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ELEMENTO SOGGETTIVO:
Il furto è un reato esclusivamente doloso, rappresentazione e volizione della
sottrazione e dell’impossessamento + il cosiddetto dolo specifico(finalità che muove
l’azione del soggetto), cioè la volontà di trarre da quella condotta un ingiusto profitto.
Il dolo specifico va declinato in diverse categorie, disomogenee che vedremo col prof.;
in questo caso il dolo specifico fa di questo reato un reato di tendenza , cioè un reato
in cui non si deve verificare l’ingiusto profitto ma è ciò che muove l’azione del
soggetto.
Punibilità: si tratta di un reato punibile a querela salvo che ricorrano determinate
aggravanti.
Momento dell’atto circostanziato(le circostanze sono quegli elementi ulteriori che
colorano di disvalore o riducono il disvalore di un fatto che è già tipico, antigiuridico,
colpevole e punibile; cioè sono gli elementi accessori descritti dal legislatore oppure
aperti come nel caso delle circostanze generiche che incidono sulla valutazione della
pena in concreto con cui si sanziona il singolo soggetto).
Nel caso del furto abbiamo:
delle aggravanti speciali, perché sono previste espressamente per il furto, cioè sono
tipiche del furto. Ci sono infatti aggravanti previste per tutti i reati, mentre alcuni reati
hanno della aggravanti speciali.
Per il furto abbiamo delle aggravanti indipendenti, perché quando ricorrono le
aggravanti cambia il quadro sanzionatorio, cioè invece che essere una pena da x a y il
legislatore prevede in caso di aggravanti esplicitamente una pena da x+3 a y+3,
quindi cambia la cornice edittale.
Poi abbiamo un’attenuante ad effetto speciale, perché l’attenuante prevista per il furto
comporta una riduzione della pena superiore ad 1/3, che è la misura classica, perché
prevede di ridurre la misura della pena in concreto fino alla metà.
Aggravanti del furto, sono moltissime, non ci sono possibilità di realizzare un furto non
circostanziato.
Consideriamo solo le principali, le più interessanti e quelle che poi incidono nelle
relazioni tra reati. Sono previste dall’art. 625 c.p.
1. Il furto violento, cioè la fattispecie in cui il colpevole usa violenza sulle cose. La
violenza deve essere esercitata su un bene diverso da quello oggetto del furto,
per rendere possibile o durante la sottrazione o l’impossessamento(quindi in un
dato contesto temporale) e deve essere usata violenza su un oggetto che abbia
capacità difensiva. Esempio: avrò un furto violento se per rubare il vaso ming
oggetto della mia volontà furtiva dovrò spaccare la porta= esercizio della
violenza finalizzata a realizzare un reato di furto, nel caso in abitazione, che
ricade su un oggetto diverso da quello oggetto del furto che è il vaso Ming. È
diversa invece l’ipotesi in cui entro nell’abitazione perché trovo la porta aperta,
rubo il vaso Ming e poi ho un’antipatia per il padrone di casa e decido di
tagliargli i quadri, userò violenza sulle cose nell’ambito di un furto in abitazione,
ma quella violenza lì non è collegata al furto e quindi avrò: furto+
danneggiamento.
2. Il furto fraudolento, la norma ci dice “se il colpevole si avvale di un qualsiasi
mezzo fraudolento”. Mezzo fraudolento è qualsiasi stratagemma diretto ad
aggirare o ad annullare gli ostacoli che si frappongono fra l’agente e la cosa.
Due categorie di ostacoli:
• Ostacoli materiali, caso classico è ladro che si mette lo stetoscopio per
aprire la cassaforte;
• Ostacoli personali, quando attraverso artifici e raggiri inganno il soggetto
passivo. Attenzione: somiglianza con la condotta tipica della truffa(reato
però con la cooperazione artificiosa con la vittima). Quindi qui ho artifici o
raggiri volti ad impossessarmi della cosa, mentre nella truffa ho artifici e
raggiri volti a trarre in errore. Perché nell’ipotesi di aggressione
unilaterale gli artifici e raggiri sono volti non a trarre in errore il soggetto
affinché costui compia l’atto di disposizione(modello tipico della truffa e
in generale dei reati con la cooperazione artificiosa della vittima ma è
diretto a rendere più semplice il furto. Ad esempio, siamo 3
taccheggiatori, 2 distraggono il buttafuori del Coin mettendosi a parlare e
quindi attirando la sua attenzione e il terzo prende il profumo e scappa. In
questo caso non c’è nessun atto di disposizione, c’è un atto diretto sulla
res: appropriazione impossessamento e uscita. Nella truffa gli artifici e
raggiri sono diretti a trarre in errore il soggetto per fargli compiere in virtù
di quell’errore l’atto dispositivo per mezzo del quale il bene passa dalla
vittima all’autore del reato.
