DIRITTO PENALE II
parte speciale
INTRODUZIONE
CODICE ROCCO:
Codice penale attualmente utilizzato, risalente al 1930 → in parte modificato; oggetto
di riforme, ovvero di una ristrutturazione più o meno grande (es: materia ambientale,
animali, ecc...).
Avrebbe bisogno di essere sostituito con un codice nuovo, ma ha il pregio di essere
stato fatto molto bene ed inoltre, modificare è più semplice di ricostruire.
prodotto tecnico,
Il codice è un è un riflesso della società.
Il codice del 1930, eliminate le norme legate all'ideologia fascista, ha un impianto
tecnico eccellente.
Che cosa deve stare “dentro” e cosa deve stare “fuori” da un codice?
Cosa è penalmente rilevante e cosa no?
Oltre alla sanzione penale esiste anche la sanzione amministrativa, considerata quindi
il “fuori”.
Meglio funzionano le sanzioni amministrative, maggiore è l'opportunità di togliere dal
penale ed aggiungere all'amministrativo.
Servono però funzioni amministrative con effetto deterrente.
Depenalizzazione: da illecito penale ad illecito amministrativo.
(es: tematica della droga → illecito amministrativo).
Decriminalizzazione: da comportamento ritenuto reato a comportamento lecito.
Una volta stabilito cosa sta dentro e cosa fuori dal penale, tutto quello che sta dentro
deve stare nel codice? Non c'è una risposta unicamente valida.
Ci sono delle possibilità, sono scelte opinabili.
Abbiamo (pochi) sistemi penali che mettono tutte le fattispecie penali dentro al codice,
altri (la maggior parte) mettono nel codice alcuni reati e altri stanno in leggi speciali.
I metodi di separazione sono tanti e diversi.
Ci sono codici che si sono imposti di non sfiorare le 1000 fattispecie.
Il codice italiano, in certi momenti, ha avuto anche 40/50mila fattispecie.
Argomenti che potrebbero indurre a ritenere opportuno inserire tutto nel codice ed
argomenti a favore della separazione:
Tenere tutto nel codice è più semplice e di immediato utilizzo.
Il codice non deve avere troppe cose, o costa di più e diventa più pesante (es: le leggi
complementari sono diverse in tutti i codici; in un codice non sono mai contenute
tutte!), ma se tolgo troppo, tolgo leggi essenziali per la normale vita quotidiana
dell'avvocato.
Il codice è ordine → dentro quest'ordine si possono scegliere categorizzazioni molto
diverse.
Il nostro codice ha scelto una classificazione basata sul bene giuridico
tutelato: reati contro la persona; reati contro il patrimonio; reati contro la PA; ecc...
LECITO ED ILLECITO. PENALE ED AMMINISTRATIVO:
I comportamenti umani possono essere leciti o illeciti.
civile, amministrativa, penale.
Area delle liceità:
sanzione civile e amministrativa o penale
Differenza tra → la sanzione civile è
risarcitoria, reintegratoria, ripristinatoria e il risarcimento è funzionale a ripristinare;
non sono applicate per punire chi ha compiuto il fatto ma ripagare chi è stato leso e
non ha prodotto il danno.
Tutto ciò che è penale o amministrativo è invece punitivo, poi di conseguenza
preventiva.
Immaginiamo tre cerchi concentrici: illiceità civile fuori, amministrativa in mezzo,
penale dentro (nocciolo duro/ intollerabile giuridico).
Il penale comporta uno “stigma sociale” che è quasi più afflittivo della pena stessa.
Non tutti i sistemi giuridici avevano in Europa una distinzione tra illecito penale ed
amministrativo; oggi invece la distinzione è prevista dall'UE.
In Italia prima del 1981 l'illecito amministrativo non aveva nemmeno una disciplina
generale.
C'è un osmosi continua tra il penale e l'amministrativo → molte materie passano da un
ambito all'altro; molti comportamenti vengono decriminalizzati.
condotte di decriminalizzazione
Le possono avvenire a) tramite l'abrogazione di una
norma incriminatrice oppure b) in via interpretativa, ovvero riconducendo all'interno
della stessa fattispecie penale meno fatti (interpretazione restrittiva).
Ci sono modi diversi di perdita o di acquisto di fatti ritenuti penalmente rilevanti.
