Delitti contro il patrimonio
I delitti contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale del codice penale, sia dal punto di vista teorico, sia sotto il profilo della rilevanza penale, essendo quelli statisticamente più frequenti: essi sono contenuti nel Titolo XIII del libro II del codice penale (artt. 624-648-quater).
Si tratta di delitti che offendono, in via esclusiva o principale, diritti soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o giuridiche, comunque a delitti contro l’economica pubblica, cerchie definite e definibili di soggetti: essi si differenziano dai quali ledono, invece, interessi di natura superindividuale o collettiva connessi al funzionamento globale del sistema economico.
Il patrimonio è il bene giuridico di categoria, sotto il quale sono raggruppati tutti i reati contenuti nel titolo XIII: questa scelta classificatoria rappresenta un'innovazione rispetto al codice Zanardelli del 1889, il quale denominava gli illeciti patrimoniali “delitti contro la proprietà”.
Il riferimento al “patrimonio” sta ad indicare che la legge penale tutela il complesso dei diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona: il legislatore del ‘30 ha quindi utilizzato il concetto di patrimonio nel suo significato tecnico-giuridico (come complesso di diritti patrimoniali), e non nella sua accezione puramente economica (quale insieme dei “beni che fanno capo ad un soggetto”).
Orientamenti tradizionali e critiche
Un orientamento tradizionale, facendo leva sul criterio del bene giuridico protetto, distingue tra:
- Reati contro la proprietà (o altri diritti) ovvero patrimoniali in senso lato (furto, appropriazione indebita, rapina, danneggiamento, ecc), in cui oggetto delle tutela penale sarebbe la singola posizione giuridica della quale è titolare il soggetto passivo, senza che sia necessario che questo abbia subito un concreto danno patrimoniale (essendo quindi indifferente che le cose aggredite dal reo abbiano un valore “materiale”);
- Reati contro il patrimonio in senso stretto (truffa, estorsione, ecc), in cui oggetto delle tutela penale sarebbe il patrimonio come entità economica complessiva, e l’altrui danno patrimoniale costituirebbe requisito costitutivo esplicito (essendo quindi richiesto che la singola posizione giuridica aggredita abbia valore economico-patrimoniale).
Questa bipartizione è stata però sensibilmente ridimensionata dalla tendenza, da un lato, di “materializzazione” dei reati del primo tipo, che risultavano spesso punibili anche quando al proprietario non fosse arrecato alcun pregiudizio (es. sottrazione di cose prive di valore), dall’altro, di “formalizzazione” dei reati del secondo tipo, nei quali il danno patrimoniale veniva eccessivamente esteso a qualsiasi tipo di lesione.
Interpretazioni e classificazioni
Bisogna prendere atto che i reati patrimoniali oppongono resistenze a essere ricondotti a una matrice autenticamente unitaria. In linea teorica si prospettano allora due strade:
- Si può rimarcare la dimensione “patrimoniale” di tutti i reati contenuti nel titolo XIII, e cioè non solo di quelli patrimoniali in senso stretto, ma anche dei reati contro la proprietà, come se questi menzionassero il “danno patrimoniale” come ulteriore elemento costitutivo del fatto;
- Si può tentare di rendere omogenei tutti i reati contenuti nel titolo XIII, sulla base di un concetto di lesione patrimoniale trascendente la dimensione puramente economica del danno, identificando quindi il carattere patrimoniale del bene con la sua destinazione funzionale a soddisfare un concreto interesse del titolare.
Entrambe le soluzioni unificatrici non sono però del tutto esenti da critiche. Si può quindi affermare che, nell’ambito dei reati contenuti nel titolo XIII, il patrimonio non sempre è tutelato come bene giuridico esclusivo: figure di reato come l’estorsione, il sequestro estorsivo, la truffa, ecc. ledono, infatti, oltre al patrimonio, beni di natura personale, e diritto alla libertà e all’autodeterminazione individuale. Ciò induce parte della dottrina a qualificare tali reati quali reati plurioffensivi, lesivi cioè di una pluralità di interessi protetti.
La classificazione dei reati patrimoniali
Il legislatore dispone di diversi criteri di classificazione dei reati patrimoniali.
