad evidenziare contrasti delle nostre leggi con la convenzione.-dichiarazioni dei testi assenti al dibattimento: a)la disciplina costituzionale: a livello costituzionale, nel caso di impossibilità di natura oggettiva (morte, inabilità, irreperibilità) l'art.111.5 Cost consente la valutazione in chiave probatoria delle dichiarazioni già rese. Se invece l'impossibilità è di natura soggettiva, bisogna distinguere se le dichiarazioni siano state rese all'accusa o alla difesa, nel primo caso se il teste si rifiuta di sottoporsi all'esame del difensore le dichiarazioni possono essere usate solo ai fini in utlibus ma non per provare la colpevolezza mentre nel secondo caso le dichiarazioni restano processualmente irrilevanti ad ogni effetto. b)le scelte del codice di rito: la disciplina costituzionale è praticamente confermata dal codice di rito infatti si prevede

L'uso in chiave probatoria delle dichiarazioni divenute irripetibili, per le ipotesi di impossibilità oggettiva aggiungendo solo la condizione del carattere 'imprevedibile' della irripetibilità e sul versante delle ipotesi di impossibilità soggettiva si conferma quanto riportato dalla costituzione ossia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dichi per libera scelta si sia sempre sottratto al contraddittorio.

La CEDU e gli indirizzi della corte di Strasburgo: la convenzione non contempla espressamente la regola del contraddittorio nella formazione della prova e neppure le eccezioni ma si limita a prevedere il diritto all'esame e controesame dei testimoni-->se si concepisce il diritto al controesame come incondizionato, le dichiarazioni raccolte fuori dal contraddittorio, anche se divenute irripetibili, dovrebbero restare irrilevanti ai fini del giudizio; se invece lo si concepisce come un diritto condizionato, si apre la via

all'uso probatorio delle dichiarazioni irripetibili. La Corte di Strasburgo privilegia la seconda posizione con la differenza che le dichiarazioni acquisite al processo non sarebbero idonee a fondare la base esclusiva o determinante di una condanna a meno che venga rispettata la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio e quindi non si ril
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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