Estratto del documento

LESIONI LIEVISSIME

Le lesioni sono lievissime se ne deriva una malattia di durata non superiore ai 20

giorni e non sussistono le circostanze aggravanti di cui agli artt. 583 e 585, ad

eccezione di quella relativa ai rapporti di parentela.

Le lesioni lievissime sono perseguibili a querela e sono di competenza del giudice di

pace. Si applica la multa da 516 a 2.582 € o la permanenza domiciliare da 15 a 45 gg,

o il lavoro di pubblica utilità da 20 gg. a 6 mesi.

Le lesioni lievissime costituiscono una fattispecie autonoma.

ULTERIORI AGGRAVANTI

Ulteriori aggravanti delle lesioni personali dolose sono previste dall’art. 585 c.p.: la

pena è aumentata da 1/3 alla metà se concorre alcuna delle circostanze di cui all’art.

576 c.p., ed è aumentata fino ad 1/3 se concorre alcuna delle circostanze di cui all’art.

577 c.p., ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da

persona travisata o da più persone riunite. 583-quater,

Una nuova ipotesi aggravata è stata introdotta con l’art. per il caso di

lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico

in occasione di manifestazioni sportive nonché a personale esercente una professione

sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali: le

lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime con la

reclusione da 8 a 16 anni. 583-bis

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (art.

c.p.)

Una figura speciale di lesioni dolose è stata introdotta nel 2006, relativa a pratiche di

mutilazione degli organi genitali femminili.

1. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli

organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione ed infibulazione o altre

pratiche che cagionino effetti dello stesso tipo) è punito con la reclusione da 4 a

12 anni.

2. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le

funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al

primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la

reclusione da 3 a 7 anni.

La fattispecie di cui al secondo comma richiede il dolo specifico: “al fine di menomare

le funzioni sessuali”. È configurabile il tentativo.

La pena è diminuita fino a 2/3 se la lesione è di lieve entità; viene aumentata di

1/3 se il fatto è commesso a danno di un minore ovvero se è commesso a fini di lucro.

L’aggravante del lucro è importante perché spesso tali pratiche vengono effettuate

con l’aiuto di una persona che agisce per scopo di lucro.

Se il fatto è commesso dai genitori essi decadono dalla responsabilità genitoriale.

Viene punito anche il fatto commesso da italiani all’estero e quello commesso da

stranieri residenti in Italia.

Si tratta di una pratica culturalmente motivata che ha provocato diversi casi di lesione

e di morte a danno delle persone offese. Rispetto a queste pratiche il legislatore

italiano ha adottato una politica di assimilazionismo e non di multiculturalismo. Il

legislatore ha ritenuto questi fatti altamente lesivi per l’integrità fisica della donna

(reato di genere) e chiede agli stranieri di assimilarsi ai valori costituzionali

dell’ordinamento.

Il consenso della donna può fungere da causa di giustificazione?

Per la fattispecie di cui al primo comma il consenso non avrebbe alcun rilievo perché si

tratta di lesioni che comportano una diminuzione permanente dell’integrità fisica.

Per la fattispecie di cui al secondo comma la possibilità esiste però dovrebbe essere

legato a una prova rigorosa della piena libertà di autodeterminazione della donna.

Bisogna sottolineare che l’ignoranza sulla legge penale esclude la colpevolezza nel

caso in cui sia una ignoranza inevitabile (ad es. straniero appena giunto in Italia in

presenza di una carenza di socializzazione). Questo è quanto emerge dalla sent.

364/1988 Corte cost.

Circoncisione

Anche la circoncisione è una alterazione anatomica che necessita di una

giustificazione. Si ritiene che la giustificazione si fondi sul consenso dell’interessato o

dei genitori.

La rilevanza penale può sussistere nel caso in cui si verifichino conseguenze negative

dovute ad una cattiva esecuzione. È una pratica socialmente accettata per ragioni

mediche o sulla base del diritto dei genitori ad educare i propri figli; solitamente non

ne derivano conseguenze negative.

DEFORMAZIONE DELL’ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI

583-quinquies

PERMANENTI AL VISO (art. c.p.)

“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o

lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da 8 a 14 anni.”

Con la deformazione e lo sfregio permanente del viso vengono in considerazione casi

di grave pregiudizio estetico: deformazione e alterazione della forma (della simmetria)

del viso, lo sfregio è una alterazione dell’armonia e dei lineamenti del viso.

LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)

Le lesioni colpose sono disciplinate nell’art. 590 c.p.

Le pene sono differenziate secondo che si tratti di lesioni semplici, gravi o gravissime:

- lesioni semplici: reclusione fino a 3 mesi, o multa;

- lesioni gravi: reclusione da 1 a 6 mesi, o multa;

- lesioni gravissime: reclusione da 3 mesi a 2 anni, o multa.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro o se sono commessi nell’esercizio abusivo di una

professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte

sanitaria.

