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CONDOTTA TIPICA

Il nucleo-base della è identico a quello del sequestro di persona di cui

all’art 605: esso infatti consiste nel SEQUESTRARE UNA PERSONA.

Nel senso del diritto penale, sequestrare significa privare taluno della libertà personale,

concepita quale possibilità di libero movimento nello spazio.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, è sufficiente anche una impossibilità

soltanto relativa di libera locomozione, ossia che il soggetto passivo non sia in grado, anche in

considerazione delle sue limitate capacità di reazione (es. perché anziano o malato), di superare

da solo e con immediatezza l’ostacolo che gli viene frapposto.

Si considera peraltro indifferente il modo col quale il sequestro viene eseguito (se con la

coercizione fisica, con violenza morale come le minacce, o con mezza ingannatori o fraudolenti).

Quanto alla durata minima della compressione della libertà, non essendo predeterminato con

precisione, la giurisprudenza talvolta richiede che essa si protragga per un periodo di tempo

“di un certo rilievo”, altre per un “tempo altre ancora considera

volte giuridicamente apprezzabile”,

sufficiente un lasso di tempo anche breve, se non addirittura brevissimo o minimo.

CONSUMAZIONE

In realtà, ai fini della del reato, essendo esso un REATO PERMANENTE,

è necessario che la privazione della libertà di movimento del soggetto passivo si protragga

per una durata più o meno lunga: altrimenti, assumendo che il sequestro si perfezioni già

nell’attimo in cui inizia la privazione della libertà, troppo l’ambito della

si estenderebbe

consumazione, con conseguente restrizione della configurabilità del tentativo e della stessa

desistenza (ove il sequestratore infatti, pentendosi subito dopo, restituisca immediatamente la

libertà al sequestrato, la desistenza non sarebbe configurabile).

TENTATIVO

Il è quindi CONFIGURABILE non solo in presenza di atti idonei

inequivocabilmente diretti alla privazione della libertà della vittima, ma anche ove il

l’agente, colto da

sequestro abbia appena avuto inizio e improvvisa resipiscenza, rimette

subito in libertà il soggetto sequestrato.

L’art 630, nei commi 2° e 3°, prevede due IPOTESI DI EVENTO AGGRAVANTE costituite

dalla MORTE, rispettivamente non voluta o voluta, del soggetto passivo.

 “se

Il COMMA 2 prevede la reclusione di anni 30 dal sequestro deriva comunque la morte,

dal reo, della persona sequestrata”:

quale conseguenza non voluta questa ipotesi configura un

delitto aggravato dall’evento, caratterizzato dall’imputazione dell’evento-morte sulla base del

semplice nesso causale e, perciò, a titolo di responsabilità oggettiva (come conferma

l’’espressione “deriva che rivela l’intenzione del legislatore di accollare al

comunque”,

sequestratore la morte del sequestrato tutte le volte in cui questa rappresenta in ogni caso una

conseguenza del sequestro, in applicazione del principio della mera equivalenza delle cause).

 prevede l’ergastolo “se

Il COMMA 3 il colpevole cagiona la morte del sequestrato”.

l’evento-morte dev’essere volontariamente provocato

Rispetto al comma precedente, qui

dall’agente del sequestro: si tratta perciò di un omicidio volontario, commissibile anche con dolo

eventuale o indiretto, che seconda la giurisprudenza funge da circostanza aggravante e integra,

combinandosi col sequestro, gli estremi di un reato complesso (non già di un concorso di reati).

L’

ELEMENTO SOGGETTIVO è costituito, oltre che dalla volontà di privare taluno della libertà di

consistente nello “scopo di

movimento (dolo generico), dal DOLO SPECIFICO conseguire, per

è proprio la presenza di

sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”:

questo particolare fine di profitto che conferisce autonomia al sequestro estorsivo, differenziandolo

di sequestro di cui all’art 605.

così dal reato-base

Il concetto di ingiusto profitto va inteso estensivamente, comprensivo anche di utilità di natura

non patrimoniale. tra l’ingiusto profitto e la liberazione dell’ostaggio:

Occorre però una stretta relazione finalistica

l’obiettivo

se perseguito è diverso, come nel caso in cui il sequestratore commette il fatto al fine di

impadronirsi di cose mobili del sequestrato, potrà configurarsi, in luogo del sequestro estorsivo, un

concorso tra i reati preveduti dagli artt. 605 e 629. 41

“differenziata”,

In coerenza con una strategia politico-criminale incline cioè a coniugare rigore

sanzionatorio e benefici premiali, il legislatore dell’emergenza ha introdotto speciali

