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1. LA MORTE DEL REO

Ha il suo fondamento in fatti naturali. Estingue il reato se avvenuta prima della condanna

definitiva (150), e la pena, se avvenuta dopo tale condanna (171).

Per molti secoli, fino alla rivoluzione francese, fu ammessa la celebrazione di processi ai defunti,

con la condanna in effigie, la combustione del cadavere, ecc, e si ritenne che la morte non

impedisse che le conseguenze penali della condanna venissero a cadere sugli eredi.

OGGI, la morte OMNIA SOLVIT: estingue la pena principale, le pene accessorie, le misure di

sicurezza e gli altri effetti penali della condanna, come pure l’obbligo del rimborso delle spese per il

mantenimento del condannato (188), opponendosi il principio della personalità penale personale al

loro passaggio su altri soggetti.

Permangono a carico degli eredi le obbligazioni civili nascenti dal reato (in quanto illecito civile),

compreso il rimborso delle spese giudiziali (198).

2. LA PRESCRIZIONE

Ha il suo fondamento in fatti naturali: è causa estintiva legata al decorso del tempo.

Le ragioni dell’istituto, di lunga tradizione, vengono ravvisate:

 Nell’attenuarsi dell’interesse dello Stato alla punizione dei reati il cui ricordo sociale si è

per il trascorrere di un periodo di tempo nel quale non si sia arrivati all’accertamento

affievolito

della responsabilità o alla esecuzione della pena inflitta

 Nell’esigenza garantista di non tenere sottoposto il soggetto alla “spada di Damocle” della

giustizia per un tempo indefinito od eccessivo con tutti gli effetti negativi sulla vita dello stesso

 Nonché anche nell’interesse di non gravare il sistema giudiziario del cumulo di processi non definiti

Meno convincenti sono le tesi per cui il decorso del tempo effettuerebbe comunque una

retribuzione, grazie al perdurare della paura della pena, o che fanno leva su una supposta emenda

del reo o sulle possibili difficoltà di prova.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Presuppone che non sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna.

è, per l’art 157

Il TEMPO NECESSARIO PER PRESCRIVERE (sostituito dalla L. n. 251/2005):

 Il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge

 Comunque, un tempo non inferiore a 6 anni, se si tratta di delitto, e a 4 anni, se si tratta di

contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria

 Il tempo corrispondente al massimo della pena edittale detentiva per i reati per i quali la legge

prevede congiuntamente o disgiuntamente la pena detentiva e la pena pecuniaria

 Il tempo di 3 anni necessario per prescrivere i reati per i quali la legge prevede pene diverse da

quella detentiva o da quella pecuniaria (sembrerebbero quelle previste per i reati di competenza

del giudice di pace)

 Il raddoppio del tempo massimo di pena per i reati di particolare allarme sociale.

Imprescrittibili sono i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, in quanto la

particolare gravità dei fatti protrae a lungo il ricordo sociale e, pertanto, non attenua l’interesse

statuale alla punizione.

PER DETERMINARE IL MASSIMO DI PENA necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena

prevista dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto (a differenza del vecchio

della diminuzione e dell’aumento

157), per le circostanze attenuanti ed aggravanti, salvo che si

nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo previsto

tratti di aggravanti ad effetto speciale,

per l’aggravante: in ogni caso non ha luogo il giudizio di prevalenza o equivalenza dell’art 69.

IL TERMINE DELLA PRESCRIZIONE DECORRE DAL MOMENTO DELLA CESSAZIONE

DELLA SITUAZIONE DI ILLICEITÀ:

 Per il reato consumato, dal giorno della consumazione (158)

 cessata l’attività del colpevole

Per il delitto tentato, dal giorno in cui è (158)

 Per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza (158)

 Per il reato di usura, dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale (644 ter)

 cessazione dell’abitualità

Per il reato abituale, dal giorno della (644 ter)

 pagamento dell’ultima rata

Per i reati ad evento frazionato (es, truffa, estorsione a rate), dal 6

Mentre presenta una sua ratio giustificativa la deroga prevista per il reato condizionato, per il quale

il termine decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata, a mero clemenzialismo si ispira la

con la modifica dell’art 158, operata dalla L. del 2005, per

deroga introdotta per il reato continuato

la quale il termine decorre non più dalla cessazione della continuazione, ma dalla consumazione di

ciascun singolo reato.

In ogni caso il dies a quo non si computa nel termine.

Si ha SOSPENSIONE del corso della prescrizione:

 Nei casi di autorizzazione a procedere

 Nei casi in cui la sospensione è imposta da una particolare disposizione di legge

 su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ovvero per ragioni di

Nei casi di sospensione

impedimento delle parti e dei difensori, al fine di evitare sia manovre puramente dilatorie

dell’imputato, sia prolungamenti sospensivi ingiustificati.