590-bis

L’art. è rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”. La struttura è

589-bis,

analoga a quella dell’art. però l’evento non consiste nella morte bensì nelle

lesioni personali.

PERCOSSE (art. 581 c.p.)

Commette il delitto di percosse chi percuote taluno, se dal fatto non deriva una

malattia nel corpo o nella mente.

La disposizione di cui all’art. 581 c.p. non si applica quando la legge considera la

violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato

(clausola di sussidiarietà espressa).

Nella giurisprudenza, il percuotere è definito come “violenta manomissione dell’altrui

persona”. Si tratta di un reato di mera condotta.

Il confine verso l’alto è segnato dal delitto di lesione personale; il contenuto offensivo

minimo che definisce la condotta di percosse consiste nell’idoneità a produrre

un’apprezzabile sensazione dolorifica.

Ha efficacia scriminante il previo consenso: non costituiscono reato i corpo a corpo

rientranti nello svolgimento di attività sportive.

Le percosse rientrano tra i reati di competenza del giudice di pace; la pena prevista è

la multa da 258 a 2.582 €

La perseguibilità è a querela della persona offesa.

RISSA (art. 588 c.p.)

L’art. 588 c.p. afferma che “chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino

a 2000€”. Se durante la rissa, o immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di

questa, taluno rimane ucciso o riporta lesione personale, per il solo fatto della

partecipazione alla rissa, la pena è la reclusione da 6 mesi a 6 anni (rissa

aggravata).

Il bene giuridico tutelato è quello della vita e dell’integrità fisica. Si tratta di un reato

di pericolo concreto, almeno riguardo alla fattispecie di cui al primo comma, si vieta la

partecipazione alla rissa perché da questa può scaturire un’offesa all’integrità fisica o

alla vita dei corrissanti.

CONDOTTA

La rissa consiste in offese reciproche con fini di sopraffazione. Si richiede una

pluralità di condotte, rappresentate da uno scambio reciproco e contestuale di atti di

violenza. Non è richiesta né una colluttazione corpo a corpo né l’unicità del luogo,

potendo l’azione svilupparsi in episodi tra loro concatenati in luoghi vicini.

Non si può considerare corrissante colui che rimanga totalmente inattivo né il c.d.

paciere, ossia colui che intervenga per far smettere i corrissanti.

Affinché si possa parlare di rissa non è sufficiente uno scambio di ingiurie o di

minacce, non è sufficiente un semplice alterco verbale.

Qualora lo scambio di violenze derivi da una iniziale aggressione ingiusta e i soggetti

aggrediti si limitino a porre in essere una reazione difensiva allora opera la causa di

giustificazione della legittima difesa. Si considera configurabile la rissa nel caso in

cui la reazione sia sproporzionata rispetto all’offesa.

L’attenuante della provocazione è configurabile solo nel caso in cui la rissa sia stata

determinata da una gravissima offesa proveniente solo da un gruppo nei confronti

dell’altro.

La partecipazione alla rissa può essere:

- concomitante: il soggetto partecipa durante tutto lo svolgimento della rissa;

- iniziale: la partecipazione sussiste nel momento in cui scoppia la rissa, però il

soggetto si allontana prima della sua fine;

- susseguente: il soggetto interviene nella rissa in un momento successivo alla sua

nascita.

La partecipazione è necessaria quando serve ad integrare il numero minimo di

corrissanti (3), la partecipazione è non necessaria quando sia già stato raggiunto il

numero minimo di corrissanti.

Nonostante le condotte siano necessariamente plurime, il fatto di reato si considera

unico e consiste nell’incontro delle varie condotte criminose. Tale unicità deriva sia dal

collegamento materiale tra le condotte sia dall’elemento psicologico, il quale è

costituito dalla volontà dei singoli soggetti agenti di tenere la propria condotta, ma

anche dalla consapevolezza di ciascuno di essi in ordine alla condotta altrui.

Il reato si perfeziona nel momento e nel luogo in cui si verifica la partecipazione alla

rissa, mentre si considera consumato nel momento in cui la rissa volga al termine o in

caso di abbandono della rissa da parte del singolo corrissante.

Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio.

Secondo la giurisprudenza e la dottrina prevalenti, il numero minimo di corrissanti è di

3 individui.

RISSA AGGRAVATA

Nelle ipotesi di rissa aggravata, l’evento costituisce una circostanza aggravante a

carattere oggettivo, suscettibile di bilanciamento con eventuali attenuanti.

Chi abbia cagionato con dolo l’omicidio o le lesioni, risponde di omicidio doloso o

lesioni dolose, in concorso con la rissa.

Concorrono con il delitto di rissa i delitti

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 40
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto penale progredito, Prof. Ripamonti Gilda, libro consigliato Diritto penale, parte speciale, Pulitanò Pag. 36
1 su 40
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cris027 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Ripamonti Gilda.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community