Interpretazione estensiva → il porto di coltelli è vietato dall'ordinamento salvo
giustificati motivi, con l'aumento della criminalità e del terrorismo. Si è quindi ristretto
molto il concetto di “giustificati motivi”.
Il mondo del penale è come un pallone che si gonfia e si sgonfia, dipende dal
momento in cui ci si trova.
Ci potrebbero essere anche ampliamenti o restrizioni non solo nelle fattispecie ma
anche in parte generale (aumento o diminuzione dell'età imputabile).
Se il penale è il centro dei cerchi concentrici, tutto quello che ne sta fuori non viene
considerato di interesse del penale.
Es: l'omicidio può essere uno solo, ma al suo interno vi sta: colposo, doloso,
preterintenzionale, dell'uomo o della donna, con sevizie, senza sevizie, dell'adulto o
del bambino o dell'anziano, ecc...
Meno fattispecie abbiamo, più una fattispecie abbraccia più comportamenti
caratterizzati da diversi disvalori.
Più ampia è la fattispecie, maggiore deve essere la cornice edittale della pena per
quella fattispecie.
L'ordinamento italiano pone dei minimi e dei massimi ad ogni pena (non è così in tutti
gli ordinamenti, in Francia ad esempio non vi è un minimo della pena ma solo un
massimo, questo perché viene deposta molta fiducia nei giudici).
aperto:
Il sistema è una volta stabiliti i comportamenti vietati, il legislatore è
abbastanza libero di configurare questi comportamenti in modo tale da ampliare o
restringere l'ambito applicativo della fattispecie.
In Italia le fattispecie sono molte, quindi queste non stanno tutte nel codice penale ma
ci sono anche tante leggi speciali. elementi costitutivi
Nel guardare le fattispecie, bisogna stare attenti sia agli che alle
sanzioni perché queste ultime fanno capire il disvalore giuridico che il legislatore gli ha
affidato.
Penale II si occupa solo di poche fattispecie.
tecnica del rinvio
Non analizzeremo reati costruiti con la → fattispecie sommaria, le
ulteriori specificazioni sono date da altri testi normativi molto tecnici nei quali vengono
precisati elementi caratterizzanti della fattispecie che si ritiene non sia opportuno
inserire nel corpo della norma.
Accade spesso in un reato proprio, piuttosto che comune.
Parleremo di REATI CONTRO LA PERSONA e REATI CONTRO IL PATRIMONIO.
Codice penale:
parte generale
→ libro I
→ parte speciale- delitti
libro II → titoli/capi/sezioni.
Noi analizzeremo:
Delitti contro la persona, tit. XII, capo I= artt. 575- 593
Delitti contro il patrimonio, tit. XIII = artt. 624- 649bis
→ parte speciale- contravvenzioni
libro III DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
Titolo XII codice penale
Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Capo I tipologia di bene giuridico
Il titolo XII si suddivide in capi distinti sulla base della
aggredito, sempre inerente alla persona.
Possono essere presenti più fattispecie o una fattispecie con diverse circostanze.
Titolo XII – dei delitti contro la persona → Capo I – dei delitti contro la vita e l'incolumità
individuale
Circostanze:
Mezzo che sta a metà strada tra il “nulla” ed il “tutto della fattispecie.
NON sono infatti elementi costitutivi della fattispecie.
L'elemento costitutivo non può mancare, o non ci sarebbe la fattispecie; se invece
mancano le circostanze la fattispecie esiste comunque.
Se la circostanza non ci fosse, la stessa circostanza (impropria) può essere applicata
dal giudice ma all'interno della cornice edittale.
Circostanze comuni e speciali:
Le aggravanti comuni si possono applicare a tutte le fattispecie se si presenta la
circostanza.
- Art. 61 c.p. aggravanti comuni
- Art. 62 c.p. attenuanti comuni
Le aggravanti/attenuanti speciali invece si possono applicare solo ad alcune fattispecie
speciale:
circostanze ad effetto comune o
Effetto comune – aumento della pena fino ad 1/3
Effetto speciale – aumento della pena +1/3
La differenza fra mettere un elemento del reato come costitutivo o come circostanza
riguarda il “potere”, la discrezionalità, che viene data il giudice: il giudice ha un
margine di decisione della pena più ampio nel caso delle circostanze, in quanto
l'elemento costitutivo del reato fa parte della fattispecie ed è quindi “limitato” mentre
l'arbitrio per le circostanze è maggiore poiché possono essere bilanciate.
