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ELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

Premesse generali

I reati contro il patrimonio costituiscono uno dei settori più importanti della parte speciale del

codice penale. La loro trama concettuale è tecnicamente molto complessa e sofisticata, in

conseguenza del rapporto di stretta accessorietà e/o contiguità che si instaura in questa materia tra i

concetti penalistici e le fondamentali categorie del diritto civile (proprietà, possesso ecc.).

La questione di fondo è in realtà questa: se, e in quali limiti, la tutela penale debba vantare una sua

autonomia rispetto alla protezione del patrimonio assicurata dagli istituti civilistici.

Sul piano della prassi i reati patrimoniali assumono grande rilevanza, in quanto sono quelli

statisticamente più frequenti: la criminalità contro il patrimonio è così diffusa da essere considerata

criminalità di massa.

I delitti contro il patrimonio corrispondono alle figura criminose contenute nel titolo XIII del libro

secondo del codice penale: si tratta di delitti che offendono, in via esclusiva o principale, diritti

soggettivi o interessi a contenuto economico-patrimoniale, facenti capo a persone fisiche o

giuridiche.

Tali caratteristiche valgono a differenziare i reati in esame, tendenzialmente lesivi di beni

individuali, dai delitti contro l’“economia pubblica”: i quali ledono, invece, interessi di natura

superindividuale o collettiva connessi al funzionamento globale del sistema economico.

Va cmq detto che questa sezione codicistica non ricomprende tutti i fatti che offendono i beni

patrimoniali: altre figure di reato direttamente o indirettamente lesive del patrimonio sono infatti

collocate sia al di fuori del titolo XIII, sia nell’ambito delle leggi penali speciali.

Il patrimonio è il bene giuridico di categoria, sotto il quale sono raggruppati i reati del titolo XIII.

Nel codice Zanardelli del 1889 venivano denominati “delitti contro la proprietà”. La sostituzione,

da parte del legislatore del ’30, del termine “proprietà” con quello di “patrimonio” si spiega con

l’intento di precisare che le fattispecie contenute nel titolo XIII non tutelano soltanto la proprietà,

ma anche ogni altro diritto reale, il possesso di fatto, ed anche in alcuni casi i diritti di obbligazione.

Quindi la legge penale tutela il complesso di diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale

che fanno capo ad una persona.

E’ controverso se il concetto di patrimonio, come bene giuridico di categoria, sia comune a tutte le

fattispecie contenute nel titolo XIII. Un orientamento tradizionale della dottrina tedesca distingue i

reati in questione in due grandi categorie: reati contro la proprietà o patrimoniali in senso lato;

reati contro il patrimonio in senso stretto.

Nei reati del primo tipo (furto, rapina, appropriazione indebita, ecc.) si sostiene che l’oggetto della

tutela penale sia costituito dal potere di signoria, che il titolare del diritto di proprietà esercita sulle

cose aggredite dal reo.

E’ sufficiente che venga pregiudicata la possibilità del titolare del diritto di usare e di disporre a suo

piacimento delle cose che gli appartengono, non si richiede che il soggetto passivo subisca un

concreto danno patrimoniale.

Il reato consiste nel semplice fatto di sottrarre le cose al dominio di chi vanta su di esse un diritto

maggiore; è indifferente che le cose aggredite dal reo posseggano un valore materiale in senso

economico.

Nei reati del secondo tipo, la prospettiva di tutela è più materiale e meno formale: l’illecito penale

aggredisce il patrimonio come entità economica complessiva e la fattispecie incriminatrice prevede

l’altrui danno patrimoniale.

Questa bipartizione è andata via via subendo un ridimensionamento: sul versante dei reati contro la

proprietà non costituisce più un dogma indiscusso la tesi che esaurisce l’illecito penale nella

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semplice violazione di un’altrui posizione giuridica astratta, per esempio: Tizio sottrae della merce

al venditore che non la vuole vendere per motivi di rancore personale, lasciando una somma

equivalente; se si dovesse considerare decisiva la violazione del mero potere di signoria dell’avente

diritto sulle cose determinate che gli vengono sottratte, il reato si configurerebbe necessariamente.

Proprio allo scopo di evitare soluzioni formalistiche che trasformerebbero reati come il furto e

l’appropriazione indebita in reati privi di offesa, la dottrina è andata alla ricerca di altri correttivi.

Quindi ai fini della configurabilità del reato si richiede, oltre alla violazione del diritto in senso

formale, la lesione di un concreto interesse del proprietario.

Nei reati contro il patrimonio in senso stretto si è assistito ad un processo inverso: il requisito del

danno patrimoniale, esplicitamente richiesto dalle fattispecie incriminatrici (furto, truffa e

circonvenzione di incapaci) è andato in alcuni casi problematici “dematerializzandosi” fino a

perdere a o scolorire la sua originaria impronta economica.

Il danno patrimoniale viene spiritualizzato fino al punto di considerare tale il vincolo di

destinazione di determinati beni al soddisfacimento di interessi pubblici.

I paradigmi ed i concetti della tutela patrimoniale si sono storicamente formati e si formano

all’ombra delle singole figure di reato per la protezione di esigenze mutevoli col tempo.

