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Diritto penale progredito - lezione 2 del Seminario sui delitti contro il patrimonio (delitti di cooperazione artificiosa della vittima) Pag. 1
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Estratto del documento

Soggetto attivo è “chiunque”, quindi si tratta di un reato comune.

Poi il libro dice che se il fatto truffaldino è commesso da un pubblico ufficiale si ha la

fattispecie di concussione; non tutti ritengono che sia così perché non sempre si

ritiene che nella fattispecie di indebita induzione quella induzione si possa considerare

un’induzione in errore, talvolta è ritenuta ina forma di pressione psicologica più simile

alla violenza.

Come tutti i delitti con la cooperazione della vittima è un reato plurioffensivo, a forma

vincolatissima  perché gli elementi di tipicità utilizzati dal legislatore per descrivere la

condotta sono numericamente tanti: inducendo in errore+ mediante artifizi o raggiri.

Condotta: . In giurisprudenza si tende ad ampliare l’ambito applicativo della truffa

introducendovi anche certi comportamenti che a rigore non andrebbero ricompresi

nella fattispecie di truffa.

Differenza tra artifici e raggiri: secondo alcuni autori i raggiri sono infatti caratterizzati

da maggiore intensità ingannatrice, perché il raggiro è una menzogna corredata da

particolare argomentazione atta a farla scambiare per verità, quindi si dice che il

raggiro è una macchinazione più subdola.

In realtà la differenza è diversa e sta nel fatto che mentre il raggiro incide sulla psiche

del soggetto direttamente, l’artificio passa attraverso un camuffamento della realtà

esteriore, quindi si simula quello l’inesistente e si dissimula ciò che esiste creando una

falsa apparenza materiale. Ipotesi come la nuda menzogna o il silenzio possono

integrare una truffa?

In giurisprudenza tendenzialmente si ritiene che il silenzio possa integrare una

fattispecie di truffa  orientamento che fa data dagli anni 60(la prima sentenza è del

65), ed è un orientamento tuttora seguito dalla Cassazione. Massime: “Artifici o raggiri

sono condotte strutturalmente variegate, contenutisticamente non soggette ad alcun

vincolo di tipicità, sicché è rispettoso del dato normativo sussumere nei concetti il

silenzio o il mendacio qualora presenti in una componente ingannatrice”. Nonostante

si tratti di un orientamento consolidato e risalente ci sono dei problemi. Infatti il

silenzio è una condotta omissiva, la causalità omissiva prevista dall’art. 40 co2

prevede che: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo”. Dunque secondo alcuni perché il silenzio integri un’ipotesi di

truffa serve che sussista l’obbligo giuridico di parlare. Però il problema in realtà è più a

monte  I reati omissivi si distinguono in:

omissivi puri o

o omissivi impropri, sono quei reati caratterizzati dalla clausola di equivalenza del 40

o co2 e di una norma di parte speciale ovvero che sia un reato di evento a forma libera.

Se la truffa è una fattispecie a forma vincolata la clausola di equivalenza del 40co 2

non dovrebbe operare  quindi c’è una trasformazione della truffa in un reato a forma

libera da parte della giurisprudenza, la Cass. infatti per colmare un vuoto di tutela e

per esigenze di tipo politico-criminale svuota di contenuto il ruolo della condotta nella

truffa e quindi sposta il baricentro dell’accertamento giudiziario dal fatto all’effetto

ingannatorio che si produce sul soggetto. La giurisprudenza non si preoccupa tanto di

individuare sul piano materiale gli artifizi e i raggiri posti in essere dall’autore della

truffa quanto di valutare l’idoneità della condotta a trarre in inganno la vittima.

Esempi di casi giurisprudenziali:

Cassazione penale sez. II 14 ottobre 2009 n. 41917. Si è ritenuta sussistente la truffa

in ogni atto di riscossione accompagnato dal silenzio(es. pensione ottenuta con

documenti falsi), il mediatore che venda un immobile che sappia gravato da ipoteca e

taccia sull’ ipoteca, il proprietario di un immobile privo di certificazione del bene che

stipula il preliminare di vendita. Tutte queste ipotesi vengono considerate dalla

Cassazione Truffa anche in mancanza di una condotta attiva di artifici o di raggiri ma

semplicemente il mero silenzio da parte del soggetto attivo del reato.

Precisazioni sul soggetto passivo del reato di truffa: la norma dice “chiunque induca

taluno in errore”  sembra che non siano richiesti requisiti particolari in realtà vanno

fatte delle precisazioni:

esiste la Truffa ad incertam personam(ad esempio pubblicità ingannevole), in questo

caso occorre che un soggetto determinato cada in errore e compia l’atto dispositivo

patrimoniale.

