Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 10
Diritto penale progredito - Appunti seminario delitti contro il patrimonio Pag. 1 Diritto penale progredito - Appunti seminario delitti contro il patrimonio Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 10.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto penale progredito - Appunti seminario delitti contro il patrimonio Pag. 6
1 su 10
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

ELEMENTO SOGGETTIVO:

Il furto è un reato esclusivamente doloso, rappresentazione e volizione della

sottrazione e dell’impossessamento + il cosiddetto dolo specifico(finalità che muove

l’azione del soggetto), cioè la volontà di trarre da quella condotta un ingiusto profitto.

Il dolo specifico va declinato in diverse categorie, disomogenee che vedremo col prof.;

in questo caso il dolo specifico fa di questo reato un reato di tendenza , cioè un reato

in cui non si deve verificare l’ingiusto profitto ma è ciò che muove l’azione del

soggetto.

Punibilità: si tratta di un reato punibile a querela salvo che ricorrano determinate

aggravanti.

Momento dell’atto circostanziato(le circostanze sono quegli elementi ulteriori che

colorano di disvalore o riducono il disvalore di un fatto che è già tipico, antigiuridico,

colpevole e punibile; cioè sono gli elementi accessori descritti dal legislatore oppure

aperti come nel caso delle circostanze generiche che incidono sulla valutazione della

pena in concreto con cui si sanziona il singolo soggetto).

Nel caso del furto abbiamo:

delle aggravanti speciali, perché sono previste espressamente per il furto, cioè sono

tipiche del furto. Ci sono infatti aggravanti previste per tutti i reati, mentre alcuni reati

hanno della aggravanti speciali.

Per il furto abbiamo delle aggravanti indipendenti, perché quando ricorrono le

aggravanti cambia il quadro sanzionatorio, cioè invece che essere una pena da x a y il

legislatore prevede in caso di aggravanti esplicitamente una pena da x+3 a y+3,

quindi cambia la cornice edittale.

Poi abbiamo un’attenuante ad effetto speciale, perché l’attenuante prevista per il furto

comporta una riduzione della pena superiore ad 1/3, che è la misura classica, perché

prevede di ridurre la misura della pena in concreto fino alla metà.

Aggravanti del furto, sono moltissime, non ci sono possibilità di realizzare un furto non

circostanziato.

Consideriamo solo le principali, le più interessanti e quelle che poi incidono nelle

relazioni tra reati. Sono previste dall’art. 625 c.p.

1. Il furto violento, cioè la fattispecie in cui il colpevole usa violenza sulle cose. La

violenza deve essere esercitata su un bene diverso da quello oggetto del furto,

per rendere possibile o durante la sottrazione o l’impossessamento(quindi in un

dato contesto temporale) e deve essere usata violenza su un oggetto che abbia

capacità difensiva. Esempio: avrò un furto violento se per rubare il vaso ming

oggetto della mia volontà furtiva dovrò spaccare la porta= esercizio della

violenza finalizzata a realizzare un reato di furto, nel caso in abitazione, che

ricade su un oggetto diverso da quello oggetto del furto che è il vaso Ming. È

diversa invece l’ipotesi in cui entro nell’abitazione perché trovo la porta aperta,

rubo il vaso Ming e poi ho un’antipatia per il padrone di casa e decido di

tagliargli i quadri, userò violenza sulle cose nell’ambito di un furto in abitazione,

ma quella violenza lì non è collegata al furto e quindi avrò: furto+

danneggiamento.

2. Il furto fraudolento, la norma ci dice “se il colpevole si avvale di un qualsiasi

mezzo fraudolento”. Mezzo fraudolento è qualsiasi stratagemma diretto ad

aggirare o ad annullare gli ostacoli che si frappongono fra l’agente e la cosa.

Due categorie di ostacoli:

• Ostacoli materiali, caso classico è ladro che si mette lo stetoscopio per

aprire la cassaforte;

• Ostacoli personali, quando attraverso artifici e raggiri inganno il soggetto

passivo. Attenzione: somiglianza con la condotta tipica della truffa(reato

però con la cooperazione artificiosa con la vittima). Quindi qui ho artifici o

raggiri volti ad impossessarmi della cosa, mentre nella truffa ho artifici e

raggiri volti a trarre in errore. Perché nell’ipotesi di aggressione

unilaterale gli artifici e raggiri sono volti non a trarre in errore il soggetto

affinché costui compia l’atto di disposizione(modello tipico della truffa e

in generale dei reati con la cooperazione artificiosa della vittima ma è

diretto a rendere più semplice il furto. Ad esempio, siamo 3

taccheggiatori, 2 distraggono il buttafuori del Coin mettendosi a parlare e

quindi attirando la sua attenzione e il terzo prende il profumo e scappa. In

questo caso non c’è nessun atto di disposizione, c’è un atto diretto sulla

res: appropriazione impossessamento e uscita. Nella truffa gli artifici e

raggiri sono diretti a trarre in errore il soggetto per fargli compiere in virtù

di quell’errore l’atto dispositivo per mezzo del quale il bene passa dalla

vittima all’autore del reato.