Una prima classificazione può essere fatta, in base al bene giuridico protetto, tra:
- Delitti contro la proprietà in senso stretto (furto, appropriazione indebita, rapina, ecc);
- Delitti contro il patrimonio (truffa, estorsione, usura, ecc).
In base al tipo di condotta si può operare una distinzione più aderente alla disciplina normativa. Il legislatore del ‘30 infatti, sul presupposto che la violenza e la frode rappresentino due modalità tipiche dell’agire criminoso, ha classificato i reati del titolo XIII in base alla fondamentale bipartizione tra:
- Condotte violente (artt. 624-639-bis);
- Condotte fraudolente (artt. 640-640-ter).
Sono comunque possibili delle critiche: è stato infatti più volte osservato che, nel furto semplice manca una vera e propria violenza sulle cose, mentre nell’appropriazione indebita e nella ricettazione non è ravvisabile una componente fraudolenta in senso stretto.
Un'ulteriore classificazione è possibile, sulla base del diverso ruolo assunto dal soggetto passivo, tra:
- Delitti di aggressione o usurpazione unilaterale (furto, rapina, appropriazione indebita, danneggiamento, ecc), in cui l’aggressione criminosa promana tutta dal reo, il quale fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima, che non fa altro che subire passivamente;
- Delitti di cooperazione artificiosa della vittima, in cui si instaura un rapporto interattivo tra l’autore del fatto e la persona offesa, la quale non si limita a subire il reato, ma coopera compiendo sensibilmente atti di disposizione patrimoniale che la danneggiano.
Questo schema classificatoria è più in linea con i fondamentali canoni penalistici della tassatività-frammentarietà, che valgono in particolar modo in materia di reati patrimoniali (per cui la tutela penale è “frammentaria”, e cioè circoscritta a quelle specifiche forme di aggressione che risultano più gravi e insidiose, in modo da non sacrificare eccessivamente la libertà economica), ma non riesce a dare collocazione a quelle forme di illecito (come la ricettazione e il riciclaggio) che determinano una perpetuazione di una situazione antigiuridica rispetto ad un bene patrimoniale, sicché il danno persiste oltre la commissione del reato (perché, il passaggio da un soggetto ad un altro può rendere più difficile il recupero del bene, o perché si fornisce all’agente un ausilio tendente ad assicurarsi i vantaggi del reato).
L’originario assetto della tutela codicistica, imperniato su una protezione rafforzata dei beni della proprietà e del patrimonio, si rivela decisamente superato: il diritto di proprietà nella Carta costituzionale ha perso quel carattere di tendenziale preminenza e assolutezza, e il patrimonio ha perso il suo rilievo di fronte al tendenziale primato assegnato ai beni della persona umana.
L’esasperato rigore della tutela codicistica del patrimonio ha poi trovato ulteriore alimento nella spiccata tendenza repressiva della giurisprudenza, che solo a partire dalla fine degli anni ’70 ha cominciato a esprimere orientamenti meno repressivi.
Modifiche normative
Il sistema dei reati contro il patrimonio ha subìto modifiche a partire dai primi anni ’70, fino alle più recenti riforme:
- Nell’emergenza di voler fronteggiare allarmanti esplosioni di criminalità, è stato inasprito il trattamento sanzionatorio dei delitti di rapina, estorsione, sequestro di persona, ricettazione e sequestro di persona a scopo di estorsione (portandolo per questo addirittura ad un massimo di 30 anni, superiore a quello previsto per l’omicidio semplice).
- È stato modificato il regime di procedibilità dei reati di truffa, usurpazione, deviazione di acque e pascolo abusivo, subordinandone la punibilità alla querela di parte.
- Sono state introdotte le nuove figure criminose del delitto di riciclaggio (648-bis), dell’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter), della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis), dei delitti di danneggiamento di sistemi informativi e telematici (635-bis) e della frode informatica (640-ter).
- Sono state unificate le due previsioni di usura e di usura impropria e riformulato l’art 642.
- È stato modificato il reato di furto, introducendo la perseguibilità a querela del furto semplice, aumentando il minimo edittale e disciplinando come illeciti autonomi le due fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo.
- È stata introdotto il reato di infedeltà patrimoniale, volto a reprimere gli abusi degli amministratori.