Il soggetto passivo dell’errore può essere persona diversa del soggetto passivo del

reato, purché abbia la possibilità di compiere atti dispositivi sul patrimonio del

danneggiato(soggetto passivo del reato). Anche qui classico esempio di scuola: il

commesso del negozio.

Controverso è se possa essere soggetto passivo del reato di truffa il giudice e in

questo caso si ha la truffa processuale. Ricorre quando una delle parti in un giudizio

civile o la parte civile nel processo penale induce in errore il giudice per ottenere una

sentenza patrimonialmente favorevole per sé e sfavorevole per l’altra parte. Anche

questa è un’ipotesi della cui ammissibilità si discute; Mantovani la considera

ammissibile mentre la giurisprudenza fa fatica a recepire l’attrazione operata dalla

dottrina dell’attrazione di quest’ipotesi nell’orbita del 640, sulla base di due

argomentazioni:

• abbiamo un’altra norma(374 c.p. frode processuale che incrimina solo alcune

specifiche ipotesi di truffa, e quindi si argomenta che il legislatore ha voluto limitare

l’incriminazione tramite il 374 ha manifestato la volontà di escludere l’incriminazione

delle ipotesi non previste dalla norma stessa. A questo argomento la dottrina, tra cui

mantovani, obbietta che in realtà l’applicabilità del 374 non preclude l’applicabilità

della norma + generale che sarebbe il 340.

• Il giudice non esercita un potere di disposizione sui diritti patrimoniali delle parti ma

solo un potere giurisdizionale e gli effetti patrimoniali sono solo effetti riflessi su

questo potere(Cassazione penale 9 luglio 2009 n. 39314).

L'evento è quadruplice, caratterizzato dall'altrui stato di errore che deve consistere in

una falsa rappresentazione della realtà.

Esempio se Tizio è insolvente, d'altra parte non lo sa, e Tizio contrae un'obbligazione

che sa di non poter adempiere dissimulando la sua incapacità di adempiere sfruttando

l’ignoranza dell’altra parte di che si tratta? Reato di insolvenza fraudolenta, perché

manca una condotta positiva qualificabile come artificio o raggiro, ma soprattutto

lasciare nell’imbarazzo un soggetto è cosa diversa dall’indurlo un errore. Quindi queste

ipotesi andranno ricondotte nel 641 e non nel 640. Non avremo truffa sia nel caso di

ignoranza pura, ossia nel caso in cui il soggetto sia lasciato nello stato di ignoranza in

cui si trovi sia nel caso in cui l’inganno sia già noto al soggetto che lo subisce, sia nel

caso in cui il soggetto che subisce il danno versi in dubbio, cioè nel caso in cui

contempli la possibilità di essere truffato nel momento in cui contrae un’obbligazione.

L'atto di disposizione può essere un atto negoziale o meno quindi distinguiamo tra

truffa contrattuale o negoziale e truffa non negoziale(sentenza online per vedere gli

effetti dal punto di vista civilistico).

La truffa è un reato a dolo generico.

Reato d'evento quindi è configurabile sia il tentativo compiuto che incompiuto. A

differenza degli altri reati non è un reato di approfittamento delle altrui condizioni di

debolezza, quindi la condizione psicologica di credulità della vittima non rileva e non

scrimina. Per converso anche una condotta grossolanamente fraudolenta se produce

un effetto ingannatorio integra comunque un reato di truffa, non esiste un discorso di

inoffensività del reato se l’effetto ingannatorio si è già prodotto.

Art. 641: insolvenza fraudolenta.

“Chiunque, dissimulando il proprio stato d’insolvenza, contrae un’obbligazione col

proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora la

obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni.

L’adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato”.

La condotta non consiste nell'indurre in errore, non c’è un artificio o raggiro, si lascia

solo l'altra parte nell'incoscienza della propria insolvenza  incapacità di soddisfare le

obbligazioni contratte. È una fattispecie a condotta mista, per perfezionarsi il reato

tutte e 3 le condotte devono essere poste in essere(che si distingue dalla condotta

alternativa, caratterizzati dalla disgiuntiva “o” e quindi sarà sufficiente una sola delle

condotte a perfezionare la fattispecie): dissimulazione dello stato di insolvenza +

contrarre l'obbligazione + non adempiere.

Dettagli
A.A. 2012-2013
5 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.