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Diritto penale progredito - divieti di criminalizzazione Pag. 1
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Estratto del documento

Il principio di fondo è la distinzione fra foro interiore e foro esteriore: ciò

significa che il diritto penale non può entrare nelle scelte individuali che

riguardano la visione complessiva dell’esistenza dei fondamenti della

vita. Nessuna norma penale che vieti una scelta religiosa sarebbe

legittimata nel nostro ordinamento.

Da questo punto di partenza si è ricavato principio di laicità del diritto

penale e si estende oltre al campo delle scelte religiose, perché

transmigrato nella neutralità dello stato rispetto alle scelte etiche, salvo i

valori di fondo dell’ ordinamento (ex . tutela alla vita) che impregnano

tutto sistema.

Quindi il legislatore penale non può criminalizzare scelte individuali di

vita, di comportamento, come tali in quanto contrastanti con criteri o

visioni religiose e morali ancorché consolidate e diffuse. Ne segue che

una condotta puramente amorale o contraria alla comune moralità di per

sé, in quanto tale, non può essere criminalizzata. (ex. Il vagabondaggio

era un concetto che fino all’ 800 era tecnico-giuridico, ritenuto un

comportamento asociale e come tale era criminalizzato. Era una

condizione di vita considerata inaccettabile dalla maggioranza dei

consociati; o ancora nell’Inghilterra vittoriana il reato di omosessualità è

sopravvissuto a lungo e la conseguenza era la carcerazione).

Questi tipi di condotta, da un lato storicamente hanno costituito oggetto

di criminalizzazione, dall’altro vengono banditi dall’area del penalmente

rilevante nel momento in cui si afferma e consolida il principio di laicità

inteso come impossibilità di intervenire con lo strumento della pena su

scelte individuali, orientate al modo d’essere di un soggetto e alla sua

personalità.

I limiti negativi sono gli unici divieti incondizionati che impediscono al

legislatore penale di punire determinati comportamenti.

Il discorso fatto vale nei limiti in cui il divieto riguarda la criminalizzazione

di un comportamento che rimane nella sfera di scelta personale dell’

individuo, senza oltrepassare e diritti altrui (per cui la libertà di religione

è illimitata per quanto riguarda la manifestazione del proprio credo, ma

comincia a diventare illecita nel momento in cui si realizza attraverso

l’aggressione esterna, cioè la volontà di praticare il proprio credo

negando quello altrui con forme non consentite o aggressive di beni o

diritti che l’ordinamento intende tutelare).

Un profilo che sembra possa aver messo in discussione questo principio

di fondo riguarda quelle forme di comportamento individuali, ( le scelte

individuali di vita di x sé non direttamente lesive di aree contigue di diritti

altrui) che tuttavia hanno una tradizione di criminalizzazione anche in

ordinamenti come il nostro orientati al principio di laicità. 2

Ci riferiamo ai Reati senza vittima (o quelle forme di comportamento

criminalizzate o comunque individuate come antisociali , come forme di

devianza dall’ ordinamento nelle quali però non vi è una vittima esterna .

Molte volte la vittima coincide con l’ autore stesso, ex. Consumo di

stupefacenti o gioco d’azzardo o pornografia o prostituzione come

tale(nel nostro ordinamento l’esercizio della prostituzione è un

comportamento penalmente irrilevante, non è valutato giuridicamente).

Queste figure rappresentano un tema costante di discussione perché

sono figure in cui effettivamente non vi è un comportamento che si

espanda al di fuori della sfera individuale di un soggetto che riguarda la

sua autodeterminazione, che riguarda una sua scelta di vita che ha come

caratteristica di essere contraria ai valori etici, alle scelte etiche

dominanti e consolidate.

LIMITI POSITIVI. Vi sono obblighi di criminalizzazione? Il problema diventa

2) pratico nell’ipotesi in cui il legislatore abroghi una norma che corrisponda

a un suo obbligo di criminalizzazione e questo può comportare

l’intervento della Corte Cost. Una sentenza della Corte cost. che

intervenga a fronte di una censura di incostituzionalità di una scelta

incriminatrice del legislatore è una sentenza abrogatrice in bonam

partem (ciò che era punito cessa di essere punito). ??

Se la corte fosse chiamata a censurare una scelta di abolitio criminis da

parte del legislatore, in quanto violatrice di un obbligo costituzionale il

suo intervento sarebbe in malam partem, restauratrice di una norma

venuta meno . Qui si apre un grande dibattito e si è discusso su

possibilità da parte del sistema di porre obblighi di criminalizzazione, cioè

obblighi di ricorso alla sanzione penale in quanto dovere

costituzionalmente orientato).

Esistono obblighi di criminalizzazione? Ci sono norme che impongono

criminalizzazione di alcuni comportamenti?

Almeno due o tre norme a sostegno della risposta affermativa possiamo

trovarle:

art. 13 c.4 cost. che stabilisce “ è punita ogni violenza fisica e

• morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà”.

Questa è la massima enfatizzazione del concetto di inviolabilità, da

un lato della libertà personale, dall’altro di divieto dei trattamenti

inumani connessi alla pena. Il concetto di “è punito” nel lessico

della costituzione rimanda alla materia penale, da qui si ricava

almeno un obbligo formalizzato di criminalizzazione, il costituente

l’ha previsto e riguarda i sottoposti a limitazione della libertà

personale.(qui si aprirebbe uno spazio per l’emanazione di una

sentenza della corte cost. in malam partem nell’ ipotesi in cui il

legislatore depenalizzasse i reati corrispondenti all’abuso di mezzi

di correzione in situazioni di questo genere; se questo reato venisse

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Dettagli
A.A. 2012-2013
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FedeUnimiFacLegge13 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Paliero Enrico.