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Seminario Dora Tarantino

Tentativo

Tentativo compiuto: si ha quando l’azione si compie e l’evento non si verifica. Incompiuto: quando neanche l’azione arriva a compiersi completamente. È una distinzione che si può applicare soltanto ai reati d’evento. Rispetto ai reati di condotta, non potremo mai parlare di tentativo compiuto.

Truffa

Art. 640 c.p. co1: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032”.

Soggetto attivo è “chiunque”, quindi si tratta di un reato comune. Poi il libro dice che se il fatto truffaldino è commesso da un pubblico ufficiale si ha la fattispecie di concussione; non tutti ritengono che sia così perché non sempre si ritiene che nella fattispecie di indebita induzione quella induzione si possa considerare un’induzione in errore, talvolta è ritenuta una forma di pressione psicologica più simile alla violenza.

Come tutti i delitti con la cooperazione della vittima è un reato plurioffensivo, a forma vincolatissima; perché gli elementi di tipicità utilizzati dal legislatore per descrivere la condotta sono numericamente tanti: inducendo in errore mediante artifizi o raggiri.

Condotta

In giurisprudenza si tende ad ampliare l’ambito applicativo della truffa introducendovi anche certi comportamenti che a rigore non andrebbero ricompresi nella fattispecie di truffa.

Differenza tra artifici e raggiri: secondo alcuni autori i raggiri sono caratterizzati da maggiore intensità ingannatrice, perché il raggiro è una menzogna corredata da particolare argomentazione atta a farla scambiare per verità, quindi si dice che il raggiro è una macchinazione più subdola.

In realtà la differenza è diversa e sta nel fatto che mentre il raggiro incide sulla psiche del soggetto direttamente, l’artificio passa attraverso un camuffamento della realtà esteriore, quindi si simula l’inesistente e si dissimula ciò che esiste creando una falsa apparenza materiale.

Ipotesi di truffa

Ipotesi come la nuda menzogna o il silenzio possono integrare una truffa? In giurisprudenza tendenzialmente si ritiene che il silenzio possa integrare una fattispecie di truffa; orientamento che fa data dagli anni '60 (la prima sentenza è del '65), ed è un orientamento tuttora seguito dalla Cassazione.

Massime: “Artifici o raggiri sono condotte strutturalmente variegate, contenutisticamente non soggette ad alcun vincolo di tipicità, sicché è rispettoso del dato normativo sussumere nei concetti il silenzio o il mendacio qualora presenti in una componente ingannatrice”.

Nonostante si tratti di un orientamento consolidato e risalente ci sono dei problemi. Infatti il silenzio è una condotta omissiva, la causalità omissiva prevista dall’art. 40 co2 prevede che: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Dunque, secondo alcuni, perché il silenzio integri un’ipotesi di truffa serve che sussista l’obbligo giuridico di parlare. Però il problema in realtà è più a monte. I reati omissivi si distinguono in omissivi puri o omissivi impropri, ovvero quei reati caratterizzati dalla clausola di equivalenza del 40 co2 e di una norma di parte speciale ovvero che sia un reato di evento a forma libera.

Se la truffa è una fattispecie a forma vincolata, la clausola di equivalenza del 40 co2 non dovrebbe operare; quindi, c’è una trasformazione della truffa in un reato a forma libera da parte della giurisprudenza. La Cassazione, infatti, per colmare un vuoto di tutela e per esigenze di tipo politico-criminale, svuota di contenuto il ruolo della condotta nella truffa e quindi sposta il baricentro dell’accertamento giudiziario dal fatto all’effetto ingannatorio che si produce sul soggetto.

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Diritto penale progredito - lezione 2 del Seminario sui delitti contro il patrimonio (delitti di cooperazione artificiosa della vittima) Pag. 1
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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