Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TRUFFA
Art. 640
Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno.
Più tipico reato con la cooperazione della vittima, carpita con la frode.
Soggetto attivo: chiunque → reato proprio.
– Condotta: induzione, mediante artifici o raggiri, di taluno in errore e
– conseguentemente a tenere determinati comportamenti attivi o omissivi →
reato a forma vincolata + reato di evento.
Evento: a) altrui stato di errore, consistente in una falsa rappresentazione della
– realtà; b) compimento dell'atto di disposizione patrimoniale del soggetto
ingannato – cooperazione della vittima; c) danno altrui, procurato dall'atto
dispositivo; d) profitto ingiusto, derivante dall'atto dispositivo.
Bene giuridico tutelato: autonomia di disporre il proprio patrimonio → delitto
– plurioffensivo perché
anche la buona fede può considerarsi un bene giuridico tutelato.
Concezione solidaristica → art. 2 Cost.
Concezione iberale che all'opposto del solidarismo si concentra sull'autonomia
del soggetto passivo – responsabilità della gestione del patrimonio.
In passato questi beni venivano visti in una concezione solidaristica: si
espandeva molto la truffa, cercando di proteggere la vittima, soprattutto i
soggetti deboli.
Interpretando la truffa dal punto di vista della concezione liberale si restringe la
portata del delitto: per i casi meno madornali il più delle volte entra in gioco il
diritto civile.
Interpretiamo e applichiamo il reato di truffa sempre in una doppia ottica:
interpretazione espansiva e restrittiva.
Oggetto giuridico- patrimoniale: rapporto giuridico, reale o di obbligazione o
– l'aspettativa di diritto.
Soggetto passivo: titolare di tale rapporto o aspettativa, quindi colui che ha
– subito il danno.
Perfezione: momento e luogo in cui si verifica il danno patrimoniale/ ingiusto
– profitto, qualora gli eventi siano contestuali. In caso contrario, quando si verifica
l'evento ultimo.
Consumazione: il delitto già perfetto raggiunge la massima gravità concreta.
– generico.
ELEMENTO SOGGETTIVO: reato a dolo
Comma 2° = circostanze aggravanti:
Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col
– pretesto di fare esonerare taluno del servizio militare → corpo originale del testo
del 1930. Ogni qual volta ci si rivolga al patrimonio dello Stato vi è sempre una
particolare attenzione e protezione.
“Col pretesto” - il truffato è una persona al tempo stesso colpevole e debole,
ovvero accetta di farsi truffare allo scopo di truffare a sua volta lo Stato; è
convinto di concorrere con colui che lo sta truffando di truffare lo Stato.
Es: un medico truffa Y che non vuole andare in servizio militare dicendogli che
farà in modo che non venga arruolato al prezzo di 2000$, invece non fa nulla e
lascia che sia arruolato.
Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo
– immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine delle
autorità → es: X mi fa dei complimenti sulla macchina ma mi dice che ha letto
un articolo in cui si diceva che era pericolosa e lo convince a vendergliela a
metà prezzo.
Se il fatto è commesso in presenza della circostanza art. 61 n5 → se non vi fosse
– stato il richiamo, si avrebbe avuto una circostanza comune ad effetto comune
con aumento della pena fino ad 1/3.
In questo modo invece si ha il raddoppio nel minimo ed il quasi raddoppio nel
massimo.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, fatto salvo per le circostanze
aggravanti!
Scritto in epoca molto successiva.
Scomponendo in quattro parti il reato...
Artifici o raggiri + induzione in errore + atto dispositivo della vittima
(implicito) + ingiusto profitto con altrui danno.
La truffa consiste quindi nella coscienza e volontà di realizzare tutti questi 4 elementi
→ dolo generico → non è presente un fine.
Nella quadripartizione del reato abbiamo eventi, non fini, in quanto questi si devono
perseguire ma non necessariamente realizzare.
Il disvalore penale di queste condotte si limita agli eventi.
A) ARTIFICI O RAGGIRI → rendono la truffa a forma vincolata, perché non importa in
che modo si manifesta l'errore indotto, quello che conta è che l'errore sia, oltre che
non preesistente, indotto da artifici o raggiri o in caso contrario non si configura il
reato di truffa.
L'artificio è un'alterazione della realtà esterna, con effetto visibile, mentre il raggiro
opera a livello meramente psichico. Si può avere in diversi modi: simulazione,
dissimulazione.
Il raggiro ha effetto psichico, è una menzogna sostenuta da argomentazioni idonee a
farla scambiare per vera → è importante chiarire se è punibile anche una menzogna
“semplice”.
Problema della causalità accertato in astratto o in concreto?
–
L'artificio o il raggiro dovrebbe implicare un comportamento attivo e non un silenzio →
si complicano le cose in caso di silenzio qualificato.
1. problema di parte generale – l'art. 40/2 c.p. equipara un silenzio- omissione ad
un'azione; tuttavia, questo non opera rispetto ai reati a condotta vincolata,
quale la truffa.