ATTENUAZIONI DI PENA per IL CONCORRENTE CHE, DISSOCIANDOSI dagli altri, attui

liberazione dell’ostaggio (o a far comunque cessare l’attività criminosa),

comportamenti diretti alla

ovvero ad aiutare gli organi inquirenti ai fini della persecuzione dei colpevoli (si è voluto così

diretti a sgretolare all’interno le associazioni di sequestratori).

incoraggiare quei comportamenti singolo “concorrente”,

Anche se la lettera della norma limiti le attenuanti al prevale la tesi per cui

sarebbe irragionevole escluderne l’applicabilità sia nell’ipotesi di ravvedimento di un

unico agente isolato, sia nel caso di resipiscenza unanime di tutti i concorrenti.

 pene dell’art 605 al “concorrente che,

Il COMMA 4 stabilisce che si applicano le più miti

dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà,

senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione”.

cioè non dev’essere conseguenza di fattori

La condotta di dissociazione deve essere volontaria,

esterni quali la fuga dell’ostaggio o l’intervento della polizia.

Secondo la tesi prevalente poi, il ravvedimento deve sfociare nell’effettiva liberazione

dell’ostaggio: le altre forme di dissociazione potranno essere ricondotte all’attenuante del

dell’attività delittuosa.

comma 5, in quanto attività dirette ad impedire le ulteriori conseguenze

L’attenuante è ovviamente se, in seguito alla liberazione dell’ostaggio, venga

inapplicabile

successivamente richiesto il pagamento del riscatto (mancherebbe una condotta dissociativa

l’obiettivo criminoso).

intesa come rinuncia definitiva a conseguite

Se dopo la liberazione conseguita grazie alla condotta dissociativa il sequestrato muore, e la

morte è comunque una conseguenza del sequestro, la pena è della reclusione da 6 a 15 anni.

 sostituisce l’ergastolo con

Il COMMA 5 la reclusione da 12 a 20 anni e diminuisce le

nei confronti del “concorrente che, dissociandosi dagli altri”:

altre pene da 1/3 a 2/3

 “si adopera [..] per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori”,

con sforzi diretti a liberare il sequestrato, a impedirne la soppressione o la causazione di

lesioni dimostrative della serietà del proposito estorsivo (con esclusione, però, dei tentativi

diretti a mitigare il trattamento riservato al sequestrato dagli altri concorrenti);

 ”aiuta concretamente l’autorità l’autorità

di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove

l’individuazione e la cattura dei concorrenti”.

decisive per

Si tratta quindi di forme di collaborazione post-delictum: esse devono consistere in un ausilio

sostanziale, determinante e decisivo, devono essere dirette alla semplice raccolta (e non già

alla ricerca) di prove, e devono essere tali da consentire la individuazione o cattura dei

concorrenti prima che tale risultato sia autonomamente conseguito dalle autorità inquirenti).

L’applicabilità della diminuente presuppone che l’associazione, dalla quale il contribuente si

negata al concorrente di un’associazione già disciolta.

dissocia, sia ancora in vita: essa va quindi

Costituzionale, nel 2012, ha dichiarato l’ILLEGITTIMITÀ dell’art 630,

La Corte COSTITUZIONALE

nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando, per la

natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità

del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 42

I DELITTI DI TRUFFA

1. TRUFFA COMUNE

640. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore,

procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno,

è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da €51 a €1.032.

è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da €309 a €1.549:

La pena

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col

pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo

o l’erroneo dell’Autorità.

immaginario convincimento di dovere eseguire un ordine

il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art

2-bis) se 61 n. 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle

circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.

CASO A. Il presidente di una società sportiva, nel procedere alla vendita di un atleta, non informa

l’acquirente che l’atleta in questione si trova in precarie condizioni di salute.

CASO B. Un automobilista falsifica il bollo di circolazione e lo espone sul parabrezza dell’auto.

CASO C. Un rappresentante di commercio raggira un contadino, inducendolo ad acquistare, al

prezzo di mercato, una macchina agricola inutilizzabile sul terreno.

CASO D. Il titolare di un laboratorio di analisi chimiche convenzionato con una U.S.L. non esegue

personalmente le prestazioni richiestegli, ma le fa eseguire presso altro laboratorio egualmente

convenzionato.

CASO E. La dipendente di una s.p.a., accedendo abusivamente al sistema telefonico della

società, dotato di blocco della selezione internazionale, instaura un intenso traffico telefonico

verso l’estero (Oceania e Isole Cook), con profitto ingiusto dei destinatari esteri delle telefonate ai

quali viene versata parte delle somme pagate agli enti gestori della telefonia nei paesi destinatari.

La truffa costituisce una particolare forma di aggressione al patrimonio altrui, particolare perché

realizzata attraverso un inganno che induce la stessa vittima ad autodanneggiarsi: sotto questo

profilo, essa assurga a modello tipico di fattispecie a

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A.A. 2014-2015
65 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliabertaiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Picotti Lorenzo.