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Diritto penale: parte speciale

Introduzione

Codice Rocco

Codice penale attualmente utilizzato, risalente al 1930 → in parte modificato; oggetto di riforme, ovvero di una ristrutturazione più o meno grande (es: materia ambientale, animali, ecc...). Avrebbe bisogno di essere sostituito con un codice nuovo, ma ha il pregio di essere stato fatto molto bene ed inoltre, modificare è più semplice di ricostruire.

Il codice è un riflesso della società. Il codice del 1930, eliminate le norme legate all'ideologia fascista, ha un impianto tecnico eccellente.

Contenuto del codice penale

Che cosa deve stare "dentro" e cosa deve stare "fuori" da un codice? Cosa è penalmente rilevante e cosa no? Oltre alla sanzione penale esiste anche la sanzione amministrativa, considerata quindi il "fuori". Meglio funzionano le sanzioni amministrative, maggiore è l'opportunità di togliere dal penale ed aggiungere all'amministrativo. Servono però funzioni amministrative con effetto deterrente.

Depenalizzazione: da illecito penale ad illecito amministrativo (es: tematica della droga → illecito amministrativo).

Decriminalizzazione: da comportamento ritenuto reato a comportamento lecito.

Una volta stabilito cosa sta dentro e cosa fuori dal penale, tutto quello che sta dentro deve stare nel codice? Non c'è una risposta unicamente valida. Ci sono delle possibilità, sono scelte opinabili. Abbiamo (pochi) sistemi penali che mettono tutte le fattispecie penali dentro al codice, altri (la maggior parte) mettono nel codice alcuni reati e altri stanno in leggi speciali. I metodi di separazione sono tanti e diversi.

Ci sono codici che si sono imposti di non sfiorare le 1000 fattispecie. Il codice italiano, in certi momenti, ha avuto anche 40/50mila fattispecie.

Argomenti a favore dell'inclusione o della separazione

  • Tenere tutto nel codice è più semplice e di immediato utilizzo.
  • Il codice non deve avere troppe cose, o costa di più e diventa più pesante (es: le leggi complementari sono diverse in tutti i codici; in un codice non sono mai contenute tutte!), ma se tolgo troppo, tolgo leggi essenziali per la normale vita quotidiana dell'avvocato.
  • Il codice è ordine → dentro quest'ordine si possono scegliere categorizzazioni molto diverse.

Lecito ed illecito: penale ed amministrativo

I comportamenti umani possono essere leciti o illeciti: civile, amministrativa, penale. Area delle liceità: sanzione civile e amministrativa o penale.

Differenza tra → la sanzione civile è risarcitoria, reintegratoria, ripristinatoria e il risarcimento è funzionale a ripristinare; non sono applicate per punire chi ha compiuto il fatto ma ripagare chi è stato leso e non ha prodotto il danno.

Tutto ciò che è penale o amministrativo è invece punitivo, poi di conseguenza preventiva.

Immaginiamo tre cerchi concentrici: illiceità civile fuori, amministrativa in mezzo, penale dentro (nocciolo duro/intollerabile giuridico). Il penale comporta uno "stigma sociale" che è quasi più afflittivo della pena stessa.

Non tutti i sistemi giuridici avevano in Europa una distinzione tra illecito penale ed amministrativo; oggi invece la distinzione è prevista dall'UE. In Italia prima del 1981 l'illecito amministrativo non aveva nemmeno una disciplina generale.

Osmosi tra il penale e l'amministrativo

C'è un'osmosi continua tra il penale e l'amministrativo → molte materie passano da un ambito all'altro; molti comportamenti vengono decriminalizzati.

  • Condotte di decriminalizzazione possono avvenire a) tramite l'abrogazione di una norma incriminatrice oppure b) in via interpretativa, ovvero riconducendo all'interno della stessa fattispecie penale meno fatti (interpretazione restrittiva).

Ci sono modi diversi di perdita o di acquisto di fatti ritenuti penalmente rilevanti. Interpretazione estensiva → il porto di coltelli è vietato dall'ordinamento salvo giustificati motivi, con l'aumento della criminalità e del terrorismo. Si è quindi ristretto molto il concetto di "giustificati motivi".

