Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 51
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 1 Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 51.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di diritto penale, parte speciale: delitti contro la vita e l'incolumità individuale (Tit. XII, capo I, c.p.); delitti contro il patrimonio (Tit. XIII c.p.) Pag. 41
1 su 51
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

TRUFFA

Art. 640

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un

ingiusto profitto con altrui danno.

Più tipico reato con la cooperazione della vittima, carpita con la frode.

Soggetto attivo: chiunque → reato proprio.

– Condotta: induzione, mediante artifici o raggiri, di taluno in errore e

– conseguentemente a tenere determinati comportamenti attivi o omissivi →

reato a forma vincolata + reato di evento.

Evento: a) altrui stato di errore, consistente in una falsa rappresentazione della

– realtà; b) compimento dell'atto di disposizione patrimoniale del soggetto

ingannato – cooperazione della vittima; c) danno altrui, procurato dall'atto

dispositivo; d) profitto ingiusto, derivante dall'atto dispositivo.

Bene giuridico tutelato: autonomia di disporre il proprio patrimonio → delitto

– plurioffensivo perché

anche la buona fede può considerarsi un bene giuridico tutelato.

Concezione solidaristica → art. 2 Cost.

Concezione iberale che all'opposto del solidarismo si concentra sull'autonomia

del soggetto passivo – responsabilità della gestione del patrimonio.

In passato questi beni venivano visti in una concezione solidaristica: si

espandeva molto la truffa, cercando di proteggere la vittima, soprattutto i

soggetti deboli.

Interpretando la truffa dal punto di vista della concezione liberale si restringe la

portata del delitto: per i casi meno madornali il più delle volte entra in gioco il

diritto civile.

Interpretiamo e applichiamo il reato di truffa sempre in una doppia ottica:

interpretazione espansiva e restrittiva.

Oggetto giuridico- patrimoniale: rapporto giuridico, reale o di obbligazione o

– l'aspettativa di diritto.

Soggetto passivo: titolare di tale rapporto o aspettativa, quindi colui che ha

– subito il danno.

Perfezione: momento e luogo in cui si verifica il danno patrimoniale/ ingiusto

– profitto, qualora gli eventi siano contestuali. In caso contrario, quando si verifica

l'evento ultimo.

Consumazione: il delitto già perfetto raggiunge la massima gravità concreta.

– generico.

ELEMENTO SOGGETTIVO: reato a dolo

Comma 2° = circostanze aggravanti:

Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col

– pretesto di fare esonerare taluno del servizio militare → corpo originale del testo

del 1930. Ogni qual volta ci si rivolga al patrimonio dello Stato vi è sempre una

particolare attenzione e protezione.

“Col pretesto” - il truffato è una persona al tempo stesso colpevole e debole,

ovvero accetta di farsi truffare allo scopo di truffare a sua volta lo Stato; è

convinto di concorrere con colui che lo sta truffando di truffare lo Stato.

Es: un medico truffa Y che non vuole andare in servizio militare dicendogli che

farà in modo che non venga arruolato al prezzo di 2000$, invece non fa nulla e

lascia che sia arruolato.

Se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

– immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine delle

autorità → es: X mi fa dei complimenti sulla macchina ma mi dice che ha letto

un articolo in cui si diceva che era pericolosa e lo convince a vendergliela a

metà prezzo.

Se il fatto è commesso in presenza della circostanza art. 61 n5 → se non vi fosse

– stato il richiamo, si avrebbe avuto una circostanza comune ad effetto comune

con aumento della pena fino ad 1/3.

In questo modo invece si ha il raddoppio nel minimo ed il quasi raddoppio nel

massimo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, fatto salvo per le circostanze

aggravanti!

Scritto in epoca molto successiva.

Scomponendo in quattro parti il reato...

Artifici o raggiri + induzione in errore + atto dispositivo della vittima

(implicito) + ingiusto profitto con altrui danno.

La truffa consiste quindi nella coscienza e volontà di realizzare tutti questi 4 elementi

→ dolo generico → non è presente un fine.

Nella quadripartizione del reato abbiamo eventi, non fini, in quanto questi si devono

perseguire ma non necessariamente realizzare.

Il disvalore penale di queste condotte si limita agli eventi.

A) ARTIFICI O RAGGIRI → rendono la truffa a forma vincolata, perché non importa in

che modo si manifesta l'errore indotto, quello che conta è che l'errore sia, oltre che

non preesistente, indotto da artifici o raggiri o in caso contrario non si configura il

reato di truffa.

L'artificio è un'alterazione della realtà esterna, con effetto visibile, mentre il raggiro

opera a livello meramente psichico. Si può avere in diversi modi: simulazione,

dissimulazione.

Il raggiro ha effetto psichico, è una menzogna sostenuta da argomentazioni idonee a

farla scambiare per vera → è importante chiarire se è punibile anche una menzogna

“semplice”.

Problema della causalità accertato in astratto o in concreto?

L'artificio o il raggiro dovrebbe implicare un comportamento attivo e non un silenzio →

si complicano le cose in caso di silenzio qualificato.

1. problema di parte generale – l'art. 40/2 c.p. equipara un silenzio- omissione ad

un'azione; tuttavia, questo non opera rispetto ai reati a condotta vincolata,

quale la truffa.