Se il legislatore crea una circostanza, ma gli vuole dare una forza quasi al pari di un
elemento costitutivo costituirà una circostanza blindata, quindi non bilanciabile.
La fattispecie di parte speciale deve essere sufficientemente ampia per poter
comprendere diverse casistiche, al tempo stesso avere un determinato grado di
precisione.
Nel nostro codice ci sono molte norme troppo dettagliate e lunghe → aggiungendo
elementi specificativi “non si finisce più”.
Il legislatore opera una distinzione di base: certe ipotesi possono essere più gravi
perché più ricorrenti o riconducibili a politiche di ordine generale e quindi vengono
elencate casisticamente; ad un certo punto bisognerebbe però abbandonare la
casistica stretta e lasciar spazio all'interpretazione del giudice.
CONDOTTA ATTIVA E PASSIVA:
attiva = fare
passiva = omettere
In genere i reati dovrebbero essere a seguito di condotta attiva; perché l'omissione sia
equivalente all'azione è necessario l'obbligo giuridico di impedire l'evento (reati
omissivi impropri).
Es: il datore medico che decide di non curare il paziente.
omissione di soccorso:
Diverso è invece l'esempio portato dall'art. 593 → stato di fatto
che crea un obbligo giuridico, il quale non è però risalente! (reato omissivo proprio).
Nei confronti dei reati contro il patrimonio invece non mi aspetto dei reati omissivi, in
quanto il patrimonio è meno importante della vita e anche nel caso della vita abbiamo
come norma omissiva solamente l'art. 593 c.p. → la pena è comunque bassa anche se
il reato è doloso e con un evento morte, appunto perché non deriva da una condotta
attiva del soggetto.
→ evento morte – condotta attiva = min 21 anni reclusione
– condotta passiva = max 2 anni reclusione
Il diritto alla vita costituisce, nel nostro ordinamento, il bene-fine primario.
Nonostante ciò però, non trova riconoscimento costituzionale → rientra tra i “beni-
presupposto” della Costituzione.
Il diritto all'incolumità personale costituisce anch'esso un bene-fine primario, pur se di
rango inferiore a quello della vita.
incolumità
Per si vuole intendere l'integrità fisica, psichica, funzionale ed estetica della
singola persona (è diverso sulla base dell'età, del sesso, di eventuali malattie, ecc...).
→ MERITEVOLI DELLA PIU AMPIA TUTELA PENALE.
Il diritto penale si caratterizza per il principio di frammentarietà → solo certe
modalità di aggressione sono punite; diritto puntiforme.
Per quanto riguarda i delitti contro la vita, essendo il bene giuridico molto importante,
ci aspettiamo che la frammentarietà non sia rispettata a pieno in quanto al di là della
modalità di aggressione il bene vita va difeso!
OMICIDIO
art. 575 c.p.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni
21
Elementi costitutivi di una qualsiasi fattispecie:
elementi soggettivi: dolo, colpa, preterintenzione
– elementi oggettivi: condotta + evento (se si tratta di un reato di evento).
–
Elemento soggettivo: dolo
Elementi oggettivi: condotta + evento (trattandosi di un reato di evento)
Vi sono poi una serie di “problemi” che attengono a questioni di ordine generale, al di
fuori della fattispecie (imputabilità, scriminanti, ecc...).
Ogni reato può quindi essere arricchito da infiniti problemi di parte generale (che
all'esame puoi dire per prendere un voto più alto!).
Esempio di quali possono essere i problemi che sorgono in tema di omicidio: riguardo
condotta libera
alla condotta → si tratta di un reato a (morte di un uomo – il legislatore
non specifica le modalità attraverso il quale deve avvenire il fatto); ci si può chiedere
imputabile scriminanti/
se il soggetto è o ci sono delle cause di giustificazione (si
trattava di un caso di legittima difesa)...
L'omicidio è un reato che riprende molto la parte generale.
La fattispecie:
a) SOGGETTO ATTIVO: “Chiunque” si intende che l'omicidio è un reato comune.
Tuttavia, se si tratta di omicidio omissivo (reato omissivo improprio), è soggetto attivo
solamente Tizio su cui grava l'obbligo di garanzia – reato proprio.
b) ELEMENTO OGGETTIVO: condotta.
