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1. LA MORTE DEL REO
Ha il suo fondamento in fatti naturali. Estingue il reato se avvenuta prima della condanna
definitiva (150), e la pena, se avvenuta dopo tale condanna (171).
Per molti secoli, fino alla rivoluzione francese, fu ammessa la celebrazione di processi ai defunti,
con la condanna in effigie, la combustione del cadavere, ecc, e si ritenne che la morte non
impedisse che le conseguenze penali della condanna venissero a cadere sugli eredi.
OGGI, la morte OMNIA SOLVIT: estingue la pena principale, le pene accessorie, le misure di
sicurezza e gli altri effetti penali della condanna, come pure l’obbligo del rimborso delle spese per il
mantenimento del condannato (188), opponendosi il principio della personalità penale personale al
loro passaggio su altri soggetti.
Permangono a carico degli eredi le obbligazioni civili nascenti dal reato (in quanto illecito civile),
compreso il rimborso delle spese giudiziali (198).
2. LA PRESCRIZIONE
Ha il suo fondamento in fatti naturali: è causa estintiva legata al decorso del tempo.
Le ragioni dell’istituto, di lunga tradizione, vengono ravvisate:
Nell’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale si è
per il trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati all’accertamento
affievolito
della responsabilità o alla esecuzione della pena inflitta
Nell’esigenza garantista di non tenere sottoposto il soggetto alla “spada di Damocle” della
giustizia per un tempo indefinito od eccessivo con tutti gli effetti negativi sulla vita dello stesso
Nonché anche nell’interesse di non gravare il sistema giudiziario del cumulo di processi non definiti
Meno convincenti sono le tesi per cui il decorso del tempo effettuerebbe comunque una
retribuzione, grazie al perdurare della paura della pena, o che fanno leva su una supposta emenda
del reo o sulle possibili difficoltà di prova.
PRESCRIZIONE DEL REATO
Presuppone che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna.
è, per l’art 157
Il TEMPO NECESSARIO PER PRESCRIVERE (sostituito dalla L. n. 251/2005):
Il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
Comunque, un tempo non inferiore a 6 anni, se si tratta di delitto, e a 4 anni, se si tratta di
contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria
Il tempo corrispondente al massimo della pena edittale detentiva per i reati per i quali la legge
prevede congiuntamente o disgiuntamente la pena detentiva e la pena pecuniaria
Il tempo di 3 anni necessario per prescrivere i reati per i quali la legge prevede pene diverse da
quella detentiva o da quella pecuniaria (sembrerebbero quelle previste per i reati di competenza
del giudice di pace)
Il raddoppio del tempo massimo di pena per i reati di particolare allarme sociale.
Imprescrittibili sono i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, in quanto la
particolare gravità dei fatti protrae a lungo il ricordo sociale e, pertanto, non attenua l’interesse
statuale alla punizione.
PER DETERMINARE IL MASSIMO DI PENA necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena
prevista dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto (a differenza del vecchio
della diminuzione e dell’aumento
157), per le circostanze attenuanti ed aggravanti, salvo che si
nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo previsto
tratti di aggravanti ad effetto speciale,
per l’aggravante: in ogni caso non ha luogo il giudizio di prevalenza o equivalenza dell’art 69.
IL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE
DELLA SITUAZIONE DI ILLICEITÀ:
Per il reato consumato, dal giorno della consumazione (158)
cessata l’attività del colpevole
Per il delitto tentato, dal giorno in cui è (158)
Per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza (158)
Per il reato di usura, dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (644 ter)
cessazione dell’abitualità
Per il reato abituale, dal giorno della (644 ter)
pagamento dell’ultima rata
Per i reati ad evento frazionato (es, truffa, estorsione a rate), dal 6
Mentre presenta una sua ratio giustificativa la deroga prevista per il reato condizionato, per il quale
il termine decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata, a mero clemenzialismo si ispira la
con la modifica dell’art 158, operata dalla L. del 2005, per
deroga introdotta per il reato continuato
la quale il termine decorre non più dalla cessazione della continuazione, ma dalla consumazione di
ciascun singolo reato.
In ogni caso il dies a quo non si computa nel termine.
Si ha SOSPENSIONE del corso della prescrizione:
Nei casi di autorizzazione a procedere
Nei casi in cui la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge
su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ovvero per ragioni di
Nei casi di sospensione
impedimento delle parti e dei difensori, al fine di evitare sia manovre puramente dilatorie
dell’imputato, sia prolungamenti sospensivi ingiustificati.