Il mondo del penale è come un pallone che si gonfia e si sgonfia, dipende dal momento in cui ci si trova. Ci potrebbero essere anche ampliamenti o restrizioni non solo nelle fattispecie ma anche in parte generale (aumento o diminuzione dell'età imputabile).

Penale come centro dei cerchi concentrici

Se il penale è il centro dei cerchi concentrici, tutto quello che ne sta fuori non viene considerato di interesse del penale. Es: l'omicidio può essere uno solo, ma al suo interno vi sta: colposo, doloso, preterintenzionale, dell'uomo o della donna, con sevizie, senza sevizie, dell'adulto o del bambino o dell'anziano, ecc...

Meno fattispecie abbiamo, più una fattispecie abbraccia più comportamenti caratterizzati da diversi disvalori. Più ampia è la fattispecie, maggiore deve essere la cornice edittale della pena per quella fattispecie.

Ordinamento italiano

L'ordinamento italiano pone dei minimi e dei massimi ad ogni pena (non è così in tutti gli ordinamenti, in Francia ad esempio non vi è un minimo della pena ma solo un massimo, questo perché viene deposta molta fiducia nei giudici).

Il sistema è aperto: una volta stabiliti i comportamenti vietati, il legislatore è abbastanza libero di configurare questi comportamenti in modo tale da ampliare o restringere l'ambito applicativo della fattispecie. In Italia le fattispecie sono molte, quindi queste non stanno tutte nel codice penale ma ci sono anche tante leggi speciali.

Elementi costitutivi di una fattispecie

Nel guardare le fattispecie, bisogna stare attenti sia agli elementi costitutivi che alle sanzioni perché queste ultime fanno capire il disvalore giuridico che il legislatore gli ha affidato.

Penale II si occupa solo di poche fattispecie. Non analizzeremo reati costruiti con la tecnica del rinvio → fattispecie sommaria, le ulteriori specificazioni sono date da altri testi normativi molto tecnici nei quali vengono precisati elementi caratterizzanti della fattispecie che si ritiene non sia opportuno inserire nel corpo della norma. Accade spesso in un reato proprio, piuttosto che comune.

Reati contro la persona e contro il patrimonio

Parleremo di reati contro la persona e reati contro il patrimonio. Codice penale: parte generale → libro I → parte speciale - delitti libro II → titoli/capi/sezioni. Noi analizzeremo:

  • Delitti contro la persona, tit. XII, capo I= artt. 575-593
  • Delitti contro il patrimonio, tit. XIII = artt. 624-649bis

Dei delitti contro la persona

Il titolo XII si suddivide in capi distinti sulla base della tipologia di bene giuridico aggredito, sempre inerente alla persona. Possono essere presenti più fattispecie o una fattispecie con diverse circostanze.

Titolo XII – dei delitti contro la persona → Capo I – dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

Circostanze

  • Mezzo che sta a metà strada tra il "nulla" ed il "tutto della fattispecie". NON sono infatti elementi costitutivi della fattispecie.
  • L'elemento costitutivo non può mancare, o non ci sarebbe la fattispecie; se invece mancano le circostanze la fattispecie esiste comunque.
  • Se la circostanza non ci fosse, la stessa circostanza (impropria) può essere applicata dal giudice ma all'interno della cornice edittale.

Circostanze comuni e speciali

  • Le aggravanti comuni si possono applicare a tutte le fattispecie se si presenta la circostanza.
  • Art. 61 c.p. aggravanti comuni
  • Art. 62 c.p. attenuanti comuni
  • Le aggravanti/attenuanti speciali invece si possono applicare solo ad alcune fattispecie.

Effetto comune o speciale

  • Effetto comune – aumento della pena fino ad 1/3
  • Effetto speciale – aumento della pena +1/3

La differenza fra mettere un elemento del reato come costitutivo o come circostanza riguarda il "potere", la discrezionalità, che viene data il giudice: il giudice ha un margine di decisione della pena più ampio nel caso delle circostanze, in quanto l'elemento costitutivo del reato fa parte della fattispecie ed è quindi "limitato" mentre l'arbitrio per le circostanze è maggiore poiché possono essere bilanciate. Se il legislatore crea una circostanza, ma gli vuole dare una forza quasi al pari di un elemento costitutivo costituirà una circostanza blindata, quindi non bilanciabile.