L’odierna dogmatica si trova di fronte ad un compito impegnativo: tentare di ricostruire un quadro

unitario dei reati contro il patrimonio.

In questa direzione si prospettano due strade:

 La prima consiste nel rimarcare la dimensione patrimoniale di tutti i reati del titolo XIII e

cioè non solo quelli in senso stretto (truffa, estorsione e circonvenzione) ma anche dei reati

contro la proprietà (furto, rapina e appropriazione indebita).

 La seconda consiste invece nel tentare di rendere omogenei tutti i reati del titolo XIII sulla

base di un concetto di lesione patrimoniale trascendente la lesione puramente economica del

danno.

Quale che sia il modello di soluzione qui prospettato, un punto fondamentale va cmq ribadito e cioè

la difficoltà di elaborare un concetto penalistico di patrimonio quale bene giuridico davvero

unitario.

I reati plurioffensivi.

È da precisare che nell’ambito dei reati del titolo XIII il patrimonio non sempre è tutelato come

bene giuridico esclusivo. Figure di reato come l’estorsione, il sequestro estorsivo, la truffa, ledono

oltre al patrimonio, beni di natura personale come il diritto alla libertà e alla autodeterminazione

individuale.

Ciò induce parte della dottrina a classificare come plurioffensivi i reati in questione: ossia

l’attitudine lesiva delle condotte criminose si proietta su una pluralità di interessi protetti.

La classificazione dei reati patrimoniali.

I principali criteri classificatori sono riconducibili a due modelli tipologici: i quali si distinguono a

seconda che ruotino, rispettivamente, sull’oggettività giuridica sottesa alle singole fattispecie

incriminatrici, o sulle modalità di aggressione che connotano la condotta tipica di ciascuna figura di

reato.

L’adozione di una classificazione sistematica incentrata sul “bene giuridico” protetto sfocia nella

bipartizione tra delitti contro la proprietà in senso stretto e delitti contro il patrimonio.

Si tratta questo di un modello di bipartizione che è entrato progressivamente in crisi.

Il criterio più accreditato, nell’ambito della nostra dottrina, è quello che fa leva sulle caratteristiche

offensive della condotta. È proprio la considerazione della specifica carica offensiva della condotta

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a spiegare la ratio della stessa punibilità. Ed inoltre, il modello incentrato sulle modalità di lesione

consente di porre meglio in risalto i tratti tipici di ciascuna figura criminosa.

Il legislatore del ’30 ha, infatti, classificato i reati nel titolo XIII in base alla fondamentale

bipartizione tra condotte violente (artt. 624-639) e condotte fraudolente (artt. 640-648 ter), ciò sul

presupposto che la “violenza” e la “frode” rappresentino due modalità tipiche dell’agire criminoso.

Un ulteriore modello classificatorio incentrato sulla condotta è quello che divide i reati in due

categorie, contraddistinte dal diverso ruolo assunto dal soggetto passivo: delitti di aggressione-

usurpazione unilaterale; delitti con cooperazione artificiosa della vittima.

Nei primi (furto, rapina, appropriazione indebita, danneggiamento) l’aggressione criminosa

promana tutta dal reo, il quale fa da solo quanto occorre per recare offesa alla vittima.

Nei secondi (estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci), invece, si

instaura un rapporto interattivo tra l’autore del fatto e la persona offesa: quest’ultima non si limita a

subire il reato, ma coopera al processo lesivo, compiendo consensualmente atti che la danneggiano

(questo criterio classificatorio è quello usato dal libro).

La nozione di patrimonio.

È tutt’oggi controversa; prevalgono due orientamenti, uno giuridico ed uno economico.

La concezione giuridica prospetta un concetto di patrimonio legato strettamente al diritto civile.

La concezione economica definisce il patrimonio come l’insieme dei beni economicamente rilevanti

facenti capo ad un soggetto.

Ma la dottrina contemporanea, ormai prevalente, tende ad una impostazione mediana: denominata

economico-giuridica, ossia il concetto penalistico di patrimonio deve essere caratterizzato tanto

dall’effettiva rilevanza economica, quanto dalla dimensione giuridico-formale delle cose che ne

fanno parte.

A nostro avviso la tesi preferibile è quella che tende a circoscrivere la protezione penale a quei

rapporti economici che l’ordinamento riconosce espressamente, sia pure in forma più attenuata,

rispetto ai diritti soggettivi in senso stretto: rientrano così le aspettative dotate di fondamento

giuridico, ma non anche le pretese invalide o le aspettative di mero fatto.

Di recente una parte della dottrina si è sforzata di costruire un concetto di patrimonio nel quale

siano anche riconoscibili “i caratteri del bene costituzionalmente rilevante”. Da qui l’elaborazione

di una concezione personalistica del patrimonio orientata a ricomprendere solo l’insieme dei beni e

dei rapporti idonei ad assolvere una funzione strumentale rispetto all’autorealizzazione e allo

sviluppo della persona umana.

Il concetto di cosa.