Per taluni reati particolarmente gravi la prescrizione rimane sospesa:
Durante la latitanza dell’imputato
Durante il tempo necessario per notificare ordini o mandati all’imputato
Durante tutto il tempo del rinvio chiesto dall’imputato o dal suo difensore
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione:
il tempo decorso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma con il tempo
decorso dopo che tale causa è venuta meno. cause previste dall’art 160,
Si ha INTERRUZIONE della prescrizione quando intervengono le quali
l’interrogatorio reso davanti al , la fissazione dell’udienza, la sentenza o il decreto di condanna.
P.M.
A differenza della sospensione, l’interruzione non si limita a determinare una stasi nel corso della
prescrizione stessa, ma rende privo di effetti giuridici il periodo di tempo precedentemente
mostrando l’ordinamento con tali atti il “persistente interesse” alla persecuzione del
trascorso,
reato e venendo così meno lo stesso fondamento della prescrizione.
ex novo dal giorno dell’interruzione.
La prescrizione interrotta comincia, infatti, a decorrere
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.
La sospensione e la interruzione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato,
quindi anche per i concorrenti.
Quando si procede congiuntamente per più reati connessi, la sospensione o la interruzione della
prescrizione per taluno di essi non ha effetto per gli altri.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato il quale, rinunciando, può
essere assolto con tutte le formule previste dal c.p.p., ma anche eventualmente condannato.
PRESCRIZIONE DELLA PENA
Presuppone che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna.
esclusione dell’ergastolo:
Ha per oggetto solo le pene principali, con non si estinguono le pene
accessorie e gli altri effetti penali della condanna.
Il TEMPO NECESSARIO a prescrivere è:
Pari al doppio della pena inflitta per la reclusione (comunque non più di 30 e non meno di 10)
per la multa e 5 per l’arresto e l’ammenda
10 anni (raddoppiati in particolari casi)
Quando però sono inflitte congiuntamente pena detentiva e pecuniaria, si ha riguardo solo alla prima.
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o in cui il
volontariamente all’esecuzione
condannato si è sottratto già iniziata della pena: in caso di
esecuzione subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo
necessario decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi,
anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
In caso di delitti, l’estinzione della pena non ha luogo in particolari casi, in caso di recidiva
aggravata, o delinquenti abituali o professionali.
La prescrizione della pena non è soggetta a sospensione, né a interruzione. 7
L’AMNISTIA, L’INDULTO, LA GRAZIA
3.
Tra le c.d. “cause vengono in considerazione innanzitutto l’amnistia, l’indulto e la grazia.
di clemenza” potere di “clemenza” sovrana,
La genesi storica di tali istituti è facilmente individuabile nel tipico
della concezione assolutistico-teocratica del Monarca.
Respinti già dal razionalismo illuministico, i provvedimenti di clemenza non si conciliano con
qualsiasi finalità razionale della pena, né col principio di eguaglianza.
L’amnistia e l’indulto possono quindi trovare una loro giustificazione solo per eccezionali e pressoché
irripetibili ragioni di opportunità politica: la grazia stessa, per avendo carattere individuale, è atto di
libera discrezionalità, di fatto condizionato al risarcimento del danno e al perdono della vittima.
fare un grande abuso dell’amnistia e dell’indulto,
Nel nostro paese si continua a che fioriscono
per le ragioni più varie o per il proposito di sfollare le carceri e alleggerire il carico della giustizia.
svilimento dell’autorità dello Stato
Ciò determina uno e una diminuzione della forza della legge
penale, vanificando gli sforzi della polizia e della magistratura: il valore criminologico dei
provvedimenti di clemenza è comprovato dall’aumento degli indici di criminalità, che sempre
segue la loro concessione.
Fallito è quindi il proposito della Costituzione di ovviare a tali abusi, subordinando il potere di
concedere amnistie e indulti, che prima in pratica spettava al Governo, ad una legge di
delegazione delle due Camere. revisione dell’art 79 Cost,
Opportunamente è stata auspicata una nel senso, se non di abolire il
potere clemenziale, quanto meno di ricondurne l’uso entro limiti ragionevoli.
dopo avere espresso seri dubbi sulla “ragionevolezza” del ricorso
La Corte costituzionale,
indiscriminato alla clemenza ed invitato le Camere ad un uso più ponderato, ne ha poi affermato la
compatibilità con l’art 3 Cost solo se eccezionale e contenuta nei limiti ristretti di presupposti.
l’amnistia e l’indulto sono concessi
Con la riforma del 92, volta a frenare tali abusi, non più dal
su legge di delegazione, ma con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di
PDR in ogni suo articolo e nella votazione finale dell’intero testo.
ciascuna Camera,
Tale le