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I delitti contro la vita

Tutela della vita umana

La tutela della vita umana “fin dal suo inizio” e “fino alla fine”.

Caso A

Tizio si introduce nell’ospedale Alfa, recandosi nel locale di rianimazione in cui si trovava ricoverata sua moglie Caia. Quest’ultima versa in condizioni gravi che, ad avviso dei medici, comportano possibilità di vita estremamente ridotte. Tizio, minacciando il personale sanitario con una pistola scarica, disattiva il ventilatore artificiale che assicura le funzioni respiratorie della donna e, trascorso qualche minuto, chiede che venga accertata la morte di Caia. Ottenuta una conferma in tal senso, abbandona l’arma, mette la fede nuziale all’anulare sinistro della moglie e si consegna alla polizia, dichiarando altresì che non sussisteva alcun preventivo “patto di morte” con sua moglie. In primo grado Tizio riposta una condanna per omicidio volontario. I giudici di secondo grado, tuttavia, assolvono Tizio, perché al momento del distacco del ventilatore Caia versava in condizioni talmente gravi (mancanza di respirazione autonoma, polmoni e cuore danneggiati, differente diametro delle pupille) da non potersi escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che, malgrado la sussistenza di un’attività cardiocircolatoria e respiratoria assicurata artificialmente, non fosse già intervenuta la morte celebrale.

Caso B

Tizio e Caia lavorano, rispettivamente come medico ginecologico e come ostetrica, presso la clinica Alfa. Sempronia si rivolge ai due sanitari perché è stata diagnosticata una grave patologia al feto che porta in grembo ma, essendo già alla 26° settimana di gravidanza, non può interrompere la stessa presso una struttura pubblica. Tizio e Caia rassicurano la donna sulla possibilità di procedere all’aborto, dietro pagamento di 15.000 euro. Tizio induce artificialmente Sempronia al parto e, con l’aiuto di Caia, procede poi alla violenta soppressione del bambino che, pur affetto da gravi patologie, era in grado di respirare autonomamente al momento della nascita. Tizio e Caia vengono condannati per omicidio volontario.

Le fattispecie di omicidio nell’impianto originario del codice penale

I delitti di omicidio, pur rappresentando la “costante più costante del diritto penale”, hanno subito significative modifiche ad opera del legislatore più recente. Il sistema originario del codice Rocco prevedeva tre fattispecie di omicidio comune che, sia pure con alcune modifiche, sono tuttora vigenti, differenziandosi sul piano dell’elemento soggettivo:

  • L’omicidio doloso (art. 575 c.p.);
  • L’omicidio colposo (art. 589 c.p.);
  • L’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.).

Il fatto che nei delitti di omicidio sia ravvisabile l’intera gamma dell’elemento soggettivo è chiaro indice dell’intento di apprestare una tutela incisiva a fronte di un bene rilevante come la vita umana. Accanto alle fattispecie di omicidio comune, sono poi previste fattispecie speciali di omicidio, punite meno severamente rispetto all’omicidio doloso:

  • L’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.);
  • L’infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale (art. 578 c.p.).

Abrogazioni e modifiche legislative

La l. n. 442/1981 ha abrogato il sistema di delitti commessi per causa d’onore previsti nella versione originaria del codice penale. Si trattava di fattispecie che prevedevano pene irrisorie per l’uomo che commettesse atti di lesioni o di omicidio nei confronti di una donna adultera o in conseguenza dell’onta derivante dal tradimento subito. I delitti in questione si ponevano in contrasto con la Costituzione.

In particolare, l’ormai abrogato art. 587 c.p. prevedeva l’attenuazione della responsabilità o, nel caso di percosse, addirittura la sua esclusione, qualora i fatti di omicidio o lesioni fossero commessi a danno del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui se ne scoprisse l’illegittima relazione carnale o nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della sua famiglia, estendendo il medesimo trattamento di favore alla morte o alle lesioni commesse a danno di colui che intrattenesse l’illegittima relazione carnale con la donna fedifraga.

