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-I SINGOLI CASI DI OMICIDIO:
cp “chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21”. Nei
1) omicidio doloso ex art.575
riguardi dell’elemento soggettivo, è un reato doloso perchè i delitti sono dolosi salvo che sia espressamente previsto che siano
punibili per colpa, salvo singole fattispecie di delitti colposi ex art.42 cp. Il dolo, che è rappresentazione e volizione, ha 3 gradi:
a)dolo intenzionale b)dolo diretto c)dolo eventuale-->si commetette un fatto non con la volizione di volerlo commettere ma ci si
che l’evento possa verificarsi e si agisce comunque accettando il rischio. Definirne i confini ha rilevanza perchè
rappresenta
distingue il fatto concreto, punibile ex art.575 cp dal fatto concreto punibile ex art.589 cp, in particolare alla colpa cosciente (con
previsione) la quale è una colpa aggravata.
Le teoria della rappresentazione: si ha dolo eventuale e non colpa cosciente quando il soggetto agente è certo del verificarsi
dell’evento, quando ha una rappresentazione quasi certa del verificarsi dell’evento e ciò nonostante agisce, vuol dire che
quell’evento lo voleva. Il dolo non è solo rappresentazione, deve essere accertato sulla base di dati psicologici reali e non presunti, il
giudice deve accertare la rappresentazione e la volizione ossia la volontà di agire portando alla realizzazione di un certo evento che
io decido che si realizzi.
La colpa cosciente o con previsione è quella colpa che ha una percentuale di rappresentazione che quindi è presente in entrambe le
fattispecie. L’elemento fondante, che le contraddistingue, è dunue del dolo ossia la volontà/volizione e non la rappresentazione.
Esempi: mozzicone buttato nella pattumiera senza spegnerlo, si incendia e a causa dell’incendio muoiono delle persone, la
rappresentazione può esserci ma la volizione sicuramente no-->omicidio colposo con previsione (colpa cosciente). In tema di AIDS
si sono testati molto spesso i parametri per accertare l’esistenza e la sussitenza del dolo eventuale o della colpa cosciente, nel dolo
eventuale ci deve essere un principio di volontà anche seppur molto basso.
Come si accerta la volontà di far verificare l’evento? tipo d’autore,
Nella prassi, la giurisprudenza si basa sul nei contesti in cui si
è nell’ambito di attività di base lecite (circolazione stradale) si afferma la colpa, in quei contesti illeciti (circolazione stradale ma in
seguito di un’azione illecita come una rapina per es) invece si afferma il dolo perchè il tipo di autore è pericoloso, criminale, che sta
ponendo in essere un’attività illecita-->si pensi al caso del rom che in un locale ha sparato per far vedere la sua destrezza con le armi
e quindi gli fu dato il dolo eventuale perchè autore che svaluta il bene della vita e che aveva già precedenti, ma a morire fu la figlia.
giuridico, sulle qualità dell’autore perchè come si rileva se c’è disprezzo? In genere lo
Però non basta basarsi sul disprezzo del bene
troviamo se l’autore non fa nulla per schermare il pericolo (teoria di Englisch) però può essere che un soggetto non le ha messe in
atto perchè non si è accorto che vi era una situazione di pericolo per i più svariati motivi.
logico che fa dire al giudice “ipotizziamo che l’evento sia
Un altro metodo si ha tramite la prima formula di Frank-->meccanismo
certo e che l’agente abbia di fronte a se la certezza dell’evento ma se
e non la probabilità, allora in questo caso abbiamo il dolo”
l’evento, nella rappresentazione si era posto nella testa dell’autore come probabile e non come certo? Il dolo non verrebbe mai
Inoltre, se l’evento costituisce il fallimento del movente, del piano allora viene meno il dolo, non c’è
applicato e non va bene.
volizione. Però se pensiamo al caso della bambina malata che ha necessario bisogno di trasfusioni ma i genitori, testimoni di Geova,
non approvavano ciò. La bambina viene sottoposta comunque a trasfusioni ma muore successivamente in assenza di trasfusioni che
non vennero più fatte, in primo grado viene dato il dolo eventuale applicando la formula di Frank sostenendo che la morte della
stati certi dell’evento morte (e nella pratica sapevano della gravità della
bambina era voluta perchè i genitori, anche se fossero
malattia e della conseguenza che avrebbe avuto l’assenza di trasfusioni), avrebbero agito comunque. In secondo grado si è rilevato
che la rappresentazione probabilistica del’evento morte c’era ma la volizione del verificarsi dell’evento non c’era e quindi fu data
ma in questo caso l’evento non è fallimento ma l’evento morte raggiunge lo scopo, il piano.
colpa cosciente-->
Ponendo invece il caso di minori usati per chiedere la carità e che a questi venga mutila un arto per ottenere più soldi, in questo caso
qualcuno provoca lesioni gravissime ad un bambino che in molti casi portano all’evento morte. Applicando la formula di Frank, se io
sono certo dell’evento morte ed il mio scopo è quello di recuperare soldi, allora la morte rappresenterebbe il fallimento del piano e
quindi non c’è volontà. Non sta in piedi perchè l’imputato agisce con l’insicurezza dell’evento e non con la certezza quindi non
ma c’è un mero rischio.