Qualsiasi comportamento idoneo a cagionare = reato a condotta libera – azione, o
omissione** solo nel caso in cui il soggetto abbia l'obbligo giuridico di intervenire,
poiché non si tratta di un reato omissivo. Il cagionare deve essere volontario.
→ **la maggior parte degli omicidi è svolta con condotta attiva (azione).
Possono esserci casi di omicidio omissivo, in cui la condotta è un'omissione → il non
combinato disposto dell'art. 40 c.p. E della norma incriminatrice dell'omicidio:
impedire, da parte di chi ne ha il dovere giuridico, l'evento morte equivale a
cagionarlo.
c) OGGETTO MATERIALE: uomo.
Uomo inteso come essere umano al di là del sesso, età, condizione di salute – applico
l'art. 3 Cost.
purché sia diverso dal soggetto agente (o si tratterebbe di suicidio).
X è la causa, con la
La morte è elemento che si riconnette causalmente al cagionare →
sua condotta, della morte.
d) EVENTO: morte dell'uomo.
La morte è l'evento che segna la fine della vita.
Il concetto di “morte” è stato inteso in vari modi.
Inizialmente si pensava che il momento della morte fosse quello in cui il cuore smette
di battere; poi si è scoperto che non è così ed il cuore può ricominciare a battere.
Attualmente si ritiene che la morte sia la c.d. “morte psichica” o “morte clinica”,
ovvero elettroencefalogramma piatto ed irreversibile. In questo caso non ha più alcuna
attività sensoriale. Questo concetto di morte consente una serie di pratiche legali che
discendono dalla situazione (curiosa) di un soggetto morto ai fini della legge, che però
ha ancora un corpo che può essere utilizzato (trapianti di organi).
e) NESSO DI CAUSALITA, essendo l'omicidio reato di evento, vi deve sempre essere.
naturalistico in caso di azione
– normativo in caso di omissione
–
f) OGGETTO GIURIDICO TUTELATO: vita.
Secondo l'art. 32 Cost. la vita è tutelata come diritto individuale personalissimo e
come interesse alla collettività.
Il soggetto passivo è il titolare del bene giuridico vita e può essere chiunque.
g) OFFESA: distruzione del bene della vita.
Reato di danno per eccellenza: il bene giuridico è in tutto o in parte pregiudicato nella
sua consistenza. momento luogo
h) PERFEZIONAMENTO DEL REATO: e in cui avviene l'evento morte.
Reato istantaneo: l'offesa si perfeziona ed esaurisce sempre nell'attimo di passaggio
dalla vita alla morte clinica.
L'omicidio è il “delitto naturale” per eccellenza.
Il codice prevede tre figure di omicidio comune:
doloso;
– colposo;
– preterintenzionale
–
differenziate sulla base dell'elemento soggettivo.
ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo, colpa, preterintenzione.
Omicidio doloso: art.575
Reato a dolo generico per eccellenza: coscienza e volontà di realizzare lo specifico
evento, quindi la morte dell'uomo; è indifferente la finalità perseguita dall'omicida
(può rilevare in caso come circostanza aggravante).
Reato a dolo intenzionale ed eventuale.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI:
circostanze aggravanti personali:
omicidio premeditato (art. 577 n°3)
– omicidio per motivi abbienti o futili (art. 577 n°4)
–
circostanze aggravanti concernenti le modalità della condotta o i mezzi usati:
sevizie o crudeltà (art. 577 n°4)
– mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso (art. 577 n°2)
–
circostanze aggravanti concernenti la connessione tra reati:
per occultare altro reato o conseguire un profitto (connessione teleologica o
– consequenziale)
aggravanti concernenti la qualità del soggetto attivo:
latitante che per sottrarsi all'arresto, cattura o carcerazione uccide (art. 575
– n°3)
associato a delinquere (art. 575 n°4)
– persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione
– autore di atti persecutori nei confronti della persona offesa (art. 576 n°5.1)
–
aggravanti concernenti il rapporto tra colpevole e offeso:
ascendente o discendente (artt. 576 n°2 e 577 n°1)
–
aggravanti concernenti il soggetto passivo:
in danno di un soggetto internazionalmente protetto
– contro un ufficiale o agente nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni
– e del servizio
Art. 576
1) rimanda alle aggravanti comuni dell'art. 61 c.p.
– omicidio del figlio
2) contro l'ascendente o il discendente → inizialmente l' non
– era considerato reato in quanto il figlio era semplicemente una res
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