CAPITOLO 1
I delitti contro il patrimonio appartengono alle costantid del diritto penale, rientrando la tutela dell'altruità
patriomoniale, pubblica o privata, tra le condizioni base di una società organizzata. Appartengono altresì alle variabili
del diritto penali, in quanto storicamente condizionati sia dal tipo di ordinamento, sia dall'evoluzione socio-
economica-tecnologica.
Dalla criminologia sono stati studiati i diversi profili:
1. Delle cause della criminalità patrimoniale . Povertà e squalificazione sociale. Confutabile perchè allo sviluppo
economico è seguito un aumento della criminalità, inoltre la criminalità è presente anche nelle classi sociali
più abbienti e in ultima analisi la motivazione economico appropriativa può essere la più varia.
2. Delle tipologie di delinquente patrimoniale . Più vasta per età, sesso, tipologia di beni modalità (violento -
fraudolendo)
3. Della vittimonologia . Dipendono da manifestazioni di natuar psicofisica, professionale, patrimoniale,
caratteriale
La disciplina è contenuta:
1. art. 624-649 c.p.
2. Art. 230-237 c.p.m.p.
3. Art. 1135-1149 Cod. Nav.
Si può trattare di reati:
1. Monoffensivi . Offensivi esclusivamente di interessi patrimoniali.
2. Plurioffensivi . Offensivi anche dell alibertà personale.
Il codice del 1930 è stato largamento modificato per eccesso di tutela di certe sue parti e per difetto inerentemente
alla previsione di reati relativamente moderni (introduzione nuovi delitti – modificazione fattispecie – attenuazione o
inasprimento sanzionatorio – perseguibilità a querela – rigore processuale)
Per soddisfare l'esigenza di una ricostruzione del sistema dei delitti patrimoniali occorre fare riferimento:
1. Classificazioni oggettive soggettive . Il patrimonio svolge la duplice funzione:
Limite esterno . Contrassegna l'omogeneità patrimoniale della categoria caratterizzata dall'offesa a
• interessi economico-patrimoniali individuali.
Limite interno . Porta a escludere la sussistenza del delitto patrimoniale nei casi in cui il fatto concreto
• non comporti una reale offesa al patrimonio.
All'interno della comune oggettività giuridica patrimoniale, qual è il principium individuationis che permette
di contraddistinguere i singoli delitti?
BIPARTIZIONE TEDESCA . Classificazione fondata sulla distinzione tra reati contro la proprietà (ovvero
• patrmonaili in senso lato – oggetto giuridico signoria sulle cose – mero pregiudizio a tale potere) e
contro il patrimonio in senso stretto (oggetto giuridico patrimonio come entità economica complessiva
– richiesto il danno patrimoniale). Tale bipartizione è posta in crisi dalla tendenza a materializzare i reati
contro la proprietà e dematerializzare i reati contro il patrimonio in nsenso stretto.
2. Classificazione fondata sull'offetto giuridico specifico . Nell'ambito della comune oggettività giuridica del
patrimonio, i singoli delitti si contraddistinguono, fondamentalmente in base a connotti tipici, quale la
modalità di lesione. Rileva quindi la distinzione tra reati monoffensivi e plurioffensivi.
3. Classificazione incentrata sul movente . Espressione di un diritto penale a base soggettivistica, incentrato su
atteggiamenti interiori e su tipi di autore, tende a spostare il disvalore su finalità e modalità. Distingue tra:
Delitti col fine di profitto – animus lucrandi .
• Delitti col fine di danno – animus nocendi .
•
4. Classificazione incentrata sul tipo di risultato patrimoniale :
Delitti di arricchimento . Comportano un trapasso di valori da patrimonio a patrimonio.
• Delitti di impoverimento . Si esauriscono nella mera diminuzione patrmoniale per la vittima, esnza
• correlativo per l'agente.
5. Classificazione incentrata sul mezzo . Priva di valore scientifico e interpretativo. Distingue tra:
Delitti mediante violenza alle persone e cose.
• Delitti mediante frode.
•
6. La classificazione per tipo di aggressione . Le singole figure criminose si stagliano in funzione dei dirrenti tipi
di condotta, considerati nella loro diversa attitudine offensiva. Tale classificazione svolge una duplice
funzione:
Funzione politico garantistica . Tiene ancorati i reati patrimoniali ad una concezione oggettivistica del
• diritto penale, incentrata sul fatto offensivo, portando altresi a correggere quelle componenti
soggettivistiche che sussistono nell'attuale disciplina e contrastano con il prinicpio di offensività;
risponde alle esigenze di frammentarietà-tassatività del diritto penale essendo i delitti patrimoniali reti
di modalità di lesione; offre criteri di tecnica legislativa per eliminare eccessi casistici; consente meglio
di individuare le lacune di tutela da colmare de jure condendo.
