Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Il principio di legalità
Parte I - (Nullum crimen, nulla poena sine lege)
Capitolo I - Il problema della legalità
Il moderno diritto penale del fatto è retto da quattro principi fondamentali:
- il principio di legalità (Nullum crimen sine lege);
- il principio della riserva di legge (operante sul piano delle fonti della legge penale);
- il principio di tassatività (operante sul piano della formulazione della legge penale);
- il principio di irretroattività (operante sul piano della validità nel tempo della legge penale);
- il principio di materialità (Nullum crimen sine actione);
- il principio di offensività (Nullum crimen sine iniuria);
- il principio di soggettività (Nullum crimen sine culpa);
Il principio di legalità formale si articola in tre sottostanti principi interdipendenti e inscindibili perché funzionalmente diretti ad un'unica finalità garantista:
che svolgono la funzione di
delimitazione dell'illecito penale. Il principio di legalità formale, esprime una scelta politica individualistico-garantista, esso può essere rinvenuto negli artt.1, 2, 199 c.p., nell'art.25 Cost. Dopo l'emanazione della Costituzione del '48 gli artt. 1 e 199 sono divenuti parte della Costituzione materiale: con la conseguenza che, per la loro modifica, sarà richiesto, come per ogni altra modifica della Costituzione materiale, il procedimento aggravato di revisione costituzionale. Tale principio tende ad evitare l'arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario e ad assicurare la certezza e l'uguaglianza giuridica, sotto un altro profilo esso richiede continui e tempestivi interventi legislativi per permettere un continuo adeguamento del diritto penale alla mutevole realtà sociale. Perno della concezione formale del reato è la fattispecie legale o tipica, ottenuta tramite la tecnica legislativa delladalla lettura dell'art. 25 della Costituzione, che stabilisce che "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Questo principio di legalità impone che la previsione di un reato sia chiara e precisa, in modo da garantire la certezza del diritto e evitare interpretazioni estensive o analogiche. La tipizzazione dei reati avviene attraverso la definizione di elementi costitutivi che devono essere presenti affinché un fatto possa essere considerato reato. Questi elementi possono riguardare l'azione compiuta, l'evento prodotto, lo scopo perseguito, la colpevolezza dell'agente, ecc. La loro presenza o assenza determina la configurazione o l'esclusione del reato. La norma penale prevede anche la pena da applicare in caso di accertamento di un reato. Le pene possono essere diverse a seconda della gravità del reato e possono comprendere sanzioni pecuniarie, restrizioni della libertà personale (come l'arresto o la reclusione) o misure alternative (come la sospensione condizionale della pena o il lavoro di pubblica utilità). È importante sottolineare che la tipizzazione dei reati e la previsione delle relative pene sono disciplinate dalla legge, che deve rispettare i principi costituzionali e i diritti fondamentali dell'individuo. Inoltre, la legge penale deve essere interpretata in conformità alla Costituzione e ai principi generali del diritto, al fine di garantire la tutela dei valori fondamentali della società.oltre che dall'inviolabilità della libertà personale (art.13 Cost.) dai principi: a) della riserva di legge; b) di tassatività; c) della responsabilità personale; d) del finalismo rieducativo; Differenze sostanziali e strutturali fra illecito penale e altri illeciti giuridici: a) le fonti, riserva di legge per illecito penale; la formulazione, l'illecito penale è un illecito di modalità di lesione; b) l'elemento soggettivo, l'illecito penale deve essere causalmente e psicologicamente proprio del soggetto agente. Capitolo III - Il principio della riserva di legge FOIS - Nel nostro ordinamento la ratio della riserva di legge è da individuare essenzialmente in stretta connessione con la procedura ed il regime ("trattamento") tipici della legge. Tale istituto è finalizzato a limitare il potere della maggioranza legislativa, e ad assicurare contro di questa una migliore tutela obiettiva dellaCostituzione. Può accennarsi alla possibilità di riconnettere la riserva: al controllo che il Capo dello Stato esercita preventivamente sulla legge mediante rinvio alle Camere con messaggio motivato (art.74 Cost.); al referendum popolare abrogativo delle leggi ordinarie (art.75 Cost.).marcata differenza: il principio di legalità garantisce la certezza, quello di riserva di legge garantisce la libertà ed i diritti individuali, ed in particolare, nel campo penale, garantisce la libertà personale dalle arbitrarie menomazioni dell'esecutivo. La riserva assume importanza specifica allorché si è passati da un sistema a costituzione elastica (Statuto Albertino) ad una struttura costituzionale rigida (Costituzione repubblicana). Ciò perché vengono fissati i rapporti intercorrenti tra la legge e le eventuali fonti normative subalterne e le disposizioni di rango costituzionale si pongono come limite all'azione già a livello legislativo. La dottrina dominante è propensa a sostenere la natura assoluta della riserva con funzione di garanzia per il cittadino.
