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Questa caratteristica del diritto penale ci consente di individuare quasi subito
quale sia il terreno di confine limitrofo con cui prendere le distanze per
individuare i perimetri in cui si circoscrive il diritto penale → si tratta del diritto
civile (è quello che confina in modo più specifico col diritto penale sotto questo
profilo), in particolare il riferimento è al c.d. torto civile (responsabilità civile da
fatto illecito) → cioè, la responsabilità aquiliana → art. 2043 c.c. → questa
norma, almeno in apparenza, somiglia moltissimo ad una fattispecie penale,
addirittura potrebbe rappresentare una sorta di prototipo di schema di una
fattispecie penale in quanto condivide un sacco di elementi con la fattispecie
penale → costruisce un modello in cui vi è innanzitutto una condotta individuale
(soggetto o persona giuridica) che realizza un comportamento lesivo (provoca
un danno), quindi art.2043 = illecito d'evento, questo danno viene definito
ingiusto (lo stesso codice civile evoca modelli di fattispecie, ben note al diritto
penale, in termini di scriminante → legittima difesa e stato di necessità, che
vanno a contrapporsi al concetto di ingiustizia che deve impregnare il danno
ingiusto) → anche il dolo e la colpa richiesti dall'art. 2043 c.c. sono concetti
tipicamente penalistici.
Inoltre, la conseguenza di questa fattispecie di illecito (cosi simile a un
paradigma di illecito penale) è il risarcimento del danno → c'è stato un lungo
dibattito sul concetto di sanzione → un certo filone di pensiero inseriva il
risarcimento ex delicto del 2043 nella ampia categoria delle sanzioni → si
trattava di una conseguenza negativa per il soggetto che aveva realizzato un
determinato comportamento la quale si collega e retribuisce il danno prodotto.
Questa assimilazione, da noi non particolarmente coltivata, in quanto il
risarcimento del danno è si un elemento che condivide l'afflittività con la
sanzione tipica penale ma non ha nessuna finalità preventiva dell'illecito civile
→ serve solo a riallocare delle risorse laddove sono state indebitamente
distorte: tant'è vero che il diritto civile ammette forme di risarcimento sempre
più spesso del tutto avulse dalla colpevolezza del soggetto (dalla
rimproverabilità del comportamento lesivo), in altri ordinamenti, soprattutto nel
sistema nordamericano si è da tempo sviluppato un paradigma che contempla
sanzioni civili, irrogate dal giudice civile per illeciti civili, che però rendono più
sensibile il risarcimento proprio in funzione preventiva → lo scopo è quello di
dissuadere il soggetto dalla commissione di illeciti.
Anche nell'ipotesi in cui valutassimo il risarcimento ex 2043 come una forma in
senso lato afflittiva o sanzionatoria vi è una differenza fondamentale con
queste forme che riguarda il momento valutativo → anche rispetto al torto
civile, che è molto simile ad una fattispecie di reato, l'ordinamento non fa una
valutazione negativa nei confronti del soggetto ritenuto a risarcire → non esiste
alcun impatto stigmatizzante a livello sociale sul soggetto che dovrà risarcire il
danno che ha provocato, ma neppure il modello di regole che sovraintendono
questo tipo di responsabilità prende a priori una posizione svalutativa:
semplicemente stabilisce una regola di riequilibrio di un diritto leso.
Questo è il dato caratterizzante, ed è lo stesso che legittima e giustifica l'altro
elemento che distingue questa figura da una fattispecie penalistica → si tratta
dell'assenza di tassatività (di tipicità) → la forma del 2043 potrebbe essere la
cornice in cui si inserisce qualsiasi forma di reato.
La differenza è che mentre nella costruzione di una fattispecie penale è obbligo
del legislatore tipicizzare il comportamento (almeno in uno dei suoi elementi),
nel 2043 il legislatore ha creato una forma completamente aperta → chiunque
produca un qualsiasi danno che possa risultare ingiusto. 3
In questo caso abbiamo una forma completamente aperta che però è tollerata
dall'ordinamento proprio perché qui non si crea nessuna traslazione della
conseguenza negativa di questa forma di illecito → la conseguenza negativa del
risarcimento non trasmigra minimamente dal fatto alla persona → il soggetto
che risarcisce non ha nessuna conseguenza sociale negativa ulteriore, salvo la
perdita del suo bene patrimoniale → si tratta però solo di una lesione relativa,
cioè nei limiti in cui riesce a restaurare in modo perfettamente equitativo il
bene che lui stesso ha leso.
Quarto elemento caratterizzante del diritto penale → lo strumento
penale è uno strumento lesivo di diritti individuali. Normalmente il diritto
interviene per proteggere i beni individuali (le misure giuridiche hanno
normalmente una funzione o regolatoria o protettiva), il diritto penale, invece,
nel momento in cui regolamenta un conflitto, lede un diritto individuale (non si
tratta di un qualsiasi diritto, ma in primis del diritto fondamentale della libertà
personale) senza poter tutelare, almeno nell'immediatezza, il diritto leso → il
risarcimento, se pur a posteriori, restaura o risarcisce il diritto leso; lo
strumento penalistico non risarcisce nulla → non restaura il diritto leso, anzi, ne
lede un altro → attraverso il diritto penale avviene solo il deterioramento, non
compensativo ma reattivo, di un bene assolutamente diverso. L'unico esempio
(ma si tratta di un esempio fallace) di omogeneità di beni aggrediti, nel senso
che viene leso il bene A di Tizio e attraverso lo strumento penalistico viene
colpito lo stesso bene A di Caio, è la figura del sequestro di persona → si tratta
dell'unica figura di apparente similitudine → un soggetto viene privato della sua
libertà personale e chi lo priva della sua libertà personale sarà a sua volta
privato della propria libertà personale.