La fattispecie di parte speciale deve essere sufficientemente ampia per poter comprendere diverse casistiche, al tempo stesso avere un determinato grado di precisione. Nel nostro codice ci sono molte norme troppo dettagliate e lunghe → aggiungendo elementi specificativi "non si finisce più". Il legislatore opera una distinzione di base: certe ipotesi possono essere più gravi perché più ricorrenti o riconducibili a politiche di ordine generale e quindi vengono elencate casisticamente; ad un certo punto bisognerebbe però abbandonare la casistica stretta e lasciar spazio all'interpretazione del giudice.

Condotta attiva e passiva

  • Attiva = fare
  • Passiva = omettere

In genere i reati dovrebbero essere a seguito di condotta attiva; perché l'omissione sia equivalente all'azione è necessario l'obbligo giuridico di impedire l'evento (reati omissivi impropri). Es: il datore medico che decide di non curare il paziente.

Diverso è invece l'esempio portato dall'art. 593 → stato di fatto che crea un obbligo giuridico, il quale non è però risalente! (reato omissivo proprio).

Nei confronti dei reati contro il patrimonio invece non mi aspetto dei reati omissivi, in quanto il patrimonio è meno importante della vita e anche nel caso della vita abbiamo come norma omissiva solamente l'art. 593 c.p. → la pena è comunque bassa anche se il reato è doloso e con un evento morte, appunto perché non deriva da una condotta attiva del soggetto.

  • Evento morte – condotta attiva = min 21 anni reclusione
  • Condotta passiva = max 2 anni reclusione

Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento, il bene-fine primario. Nonostante ciò però, non trova riconoscimento costituzionale → rientra tra i "beni-presupposto" della Costituzione. Il diritto all'incolumità personale costituisce anch'esso un bene-fine primario, pur se di rango inferiore a quello della vita.

Incolumità

Per incolumità si vuole intendere l'integrità fisica, psichica, funzionale ed estetica della singola persona (è diverso sulla base dell'età, del sesso, di eventuali malattie, ecc...). → Meritevoli della più ampia tutela penale.

Il diritto penale si caratterizza per il principio di frammentarietà → solo certe modalità di aggressione sono punite; diritto puntiforme.

Per quanto riguarda i delitti contro la vita, essendo il bene giuridico molto importante, ci aspettiamo che la frammentarietà non sia rispettata a pieno in quanto al di là della modalità di aggressione il bene vita va difeso!

Omicidio

Art. 575 c.p. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21

Elementi costitutivi di una qualsiasi fattispecie

  • Elementi soggettivi: dolo, colpa, preterintenzione
  • Elementi oggettivi: condotta + evento (se si tratta di un reato di evento).

Vi sono poi una serie di "problemi" che attengono a questioni di ordine generale, al di fuori della fattispecie (imputabilità, scriminanti, ecc...).

Ogni reato può quindi essere arricchito da infiniti problemi di parte generale (che all'esame puoi dire per prendere un voto più alto!).

Esempio di problemi in tema di omicidio

Riguardo alla condotta → si tratta di un reato a condotta libera (morte di un uomo – il legislatore non specifica le modalità attraverso il quale deve avvenire il fatto); ci si può chiedere se il soggetto è imputabile o ci sono delle cause di giustificazione (si trattava di un caso di legittima difesa)...

L'omicidio è un reato che riprende molto la parte generale.