La formulazione originaria dell’art. 578 c.p. prevedeva una pena attenuata per colui che cagionasse la morte di un neonato immediatamente dopo il parto o di un feto durante il parto per salvare l’onore proprio o di un prossimo congiunto. L’attuale art. 578 c.p. punisce con una pena ridotta rispetto a quella di cui all’art. 575 c.p., la madre che cagioni la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, oppure del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono morale o materiale connesse al parto. Il secondo comma precisa che agli eventuali concorrenti si applichi la pena della reclusione non inferiore ad anni 21, ma, qualora gli stessi abbiano agito al solo fine di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Discussione sulle condizioni di abbandono

Si discute se le condizioni di abbandono morale e materiale debbano essere intese in un’accezione soggettiva od oggettiva: sembra preferibile ritenere che la più mite risposta sanzionatoria nei confronti della sola madre derivi da un minor disvalore soggettivo del fatto commesso, e che quindi le condizioni di abbandono individuino un elemento a contenuto esclusivamente psicologico.

Si pensi al caso di una giovane donna che, scoprendo di essere incinta a seguito di una relazione con un uomo sposato, il quale non vuole occuparsi né della gravidanza né del bambino, decida di sopprimere il neonato appena dopo il parto: si ipotizzi che la ragazza, risiedendo in una grande città, avrebbe avuto la materiale possibilità di rivolgersi alle strutture competenti per praticare un’interruzione volontaria di gravidanza o, ancora, che alcuni dei suoi familiari, venuti a conoscenza della situazione, le fossero rimasti accanto.

Se le condizioni di abbandono fossero valutate in chiave unicamente oggettiva, dovrebbe senza dubbio applicarsi la fattispecie di omicidio volontario; potrebbe invece ipotizzarsi un’operatività dell’art. 578 c.p. qualora la situazione soggettiva della madre la abbia condotta a esasperare la condizione nella quale versava, determinandola al compimento del gesto estremo.

Tutela dell’inizio della vita: i delitti di aborto in una prospettiva storica

La fattispecie di infanticidio rivela una stretta connessione storica con i delitti di aborto: l’infanticidio rappresentava il rimedio a una gravidanza indesiderata, cui spesso si ricorreva quando fosse difficile o impossibile, per la donna, ricorrere a pratiche di aborto legale. Nel Codice Rocco i delitti di aborto erano inseriti tra i delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe: l’obiettivo era quello di un potenziamento della popolazione nazionale o, comunque, di una preservazione dell’integrità della stirpe.

  • Aborto di donna non consenziente (art. 545);
  • Aborto di donna consenziente (art. 546);
  • Aborto procuratosi dalla donna (art. 547).

Non era prevista una fattispecie di aborto colposo, ma l’aborto compariva nel catalogo delle circostanze aggravanti dei delitti di lesione. Sempre come conseguenza aggravante delle lesioni personali era poi previsto l’acceleramento del parto.

Svolta costituzionale e dibattito sull'aborto

Con l’entrata in vigore della Costituzione, si è avvertita tutta l’inadeguatezza di un sistema di tutela di stampo essenzialmente repressivo e ispirato ad un’ottica di carattere superindividuale. Il momento di svolta arriva nel 1975, con la celeberrima sent. n. 27 della Corte costituzionale. Era stata sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 546 c.p., nella parte in cui rendeva penalmente rilevante l’aborto su donna consenziente anche quando fosse accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico e l’equilibrio psichico della donna, senza che tuttavia ricorressero gli estremi dello stato di necessità. La Corte costituzionale ritenne fondata la questione e dichiarò la parziale illegittimità dell’art. 546 c.p.

Il dibattito sull’aborto divenne dunque pubblico e, pur traendo alimento dal contesto politico delle rivendicazioni femministe e dalle contestazioni ai capisaldi di una società clericale, si trovò ad essere inquadrato secondo gli strumenti offerti dal diritto. Sono almeno due gli aspetti fondamentali che emergono dalle motivazioni del giudice delle leggi:

  • Accanto al benessere fisico della donna fa la sua comparsa l’equilibrio psichico della stessa;
  • Nell’opera di bilanciamento realizzata dalla Corte costituzionale, vengono posti a confronto due interessi diversi:
    • La salute della madre;
    • La vita del nascituro.

