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La vittima volontariamente collabora per l’attuazione del reato.

Questo perché è cosi importante tale distinzione dai delitti di aggressione

unilaterale?

Perché innanzitutto non la troviamo nel codice, se voi fate caso nella

trascrizione prevista dal codice penale nel libro tredicesimo, dove si parla dei

delitti contro il patrimonio, vi è una partizione di questo tipo: capo I, delitti

commessi mediante violenza alle cose o alle persone e capo II delitti commessi

mediante frode. Però se noi andiamo ad analizzare le fattispecie del libro XIII

del codice penale vediamo che in realtà è una generalizzazione piuttosto

dubbia di quelli che sono i requisiti strutturali delle fattispecie poi presenti.

Faccio un esempio, il furto è collocato tra i delitti commessi mediante violenza,

almeno nella fattispecie di base, lasciamo stare poi il furto contratto in cui non

c’è un uso aggressivo della condotta. Viceversa se noi andiamo a vedere tra i

delitti commessi mediante frode ce ne sono alcuni, per esempio quello

dell’appropriazione indebita o la ricettazione nel quale è assente un connotato

aggressivo della condotta. Quindi la distinzione da cui partiamo:

delitti di aggressione unilaterale e

• delitti con la cooperazione della vittima

nasce dal fatto che la dottrina ha apportato delle critiche alla partizione

presente nel codice penale, punto numero uno. Punto numero 2 intanto si parla

di delitti con cooperazione della vittima perché c’è sempre un atto di

disposizione patrimoniale che può essere carpito sia con la violenza, sia con la

minaccia, che con l’inganno, quindi non necessariamente con la violenza o con

la frode come dice il codice. Questo giusto per chiarire le questioni

nominalistiche.

Estorsione, articolo 629:

“Chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad

omettere qualcosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,

è punito con la reclusione da 5 a 10 anni con la multa di 516 a 2065 euro”.

Soffermiamoci sul primo comma perché è la struttura della fattispecie quella

che ci interessa.

Soggetto attivo è: “chiunque”, si tratta evidentemente di un reato comune.

Qualora il soggetto attivo dovesse ricoprire la qualifica di pubblico ufficiale

aumenterebbe il titolo di reato perché avremmo una concussione che per

alcuni, secondo alcune dottrine è nient’altro che una forma qualificata di

estorsione.

Si tratta di reato complesso in senso lato, perché è costituito da:

VIS(=violenza, quindi percosse o lesioni) ovvero minaccia;

o e in aggiunta dall’induzione ad esercitare un certo comportamento lesivo.

o

Si tratta di reato plurioffensivo, cioè lesivo sia dell’interesse patrimoniale della

vittima sia della sua autodeterminazione o della sua integrità fisica. Quindi si

tratta di une reato che offende + beni giuridici.

La plurioffensività del delitto di estorsione comporta la possibilità che esso

possa essere contestato in concorso formale con altre figure di reato che

ledono beni diversi da quelli tutelati dalla fattispecie in esame.

Esempi:

Innanzitutto l’art. 353, Turbata libertà degli incanti, offrendo un genere

giuridico diverso da quello previsto dal delitto di estorsione, tutela il legittimo

buon andamento dell’attività amministrativa e quindi viene valutato in

concorso, deciso dalla sentenza 3505 del 2008.

Ci può essere un concorso anche con la fattispecie dell’art. 610, la violenza

privata. Sia il 610 che il 709 prevedono come elemento la violenza o la

minaccia per costringere il soggetto ad un certo comportamento. Ci sono però

delle differenze: una sul piano dell’elemento materiale, la fattispecie del 610

non prevede come evento del reato il conseguimento di un ingiusto profitto e

un'altra differenza sul piano dell’elemento soggettivo nel senso che occorre la

consapevolezza, la coscienza e la volontà di costringere taluno a fare o ad

omettere qualcosa per ottenere un ingiusto profitto. Questo aspetto è assente

nel 610, quindi quando andrete poi a vedere le sentenze questi sono i motivi

per cui vengono contestate in concorso.

Andiamo ad analizzare la condotta sulle azioni di violenza, minaccia,

costrizione.

Il concetto di minaccia  prospettazione di un male futuro dipendente dalla

volontà dell’agente. Non si tratta di una promessa di un male ingiusto.

Ci sono due aspetti differenti, li valutiamo tutti e due, non necessariamente

deve essere un male superiore, oppure più grave o più affettivo rispetto a

quello che il soggetto subirebbe se omettesse di tenere il comportamento

preteso dall’estorsore, semplicemente magari ci deve essere una certa

proporzione, quando andrete a studiare il Mantovani lo vedrete . Per il

Mantovani una minaccia deve essere: seria, proporzionata, percepibile, quindi è

chiaro che ci deve essere una proporzione tra il contesto minacciato e la lettura

che il soggetto subirebbe se non si prestasse. È un errore definire la minaccia

come la prospettazione di un male ingiusto. Per quale motivo? La definizione di

minaccia è prospettazione di un male dipendente dalla volontà dell’agente. Si

pone il problema, e si pone tantissimo in Giurisprudenza sulla minaccia di

esercitare un diritto e quindi se nell’ipotesi del soggetto che prospettando a

una sua vittima l’esercizio di un diritto, di una facoltà legittima

nell’ordinamento vi sia estorsione o no?