3. Il furto con destrezza, in questo caso il reo agisce con una speciale abilità,
superiore alla media e idonea ad eliminare la normale vigilanza. Esempio: il
ladro bravissimo che senza farsi vedere mette la mano nelle tasche del
passeggero sul pullman e con particolare destrezza gli sfila il portafogli. L’abilità
sopra la media attribuisce un disvalore maggiore al fatto di reato(maggiore
capacità a delinquere o maggiore disvalore della condotta in sé per sé
considerato). È chiaro che ci vuole un quid pluris della semplice condotta, cioè il
fatto di mettere le mani in tasca e prendere il portafogli è la condotta tipica
sottrattiva, quindi bisogna dimostrare una particolare capacità per rientrare nel
furto con destrezza altrimenti avrò il furto semplice.
Poi abbiamo un’attenuante speciale prevista dall’art. 625 bis, introdotto con la
L.128 del 2001 che ha ristrutturato le fattispecie tipiche in due direzioni:
l’introduzione di questa attenuante ad effetti speciali poiché riduce la pena
fino alla metà, essa si applica al colpevole che prima del giudizio abbia
acconsentito ad individuare i correi o ad individuare coloro che hanno
acquistato, ricevuto, occultato il bene sottratto, quindi indico a chi ho
venduto il bene rubato oppure aiutano ad individuare coloro che si sono
intromessi per occultare il bene. Queste sono le condotte tipiche della
ricettazione, ti ho pizzicato se tu mi aiuti a beccare il ricettatore io ti riduco
la pena, la logica è posso ridurre i furti riducendo i ricettatori, cioè se riesco
ad azzerare o ridurre i mercati illegali porrò maggiori disincentivi al furto
perché il ladro abituale non saprà a chi vendere il bene che ha rubato.
È stato introdotto il 624 bis, che trasforma in fattispecie autonome 2 ipotesi
che prima erano aggravanti del furto: furto con strappo e furto con
abitazione. Il legislatore ha introdotto questa modifica per innalzare la pena
minima, poiché se il furto in abitazione è considerato un’aggravante è
soggetto al bilanciamento con le attenuanti generiche che possono anche
risultare prevalenti rispetto alla contestata aggravante ritornando all’ipotesi
del furto base, con una pena addirittura ridotta. In caso di equivalenza: furto
base. Diversamente se io costruisco una fattispecie ad hoc dovrò partire da
quella cornice edittale e poi valuterò a parte le circostanze bilanciate con
altre circostanze e il fatto stesso sarà punito più gravemente. Il furto in
abitazione è un reato a sé stante ed è quindi sottratto dal bilanciamento, non
sarà più possibile tornare al furto base.
Furto in abitazione, 624 bis co 1: “chiunque si impossessa della cosa mobile
altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da 1
a 6 anni e con la multa da 309 a 1032 euro”. Ci troviamo davanti ad un reato
complesso: elementi del furto + elementi della violazione di domicilio. Elemento
caratterizzante rispetto al furto: la sottrazione e l’impossessamento avviene
mediante introduzione in un edificio o altro luogo di privata dimora. I concetti
chiave diventano i concetti di privata dimora, edifici, altri luoghi e pertinenze. La
privata dimora è il luogo dove si sviluppa la vita privata del soggetto con uno
ius excludendi alios, cioè il luogo dove posso sviluppare pienamente o
parzialmente la mia vita privata(casa, sedi di partito ecc.) in cui il soggetto
esprime la propria personalità; il limite è che restano fuori i luoghi pubblici e i
luoghi aperti al pubblico. Gli edifici e gli altri luoghi sono tutti gli altri luoghi
predisposti al godimento e all’esplicazione della propria persona(tende,
camper), tutti luoghi non riconducibili all’abitazione ma assimilabili. Le
pertinenze implicano tutti i luoghi accessori collegati al godimento
dell’abitazione(box).
Furto con strappo, 624 bis co2 “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,
strappandola di mano o di dosso alla persona”. Vi è un’altra relazione tra uso
della violenza e furto, questa è l’ipotesi dello scippo. È chiaro che in questo caso
a differenza del furto violento la violenza è diretta verso la res oggetto
materiale del furto e non verso una cosa diversa; quindi non più alla porta ritta
per rubare il vaso Ming ma direttamente alla borsetta della signora che le viene
strappata di mano o di dosso. Quindi violenza diretta sulla res, è importante
perché poi avremo il problema di capire dove passa il confine tra furto con
strappo e la rapina.
Ipotesi minori
Furti minori o perseguibili a querela:
a. Tipico di un codice del 30: spigolamento abusivo, durante la raccolta il
contadino taglia il grano e qualcuno va e lo raccoglie al posto suo, rilievo
pratico zero!
b. Furto lieve per bisogno, ipotesi non molto significativa, il furto è
commesso su cosa di tenue valore per provvedere ad un grave ed
urgente bisogno. Caratteristiche che differenziano questo furto minore
dal furto base(624): intanto l’oggetto materiale, cose di tenue valore e
poi la finalità che ha mosso l’agente che deve aver commesso il furto per
un’esigenza non voluttuaria e poi dev’essere un bisogno che non può
essere procrastinato, non è rimandabile se non con un grave pregiudizio.
c. Furto d’uso: se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo
della cosa sottratta poi immediatamente restituita dopo l’uso
momentaneo. Il dolo specifico(uso momentaneo) condotta(sottrazione,
impossessamento, uso momentaneo, restituzione). Questa fattispecie
particol