La fattispecie

  • Soggetto attivo: "Chiunque" si intende che l'omicidio è un reato comune. Tuttavia, se si tratta di omicidio omissivo (reato omissivo improprio), è soggetto attivo solamente Tizio su cui grava l'obbligo di garanzia – reato proprio.
  • Elemento oggettivo: condotta. Qualsiasi comportamento idoneo a cagionare = reato a condotta libera – azione, o omissione** solo nel caso in cui il soggetto abbia l'obbligo giuridico di intervenire, poiché non si tratta di un reato omissivo. Il cagionare deve essere volontario. **la maggior parte degli omicidi è svolta con condotta attiva (azione). Possono esserci casi di omicidio omissivo, in cui la condotta è un'omissione → il non impedire, da parte di chi ne ha il dovere giuridico, l'evento morte equivale a cagionarlo.
  • Oggetto materiale: uomo. Uomo inteso come essere umano al di là del sesso, età, condizione di salute – applico l'art. 3 Cost. purché sia diverso dal soggetto agente (o si tratterebbe di suicidio).
  • Evento: morte dell'uomo. La morte è l'evento che segna la fine della vita. Il concetto di "morte" è stato inteso in vari modi. Inizialmente si pensava che il momento della morte fosse quello in cui il cuore smette di battere; poi si è scoperto che non è così ed il cuore può ricominciare a battere. Attualmente si ritiene che la morte sia la c.d. "morte psichica" o "morte clinica", ovvero elettroencefalogramma piatto ed irreversibile. In questo caso non ha più alcuna attività sensoriale. Questo concetto di morte consente una serie di pratiche legali che discendono dalla situazione (curiosa) di un soggetto morto ai fini della legge, che però ha ancora un corpo che può essere utilizzato (trapianti di organi).
  • Nesso di causalità, essendo l'omicidio reato di evento, vi deve sempre essere.
    • Naturalistico in caso di azione
    • Normativo in caso di omissione
  • Oggetto giuridico tutelato: vita. Secondo l'art. 32 Cost. la vita è tutelata come diritto individuale personalissimo e come interesse alla collettività. Il soggetto passivo è il titolare del bene giuridico vita e può essere chiunque.
  • Offesa: distruzione del bene della vita. Reato di danno per eccellenza: il bene giuridico è in tutto o in parte pregiudicato nella sua consistenza.
  • Perfezionamento del reato: momento e luogo in cui avviene l'evento morte. Reato istantaneo: l'offesa si perfeziona ed esaurisce sempre nell'attimo di passaggio dalla vita alla morte clinica.

Il codice prevede tre figure di omicidio comune

  • Doloso
  • Colposo
  • Preterintenzionale

Differenziate sulla base dell'elemento soggettivo.

Elemento soggettivo

Dolo, colpa, preterintenzione.

Omicidio doloso

Art. 575 Reato a dolo generico per eccellenza: coscienza e volontà di realizzare lo specifico evento, quindi la morte dell'uomo; è indifferente la finalità perseguita dall'omicida (può rilevare in caso come circostanza aggravante). Reato a dolo intenzionale ed eventuale.

Circostanze aggravanti

  • Circostanze aggravanti personali:
    • Omicidio premeditato (art. 577 n°3)
    • Omicidio per motivi abbienti o futili (art. 577 n°4)
  • Circostanze aggravanti concernenti le modalità della condotta o i mezzi usati:
    • Sevizie o crudeltà (art. 577 n°4)
    • Mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso (art. 577 n°2)
  • Circostanze aggravanti concernenti la connessione tra reati:
    • Per occultare altro reato o conseguire un profitto (connessione teleologica o consequenziale)
  • Aggravanti concernenti la qualità del soggetto attivo:
    • Latitante che per sottrarsi all'arresto, cattura o carcerazione uccide (art. 575 n°3)
    • Associato a delinquere (art. 575 n°4)
    • Persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
    • Autore di atti persecutori nei confronti della persona offesa (art. 576 n°5.1)
  • Aggravanti concernenti il rapporto tra colpevole e offeso:
    • Ascendente o discendente (artt. 576 n°2 e 577 n°1)
  • Aggravanti concernenti il soggetto passivo:
    • In danno di un soggetto internazionalmente protetto
    • Contro un ufficiale o agente nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni e del servizio

Art. 576

  • Rimanda alle aggravanti comuni dell'art. 61 c.p.
  • Omicidio del figlio 2) contro l'ascendente o il discendente → inizialmente l'omicidio non era considerato reato in quanto il figlio era semplicemente una responsabilità del genitore
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrx97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernardi Alessandro.
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