I concetti generali
Nello studio dei reati contenuti nel titolo XIII ci si imbatte spesso in termini e concetti propri del diritto privato, quali proprietà, patrimonio, possesso, detenzione, cosa, danno, ecc. D’altronde, la materia dei reati patrimoniali è per sua natura quella più contigua al diritto civile. Il problema che sorge è se questa inevitabile connessione implichi anche una necessaria accessorietà tecnica: trattandosi di concetti di consolidata matrice civilistica, bisogna infatti capire se essi mantengano il significato posseduto nell’ambito del diritto civile o, piuttosto, se assumano una valenza diversa da determinare in base ad autonomi punti di vista penalistici.
Dal principio dell’unità dell’ordinamento giuridico discende la presunzione relativa che un medesimo termine possegga sempre lo stesso significato, a prescindere dal settore del diritto in cui esso viene impiegato. Ma si tratta solo di una presunzione “semplice”, che potrà ben essere superata in presenza di specifiche ragioni che inducano ad attribuire al termine un autonomo significato penalistico.
Patrimonio
La nozione di patrimonio risulta a tutt’oggi controversa: per lungo tempo si è oscillati tra una concezione giuridica e una concezione economica del patrimonio.
- La concezione giuridica prospetta un concetto di patrimonio strettamente legato al diritto civile, e perciò identificato con il complesso dei diritti patrimoniali facenti capo ad una persona, sicché il danno viene a coincidere con la lesione della posizione giuridica tutelata;
- La concezione economica definisce il patrimonio come l’insieme dei beni economicamente rilevanti appartenenti ad un soggetto, sicché è indifferente che su di essi la vittima possa vantare un diritto soggettivo. Anche il danno assume così connotazione prettamente economica, e la sua concreta verificazione è indispensabile ai fini della consumazione del reato.
Nell’ambito della dottrina contemporanea tende ormai a prevalere una concezione economica-giuridica, la quale si presenta però in diverse varianti. Tra le tante, la tesi preferibile è quella che tende a circoscrivere la protezione penale a quei rapporti economici che l’ordinamento riconosce espressamente, sia pure in forma più attenuata rispetto ai diritti soggettivi in senso stretto: nel concetto penalistico di patrimonio rientrano così le aspettative dotate di fondamento giuridico, ma non anche le pretese invalide o le aspettative di mero fatto.
Più di recente una parte della dottrina ha elaborato una nuova concezione personalistica del patrimonio, orientata a ricomprendere solo l’insieme dei beni e dei rapporti strumentali all’autorealizzazione e allo sviluppo della persona umana, rispetto alla quale si pone però la difficoltà di elaborare parametri normativi che permettano di selezionare tali rapporti.
Cosa
La “cosa” costituisce l’oggetto materiale dei reati di aggressione unilaterale. In generale, è definibile cosa, nel senso del diritto penale, ogni oggetto corporale o fisico: NON quindi il mare, il cielo, la neve, la pioggia, i beni immateriali (come la proprietà intellettuale), i diritti, le pretese, le aspettative (a meno che non siano incorporati in supporti materiali), il corpo dell’uomo vivente, ogni sua singola parte costitutiva finché rimane organicamente connessa all’insieme e il suo cadavere destinato alla sepoltura. Sono invece cose le singole parti staccate del corpo umano, le mummie, le parti del corpo umano utilizzate per indagini anatomiche, e gli animali viventi.
Nel corso dell’evoluzione storica si è assistito a un processo di tendenziale estensione del concetto di cosa, dovuta alla scoperta dell’energia elettrica e delle energie più in generale (considerate “cosa mobile” ex art 624 comma 2, purché abbiano valore economico) e all’avanzato sviluppo tecnologico specie nel campo dell’informatico (nel quale i beni informatici non possono essere equiparati alle cose nel senso del diritto penale, rendendosi pertanto necessaria l’introduzione di una nuova normativa ad hoc).
In generale, la distinzione tra beni mobili e immobili è tracciata dall’art 812 c.c., vincolante, almeno in parte, anche per il penalista: per esclusione, è mobile la cosa che può essere rimossa e spostata dal luogo in cui si trova, anche se solo previa mobilizzazione (c.d. cose immobilizzate, ossia quelle parti di immobili che vengono distaccate, mediante separazione, dall’originario corpo di appartenenza, come i frutti dell’albero, gli infissi dell’edificio, ecc).