3. Il furto con destrezza, in questo caso il reo agisce con una speciale abilità,

superiore alla media e idonea ad eliminare la normale vigilanza. Esempio: il

ladro bravissimo che senza farsi vedere mette la mano nelle tasche del

passeggero sul pullman e con particolare destrezza gli sfila il portafogli. L’abilità

sopra la media attribuisce un disvalore maggiore al fatto di reato(maggiore

capacità a delinquere o maggiore disvalore della condotta in sé per sé

considerato). È chiaro che ci vuole un quid pluris della semplice condotta, cioè il

fatto di mettere le mani in tasca e prendere il portafogli è la condotta tipica

sottrattiva, quindi bisogna dimostrare una particolare capacità per rientrare nel

furto con destrezza altrimenti avrò il furto semplice.

Poi abbiamo un’attenuante speciale prevista dall’art. 625 bis, introdotto con la

L.128 del 2001 che ha ristrutturato le fattispecie tipiche in due direzioni:

l’introduzione di questa attenuante ad effetti speciali poiché riduce la pena

 fino alla metà, essa si applica al colpevole che prima del giudizio abbia

acconsentito ad individuare i correi o ad individuare coloro che hanno

acquistato, ricevuto, occultato il bene sottratto, quindi indico a chi ho

venduto il bene rubato oppure aiutano ad individuare coloro che si sono

intromessi per occultare il bene. Queste sono le condotte tipiche della

ricettazione, ti ho pizzicato se tu mi aiuti a beccare il ricettatore io ti riduco

la pena, la logica è posso ridurre i furti riducendo i ricettatori, cioè se riesco

ad azzerare o ridurre i mercati illegali porrò maggiori disincentivi al furto

perché il ladro abituale non saprà a chi vendere il bene che ha rubato.

È stato introdotto il 624 bis, che trasforma in fattispecie autonome 2 ipotesi

 che prima erano aggravanti del furto: furto con strappo e furto con

abitazione. Il legislatore ha introdotto questa modifica per innalzare la pena

minima, poiché se il furto in abitazione è considerato un’aggravante è

soggetto al bilanciamento con le attenuanti generiche che possono anche

risultare prevalenti rispetto alla contestata aggravante ritornando all’ipotesi

del furto base, con una pena addirittura ridotta. In caso di equivalenza: furto

base. Diversamente se io costruisco una fattispecie ad hoc dovrò partire da

quella cornice edittale e poi valuterò a parte le circostanze bilanciate con

altre circostanze e il fatto stesso sarà punito più gravemente. Il furto in

abitazione è un reato a sé stante ed è quindi sottratto dal bilanciamento, non

sarà più possibile tornare al furto base.

Furto in abitazione, 624 bis co 1: “chiunque si impossessa della cosa mobile

altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,

mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in

parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da 1

a 6 anni e con la multa da 309 a 1032 euro”. Ci troviamo davanti ad un reato

complesso: elementi del furto + elementi della violazione di domicilio. Elemento

caratterizzante rispetto al furto: la sottrazione e l’impossessamento avviene

mediante introduzione in un edificio o altro luogo di privata dimora. I concetti

chiave diventano i concetti di privata dimora, edifici, altri luoghi e pertinenze. La

privata dimora è il luogo dove si sviluppa la vita privata del soggetto con uno

ius excludendi alios, cioè il luogo dove posso sviluppare pienamente o

parzialmente la mia vita privata(casa, sedi di partito ecc.) in cui il soggetto

esprime la propria personalità; il limite è che restano fuori i luoghi pubblici e i

luoghi aperti al pubblico. Gli edifici e gli altri luoghi sono tutti gli altri luoghi

predisposti al godimento e all’esplicazione della propria persona(tende,

camper), tutti luoghi non riconducibili all’abitazione ma assimilabili. Le

pertinenze implicano tutti i luoghi accessori collegati al godimento

dell’abitazione(box).

Furto con strappo, 624 bis co2 “chiunque si impossessa della cosa mobile altrui,

sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri,

strappandola di mano o di dosso alla persona”. Vi è un’altra relazione tra uso

della violenza e furto, questa è l’ipotesi dello scippo. È chiaro che in questo caso

a differenza del furto violento la violenza è diretta verso la res oggetto

materiale del furto e non verso una cosa diversa; quindi non più alla porta ritta

per rubare il vaso Ming ma direttamente alla borsetta della signora che le viene

strappata di mano o di dosso. Quindi violenza diretta sulla res, è importante

perché poi avremo il problema di capire dove passa il confine tra furto con

strappo e la rapina.

Ipotesi minori

Furti minori o perseguibili a querela:

a. Tipico di un codice del 30: spigolamento abusivo, durante la raccolta il

contadino taglia il grano e qualcuno va e lo raccoglie al posto suo, rilievo

pratico zero!

b. Furto lieve per bisogno, ipotesi non molto significativa, il furto è

commesso su cosa di tenue valore per provvedere ad un grave ed

urgente bisogno. Caratteristiche che differenziano questo furto minore

dal furto base(624): intanto l’oggetto materiale, cose di tenue valore e

poi la finalità che ha mosso l’agente che deve aver commesso il furto per

un’esigenza non voluttuaria e poi dev’essere un bisogno che non può

essere procrastinato, non è rimandabile se non con un grave pregiudizio.

c. Furto d’uso: se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo

della cosa sottratta poi immediatamente restituita dopo l’uso

momentaneo. Il dolo specifico(uso momentaneo) condotta(sottrazione,

impossessamento, uso momentaneo, restituzione). Questa fattispecie

particol

Dettagli
A.A. 2012-2013
10 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.