La prima problematica della riserva di legge si articola nella questione se il potere di intervento in materia penale, sia riservato
Al Parlamento statuale o possa essere esercitato anche dalle Regioni. L'opinione prevalente è quella di escludere le leggi regionali come fonti di diritto penale:
- L'art.117 Cost. non include la materia penale (il diritto penale si definisce per tipo di disciplina e non per materia!);
- Violazione del principio di uguaglianza ex art.3 Cost., criticabile in quanto la situazione locale potrebbe avere una disciplina differente, come allo stesso modo sono previste potestà legislative in materia specifiche ex art.117 Cost.
- Per la dottrina dominante la riserva di legge è riferita alla legge statale, salvo la competenza regionale nella disciplina delle sanzioni amministrative; visti i divieti imposti alla normazione regionale dall'art.120/2,3 Cost., a maggior ragione si ritiene che la Regione non possa produrre norme penali limitative della libertà.
La questione circa le fonti di diritto ammissibili in materia penale resta pur sempre aperta.
Nella diversa prospettiva dei rapporti tra norme primarie e norme discendenti da fonti secondarie. Ciò perché nell'ordinamento penale italiano sovente il precetto "primario" viene integrato, più o meno radicalmente, da proposizioni normative poste da fonti secondarie: provvedimenti amministrativi, regolamenti, leggi regionali ecc. Anomalia del nostro sistema penale ed elemento di attrito fra la riserva cd. assoluta e quella relativa, è la norma penale in bianco. [riserva assoluta], [riserva relativa]. Vi sono varie Teorie in merito a tale formulazione della fattispecie penale: si riallaccia alla concezione sanzionatoria del diritto penale, che conterrebbe soltanto le sanzioni di 1) precetti stabiliti da altri rami del diritto, l'individuazione del fatto da penalizzare è delegabile ad altra fonte, resta ferma l'intenzione originaria del legislatore nel procedere alla penalizzazione dello stesso (norma penale in bianco, come norma
senza precetto);- si riallaccia alla concezione costitutiva del diritto penale, secondo cui in tale norma il legislatore
- quindi l'ordine dell'autorità non fa parte della
L'artificiosità emerge in tutta la sua insufficienza con riferimento all'art.650 c.p., la impossibilità,* qualora si dovesse far esclusivo riferimento alla formulazione legislativa contenente al sanzione, di individuare le stesse grandi linee della fattispecie del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, così come delineate da tale articolo, se è vero, come è vero, che né il soggetto agente, né l'azione, né il bene giuridico tutelato possono essere individuati facendo a meno del contributo che alla fattispecie tutta riesce a fornire il contenuto.del provvedimento richiamato. L'obbligo di obbedienza sanzionato, il legislatore non ha fatto altro che attribuire la sanzione ad un obbligo del tutto indeterminato. Per garantire il principio di tassatività non si può quindi, a nostro avviso, violare quello della riserva di legge: la tassatività della fattispecie penale deve certamente essere garantita, ma deve emergere direttamente dalla norma dettata dal legislatore. Vi è un argomento molto persuasivo che emerge dal complesso delle norme costituzionali, il quale consente di sostenere l'assunto della assolutezza della riserva di legge dall'art. 25/2 della costituzione. L'art. 113, pur diretto a sancire il principio dell'azionabilità delle pretese del cittadino, concorre altresì a determinare il valore del principio di legalità. Per rendere effettiva la tutela prevista dall'articolo medesimo è indispensabile che gli atti amministrativi impugnati.
Siano suscettibili di controllo, tramite un confronto in concreto tra tali atti e le norme che dettano la loro disciplina. Se la legge non contiene essa non può essere utilizzabile elementi idonei a circoscrivere la discrezionalità dell'amministrazione, in sede giurisdizionale come termine di raffronto per giudicare della legittimità degli atti emanati in base alle sue previsioni.
La legge, pertanto, in base all'art.113, come è stato esattamente rilevato, "è costituzionalmente vincolata ad avere un dato contenuto, ossia a disciplinare anche nella sostanza la materia in relazione alla quale attribuisce poteri agli organi dell'esecutivo, con la conseguenza che sarebbe ora illegittima l'emanazione di una legge che si limitasse al mero conferimento di un potere, senza porre le norme relative alla disciplina del medesimo, norme idonee ad essere utilizzate per giudicare della legittimità degli atti di esercizio del potere."
La norma di cui all'art. 650 può essere definita come una "nuvolone" - la norma a contenuto multiplo e variabile: si avrà cio