Altruità
Pressoché tutte le fattispecie delittuose qualificano l’oggetto materiale dell’azione con la nota dell’altruità: altrui dev’essere la cosa rubata, rapinata, danneggiata, usurpata, ecc. Si concorda nell’escludere che non possano essere definite altrui né la res nullius (la cosa sulla quale nessuno vanta diritti), né la res derelictae (la cosa che il proprietario abbandona con l’intenzione di spogliarsene definitivamente).
L’orientamento tradizionale, ancor oggi maggioritario, sostiene che “altrui” è una cosa di “proprietà di altri”: si tratta però di una concezione riduttiva, vista la sempre maggior affermazione di nuove forme di appartenenza. La propensione ad attribuire alla nozione di altruità un significato più ampio, comprensivo cioè anche di posizioni giuridiche ulteriori rispetto al diritto di proprietà, nasce dall’esigenza di tutela di quei particolari casi nei quali il nudo proprietario si rende responsabile di abusi ai danni di chi possiede o usufruisce della cosa ad altro titolo (es. danneggia l’autocarro dato a noleggio ad un trasportatore di merci, invade arbitrariamente un edificio dato in uso ad altri, si reimpossessa anzitempo e senza previo consenso di un oggetto dato in comodato ad altri, ecc).
Orbene, se si interpreta estensivamente il concetto di altruità, la cosa oggetto del reato può essere definita “altrui” anche rispetto al nudo proprietario. Peraltro, il legislatore del ‘30 ha identificato l’oggettività giuridica di categoria non più nella proprietà, bensì nel “patrimonio”, pertanto è coerente considerare “altrui” la cosa che appartiene al “patrimonio di altri”, e nel concetto di patrimonio rientrano appunto, oltre al diritto di proprietà, tutti gli altri diritti e tutti gli altri rapporti giuridici di contenuto patrimoniale.
Il requisito dell’“altruità”, interpretato in senso ampio, ricomprende le relazioni di interesse che intercorrono tra le cose e i soggetti (diversi dall’agente) che vantano su di esse diritti di proprietà o altri diritti di natura patrimoniale, la cui rilevanza andrà valutata diversamente, caso per caso, in rapporto alle caratteristiche delle varie fattispecie incriminatrici.
Possesso e detenzione
Anche rispetto ai concetti di possesso e detenzione si sono fronteggiate due principali concezioni:
- La concezione civilistica, per la quale la nozione di possesso va ricostruita facendo esclusivo riferimento alle disposizioni del diritto civile;
- La concezione autonomistica, per la quale la nozione di possesso va a priori determinata alla stregua delle sole norme penali, identificando così il possesso in senso penalistico con la semplice detenzione.
In realtà, rifuggendo da opposti apriorismi, occorre procedere all’interpretazione dei termini singolarmente, volta per volta, rispetto ad ogni fattispecie incriminatrice. Il terreno sul quale la nozione penalistica di possesso più si discosta dagli schemi civilistici è quello relativo alla controversa distinzione tra le due fattispecie contigue del furto e dell’appropriazione indebita: tende ormai a prevalere, in dottrina e in giurisprudenza, un concetto di possesso inteso quale autonomo potere di signoria sulla cosa, cioè come potere di fatto che si esercita al di fuori della sfera di controllo di un soggetto che vanta un potere giuridico maggiore.
Esempi:
- È possessore il garagista che custodisce un'automobile nella sua autorimessa, con la conseguenza che egli commetterà appropriazione indebita e non già furto, ove se ne appropri.
- È detentore il portabagagli che trasporta le valigie camminando accanto al proprietario, in quanto si limita a detenere materialmente gli oggetti, rimanendo sottoposto al potere di vigilanza del viaggiatore, pertanto commetterà furto, e non già appropriazione indebita, ove si appropri dei bagagli.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto, prof. Picotti, libro consigliato Delitti contro la persona, Fiandaca, Musco
-
Riassunto esame Diritto, prof. Picotti, libro consigliato Delitti contro la Pubblica Amministrazione, Fiandaca, Mus…
-
Riassunto esame Diritto Penale, prof. Caterini, libro consigliato Delitti Contro il Patrimonio, Fiandaca, Musco
-
Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Marra Gabriele, libro consigliato Diritto penale parte special…