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Si parla di principi politico criminali che in qualche misura interagiscono fra di
loro. Sotto qualche profilo sono gerarchicamente sovraordinati cioè entrano
con un intervento successivo ma per altro versi corrono su piani paralleli, si
tratta dei principi di sussidiarietà e necessità. Da questi discendono ulteriori
corollari, come il principio di ragionevolezza, che la corte cost. utilizza per
sindacare la discrezionalità del legislatore in tutti i settori e non solo in quello
penale(proporzionalità).
1) Principio di sussidiaretà, riguarda solo il mezzo(pena).
Si sintetizza nel brocardo della pena come estrema ratio: cioè la
scelta incriminatrice come strumento a cui si può ricorrere solo
quando tutti gli altri strumenti di ingegneria sociale, di impatto
sulla società sia coattivi sia non coattivi ma soprattutto ci si
riferisce a quelli coattivi.Quando tutti gli strumenti sono inefficaci
solo allora si può utilizzare la pena. Questo è un principio che
impone al legislatore il risparmio penale. La pena è da considerarsi
come un bene scarso ( teoria economicha del diritto penale:
spiegate più avanti) nel senso che è un bene costosissimo, a
elevatissimo costo e a scarso beneficio e quindi dal punto di vista
economico va usato con il massimo risparmio possibile.E' un primo
elemento che è anche un primo vincolo nel senso che va contro la
prassi o falsa credenza dei legislatori penali che la norma penale
non costa nulla e sia a costo zero.Ogni norma però deve avere una
copertura di spesa per essere costituzionalmente accettabile.
Normalmente il legislatore utilizza una norma penale come se fosse
a costo zero senza mai porsi il problema della copertura finanziaria
della norma che induce alla ipertrofia del sistema penale su questa
base: la pena non costa nulla se non i costi tipografia per la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Su questa base il principio di sussidiarietà rovescia il discorso . In
definitiva il legislatore non si pone il problema di copertura
finanziaria della norma se non quelli per la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
La pena viene utilizzata come strumento quando tutti gli altri
strumenti di controllo e di orientamento sociale offerti da altri rami
dell’ordinamento si ritengono per motivi razionali inadeguati.
2) Principio di necessità: E' l' altra faccia della medaglia, un altro modo
per dire la stessa cosa. La scelta del legislatore quando utilizza la pena
deve sottostare a una verifica di necessità di questo intervento
(intervento sussidiario).
Il concetto di necessità diversamente da quello di sussidiarietà può
essere ambiguo in materia penale, ossia può avere due significati
opposti:
A. Necessità della pena: tutela strettamente necessaria. Questo principio è
orientato sul mezzo pena. E' quasi un altro modo di esprimere il concetto
di sussidiarietà (STRETTA NECESSITA') ossia vi è necessità della pena solo
nei limiti in cui non siano esperibili altri strumenti, questo è un altro modo
per parlare di sussidiarietà, ma già qui non dice la stessa cosa. Nel
momento in cui noi ci poniamo il problema, sotto il profilo della tutela di
un determinato bene, quando parliamo di sussidiarietà abbiamo in
qualche misura già risolto positivamente il problema di una necessità
della tutela o di un' intervento dello stato, dopodiché passiamo a
domandarci se posto che è necessario un intervento, questo intervento
può essere esperito con altri strumenti ovvero soltanto con la
pena(extrema ratio).
B. Necessità di tutela. Viceversa quando ci poniamo il problema della
necessità di una tutela evidentemente noi dobbiamo inserire nel nostro
grafico ulteriori elementi rispetto alla decisione finale relativa alla pena,
cioè dobbiamo inserire due elementi essenziali:
1) problema del bene, giuridico, oggetto della tutela. Prima
definizione: interesse meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento penale.
2) problema dell' offesa/offensività(principio di offensività).
Il diritto penale si occupa dal punto di vista strutturale di comportamenti( i
precetti descrivono determinati comportamenti)e quindi non si occupa
direttamente di beni,di beni giuridici.
Concetto di bene privatistico: beni mobili/immobili che possono costituire
oggetto materiale di singole fattispecie di reato. Nei reati contro il patrimonio il
bene immobile può essere oggetto materiale del reato di danneggiamento. Il
bene mobile è tipicamente oggetto materiale del reato di furto.
Cos'è l'oggetto materiale del reato? è la persona o la cosa sulla quale ricade la
condotta dell’agente: per cui nel reato di omicidio l'oggetto materiale è l'uomo
(il corpo vitale), nel reato di furto l'automobile ecc.
Questo non ha niente a che vedere con il bene giuridico(o oggetto giuridico)
che viceversa non viene normalmente espresso nella fattispecie, ma lo ricavate
a livello topografico da come è organizzata la parte speciale del codice penale
che suddivide i vari titoli in relazione ai beni giuridici tutelati( reati contro p.a,
reati vs patrimonio, vs fede pubblica). Si parla di interesse rilevante.