Non possiamo quindi punire la truffa di silenzio qualificato a titolo di reato
omissivo proprio! si può naturalisticamente parlare di errore indotto,
Problema più sostanziale =
di fronte ad una condotta di mero silenzio?
Forma vincolata che sembra quasi esclusivamente attiva e da un punto di vista
generale non possiamo applicare la causa del 40 comma 2 → questi casi NON
possono essere puniti a titolo di truffa.
Mantovani più concessivo in tema.
Approfittare dell'ignoranza altrui, è truffa o no?
2. Interpretazione estensiva →
assistenzialismo per la vittima. Se il soggetto aveva obblighi di conoscenza in
un determinato campo, potrebbe addirittura essere assolto l'imputato e la
vittima soggetta a responsabilità civile, tuttavia la giurisprudenza non agisce
quasi mai in questo senso in linea appunto ad un'interpretazione estensiva.
Dipende che tipo di argomentazione si valorizza.
Per quanto riguarda il soggetto passivo, gli artifici o raggiri sono volti alla generalità
ma solo taluni soggetti determinati cadono in errore.
Quindi il soggetto passivo deve essere una persona determinata, nonostante gli artifici
o raggiri si svolgano al pubblico.
Si potrebbe pensare quindi anche ad una dissociazione fra il soggetto a cui è volta la
condotta ed il soggetto vittima: la vittima può essere diversa dal soggetto passivo del
reato.
B) ERRORE INDOTTO; se questo è preesistente non si perfeziona il reato di truffa.
Importanza centrale della vittima in questo reato: un'interpretazione corretta impone
che di fronte ad un eventuale dubbio la vittima disponga di un margine di
autodeterminazione.
Non tutti i dubbi però sono uguali, possono esserci dubbi concreti e determinati e
dubbi indeterminati: sia sulla base di chi è il soggetto passivo, attivo e come si
comportano e di quando la truffa è davvero sofisticata si può dire che un dubbio sia
più o meno fondato.
Se il dubbio è scusabile si può applicare la truffa.
Bisogna sempre verificare che la condotta abbia un'idoneità fraudolenta ed
ingannatoria.
C) ATTO DISPOSITIVO. In questo caso è molto facile affermare che anche un atto di
disposizione negativo può integrare elemento costitutivo del reato: se è difficile
giustificare che possa integrare la truffa un artificio o raggiro negativo o omissivo, in
questo caso invece anche il non fare qualcosa da parte della vittima può cagionare a
sé quel danno patrimoniale che integra la truffa.
Caso problematico (tratto dal F- Musco) – se un soggetto espone sulla macchina un
bollino assicurativo falso riuscendo ad evitare un accertamento fiscale, è truffa?
Perché si è imputato il reato di truffa? Qual'è il danno patrimoniale e chi lo subisce? Il
Problema:
danno è per l'erario e inoltre non si tutela gli altri automobilisti. la
giurisprudenza condanna perché presume che quest'atto dispositivo patrimoniale
negativo della vittima (ente pubblico) cagiona un danno patrimoniale collettivo. Nei
casi in cui il danno venga presunto, a stretto rigore non dovrebbe essere una truffa.
D) DANNO:
deriva da bene inservibile, secondo la concezione strumentale/ funzionale del
– patrimonio;
l'uscita di denaro, la diminuzione patrimoniale, non è netta ma lorda → per
– andare davanti ad un giudice penale, secondo concezioni giurisprudenziali, è
necessario che la perdita sia netta. Il valore del bene conta rispetto al valore del
bene nel mercato.
Se il valore del bene nel mercato è uguale o superiore al valore della truffa, si
andrà davanti al giudice civile e non penale.
Profitto = si valuta con gli stessi criteri.
Per Mantovani il profitto è punito al pari del danno; per F-Musco non si può dire, ai
sensi penali, che determinati profitti siano totalmente ingiusti, quindi si va davanti al
giudice civile.
Se il soggetto attivo versa in errore sull'elemento della giustizia del profitto non c'è
dolo di truffa.
Da un punto di vista criminologico, la truffa non è un danno che desta particolare
preoccupazione tra la folla. La truffa non è mai stato tra i reati che ha paralizzato
l'attenzione dell'opinione pubblica, tuttavia il danno economico può essere rilevante
ed inoltre non è da sottovalutare lo sconforto derivante da artifici e raggiri; è quindi un
reato temibile!
Art. 640bis → TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI
PUBBLICHE
Se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di
altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Fattispecie autonoma, speciale, di reato.
Fatto materiale oggetto materiale
medesimo del 640 ma diverso: a) contributi;
– b) finanziamenti; c) mutui agevolati; d) altre erogazioni dello stesso tipo.
Danno: riduzione della strumentalità del patrimonio pubblico destinato
– all'incentivazione di certe attività → reato di danno*.
ELEMENTO SOGGETTIVO: reato a dolo generico.
Si tratta di una truffa aggravata per la quale si procede d'ufficio, punita quindi molto
severamente.
Pena: prima del 2017 da uno a sei anni – dopo il 2017 da du