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Viste le concezioni prettamente giuridica e prettamente economica, si passa a quella non tanto intermedia
poichè è un terzo genus, dei patrimonio come insieme rapporti giuridici strumentali al soddisfacimento dei
bisogni umani. Si notava come questa concezione non sia completamente scevra da aspetti problematici, in
particolare sull’individuazione di quei bisogni che stanno alla base della concezione giuridica di patrimonio
(rapporti giuridici che hanno ad oggetto cose che sono idonee al soddisfacimento dei bisogni umani. Ma
quali bisogni sono rilevanti e meritevoli di entrare nel perimetro di questa definizione quindi di contribuire
all’oggettività giuridica dei reati contro il patrimonio. Troviamo elementi di incertezza ma il nostro manuale
risponde a questa domanda evidenziando che i bisogni rilevanti e che possono essere accettabilmente
introdotti nel perimetro di questa definizione non sono quelli che rispondono ad un sentimento diffuso od
apprezzato dei consociati. E qui in un’ ottica critica, notiamo come questo istituto sia una definizione
soggetta al mutare dei costumi della società e in secondo luogo sia una definizione che presenti qualche
spazio di vaghezza o indeterminatezza. Fatto sta che questa è la definizione che si attaglia nel modo migliore
all’oggettività giuridica dei reati contro il patrimonio) bisogna aggiungere un altro dato: La divisione
codicistica dei reati contro il patrimonio è una divisione un po’ artificiosa nel senso che nell’ambito del
gruppo di reati etichettati contro il patrimonio abbiamo una serie di reati piuttosto ampia di reati
plurioffensivi, cioè che offendono più beni giuridici, uno dei quali è sicuramente il patrimonio ma ve ne sono
altri.
Altro tema: altruità della cosa. Se prendiamo la norma sul furto ci accorgiamo che si incrimina la condotta di
chi si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene. Come si ricava la nozione di altruità:
è importante qual è la corretta concezione di altruità. Non è un problema teorico perché a seconda che vi sia
o meno una certa nozione di altruità che può essere meramente civilistica o che fa leva sulla relazione di fatto
con una determinata cosa, cambia o meno la portata dell latitudine dell’ incriminazione. Un primo spunto, si
potrebbe ricavare la nozione di altruità dal contrario di nozione di proprietà (art 832:potere di disporre
pienamente di una determinata cosa). Ricavandola dalla nozione di proprietà diciamo che non è configurabile
il furto di cosa propria (es: soggetto che va al monte dei pegni ed impegna un suo bene che rimane in capo a
questo creditore. Se il soggetto si introduce nel negozio e se lo riprende, stiamo parlando di furto? Dipende
da come interpretiamo l’altruità: se la nozione di altruità è tutto ciò che non è diritto di proprietà , il soggetto
è proprietario come forme di garanzia reale ma la proprietà non passa, si dovrebbe concludere che non
commette furto perché è una cosa mobile sua. Ma adottando la concezione dell’orientamento opposto, cioè
una relazione di fatto che il soggetto ha con un determinato bene (non solo proprietà ma anche possesso e
detenzione). In questo caso potrebbero porsi altre situazioni un po’ paradossali ad esempio il furto ai danni
del ladro: se noi interpretiamo la nozione di altruità come qualsiasi relazione ma anche mera relazione di
fatto col bene, dovremmo concludere che se un soggetto ruba un determinato bene al ladro che lo ha appena
rubato, commette un furto verso il ladro. Quindi bisognerebbe giungere alla conclusione che l’ordinamento
tollera situazioni talmente antigiuridiche che costituiscono illeciti penali. Ma è un risulato anche questo che
non soddisfa. Per la nozione di altruità bisogna elaborare qualcosa di diverso: questo percorso di
elaborazione si focalizza nell’osservazione dell’evento. In altri termini l’altruità ha un importante ruolo
negativo perché esclude le cosiddette res nullius sia i beni che sono nella sfera esclusiva di controllo
dell’agente. Allora ritornando a valutare come si manifesta questo evento che cristallizza la lesione
dell’interesse protetto e qui ritorna utile la distinzione fra le varie tipologie di reati:aggressione bilaterale
piuttosto che cooperazione della vittima. Andando a guardare i reati della prima categoria possiamo dire che
ontologicamente la perdita della cosa in capo al soggetto passivo del reato ha un riflesso in quanto lede la
situazione di perdita della disponibilità del bene a seguito di reato (es furto) e lede la situazione sia di piena
proprietà del bene sia una situazione di mero godimento. Quello che invece non è il punto medio dove non si
spinge un evento di questo tipo è quello di andare a pregiudicare situazione di fatto lecite o illecite. Perché le
situazioni di fatto sono escluse? perché ci sarebbe una forma di contraddizione cioè soggetto che vanta una
situazione di fatto come ad es il possesso nei confronti di un bene che subisce una spogliazione a seguito di
furto in cui si verifica la medesima situazione di fatto solamente che cambiano gli attori, avremmo una
situazione in cui il ladro può invocare tutele civilistiche, quelle relative al possesso del bene, quindi il ladro