esiste un reale fallimento apportato dall’evento
Un altro indice per provare l’esistenza del dolo/volizione è la in cui si immagina che l’imputato si
seconda formula di Frank
rappresenti il verificarsi dell’evento ma anche il non verificarsi (dubbio) ma agisce comunque, accettando anche l’eventuale
verificarsi dell’evento e ossia la causale che ha mosso l’azione in relazione all’evento
bisogna valutare gli interessi in gioco
concreto. In generale ove non c’è tempo per riflettere come nella circolazione stradale, si utilizza sempre la colpa. Ove vi siano beni
una sproporzione tra di essi, la
di differente valore, per esempio uccidere al fine di scappare o mettere al sicuro la refurtiva-->c’è
quale dovrebbe implicare l’utilizzo della colpa, stessa cosa nel caso del rom che uccide la figlia, c’è sproporzione tra scopo ed evento
e quindi si avrà la colpa. Dunque l’evento concreto deve essere voluto, non si deve solo accettare il rischio.
Caso Tyssenkrupp:
nel dicembre 2007 si sviluppa un piccolo focolaio sulla linea 5 dell’acciaieria ma poco dopo, da questo, i tubi che contengono olio
esplodono contro le persone e muoiono 7 operai. L’unico supersiste dice che all’accensione del primo focolaio, gli operai non
chiamarono nessuno ma andarono li per spegnerlo ma ci fu l’esplosione, perchè era già successo che ci fossero stati focolai e quindi
non si era creato un grande allarmismo. La fabbrica doveva essere chiusa già nel 2005 ma si decise di tenerla in opera perchè
necessario perchè una’altra sede era stata chiusa per un periodo di tempo. Gli interventi antincendio sulla linea 5, che sarebbe stata
spostata nel 2008, vennero posticipati e quindi non vennero previsti strumenti nè programmi di formazione per affrontare
un’eventuale situazione di pericolo-->chiara violazione delle norme di sicurezza relative agli impianti a rischio di incidente ma ci si
chiede se questo è stato rilevante, ossia se è stata la causa dell’evento.
è evidente e certo in questo caso, l’innesco e la propogazione sono avvenuti a causa della mancata
Il nesso causale assunzione di
tutte le precauzioni possibili.
si arriva alla condanna dell’amministratore delegato per omicidio volontario plurimo, incendio doloso e omissione
In corte di Assise
dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro a 16 anni di reclusione. Gli altri managers furono condannati per omicidio colposo
plurimo, incendio doloso e omissione dolosa di cautele conro gli infortuni sul lavoro da 9 a 13 anni.
L’elemento soggettivo dunque è stato configurato nel dolo, si ha una chiara e precisa rappresentazione del possibile evento dannoso
perchè si tratta di una ditta a rischio di incidente rilevante e infatti vi erano stati altrri casi di incendi in precedenza. Per quanto
riguarda la volizione, vi è un’alta ed evidente probabilità di verificazione dell’evento ed il rischio viene accettato. La prova della
volontà è data per fatti concludenti: in relazione alla personalità del reo, che conosceva bene i rischi e che aveva sempre preso tutte
le precauzioni possibili, quindi sapeva come prevenirle e aveva i mezzi per poterlo fare. I difensori sostengono come non giusto il
fatto di non avere usato la formula di Frank, tanto è vero che l’evento costituisce il fallimento del suo piano e quindi il dolo sarebbe
con certezza l’evento, il suo scopo non era quello della morte ma la
stato da escludersi inoltre anche se si fosse rappresentato
speranza che non sarebbe successo nulla. Però se la speranza si basa su non dei dati certi, quindi questo non esclude che io mi
rappresento che l’evento non possa succedere ma secondo i difensori l’irragionevolezza consta proprio nella negligenza, nella non
certezza.
I difensori si oppongono altresì all’omicidio colposo previsto per i manager, la corte d’asssise lo giustifica dicendo che i manager, a
differenza dell’amministratore delegato che sperava nel non verificarsi dell’evento, essi invece speravano che il loro amministratre
delegato, capace ed esperto sarebbe intervenuto per evitare il rischio, il pericolo e quindi sarebbero semplicemente in colpa.
In appello viene accolta la critica dei difensori, si applica la prima formula di Fank escludendo così il dolo nei confronti di tutti i
soggetti, la condotta dell’amministratore è stata imprudente ma non sorretta da volontà. Se l’amministratore fosse stato certo del
non avrebbe agito perchè l’evento sarebbe stato il fallimento del suo piano-->la
verificarsi dell’evento morte è il fallimento dello
scopo ossia il risparmio. Egli secondo la corte, prevede il rischio ma confida che non si sarebbe verificato confidando nell’azione dei
lavoratori. La pena è stata ridotta da 16 a 10 anni per omicidio colposo con aggravante di colpa cosciente e per gli altri managers da
7 a 10 anni.
In primo grado dunque, gli incidi probatori sono stati: 1)valutazione significativa dell’elemento rappresentativo e soggettivo, non
poteva non sapere perchè conosceva bene il rischio agendo lo stesso ma non basta perchè lo devo volere 2)accettazione del
rischio/evento, data l’esperienza pregressa e l’alta formazione e professionalità dell’amministratore 3)la s