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Il settore della circolazione stradale e la responsabilità per colpa

Il settore della circolazione stradale, del resto, ha mostrato l'estrema duttilità della dialettica tra colpa generica e colpa specifica, con la prima pronta a colmare possibili vuoti di tutela lasciati aperti dalla seconda (c.d. colpa residuale): il rispetto delle cautele non vale, di per sé solo, a far andare esente il soggetto da una responsabilità per colpa, qualora siano individuabili anche regole non scritte che, se osservate nel caso di specie, sarebbero valse ad evitare l'evento.

Il caso classico è quello dell'investimento di un pedone che attraversi fuori dalle strisce, nel quale si contesti all'imputato una generica disattenzione del conducente e/o l'omessa attivazione di manovre di emergenza.

Le lesioni stradali e la procedibilità d'ufficio

Con particolare riferimento alle lesioni:

L'attributo "stradali" interviene a connotare quelle gravi e gravissime, determinando il...

Contestuale trasferimento della competenza al tribunale in composizione monocratica;

Le lesioni semplici (che cagionano cioè una malattia inferiore a 40 giorni) restano invece riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 590 c.p. e alla competenza del giudice di pace.

Bis

La nuova fattispecie di cui all’art. 590- c.p. deve ritenersi procedibile d’ufficio. La procedibilità ex officio per le lesioni stradali non ha mancato di suscitare perplessità, posto che anche per incidenti complessivamente non gravi, qualora la lesione riportata comporti una malattia superiore a 40 giorni, si profila un procedimento penale a carico del conducente.

Ex

I medici che certificano la malattia sono titolari di un obbligo di referto rilevante art. 365 c.p., il quale punisce colui che, avendo nell’esercizio della professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile.

d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità giudiziaria, a meno che il referto esporrebbe la persona a procedimento penale. Sono sorti problemi interpretativi con particolare riferimento ai c.d. certificati medici secondari, da intendersi come quelli che certificano il prolungamento dei giorni di malattia rispetto alla prima prognosi da altri espressa, nel caso in cui la somma dei giorni del secondo certificato e quelli attestati dalle certificazioni precedenti superi il termine dei 40 giorni, rendendo il per esempio reato perseguibile d'ufficio. A fronte delle incertezze, si è ritenuto che l'obbligo di referto non riguardi anche la prognosi secondaria, ma si riferisca alle sole ipotesi in cui la soglia dei 40 giorni sia superata, di per sé, dalla prima certificazione.

La nutrita schiera delle circostanze aggravanti

I commi successivi al primo introducono, in entrambi gli articoli, delle circostanze aggravanti, quater definite esplicitamente

come tali dal nuovo art. 590- c.p.: quest’ultima disposizione, inoltre,le rende “circostanze privilegiate”, sottraendole cioè al possibile esito paralizzante del giudizio dibilanciamento. Le concorrenti circostanze attenuanti non possono quindi essere ritenuteprevalenti, e le diminuzioni si operano sulla pena determinata ai sensi delle aggravanti inquestione. Queste disposizioni fanno registrare le più significative innovazioni quanto all’inasprimento delregime sanzionatorio. Consideriamo la fattispecie di omicidio stradale: La pena va da 8 a 12 anni se il soggetto si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, quando il tasso alcolemico superi il valore di 1,5 g/L, o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; Le stesse pene si applicano a chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose in stato di ebbrezza.

se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 g/L. La pena va da 5 a 10 anni nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/L.

Il secondo punto riguarda il guidatore di professione; il terzo punto riguarda invece un individuo qualsiasi. Il guidatore di professione è quindi sottoposto a un regime sanzionatorio di maggior rigore rispetto a quello introdotto per il guidatore "non qualificato".

La guida in stato di ebbrezza conosce una progressione sanzionatoria corrispondente alle soglie alcolemiche previste all'art. 186, comma 2, c.d.s., cui si aggiungono le ulteriori distinzioni relative al soggetto attivo; in caso di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, invece, trova sempre applicazione la forbice edittale che va dagli 8 ai 12 anni.

La pena che oscilla tra i 5 e i 10 anni di reclusione si applica, art. 589- , comma 5, c.p., anche ai conducenti che realizzino specifiche violazioni del

  1. Superamento dei limiti di velocità (nei centri urbani in misura pari o superiore al doppio del limite consentito e comunque non inferiore ai 70 km/h, mentre sulle strade extraurbane in misura superiore di almeno 50 km/h della velocità massima consentita);
  2. Attraversamento di un incrocio con semaforo rosso;
  3. Circolazione contromano;
  4. Inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di incroci, curve o dossi o sorpasso di un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Resta indubbiamente curioso che non compaia anche l'uso di apparecchi radiotelefonici alla guida. Il comma 7 dell'art. 589-, in tutte le ipotesi prese in considerazione dei commi precedenti, prevede un aumento di pena:

  • Se il fatto è commesso da soggetto non munito di patente o con patente sospesa o revocata;
veicolo sia di proprietà dell'autore del fatto e sia sprovvisto di assicurazione.