Da questo, una celebre definizione relativa allo strumento penale di un celebre
penalista tedesco di due secoli fa, che definisce il diritto penale come tipica
“arma a doppio taglio” → tutela determinati beni giuridici attraverso il sacrificio
di altri beni giuridici.
La conseguenza di questa caratteristica (natura univocamente lesiva), tipica
solo del diritto penale, sono una serie di effetti stigmatizzanti e inabilitanti sul
complesso dei diritti del soggetto colpito → il soggetto non sarà solo privato
della libertà personale, ma, già prima della fase processuale, il soggetto
subisce un'inabilitazione del suo statuto sociale (prima conseguenza
diretta).
La seconda ricaduta tipica di questo strumento coincide con l'elevatissimo
costo economico sociale del mezzo pena → l'idea del legislatore
(soprattutto di quello italiano) è che l'introduzione di una nuova norma penale
sia una “riforma a costo zero” → si tratta di un'ipotesi infondata, in quanto non
c'è nulla di più costoso del mezzo della pena → analizzando economicamente la
sanzione possiamo distinguere:
sociali diretti → costi che il sistema penale deve sostenere per
•costi
implementare il c.d. circuito penitenziario, ma ancora prima, del circuito
giudiziario (quindi dei carichi pendenti che crescono) e delle forze di polizia;
sociali indiretti → riguardano i soggetti che, pur non essendo
•costi
direttamente coinvolti dalla sanzione, dipendono dal soggetto che subisce la
sanzione (es. viene colpito il soggetto che, nell'ambito familiare, costituiva
l'unica fonte di reddito) → in altri modelli penitenziari questi costi venivano
retrocessi alla società attraverso lo sfruttamento del lavoro carcerario → si
tratta tuttavia di modelli diseconomici, cioè inefficienti, di recupero di risorse →
in ogni caso si tratta di un modello impensabile nel nostro sistema, il quale
soggiace a convenzioni internazionali tra cui quella che vieta il lavoro forzato. 4
Il terreno di confine rispetto all'elemento di aggressività di beni individuali
fondamentali (quarta caratteristica del sistema penale) è rappresentato dalla
c.d. misure di prevenzione → attualmente la normativa di base di questa
tipologia di fattispecie è rappresentata da due leggi:
27 dicembre 1956, n. 1423 → era un Testo Unico di pubblica sicurezza
•Legge 31 maggio 1965, n. 575 → i primi provvedimenti c.d. antimafia
•Legge
Accanto alle pene classiche vi sono delle sanzioni criminali che non sono pene
ma vengono definite dal legislatore misure di sicurezza, di queste parla
anche l'art. 25 Cost., → si tratta di sanzioni criminali a tutti gli effetti e sono il
precipitato normativo del positivismo giuridico penale, cioè di quella
concezione del diritto penale che, opponendosi alla concezione c.d. classica
che fondava il rimprovero su base sostanzialmente etico-sociale, cioè sul
principio di responsabilità, di libero arbitrio, riteneva che il diritto penale
dovesse reagire a situazioni di asocialità non riferibili all'individuo ma
all'ambiente, quindi determinate da condizionamenti sociali che rendevano
tendenzialmente irresponsabile l'individuo ma peraltro meritevole di
trattamento attraverso strumenti che erano esclusivamente preventivi → lo
Stato non doveva retribuire nulla, ma solo prevenire comportamenti sociali di
soggetti che dovevano essere adeguatamente trattati → l'utopia positivistica
andava nel senso di un'abolizione totale delle pene, per usare solo strumenti di
tipo preventivo.
Fuori dal sistema penale esistono misure di prevenzione che hanno la
caratteristica di essere sia di natura personale, sia di natura patrimoniale e
sono assolutamente escluse le misure privative della libertà personale → si
tratta di misure preventive in senso stretto, cioè non si collegano al passato
(come ad es. le misure di sicurezza, il cui presupposto soggettivo è la
pericolosità sociale del soggetto, quello oggettivo è la commissione di un reato
o di un quasi reato, cioè reato impossibile o istigazione non accolta → la misura
di sicurezza quindi presuppone la commissione di un fatto tipico) → la misura di
prevenzione, invece, non prevede la realizzazione di un fatto precedente ma è
ritagliata sulla figura del suo autore a prescindere da un fatto commesso
precedentemente; queste sono generalmente lesive di beni individuali anche
fondamentali → addirittura limitano (senza arrivare alla privazione) la stessa
libertà personale → es. obbligo di soggiorno/divieto di soggiorno; sono altresì
misure squalificanti perché si risolvono in