Funzione dogmatico-interpretativa primaria . Ravvisandosi nel tipo di aggressione l'effetto illuminante
• della fattispecie patrimoniale. La summa divisio dei delitti patrimoniali va effettuata tra:
Delitti di aggressione unilaterale. Il reo sceglie la via diretta sulla cosa, la vittima subisce il reato. La
mancanza di disposizione patrimoniale costituisce implicito requisito negativo, in quanto il risultato
patrimoniale pregiudizievole deve verificarsi al di fuori di un qualsiasi consenso della vittima. Scelta
tale via di aggressione, l'agente è costretto:
- a ricorrere agli schemi della sottrazione qualora non abbia già la piena e autonoma disponibilità
materiale della cosa. Oppue del signoreggiamento della cosa uti dominus.
- a ricorrere allo schema dell'annullamento o riduzione della funzione strumentale della cosa.
- a ricorrere agli schemi della mera turbativa o spoglio.
- a ricorrere, allorchè investito per legge o negozio giuridico di poteri incidenti sull'altrui sfera
patrimoniale, allo schema dell'abuso di poteri.
Delitti con la cooperazione artificiosa della vittima. Il reo mette a partito gli schemi dell'autonomi
privata. La vittima contribuisce a produrre il risultato patrimoniale pregiudizievole. L'atto di
disposizione patrimiale costituisce implicito requisito positivo, concretandosi in esso la
cooperazione artificiosa della vittima, poichè carpita con inganno, violenza, minaccia. Scartate le
vie dell'aggressione unilaterale, per consentire l'atto di disposizione della vittima si aprono diversi
schemi ontologici:
- sfruttamento di una preesistente situazione di svantaggio. Debolezza psichico-economica.
- uso di violenza, minaccia, frode (estorsione-truffa).
- perpetrazione e consolidamento di una situazione patrimonialmente pregiudizievole
La definizione dei concetti penalistici propri anche di altri rami del diritto .
Le fattispecie patrimoniali sono formate:
1. Da elementi concetttuali rigidi. Concetti descrittivo-naturalistici.
2. Da elementi concettuali elastici. Concetti normativo-valutativi.
Per quanto riguarda il significato penalistico dei concetti normativi, bisogna risolvere la controversia tra:
1. Tesi pancivilistica . Muovendo dalla natura meramente accessoria del diritto penale ritiene che il signfiicato
possa desumersi esclusivamente dal diritto privato.
2. Tesi autonomistica . Muovendo dalla natura costitutiva del diritto penale, il significato da attribuirsi ai termini
di origine privatistica deve determinarsi sempre in via autonoma.
3. Tesi relativistica . Maggioritaria. Non nega nè afferama la coincidenza tra nozioni penalistiche privatistiche,
trattandosi di un problema di interpretazione teleologica. Tale interpretazione deve guardare ai risultati
pratici, quindi alle finalità pratiche di tuetuela della norma (metodo esegetico-sperimentale: eliminatiozne di
significati assurdi, insufficienti, incorenti...).
Analizziamo ora i singoli elementi idonei a spiegare le singole fattispecie di reati contro il patrimonio:
PATRIMONIO
1. .
Beni di sicuro rilievo costituzionale sono il patrimonio, il diritto di proprietà, l'autonomia negoziale e libera
iniziativa economica. Si tratta di beni-mezzo (secondari, rispetto ai beni-fine che sono quelli personali). Il
patrimonio, essendo in funzione strumentale personalistica, deve di principio abbracciare tutte le cose atte a
soddisfare bisogni umani, materiali, spirituali. Tali beni devono sottostare al principio di necessarietà della
sanzione penale. Per quanto riguarda la definizione di patrimonio possiamo distinguere:
Concezione giuridica . Patrimonio come somma di rapporti giuridici. Danno patrimoniale inteso come
• danno in senso giuridico (perdita o limitazione di tale diritto). Pecca per difetto, ricomprendendo solo i
diritti soggettivi perfetti ed escludendo quelli non ancora contretizzatisi. Pecca per eccesso perchè
dematerializza il danno patrimoniale; anticipa il momento della realizzazione del danno, nei reati con
cooperazione della vittima, all'atto dispositivo.