da un lato viene punito per un determinato fatto di reato e contemporaneamente può invocare una tutela di
ordinamento per mantenere quella che è la cosa oggetto di reato nell’ambito delle proprie disponibilità. E
proprio per evitare interpretazioni conservative, cioè quello che consente di dare alle norme un significato
senza che le norme siano in contraddizione fra di loro e quindi senza creare un’antinomia nell’ordinamento
in questo caso un’antinomia di norme di pari rango, L’interpretazione conservativa impone di escludere
situazioni di mero fatto nell’ambito della definizione di altruità e quindi nel rapporto che sta fra il soggetto
che ha una sfera di influenza sulla cosa e la medesima cosa. Di qui possiamo risolvere altri temi oggetto di
dibattito. Come? Il problema di furto di cosa propria. È punito il furto di cosa propria (soggetto si impossessa
del bene che ha dato in garanzia). Partendo da questo dato in questo caso il furto di cosa propria non si
configura non tanto in ragione dell’esatta definizione del concetto di altruità ma perchè vi è una norma
speciale(rispetto al furto), ossia l’art 388 comma 3 del cp, che punisce le situazioni in cui un soggetto che ha
dato un bene in garanzia pignoratizia se ne appropria nuovamente. Leggendo l’art: “Chiunque sottrae,
sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo.” L’ambito di applicazione di questa norma non è perfettamente
coincidente perché ci sono forme di garanzia diverse dal pegno. Per cui per la parte in cui facciamo
interferenza normativa, si applicherà questa norma sul furto e per la parte esclusa dall’ambito di interferenza
no. L’altro ipotesi di furto di cosa propria che si può verificare è quella che si attua nei confronti dei soggetti
che son titolari di diritti di godimento. Io do in godimento un mio bene (non locazione o immobile
ovviamente) a un determinato soggetto instaurando rapporto contrattuale e poi me ne riapproprio in
violazione del contratto. In questo caso si potrebbe configurare l’ipotesi del furto? Anche qui ci son ragioni
sistematiche, e cioè il furto è disciplinato dall’art 624. Nel art 627 vi è il furto di cose comuni. Il
ragionamento che viene proposto per escludere la possibilità di furto di cosa propria nei confronti di un
soggetto che ha diritto di godimento, è che guardando le cornici del furto comune e del furto tout court
vediamo che il comproprietario che si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene è punito
(pena di giudice di pace, permanenza domiciliare) da 6 giorni a 30 giorni mentre il furto normale da 6 mesi a
3 anni. Allora sarebbe intollerabile che l’ordinamento punisca più gravemente chi si impossessa di una cosa
completamente propria rispetto a chi si impossessa di una cosa parzialmente propria. Altra questione che
rimane da valutare è quella del furto di cosa rubata. Anche qui abbiamo un soggetto che ha una situazione di
fatto illecita penalmente rilevante con un bene e quindi dobbiamo valutare se all’interno della tipicità può
rientrare il furto ai danni di questo soggetto, quindi se l’ordinamento si spinge a tutelare la situazione
giuridica prodotta a seguito di un furto. Vi son voci contrastanti: la prima ipotesi è quella in cui non si ha
tutela della situazione giuridica a seguito di un furto, per cui il furto del ladro verso un altro lato è
penalmente indifferente. La seconda ipotesi arriva a una situazione contraria, sostenuta dal manuale, tramite
un a fictio si dice che la situazione tutelata non è tanto la situazione di possesso illecito o penalmente
irrilevante del ladro ma è come se il secondo ladro avesse contribuito a danno del soggetto che
legittimamente aveva nella disponibilità quel bene e si ritiene punibile il furto nei confronti del ladro
sostanzialmente facendo retrocedere l’individuazione degli interessi protetti della persona del soggetto
passivo del reato al legittimo proprietario. Ciò detto abbiamo sinora parlato di altruità nei reati di aggressione
bilaterale. ???? (minuto 39:40) cooperazione della vittima. Qui il fuoco è un po’ diverso, nel senso che qui vi
è un comportamento attivo del soggetto passivo del reato che contribuisce alla produzione del danno e
sostanzialmente vi è un atto dispositivo di un bene da parte del soggetto passivo nel quale si cristallizza il
danno. Quest’altro dispositivo è un atto dispositivo che può essere rilevante sia per quanto riguarda le
relazioni di diritto del bene, quindi proprietà e godimento, ma anche di garanzia nella specifica ipotesi della
truffa in danno del creditore pignoratizio che restituisce il bene. Quindi nell’ipotesi in cui vi è la restituzione
de bene vi è un atto di disposizione che incide su un mero diritto di garanzia rilevante ai nostri fini. Un altro
argomento molto affrontato è quello della differenza fra possesso e detenzione perché abbiamo visto il furto
con le relative pene, vi è una norma attigua/contigua con cui il furto non deve avere interferenze che è
l’appropriazione indebita (art 646) che si differenzia dal furto sostanzialmente per un particolare: la norma
del furto punisce chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.
L’appropriazione indebita invece punisce chi si appropria del denaro o del