I piatti della bilancia sono in realtà fortemente squilibrati a favore della donna. La Corte costituzionale osserva che non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita, ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona deve ancora diventare. Si tratta di affermazioni che portano in primo piano la questione relativa alla natura giuridica del concepito.

Posizioni giuridiche sul concepito

Da un punto di vista logico, sembrerebbe che le soluzioni praticabili siano due:

  • La prima è quella fondata su una differenziazione totale tra nato e concepito, in base alla quale solo il nato è soggetto di diritto, mentre il concepito è degradato a mera “parte del corpo della donna”; come tale sottoposto al medesimo regime di disponibilità previsto per le altre parti del corpo umano;
  • La seconda è quella della equiparazione totale tra nato e concepito, che conduce a riconoscere al concepito pari dignità e consistenza giuridica del nato, con la conseguenza per cui la sua tutela resta affidata ai delitti di omicidio: la vita del concepito può dunque subire compromissioni solo per la salvaguardia di un’altra vita umana, quando la stessa sia pregiudicata dallo sviluppo ulteriore della gravidanza, mentre non rileverebbero interessi diversi, a partire dalla tutela “ampia” della maternità.

I vari ordinamenti giuridici hanno però mostrato un atteggiamento misto di reticenza e di imbarazzo rispetto a questi due modelli, ritenendo infine che il concepito è una vita umana, ma non è ancora una persona; è soggetto e non oggetto ma, in quanto persona solo in potenza e non ancora in atto, è meritevole di una tutela “inferiore” rispetto a quella assicurata al soggetto già nato. Nell’ambito di questo modello intermedio sono almeno tre le soluzioni praticabili:

  • La c.d. regolamentazione secondo termini, che prevede la fissazione di un termine entro cui sia possibile interrompere la gravidanza senza la sussistenza di condizioni ulteriori. La decisione di ricorrere alla pratica abortiva viene demandata alla donna, sulla base del mero rispetto dei limiti temporali;
  • La c.d. regolamentazione secondo indicazioni: l’interruzione di gravidanza è consentita solo in determinate situazioni preventivamente e tassativamente individuate dal legislatore che, sulla base di presupposti oggettivi, limitano la scelta della donna;
  • La c.d. regolamentazione secondo indicazioni legata a termini, che rappresenta una sintesi dei due schemi precedenti.

Legge n. 194 del 1978

La terza via è quella seguita dal legislatore italiano con la l. n. 194 del 1978; con essa si abbandona la via della repressione dell’aborto e si intraprende quella di una legalizzazione sotto condizioni, anche al fine di prevenire gli aborti clandestini. Dall’assetto collettivistico delineato dal Codice Rocco si passa ad una visione di stampo personalistico-individuale, più in linea con le indicazioni della Carta costituzionale. Gli interessi personalistico-individuali che vengono in considerazione sono due:

  • Quello della madre;
  • Quello del nascituro.

L’art. 1 della l. n. 194/1978 sembra porli sullo stesso piano, disponendo che: lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. In realtà, il principio di autodeterminazione della madre si vede attribuito un ruolo determinante. Questo non vuol dire che il nostro ordinamento riconosca un vero e proprio “diritto ad abortire”, ma significa che, nelle condizioni entro le quali è ammessa un’interruzione di gravidanza, il legislatore accorda una posizione di indubbio rilievo alla scelta della madre e alla tutela del suo benessere.

Disciplina dell’interruzione di gravidanza

Il sistema delineato dalla l. n. 194 del 1978 assume come discrimen cronologico la soglia dei 90 giorni dall’inizio della gravidanza. Prima dei 90 giorni la donna può chiedere l’interruzione:

  • Quando accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. [Art. 4]

Il medico non avrebbe tuttavia alcun potere-dovere di accertare le condizioni previste dalla legge al fine di esprimere parere sfavorevole all’interruzione della gravidanza.