Concezione economica . Patrimonio come complesso di beni economicamente valutabili, appartenenti
• di diritto e di fatto a un soggetto. Danno patrimoniale inteso in senso economico. L'accertamento
richiede un bilanciamento economico consuntivo. Pecca per difetto perchè lascia prive di tutela le cose
con valore affettivo, le parti del corpo umano, e le condotte che portano a una riduzione della capacità
strumentale del patrimonio ma non della sua consistenza. Pecca per eccesso perchè tutela posizioni
patrimoniali istaurati in modo illecito o delittuose. Adegua però la tutela del patrimonio al principio di
offensività.
Concezione giuridico economica . Il patrimonio è un insieme di rapporti giuridici valutabili
• economicamente e facenti capo a un soggetto.
Occorre muovere da una concezione giuridico-funzionale-penalistica che tenga conto della giuridicità del
patrimonio e della strumentalità personalistica. Deve considerarsi patrimonio ai fini penali il complesso dei
rapporti giuridici facenti capo ad una persona ed aventi per oggetto ultimo cose dotate di funzione
strumentale, della capacità cioè di soddisfare bisogni umani, materiali o spirituali. Tale definizione consente:
di comprendere tutte e soltanto le aggressioni che tale strumentalità alterano.
• di salvaguardare la natura tipica dei reati di danno ai delitti con la cooperazione della vittima.
• di ridisciplinare i reati contro il patrimonio in termini di offesa essendo più lesivo della strumentalità
• patrimoniale il danneggiamento del furto.
La strumentalità patrimoniale meritevole di tutela va determinata:
nè con parametri meramente obiettivi economici. Si opppone il personalismo costituzionale, il
• principio pluralistico, e perchè inadeguato con concezione strumentale-funzionale.
Nè con parametri meramente soggettivi. Si oppongono i principi di tassatività-certezza giuridica e
• dell'estrema ratio.
Con parametri oggettivo-soggettivi, che consentono di obiettivizzare anche le valutazioni personali
• sulla strumentalità delle cose
Circa il contenuto, la parte attiva del patrimonio è costituita dai rapporti giuridici inerenti a cose, siano essi
reali o obbligazionari e le aspettative di diritto.
Il patrimonio è tutelato nella specificità o unitarietà dei rapporti patrimoniali? In entrambi i casi.
COSA
2. .
Nelle aggressioni:
Unilaterali . Immediatamente dirette sulla cosa, quale oggetto materiale tipico della condotta. Cose
• mobili, immobili.
Con la cooperazioen della vittima . La condotta criminosa ha come obiettivo immediato l'atto di
• disposizione patrimonialmente dannoso, che come tale deve comportare, quale eventu ultimo, una
diminuzione della strumentalità del patrimonio.
Quale nucleo del concetto di patrimonio inteso in senso funzionale-personalistico, cosa patrimoniale-penale
è ogni entità fisico-materiale del mondo esterno, diversa dall'uomo e dal cadavere, spazialmente definita,
autonomamente esistente, avente la capacità strumentale di soddisfare un bisogno umano, materiale o
spirituale, e perciò di formare oggetto di diritti patrimoniali. Sono quindi requisiti imprescindibili:
Materialità-fisicità .
• Definitezza spaziale .
• Esistenza autonoma .
•
Sono quindi cose in senso penale-patrimoniale:
Gli oggetti corporali . Aventi valore di scambio o anche non economico (spirituale affettivo), rispondenti
• a un interesse del soggetto a possederli, secondo il giudizio della generalità dei consociati.
Le energie . Le quali hanno come requisiti, il valore econmico e la spossessabilità. Perchè la captazione
• dell'energia altrui costituisca reato è necessario che si traduca in danno patrimoniale per il soggetto
passivo e profitto per il soggetto agente. Non comprese energie animali o umane.
Cosa mobile è ogni casa che può essere materialmente spostata dalla sfera patrimoniale altrui alla propria
(più ristretta perchè non comprende beni immateriali e più ampia comprende anche le cose immobili
mobilizzate). Cosa immobile è la cosa non mobile.
OGGETTO GIURIDICO E ALTRUITA'
3. .
L'altruità è prevista come attributo:
della cosa nella quasi totalità dei delitti di aggressione unilaterale.
• Del danno nei più significativi delitti con la cooperazione della vittima.