Si tratta di due ipotesi particolarmente eterogenee: se, infatti, potrebbe ritenersi "più pericoloso" per la sicurezza stradale il soggetto con patente di guida sospesa o revocata, non altrettanto potrebbe dirsi per colui che circoli con un veicolo non assicurato.

L'ultimo comma dell'art. 589- c.p. introduce, infine, così come l'ultimo comma dell'art. 589 c.p., una disposizione speciale relativa al concorso formale di reati, prevedendo che in caso di morte di più persone o di morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentati fino al triplo, ma in ogni caso non superiore a 18 anni.

I termini di prescrizione sono raddoppiati dall'art. 157, comma 6, c.p.

L'omicidio stradale aggravato dallo stato di

Ebbrezza come ipotesi di reato complesso al conducente di un veicolo a motore

Le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo " " e non anche, per esempio, a chi cagioni la morte o le lesioni di un pedone guidando una bicicletta da ubriaco. Il reato complesso è definito dall'art. 84, comma 1, c.p., il quale stabilisce che: le disposizioni relative al concorso di reati non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

La guida in stato di ebbrezza integra un autonomo titolo di reato, previsto dall'art. 1986 c.d.s. tanto nel caso in cui il tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/L, quanto per le più gravi ipotesi in cui il tasso stesso super il valore di 1,5 g/L. Si tratta di chiarire se, in caso di omicidio stradale commesso da un soggetto la cui condotta integri anche gli estremi della guida in stato di ebbrezza penalmente rilevante.

l'agente risponda solo di omicidio colposo aggravato oppure tanto di omicidio colposo aggravato quanto di guida in stato di ebbrezza. In epoca antecedente alla riforma del 2008 si osservava come il comma 2 dell'art. 589 c.p. richiamasse in modo generico le norme sulla circolazione stradale, senza alcun distinguo tra mere regole prive di sanzione, illeciti amministrativi e contravvenzioni; il legislatore non ha inteso costruire tale ipotesi aggravata come un caso di reato complesso, altrimenti avrebbe codificato la disposizione con richiami a specifiche violazioni contravvenzionali: l'art. 84 c.p. richiederebbe infatti che di un reato facciano parte, come elementi costitutivi o circostanze aggravanti, fatti costituenti di per sé autonomi reati. A fronte della formulazione del comma 3 dell'art. 589 c.p. intervenuta nel 2008, sembrava che non potesse più dubitarsi della sussistenza di un reato complesso in senso stretto. La giurisprudenza di legittimità.ha tuttavia mantenuto inalterato il proprio orientamento, facendo notare come il destinatario della nuova previsione potesse essere individuato non solo in "guida", ma anche in altri soggetti quali il pedone, l'istruttore di guida o il responsabile della predisposizione delle misure di protezione e delle adeguate segnalazioni per la presenza di un cantiere sulla strada. Anche con la l. n. 41 del 2016, l'ambito applicativo delle nuove aggravanti non coincide con quello delle fattispecie contenute nel codice della strada: è il codice penale che ricorre ad una selezione chi guida un veicolo a motore chi più restrittiva dei soggetti responsabili (parlando di "guida", non solo di "guida"). L'inversione di prospettiva non è di poco conto: attualmente le aggravanti introdotte nell'art. 589-bis e previste come reato anche dal codice della strada individuano sempre un fatto penalmente rilevante secondo le fattispecie contravvenzionali.

Non essendo ipotizzabile l'applicazione delle ipotesi circostanziate in riferimento a soggetti diversi dal conducente di un veicolo. Lo schema del reato complesso parrebbe stagliarsi dietro la nuova formula normativa, tanto per la esplicita qualificazione in termini di "circostanze aggravanti" dei commi dell'art. 589-c.p. successivi al primo, quanto per la più evidente coincidenza tra le ipotesi in questione e quelle previste dal codice della strada. Analoghe conclusioni valgono per le ipotesi stradali aggravate. In una vicenda come quella del Caso A, deve ritenersi che il soggetto sia responsabile del solo omicidio stradale aggravato e non anche, in concorso, dell'autonoma fattispecie di guida in stato di ebbrezza prevista dal codice della strada.

L'attenuante della "concausa"

A fronte della nutrita schiera di aggravanti previste dalle due fattispecie, fa capolino anche una bis circostanza attenuante. Gli artt.

589- , comma 7, e 590- , comm

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
153 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Bonini Sergio.