L’art. 6 dispone che dopo i 90 giorni, l’interruzione di gravidanza può essere praticata:

  • Quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  • Quando siano accertati i processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

I delitti di aborto nel sistema vigente

Le fattispecie penali previste dalla l. n. 194 possono essere idealmente divise in due blocchi:

  • Gli artt. 17 e 18 prevedono le ipotesi di interruzione di gravidanza senza il consenso della donna. In tali casi, non è prevista alcuna responsabilità della donna. Il legislatore prevede:
    • Aborto colposo (art. 17);
    • Aborto doloso (art. 18, comma 1, che punisce chi cagiona l’interruzione della gravidanza senza il consenso della donna);
    • Aborto preterintenzionale (art. 18, comma 2, che punisce chi cagioni l’interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna).

Le ipotesi b. e c. sono parificate sul piano della risposta sanzionatoria: la reclusione da 4 a 8 anni. L’omicidio doloso invece non assorbe il reato di procurato aborto: si risponderà quindi di entrambe le fattispecie di reato, in regime di concorso formale.

L’art. 19 prende invece in considerazione l’interruzione volontaria della gravidanza in violazione della procedura prevista dalla l. n. 194 del 1978. In questi casi anche la donna, che aderisce volontariamente e consapevolmente, risponde, sia pur con pene ridotte.

Aborto colposo (art. 593-bis c.p.)

L’art. 593-bis c.p. punisce, con la reclusione da 3 mesi a 2 anni, chiunque cagioni a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza. La pena prevista è diminuita fino alla metà per il soggetto che cagioni per colpa un parto prematuro. In entrambi i casi, la pena è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. Nessun dubbio sul fatto che risponda di aborto colposo l’ostetrica, incaricata di eseguire un tracciato cardiotocografico, all’esito del quale si evidenzi un’anomalia cardiaca del feto, che ometta di informare tempestivamente il medico di turno o, ancora, il medico che rinvii un parto cesareo già programmato come urgente, omettendo di proseguire il monitoraggio nonostante fossero stati rilevati sintomi di tachicardia fetale.

Più problematico si presenta invece il caso di chi cagioni, per colpa, un incidente stradale, dal quale derivi la morte di una donna incita e del feto che la stessa porti in grembo. Secondo una prima impostazione non si ravviserebbe ostacolo alcuni all’operatività dell’attuale art. 593-bis c.p.; secondo altri, il soggetto potrebbe rispondere (anche) di aborto colposo solo nel caso in cui fosse a conoscenza dello stato di gravidanza della donna.

La Corte di cassazione, in un caso riguardante l’investimento di una donna incinta che stava attraversando la strada, ha confermato la condanna per omicidio colposo, ma non anche quella per aborto colposo, non emergendo alcun elemento da cui ricavare la prevedibilità dell’evento.

La lettura restrittiva dell’art. 593-bis non risulta del tutto convincente, in quanto la disposizione in questione prevede come circostanza aggravante l’ipotesi in cui l’interruzione di gravidanza o il parto prematuro derivino dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: si tratta di regole che sono del tutto assimilabili a quelle in materia di circolazione stradale e che, soprattutto, non sempre sono specificamente dirette alla tutela della gravidanza e del nascituro. Risulterebbe quindi irragionevole escludere dalla fattispecie casi analoghi a quelli che la fattispecie stessa prende in considerazione ai fini di un aggravamento di pena.

Rapporto tra l’interruzione di gravidanza e il parto prematuro (art. 593-ter c.p.)

Il Codice Rosso distingueva chiaramente:

  • L’aborto, caratterizzato dalla morte del prodotto del concepimento;
  • L’acceleramento del parto, caratterizzato dalla permanenza in vita dello stesso.

L’acceleramento del parto costituiva una circostanza aggravante delle lesioni dolose e colpose. La l. n. 194 parla raramente di aborto. Nella maggior parte delle disposizioni, il legislatore ricorre...

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonini Sergio.
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