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C. Circa l’elemento sottrazione come presupposto della condotta la Cass. ci dice,
ma come fa un elemento così pregnante del fatto di reato ad essere un
presupposto della condotta? I presupposti della condotta sono quegli elementi
di fatto o di diritto che stanno prima della condotta illecita e stanno al di fuori
del precetto. Es. fatto che la donna sia gravida nel procurato aborto o il fatto di
aver contratto un precedente matrimonio nella bigamia. La Corte dice, ma se i
presupposti della condotta sono esclusi dal dolo(perché sono al di fuori del
precetto), ma come è possibile ipotizzare un delitto contro il patrimonio in cui il
segmento di reato contro il patrimonio è fuori dal dolo? Non è pensabile, è una
soluzione che non è percorribile. In più dice: ma come può un presupposto della
condotta costruire un reato, se pensiamo alla bigamia il precedente matrimonio
non costituisce reato, lo stesso nell’appropriazione indebita che ha come
presupposto della condotta il possesso.
Quindi secondo la suprema corte a sezioni unite non si può considerare
l’appropriazione come presupposto della condotta poiché è un fatto illecito e
quindi non è percorribile la tesi del tentativo di furto + delitto contro la persona.
La Cass. ritiene quindi che un fatto illecito non può costituire un presupposto
della condotta perché non ha nessuna delle caratteristiche tipiche di essi.
Critica alle sezioni unite: non è vero che il presupposto della condotta non può essere
un reato perché ci sono delle ipotesi delittuose in cui ad un primo reato ne segue un
secondo e il primo rispetto al secondo costituisce un presupposto della condotta.
Esempio: la corruzione susseguente, che è l’ipotesi in cui un pubblico ufficiale compia
un atto contrario ai doveri del suo ufficio e a seguito della realizzazione dello stesso
riceva del denaro dal soggetto che si è avvantaggiato da questo atto(quindi in virtù di
un accordo che non è preesistente). È una corruzione che interviene dopo l’atto. Dal
momento che il pubblico ufficiale ha compiuto l’atto a favore di un soggetto ha già
realizzato un abuso d’ufficio; se a seguito dell’abuso d’ufficio riceve denaro dal
soggetto che si è avvantaggiato dalla corruzione a questo punto l’abuso d’ufficio
diventa una corruzione susseguente. Quindi non è vero che il legislatore non abbia
tipizzato ipotesi di reato in cui la condotta si innesta su un presupposto che costituisce
già reato. Non è vero che un presupposto non debba essere coperto dal dolo, se è un
reato chiaramente deve essere coperto anche dal dolo ma ci sono ipotesi che
plasticamente ci dimostrano che anche i presupposti devono essere coperti dal dolo.
Pensate al caso dell’età nei delitti contro la libertà sessuale, lì c’è un’eccezione che
dimostra che la normalità è che il presupposto sia coperto dal dolo; il soggetto non
può difendersi dicendo di non conoscere l’età della persona con cui ha avuto una
relazione sessuale quando infra-quattordicenne, questo costituisce un presupposto
della condotta e in questo caso il legislatore per ragioni di politica criminale lo toglie
dalla spettro del dolo accontentandosi della colpa. Questa in quanto eccezione
manifesta l’esistenza di una regola che sta a monte(regola generale per cui il
presupposto è coperto dal dolo).
Schema del caso analizzato:
Appropriazioni indebite
La condotta appropriativa è una delle modalità di offesa al bene giuridico patrimonio,
che ha come oggetto materiale il bene mobile. Si differenzia dal furto perché nel
furto(sottrazione e impossessamento) il bene non è nella mia disponibilità ma è nella
disponibilità di un soggetto diverso e io attraverso la sottrazione tolgo il bene dalla
sfera di vigilanza del soggetto che ha il possesso del bene e con l’impossessamento lo
faccio entrare nella mia sfera. Nell’appropriazione indebita invece il bene è già nella
mia sfera tant’è che nonostante il tenore letterale della norma “chiunque” si tratta di
un reato proprio perché è il reato del possessore. Quindi la grande differenza con i
reati di aggressione laterale costruiti sulla sottrazione è che qui il bene è già nella
disponibilità del soggetto. E questo spiega il trattamento sanzionatorio più mite
rispetto al furto, perché chiaramente si azzera il pericolo per la persona per esempio
perché manca la possibilità teorica di contatto e quindi non implica allarme sociale.
Art. 646: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto(dolo specifico),
si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il
possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 3 anni e
con la multa fino a 1032 euro”.
Soggetto: “Chiunque” > in realtà è il possessore, non è reato comune ma proprio.
Presupposto della condotta: è la disponibilità della cosa materiale, con delle
precisazioni: chiaramente io devo disporre della cosa a titolo derivativo, la cosa mi
deve essere data dal proprietario o da un soggetto che ha un diritto maggiore del
mio(se la cosa mi è stata venduta chiaramente non si tratterà di appropriazione
indebita). Il mio titolo del possesso non deve essere penalmente illecito, ma deve
derivare da un atto lecito.