La dottrina moderna a partire dalla metà dell'800 ha abbandonato il concetto
di interesse come oggetto della tutela adottando questo criterio di bene
giuridico. L'utilizzo del termine bene serviva a materializzare il più possibile in
qualcosa il bene con una sostanza materiale di impatto sociale rilevante che
fosse meritevole di essere tutelato attraverso la pena da comportamenti che lo
aggredivano o lo mettevano in pericolo.
Il bene giuridico è il nucleo di ogni fattispecie ed è diverso dal' oggetto
materiale: nel furto l'oggetto materiale è la cosa mobile altrui, mentre il bene
giuridico è il diritto di proprietà.
Distinto è il concetto di offesa. Sia l'uno che l'altro sono dei concetti giuridici,
ma essenzialmente metagiuridici o pregiuridici. Il bene giuridico deve
preesistere all'intervento di un legislatore penale.
Importante è la regola che discende dal principio di necessità: il legislatore
penale non può inventare nuovi beni giuridici, cioè o li trova o non li può
inventare. Non può creare interessi che già non esistono e siano consolidati
nell'ordinamento.
Il legislatore costituente in un sistema liberale democratico non crea dei diritti
ma li può solo riconoscere. I diritti inviolabili non sono creati dalla costituzione
c'è solo bisogno di riconoscerli.
E' il sistema autocratico che crea i diritti. Il sovrano concede ai sudditi, che non
hanno tendenzialmente alcun diritto, determinate prerogative. In un sistema
liberale democratico il legislatore costituzionale riconosce i diritti inviolabili
preesistenti dell'uomo che non può non riconoscere. Allo stesso modo il
legislatore penale non può creare beni giuridici attraverso la pena ma può solo
tutelare beni giuridici che siano riconosciuti come tali e preesistenti
nell'ordinamento. Questo è il fulcro relativo al bene giuridico.
Diverso è il concetto di offesa. Anch'esso è un dato prepenalistico o
metapenalistico, nel senso che non è prerogativa esclusiva del diritto penale
trattare questo concetto, però entra nel nostro discorso come modalità di
aggressione di un bene giuridico riconosciuto come tale. Cioè un conto è il
bene giuridico, un conto è l'offesa al bene giuridico. Sono concetti da tenere
distinti perché hanno strutture non solo semantiche ma concettuali diverse.
Nel senso che il bene giuridico è un concetto unitario e come tale non
suscettibile di graduazioni interne, cioè è gerarchizzabile in confronto con altri
beni giuridici ma al suo interno è un concetto unitario e diciamo come tale
intangibile. Spiegazione: il bene vita è un bene giuridico intangibile finché
dura al mondo inteso come concetto della vita ma potrà essere di volta in volta
aggredito, annullata la materializzazione di questo bene in capo a un singolo
soggetto. Cioè potrà essere distrutta la vita di un uomo ma solo un cataclisma
colossale potrà distruggere la vita intesa come concetto di genere e quindi di
bene giuridico.
Il concetto di offesa viceversa non è più un concetto teorico, ma in qualche
misura pratico ed è un concetto graduabile. Per definizione l'offesa al bene
giuridico è un concetto di per se graduabile e articolabile in una serie di
fattispecie quasi infinite(estremamente varie) e soprattutto è graduabile
all'interno, cioè laddove il bene giuridico non si può distinguere; all'interno del
bene vita in termini gradualistici, la vita A piuttosto che la vita B. Il bene vita
può essere offeso con diverse modalità e con diversi gradi di offesa(reati di
danno, di lesione, di pericolo concreto, astratto, atti preparatori di aggressioni).
Tutto questo ragionamento ha a che fare con il problema dell'offesa e quindi
essenzialmente del problema del comportamento e non del soggetto.
Diversamente dal problema di sussidiarietà che riguarda solo il mezzo, il
concetto di necessità riguarda la tutela e si articola secondo due livelli diversi:
1) il primo livello riguarda il bene giuridico e quindi la gerarchia dei beni
giuridici. Quindi primo quesito: è necessario difendere il bene giuridico A o il
bene giuridico B? Detto in altri termini l'interesse x è apprezzabile in termini
penalistici come bene giuridico o è un interesse che non cessa di essere tale.
Come tale continua ad essere legittimamente tutelabile ma non surge a rango
di bene giuridico meritevole di tutela penale e qui abbiamo già il primo scarto e
la prima applicazione del concetto di necessità come fonte di legittimazione
della pena. E' necessaria la pena solo al fine di tutelare un bene giuridico ma
non tutti gli interessi sono beni giuridici. Tutti i beni giuridici sono
necessariamente degli interessi socialmente rilevanti, altrimenti cessa
l'esigenza di giuridicizzare, ma non è vero il contrario non tutti gli interessi
possono essere considerati beni giuridici.
Il principio di necessità dice quindi: non necessità di tutela intesa come
necessità di tutela a tutti i costi, ma necessità di tutela come tutela
strettamente necessaria innanzitutto in relazione all'oggetto. Cioè possono
essere tutelate attraverso la pena non tutti gli interessi ma tutti quegli
interessi che previamente per intervento del legislatore possono essere defin