Delitti con la cooperazione della vittima
La vittima volontariamente collabora per l’attuazione del reato. Questo perché è così importante tale distinzione dai delitti di aggressione unilaterale? Perché innanzitutto non la troviamo nel codice; se voi fate caso nella trascrizione prevista dal codice penale nel libro tredicesimo, dove si parla dei delitti contro il patrimonio, vi è una partizione di questo tipo: capo I, delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone e capo II, delitti commessi mediante frode.
Però se noi andiamo ad analizzare le fattispecie del libro XIII del codice penale, vediamo che in realtà è una generalizzazione piuttosto dubbia di quelli che sono i requisiti strutturali delle fattispecie poi presenti. Faccio un esempio: il furto è collocato tra i delitti commessi mediante violenza, almeno nella fattispecie di base, lasciamo stare poi il furto contratto in cui non c’è un uso aggressivo della condotta. Viceversa, se noi andiamo a vedere tra i delitti commessi mediante frode, ce ne sono alcuni, per esempio quello dell’appropriazione indebita o la ricettazione, nel quale è assente un connotato aggressivo della condotta.
Distinzione tra delitti di aggressione unilaterale e con la cooperazione della vittima
Quindi la distinzione da cui partiamo:
- Delitti di aggressione unilaterale
- Delitti con la cooperazione della vittima
Nasce dal fatto che la dottrina ha apportato delle critiche alla partizione presente nel codice penale, punto numero uno. Punto numero due, intanto si parla di delitti con cooperazione della vittima perché c’è sempre un atto di disposizione patrimoniale che può essere carpito sia con la violenza, sia con la minaccia, che con l’inganno, quindi non necessariamente con la violenza o con la frode come dice il codice. Questo giusto per chiarire le questioni nominalistiche.
Estorsione, articolo 629
“Chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni con la multa di 516 a 2065 euro”. Soffermiamoci sul primo comma perché è la struttura della fattispecie quella che ci interessa.
Soggetto attivo è: “chiunque”, si tratta evidentemente di un reato comune. Qualora il soggetto attivo dovesse ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale, aumenterebbe il titolo di reato perché avremmo una concussione che per alcuni, secondo alcune dottrine, è nient’altro che una forma qualificata di estorsione. Si tratta di reato complesso in senso lato, perché è costituito da:
- VIS (=violenza, quindi percosse o lesioni) ovvero minaccia;
- E in aggiunta dall’induzione ad esercitare un certo comportamento lesivo.
Si tratta di reato plurioffensivo, cioè lesivo sia dell’interesse patrimoniale della vittima sia della sua autodeterminazione o della sua integrità fisica. Quindi si tratta di un reato che offende più beni giuridici. La plurioffensività del delitto di estorsione comporta la possibilità che esso possa essere contestato in concorso formale con altre figure di reato che ledono beni diversi da quelli tutelati dalla fattispecie in esame.
Esempi di concorso
Innanzitutto l’art. 353, Turbata libertà degli incanti, offrendo un genere giuridico diverso da quello previsto dal delitto di estorsione, tutela il legittimo buon andamento dell’attività amministrativa e quindi viene valutato in concorso, deciso dalla sentenza 3505 del 2008.
Ci può essere un concorso anche con la fattispecie dell’art. 610, la violenza privata. Sia il 610 che il 709 prevedono come elemento la violenza o la minaccia per costringere il soggetto ad un certo comportamento. Ci sono però delle differenze: una sul piano dell’elemento materiale, la fattispecie del 610 non prevede come evento del reato il conseguimento di un ingiusto profitto e un'altra differenza sul piano dell’elemento soggettivo nel senso che occorre la consapevolezza, la coscienza e la volontà di costringere taluno a fare o ad omettere qualcosa per ottenere un ingiusto profitto. Questo aspetto è assente nel 610, quindi quando andrete poi a vedere le sentenze, questi sono i motivi per cui vengono contestate in concorso.
Analisi della condotta: violenza, minaccia, costrizione
Andiamo ad analizzare la condotta sulle azioni di violenza, minaccia, costrizione. Il concetto di minaccia → prospettazione di un male futuro dipendente dalla volontà dell’agente. Non si tratta di una promessa di un male ingiusto. Ci sono due aspetti differenti, li valutiamo tutti e due, non necessariamente deve essere un male superiore, oppure più grave o più affettivo rispetto a quello che il soggetto subirebbe se omettesse di tenere il comportamento preteso dall’estorsore, semplicemente magari ci deve essere una certa proporzione, quando andrete a studiare il Mantovani.
-
Diritto penale progredito - lezione 2 del Seminario sui delitti contro il patrimonio (delitti di cooperazione artif…
-
Diritto penale progredito - delitti di aggressione unilaterale (delitti contro il patrimonio)
-
Diritto penale progredito - Appunti seminario delitti contro il patrimonio
-
Riassunto esame Diritto Penale, prof. D'Ascola, libro consigliato Diritto Penale di Fiandaca e Musco