Condotta: è la cosiddetta intervenzione del possesso, che consiste in un atto da cui si
evinca che il possessore non detiene più la cosa come possessore ma a titolo di
proprietario. Si tratta di comportamenti esterni.
esempio= atto di disposizione, se io detengo il codice della vostra collega e lo vendo
realizzo un’appropriazione indebita perché c’è un atto di intervenzione del possesso.
Oppure può consistere anche in atti di godimento indebiti, se ho un parcheggio e
decido di fare un viaggio con una delle macchine parcheggiata da un cliente partito
per le vacanze, sto compiendo un atto di godimento incompatibile con il mio titolo di
possessore. Attenzione: se in questo caso il mio atto di uso indebito avesse i requisiti
dell’uso momentaneo con la volontà di restituire immediatamente dopo l’uso si pone
un problema perché il legislatore non tipizza l’appropriazione indebita d’uso. Non
tipizzandola se noi riconduciamo come ipotesi di uso momentaneo e immediata
restituzione come appropriazione indebita allora dovremo punire il soggetto con la
pena dell’appropriazione indebita, il che è paradossale perché è punita con una pena
+ alta del furto d’uso pur manifestando un’offesa meno grave di quella del furto > qui
si verifica una specie di corto circuito.
Schemino
Sanzione per il furto d’uso: 1
Sanzione appropriazione indebita: 2
Sanzione furto semplice: 3
Se io realizzo un’appropriazione indebita che ha le caratteristiche del furto d’uso io
verrò punito con pena 2(appropriazione indebita d’uso). Ma se abbiamo detto che
l’appropriazione indebita è meno grave del furto, il paradosso è che punirei
l’appropriazione indebita d’uso di più del furto d’uso. L’appropriazione indebita d’uso
non integra appropriazione indebita, non è prevista dalla legge come reato.
Consumazione: il delitto si consuma con l’atto di intervenzione del possesso.
Problema del tentativo, è configurabile?: in realtà si. È ipotizzabile nella misura in cui
l’atto di intervenzione del possesso si componga di più condotte. Poniamo che la
vostra collega mi presti il codice e io decida mi venderlo, lo metto su e bay ma prima
dell’aggiudicazione lei se lo riprende. Io ho realizzato un inizio di atto di intervenzione
e quindi il fatto sarà riconducibile al tentativo di appropriazione indebita.
Vi sono poi 3 ipotesi di appropriazione indebita cosiddette minori, che si distinguono
rispetto all’appropriazione indebita comune dal fatto che in queste ipotesi manca ogni
ralazione tra l’autore del reato e la persona offesa, il chiunque in relazione alla cosa
smarrita ad esempio si riferisce ad un reato comune poiché il fatto che la cosa sia
smarrita non è presupposto della condotta ma è parte della condotta stessa. Quindi
non sono io il possessore del bene ma mi imbatto nel bene e non rispetto le norme
civili che mi impongono di portarlo al comune ecc.; per cui il disvalore penale è molto
debole.
Le ipotesi sono:
• L’appropriazione di cosa smarrita, chiunque avendo trovato denaro o altre cose
smarrite se ne appropri senza rispettare le disposizioni della legge civile
sull’acquisto della proprietà di cose trovate.
• L’appropriazione di tesoro, ipotesi in cui io trovi un tesoro in un fondo altrui e
non ne dia la parte che spetta al proprietario del fondo che ha diritto al 50%
• L’appropriazione di cose avute per errore altrui o per caso fortuito, ciò che
caratterizza il fatto tipico è la genesi del possesso, cioè il fatto che io mi
appropri di cose il cui possesso ho ottenuto per errore altrui o per caso fortuito.
• Errore altrui: es. vado al guardaroba, do il mio biglietto e invece di darmi
il mio cappotto mi danno una pelliccia di visone e io la vendo.
• Caso fortuito: va inteso in senso ampio e può ricomprendere 3 categorie:
a) Cause naturali, es. il vento fa volare via il maglioncino di Armani
steso sul terrazzo del mio vicino e lo fa atterrare nel mio giardino e
io me ne approprio.
b) Fatto volontario altrui privo di intesa, es. tizio fa una rapina in
banca, non sa dove nascondere la refurtiva perché inseguito dalla
polizia, la butta nel mio garage, io trovo il sacchetto coi soldi nel
mio garage e me ne approprio.
c) Errore proprio del soggetto, es. sono in tribunale, prendo la toga di
un collega pensando che sia la mia, ma io in realtà non l’avevo
messa quella mattina, ma invece di restituirla me ne approprio e la
regalo ad un collega. Ottengo il possesso per errore ma una volta
superato lo stesso io decido di appropriarmi del bene.
Ultima forma di aggressione
Danneggiamento patrimoniale
Il nostro ordinamento conosce tante forme di danneggiamento, perché altre al
danneggiamento patrimoniale ci sono una serie di forme di danneggiamenti
extrapatrimoniali dove il danneggiamento è utilizzato come mezzo per offendere beni
ulteriori e diversi e molto spesso con un rango superiore(es. delitti contro la pubblica
incolumità in cui il danneggiamento è seguito da incendio o da disastro aviatorio