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Il principio di fondo è la distinzione fra foro interiore e foro esteriore: ciò
significa che il diritto penale non può entrare nelle scelte individuali che
riguardano la visione complessiva dell’esistenza dei fondamenti della
vita. Nessuna norma penale che vieti una scelta religiosa sarebbe
legittimata nel nostro ordinamento.
Da questo punto di partenza si è ricavato principio di laicità del diritto
penale e si estende oltre al campo delle scelte religiose, perché
transmigrato nella neutralità dello stato rispetto alle scelte etiche, salvo i
valori di fondo dell’ ordinamento (ex . tutela alla vita) che impregnano
tutto sistema.
Quindi il legislatore penale non può criminalizzare scelte individuali di
vita, di comportamento, come tali in quanto contrastanti con criteri o
visioni religiose e morali ancorché consolidate e diffuse. Ne segue che
una condotta puramente amorale o contraria alla comune moralità di per
sé, in quanto tale, non può essere criminalizzata. (ex. Il vagabondaggio
era un concetto che fino all’ 800 era tecnico-giuridico, ritenuto un
comportamento asociale e come tale era criminalizzato. Era una
condizione di vita considerata inaccettabile dalla maggioranza dei
consociati; o ancora nell’Inghilterra vittoriana il reato di omosessualità è
sopravvissuto a lungo e la conseguenza era la carcerazione).
Questi tipi di condotta, da un lato storicamente hanno costituito oggetto
di criminalizzazione, dall’altro vengono banditi dall’area del penalmente
rilevante nel momento in cui si afferma e consolida il principio di laicità
inteso come impossibilità di intervenire con lo strumento della pena su
scelte individuali, orientate al modo d’essere di un soggetto e alla sua
personalità.
I limiti negativi sono gli unici divieti incondizionati che impediscono al
legislatore penale di punire determinati comportamenti.
Il discorso fatto vale nei limiti in cui il divieto riguarda la criminalizzazione
di un comportamento che rimane nella sfera di scelta personale dell’
individuo, senza oltrepassare e diritti altrui (per cui la libertà di religione
è illimitata per quanto riguarda la manifestazione del proprio credo, ma
comincia a diventare illecita nel momento in cui si realizza attraverso
l’aggressione esterna, cioè la volontà di praticare il proprio credo
negando quello altrui con forme non consentite o aggressive di beni o
diritti che l’ordinamento intende tutelare).
Un profilo che sembra possa aver messo in discussione questo principio
di fondo riguarda quelle forme di comportamento individuali, ( le scelte
individuali di vita di x sé non direttamente lesive di aree contigue di diritti
altrui) che tuttavia hanno una tradizione di criminalizzazione anche in
ordinamenti come il nostro orientati al principio di laicità. 2
Ci riferiamo ai Reati senza vittima (o quelle forme di comportamento
criminalizzate o comunque individuate come antisociali , come forme di
devianza dall’ ordinamento nelle quali però non vi è una vittima esterna .
Molte volte la vittima coincide con l’ autore stesso, ex. Consumo di
stupefacenti o gioco d’azzardo o pornografia o prostituzione come
tale(nel nostro ordinamento l’esercizio della prostituzione è un
comportamento penalmente irrilevante, non è valutato giuridicamente).
Queste figure rappresentano un tema costante di discussione perché
sono figure in cui effettivamente non vi è un comportamento che si
espanda al di fuori della sfera individuale di un soggetto che riguarda la
sua autodeterminazione, che riguarda una sua scelta di vita che ha come
caratteristica di essere contraria ai valori etici, alle scelte etiche
dominanti e consolidate.
LIMITI POSITIVI. Vi sono obblighi di criminalizzazione? Il problema diventa
2) pratico nell’ipotesi in cui il legislatore abroghi una norma che corrisponda
a un suo obbligo di criminalizzazione e questo può comportare
l’intervento della Corte Cost. Una sentenza della Corte cost. che
intervenga a fronte di una censura di incostituzionalità di una scelta
incriminatrice del legislatore è una sentenza abrogatrice in bonam
partem (ciò che era punito cessa di essere punito). ??
Se la corte fosse chiamata a censurare una scelta di abolitio criminis da
parte del legislatore, in quanto violatrice di un obbligo costituzionale il
suo intervento sarebbe in malam partem, restauratrice di una norma
venuta meno . Qui si apre un grande dibattito e si è discusso su
possibilità da parte del sistema di porre obblighi di criminalizzazione, cioè
obblighi di ricorso alla sanzione penale in quanto dovere
costituzionalmente orientato).
Esistono obblighi di criminalizzazione? Ci sono norme che impongono
criminalizzazione di alcuni comportamenti?
Almeno due o tre norme a sostegno della risposta affermativa possiamo
trovarle:
art. 13 c.4 cost. che stabilisce “ è punita ogni violenza fisica e
• morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.
Questa è la massima enfatizzazione del concetto di inviolabilità, da
un lato della libertà personale, dall’altro di divieto dei trattamenti
inumani connessi alla pena. Il concetto di “è punito” nel lessico
della costituzione rimanda alla materia penale, da qui si ricava
almeno un obbligo formalizzato di criminalizzazione, il costituente
l’ha previsto e riguarda i sottoposti a limitazione della libertà
personale.(qui si aprirebbe uno spazio per l’emanazione di una
sentenza della corte cost. in malam partem nell’ ipotesi in cui il
legislatore depenalizzasse i reati corrispondenti all’abuso di mezzi
di correzione in situazioni di questo genere; se questo reato venisse
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