•
Si discute se altrui debba considerarsi la cosa:
in proprietà di altri, con la conseguente esclusione del proprietario come soggetto attivo del reato;
• oppure su cui altri hanno un diritto di godimento oppure il mero possesso o addirittura la semplice detenzione,
• con la conseguenza che pure il proprietario può essere soggetto attivo e possono trovare tutela penale anche le
mere relazioni di fatto con la cosa, persino illecite. Se il proprietario della cosa, oggetto dell'atto dispositivo
dannoso, il titolare di un diritto di godimento sulla stessa, il mero possessore o il semplice detentore.
Nel procedimento ermeneutivo, l'altruità presa di per sè, in verità, svolge con sicurezza soltanto con una
funzione negativa. Sta ad indicare che la cosa non deve essere:
nè nullius o communi omnium;
• nè propria, cioè nella piena ed esclusiva signoria dell'agente. In breve: che deve essere legata da una relazione di
• interesse con altro soggetto.
Il suo contenuto positivo va determinato in funzione dell'oggettività giuridica, essendo ad essa connesso e
variando col variare di essa.
In base alla naturale attitudine offensiva dei diversi tipi di condotta, cioè alla sfera di interessi da questa
necessariamente offesi. Il che porta, rispetto ad una serie di fattispecie, ad un tendenziale ampliamento della
sfera di tutela nei casi in cui sulla medesima cosa converga una pluralità di relazioni in capo a soggetti diversi,
e ad una molteplicità di soggetti passivi.
Si ha un ampliamento della tutela che attribuiva la penale actio furti non solo al proprietario, ma a chiunque
interest rem salvam esse. E che trova conferma:
sia nella moderna evoluzione dei reati patrimoniali.
• Sia nella costituzione impone una reinterpretazione dei delitti contro il patrimonio alla luce del triplice
• dato:
- che la proprietà, in quanto subordina al limite della funzione sociale, gode di una garanzia costituzionale più
attenuata rispetto al passato e che non sembra che possa essere tutelata quando diventa strumento di
sopraffazione rispetto alle altrui posizioni patrimoniali di godimento, parimenti essenziali per il
soddisfacimento dei bsogni dell apersona umana.
- che l'art. 41, tutelando la libertà di iniziativa economica privata, configura un tipo di ordinamento in cui
acqiustano rilievo e tutela costituzionale anche altre relazioni con la cosa, diverse dalla proprietà, ma non
meno coessenziale ad esso.
- che la propietà oggetto delle garanzie dell'art. 42 viene intesa latu sensu, comprensiva anche di altre relazioni
con la cosa, per cui la tutela della proprietà stricto sensu non preclude la tutela penale nè di altri interessi
patrimoniali, offesi insieme al diritto di proprietà, nè di altri interessi patrimoniali, offesi insieme al diritto di
proprità, nè di questi interessi contro le aggressioni del proprietario.
Sia nel Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede il
• diritto al rispetto dei propri beni.
Sia nello stesso codice. E poichè l'appartenenza viene intesa dalla prevalente dottrina nella sua
• accezione civilistica di titolarità di un diritto, anche limitato, su un bene, analoga portata attribuita
innanzitutto all'altruità del danneggiamento, non potensodi ammettere due diverse sfere di tutela per
due fatti ontologicamente identici, come pure all'altruità nel furto, non essendo giustificabili anche
rispetto a tali due tipi di reato una diversità di ambito di tutela; sia nel crescente riconoscimento del
suddetto ampliamento di tuela della dottrina e della giurisprudenza.
Tale evoluzione storica si è espressa nel senso di un ampliamento di tutela. Il problema dell'oggetto della
tutela e dei soggetti passivi va risolto in termini non in alternativa ma di coesistenza di plurimi interessi e
soggetti passivi, superandosi in questo modo le incongruenze e gli anacronismi delle opposte soluzioni che
polarizzano l'oggetto giuridico sulla sola proprietà o sul solo possesso.
Coesistenza nel senso che:
soggetti passivi possono essere sia il proprietario sil il titolare di altra relazione con la cosa.
• Il titolare di tale relazione può essere tutelato contro le aggressioni non solo di terzi, ma anche di
• titolari di altre relazioni con la cosa stessa.
Solo il consenso dei vari soggetti passivi scrimina, mentre il consenso prestato soltanto da taluno di
• essi esclude solamente questi dalla cerchia dei soggetti passivi e legittimati a querelare.
Il diritto di querela spetta a tutti i soggetti passivi, restando
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