Per taluni reati particolarmente gravi la prescrizione rimane sospesa:

 Durante la latitanza dell’imputato

 Durante il tempo necessario per notificare ordini o mandati all’imputato

 Durante tutto il tempo del rinvio chiesto dall’imputato o dal suo difensore

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione:

il tempo decorso anteriormente al verificarsi della causa sospensiva si somma con il tempo

decorso dopo che tale causa è venuta meno. cause previste dall’art 160,

Si ha INTERRUZIONE della prescrizione quando intervengono le quali

l’interrogatorio reso davanti al , la fissazione dell’udienza, la sentenza o il decreto di condanna.

P.M.

A differenza della sospensione, l’interruzione non si limita a determinare una stasi nel corso della

prescrizione stessa, ma rende privo di effetti giuridici il periodo di tempo precedentemente

mostrando l’ordinamento con tali atti il “persistente interesse” alla persecuzione del

trascorso,

reato e venendo così meno lo stesso fondamento della prescrizione.

ex novo dal giorno dell’interruzione.

La prescrizione interrotta comincia, infatti, a decorrere

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi.

La sospensione e la interruzione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato,

quindi anche per i concorrenti.

Quando si procede congiuntamente per più reati connessi, la sospensione o la interruzione della

prescrizione per taluno di essi non ha effetto per gli altri.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato il quale, rinunciando, può

essere assolto con tutte le formule previste dal c.p.p., ma anche eventualmente condannato.

PRESCRIZIONE DELLA PENA

Presuppone che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna.

esclusione dell’ergastolo:

Ha per oggetto solo le pene principali, con non si estinguono le pene

accessorie e gli altri effetti penali della condanna.

Il TEMPO NECESSARIO a prescrivere è:

 Pari al doppio della pena inflitta per la reclusione (comunque non più di 30 e non meno di 10)

 per la multa e 5 per l’arresto e l’ammenda

10 anni (raddoppiati in particolari casi)

Quando però sono inflitte congiuntamente pena detentiva e pecuniaria, si ha riguardo solo alla prima.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, o in cui il

volontariamente all’esecuzione

condannato si è sottratto già iniziata della pena: in caso di

esecuzione subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo

necessario decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l’estinzione della pena, a ciascuno di essi,

anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.

In caso di delitti, l’estinzione della pena non ha luogo in particolari casi, in caso di recidiva

aggravata, o delinquenti abituali o professionali.

La prescrizione della pena non è soggetta a sospensione, né a interruzione. 7

L’AMNISTIA, L’INDULTO, LA GRAZIA

3.

Tra le c.d. “cause vengono in considerazione innanzitutto l’amnistia, l’indulto e la grazia.

di clemenza” potere di “clemenza” sovrana,

La genesi storica di tali istituti è facilmente individuabile nel tipico

della concezione assolutistico-teocratica del Monarca.

Respinti già dal razionalismo illuministico, i provvedimenti di clemenza non si conciliano con

qualsiasi finalità razionale della pena, né col principio di eguaglianza.

L’amnistia e l’indulto possono quindi trovare una loro giustificazione solo per eccezionali e pressoché

irripetibili ragioni di opportunità politica: la grazia stessa, per avendo carattere individuale, è atto di

libera discrezionalità, di fatto condizionato al risarcimento del danno e al perdono della vittima.

fare un grande abuso dell’amnistia e dell’indulto,

Nel nostro paese si continua a che fioriscono

per le ragioni più varie o per il proposito di sfollare le carceri e alleggerire il carico della giustizia.

svilimento dell’autorità dello Stato

Ciò determina uno e una diminuzione della forza della legge

penale, vanificando gli sforzi della polizia e della magistratura: il valore criminologico dei

provvedimenti di clemenza è comprovato dall’aumento degli indici di criminalità, che sempre

segue la loro concessione.

Fallito è quindi il proposito della Costituzione di ovviare a tali abusi, subordinando il potere di

concedere amnistie e indulti, che prima in pratica spettava al Governo, ad una legge di

delegazione delle due Camere. revisione dell’art 79 Cost,

Opportunamente è stata auspicata una nel senso, se non di abolire il

potere clemenziale, quanto meno di ricondurne l’uso entro limiti ragionevoli.

dopo avere espresso seri dubbi sulla “ragionevolezza” del ricorso

La Corte costituzionale,

indiscriminato alla clemenza ed invitato le Camere ad un uso più ponderato, ne ha poi affermato la

compatibilità con l’art 3 Cost solo se eccezionale e contenuta nei limiti ristretti di presupposti.

l’amnistia e l’indulto sono concessi

Con la riforma del 92, volta a frenare tali abusi, non più dal

su legge di delegazione, ma con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di

PDR in ogni suo articolo e nella votazione finale dell’intero testo.

ciascuna Camera,

Tale le

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Patrono Paolo.