Non possiamo quindi punire la truffa di silenzio qualificato a titolo di reato

omissivo proprio! si può naturalisticamente parlare di errore indotto,

Problema più sostanziale =

di fronte ad una condotta di mero silenzio?

Forma vincolata che sembra quasi esclusivamente attiva e da un punto di vista

generale non possiamo applicare la causa del 40 comma 2 → questi casi NON

possono essere puniti a titolo di truffa.

Mantovani più concessivo in tema.

Approfittare dell'ignoranza altrui, è truffa o no?

2. Interpretazione estensiva →

assistenzialismo per la vittima. Se il soggetto aveva obblighi di conoscenza in

un determinato campo, potrebbe addirittura essere assolto l'imputato e la

vittima soggetta a responsabilità civile, tuttavia la giurisprudenza non agisce

quasi mai in questo senso in linea appunto ad un'interpretazione estensiva.

Dipende che tipo di argomentazione si valorizza.

Per quanto riguarda il soggetto passivo, gli artifici o raggiri sono volti alla generalità

ma solo taluni soggetti determinati cadono in errore.

Quindi il soggetto passivo deve essere una persona determinata, nonostante gli artifici

o raggiri si svolgano al pubblico.

Si potrebbe pensare quindi anche ad una dissociazione fra il soggetto a cui è volta la

condotta ed il soggetto vittima: la vittima può essere diversa dal soggetto passivo del

reato.

B) ERRORE INDOTTO; se questo è preesistente non si perfeziona il reato di truffa.

Importanza centrale della vittima in questo reato: un'interpretazione corretta impone

che di fronte ad un eventuale dubbio la vittima disponga di un margine di

autodeterminazione.

Non tutti i dubbi però sono uguali, possono esserci dubbi concreti e determinati e

dubbi indeterminati: sia sulla base di chi è il soggetto passivo, attivo e come si

comportano e di quando la truffa è davvero sofisticata si può dire che un dubbio sia

più o meno fondato.

Se il dubbio è scusabile si può applicare la truffa.

Bisogna sempre verificare che la condotta abbia un'idoneità fraudolenta ed

ingannatoria.

C) ATTO DISPOSITIVO. In questo caso è molto facile affermare che anche un atto di

disposizione negativo può integrare elemento costitutivo del reato: se è difficile

giustificare che possa integrare la truffa un artificio o raggiro negativo o omissivo, in

questo caso invece anche il non fare qualcosa da parte della vittima può cagionare a

sé quel danno patrimoniale che integra la truffa.

Caso problematico (tratto dal F- Musco) – se un soggetto espone sulla macchina un

bollino assicurativo falso riuscendo ad evitare un accertamento fiscale, è truffa?

Perché si è imputato il reato di truffa? Qual'è il danno patrimoniale e chi lo subisce? Il

Problema:

danno è per l'erario e inoltre non si tutela gli altri automobilisti. la

giurisprudenza condanna perché presume che quest'atto dispositivo patrimoniale

negativo della vittima (ente pubblico) cagiona un danno patrimoniale collettivo. Nei

casi in cui il danno venga presunto, a stretto rigore non dovrebbe essere una truffa.

D) DANNO:

deriva da bene inservibile, secondo la concezione strumentale/ funzionale del

– patrimonio;

l'uscita di denaro, la diminuzione patrimoniale, non è netta ma lorda → per

– andare davanti ad un giudice penale, secondo concezioni giurisprudenziali, è

necessario che la perdita sia netta. Il valore del bene conta rispetto al valore del

bene nel mercato.

Se il valore del bene nel mercato è uguale o superiore al valore della truffa, si

andrà davanti al giudice civile e non penale.

Profitto = si valuta con gli stessi criteri.

Per Mantovani il profitto è punito al pari del danno; per F-Musco non si può dire, ai

sensi penali, che determinati profitti siano totalmente ingiusti, quindi si va davanti al

giudice civile.

Se il soggetto attivo versa in errore sull'elemento della giustizia del profitto non c'è

dolo di truffa.

Da un punto di vista criminologico, la truffa non è un danno che desta particolare

preoccupazione tra la folla. La truffa non è mai stato tra i reati che ha paralizzato

l'attenzione dell'opinione pubblica, tuttavia il danno economico può essere rilevante

ed inoltre non è da sottovalutare lo sconforto derivante da artifici e raggiri; è quindi un

reato temibile!

Art. 640bis → TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI

PUBBLICHE

Se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di

altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Fattispecie autonoma, speciale, di reato.

Fatto materiale oggetto materiale

medesimo del 640 ma diverso: a) contributi;

– b) finanziamenti; c) mutui agevolati; d) altre erogazioni dello stesso tipo.

Danno: riduzione della strumentalità del patrimonio pubblico destinato

– all'incentivazione di certe attività → reato di danno*.

ELEMENTO SOGGETTIVO: reato a dolo generico.

Si tratta di una truffa aggravata per la quale si procede d'ufficio, punita quindi molto

severamente.

Pena: prima del 2017 da uno a sei anni – dopo il 2017 da du

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
51 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrx97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Bernardi Alessandro.