Al di la del fatto che la minaccia può essere implicita, esplicita, determinata,

indeterminata ecc. La minaccia si può prospettare in due modi:

ti minaccio un danno di per se ingiusto(es. ti minaccio percosse, ti

1. minaccio lesioni, ti minaccio danneggiamento dei tuoi beni mobili o

immobili) oppure

posso minacciarti prospettandoti di attuare un comportamento che

2. l’ordinamento mi riconosce, ad esempio ho un debito esigibile e ti

minaccio di agire in giudizio per recuperare questo debito. Altro esempio,

sono proprietario di un appartamento, ti prospetto lo sfratto, come

dimenticare gli anni 80/90, se non mi corrispondi una somma superiore ti

sfratto. Altro esempio è la minaccia di pubblicare fotografie lesive per la

reputazione dei soggetti ritratti(caso Corona).C’è stata una sentenza nel

2008, un'altra nel 2011, c’è stato quest’anno qualcosa di nuovo, un'altra

sentenza del 18 Gennaio del 2013, da parte della Cassazione che

condanna sulla base di questi motivi, il soggetto in questione. Parliamo

del famoso fotografo Fabrizio Corona che fotografava personaggi dello

spettacolo, dello sport, eccetera e poi offriva la cessione delle fotografie

in cambio di denaro e prospettava la possibilità di ritirale dal mercato in

cambio di denaro. Ora su tutti questi casi che vi ho citato quali riflessioni

vi vengono da fare? Abbiamo la linea del credito liquido esigibile, il

credito liquido esigibile ti pago un credito se tu non me lo dai

spontaneamente ti minaccio di giudizio che cos’è?E’ estorsione o no, e

perché?

La chiave di volta della questione è l’ingiusto profitto. Per esempio dai dati che

troverete sul portale un soggetto che svolge un’attività di tipo giornalistico è

legittimato ad acquisire fotografie alle condizioni previste dal codice della

privacy secondo cui le fotografie devono essere state scattate in un luogo

pubblico ecc. e l’ordinamento quindi gli riconosce la facoltà di commerciare

immagini. Com’ è possibile che a questi soggetti venga accreditato il delitto di

estorsione? La soluzione sta tutta nel delitto stesso 

Nell’estorsione l’evento è quadruplice in quanto la condotta violenta

deve essere causa di 4 progressivi effetti:

Dell’altrui stato di coazione psichica(relativa nelle ipotesi di interferenza

1) tra rapina ed estorsione, mentre nelle altre ipotesi può trattarsi anche di

coazione assoluta).

Del fare o omettere qualcosa da parte del soggetto passivo  atto di

2) disposizione patrimoniale, che può consistere in un atto positivo(un dare

o un facere) o in un atto negativo(un non facere).

Del danno altrui, che deve essere procurato dall’atto dispositivo

3) patrimoniale provocato dalla costrizione violenta.

Del profitto ingiusto, proprio o altrui, che deve derivare dall’atto

4) dispositivo estorto.

Ora che cosa è il profitto ingiusto?

Il profitto ingiusto si ha quando si avanza una pretesa che non è tutelata

dall’ordinamento giuridico. Quindi quando io, per tornare agli esempi fatti

prima, ho un credito legittimo, liquido ed esigibile e minaccio il mio debitore di

agire in giudizio, non vi è estorsione. Perché la pretesa sottostante è tutelata

dall’ordinamento, quindi io ho il diritto di riscuotere quel credito e ho anche il

diritto di agire per vie legali per avere quello che l’individuo non mi dà.

Viceversa quando parliamo di una pretesa che in nessun modo è tutelata

dall’ordinamento si integra il requisito dell’ingiustizia.

Caso Corona

Il soggetto in questione nell’esercizio della sua attività professionale, diciamo in

senso lato giornalistica si era procurato nel rispetto delle condizioni del codice

della privacy immagini di soggetti conosciuti dello sport e dello spettacolo. Si

era procurato queste immagini nel rispetto del codice della privacy, perché

erano immagini scattate in un luogo pubblico. Veniva offerta alla vittima la

cessione delle fotografie contro corrispettivo per evitare scandali; infatti si

trattava di immagini più o meno lesive della reputazione, dell’onore o

pregiudizievoli per i rapporti familiari e personali dei soggetti ritratti.

Perché secondo voi in questo caso il profitto è ingiusto?

La questione è semplicemente, e questo ve lo dico perché nella sentenza più

recente del 2013 questo passaggio non viene esplicitato, quindi quando lo

andrete a leggere vi risulterà più chiaro, il punto è che nel codice della privacy

la ricettazione dell’attività giornalistica è di questo tipo qui. E’ possibile

acquisire immagini con il consenso dell’interessato. In subordine è possibile

acquisire immagini senza il consenso dell’interessato se le immagini sono

reperite in luogo pubblico. Di tutte queste immagini l’unico uso che si può fare

è relativo all’interesse giornalistico. Quindi quando in questo caso il soggetto, il

noto fotografo, o qualcun altro si procura queste immagini, o decide di

mandarle alle testate giornalistiche o ai mass media o non fa assolutamente

nulla se non le d&agr

Dettagli
A.A. 2012-2013
8 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.