La cosa costituisce l’oggetto materiale dei reati c.d. di aggressione unilaterale contro la proprietà o

contro altro diritto.

In generale è definibile cosa, nel senso del diritto penale, ogni oggetto corporale o fisico che

presenti il carattere della definitezza spaziale e della esistenza autonoma.

Da questa definizione deriva che non è “cosa” il mare, il cielo o la pioggia, parimenti non possono

essere considerate cose i beni immateriali (proprietà intellettuale), i diritti, le pretese, a meno che

non siano incorporati in supporti materiali che li supportano e li documentano (assegni, libretti di

risparmio ecc.).

Non è altresì “cosa” il corpo dell’uomo vivente, mentre è possibile che assumano la qualità di cose

singole parti staccate dal corpo umano.

Non è cosa il cadavere destinato alla sepoltura, è “cosa” invece un animale vivente; si considera

cosa mobile anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia valore economico in base

all’art. 624 c.p., comma 2. 3

Sono invece escluse le energie umane ed animali finché si tratta di energie non scindibili dai

rispettivi corpi viventi; non sono cose i dati informatici.

Per quanto riguarda la distinzione tra beni mobili ed immobili, ci si rifà alla dottrina civilistica

dell’art. 812 c.c.

Il concetto di altruità.

Tutte le fattispecie delittuose che incriminano aggressioni a cose mobili o immobili qualificano

l’oggetto materiale dell’azione con la nota dell’altruità: e cioè “altrui” deve essere la cosa rubata,

danneggiata, usurpata, ecc. (non sono “altrui” le res nullius e le res derelictae).

“Altrui” significa che la cosa è di proprietà di altri e non del soggetto attivo del reato, in quanto se

così fosse non si configurerebbe il reato stesso.

Possesso e detenzione.

I concetti di possesso e detenzione assolvono un ruolo determinante ai fini della ricostruzione di

non pochi delitti contro il patrimonio, a cominciare dalla distinzione fra le fattispecie del furto e

dell’appropriazione indebita.

In proposito si sono registrate varie concezioni:

 La concezione civilistica riteneva che la nozione di possesso fosse da ricostruire facendo

riferimento alle nozioni di diritto civile.

 La concezione autonomistica partiva dal presupposto che la nozione di possesso dovesse

determinarsi alla stregua delle sole norme penali e quindi identificare il possesso, in senso

penalistico, con la semplice detenzione, e cioè con la mera relazione di fatto con la cosa.

 La concezione esegetico-sperimentale, invece, rifuggendo dai precedenti apriorismi,

considera importante l’interpretazione delle singole fattispecie che possono confermare o

smentire l’identità della nozione di possesso o di detenzione.

Il danno.

Le fattispecie di offesa al patrimonio con cooperazione artificiosa della vittima presentano come

requisito costitutivo il danno altrui (es. truffa, estorsione). Nei reati di aggressione unilaterale (furto,

appropriazione indebita), invece, l’estremo del danno non è menzionato negli elementi costitutivi

del fatto tipico.

Il profitto.

Altro elemento comune a svariate fattispecie di reati contro il patrimonio è il profitto preso di mira

o conseguito con l’azione delittuosa.

Si può dire che esso rappresenta l’elemento simmetrico e contrario del danno arrecato al soggetto

passivo: all’impoverimento patrimoniale della vittima del reato corrisponde l’arricchimento

dell’agente.

Non in tutte, ma in alcune soltanto delle fattispecie incriminatici, che lo contengono come requisito

costitutivo, viene altresì qualificato come “ingiusto”: così, ad esempio, nella fattispecie di rapina,

estorsione, truffa e sequestro di persona.

Essendo la nota dell’ingiustizia un elemento presente in maniera incostante, esso non può essere

affrontato in via generale, ma va risolto in rapporto ad ogni singola fattispecie incriminatrice.

Ciò premesso, il profitto è definibile ingiusto tutte le volte in cui il suo perseguimento prescinde da

una pretesa giuridicamente riconosciuta.

Secondo la stessa formula normativa, il profitto può essere perseguito sia nell’interesse del soggetto

agente, sia nell’interesse di altri: il fatto è, cioè, incriminabile anche se il vantaggio ha come

beneficiari soggetti diversi dall’autore del fatto. 4

I rapporti di famiglia come cause di non punibilità.

Il legislatore del ’30 ha ritenuto di dover prevedere una disciplina peculiare per alcuni delitti

qualora siano commessi in danno di congiunti, operando così una precisa distinzione tra immoralità

ed illiceità penale.

Vedi art. 649 c.p.

-non punibilità numeri 1,2,3 art. 649 c.p.

-punibilità a querela dell’offeso se: il soggetto passivo è il coniuge legalmente separato (è il

momento della separazione che incide), o il fratello o la sorella non conviventi (non convivenza o

non coabitazione incidono), o lo zio o il nipote di secondo grado purché conviventi.

Si esclude in ogni caso l’applicabilità dell’art. 649 c.p. quando sia commesso con violenza alle

persone o in danno di un prossimo congiunto e di un terzo.

I delitti di aggressione unilaterale.

Furto (art. 624).

Soggetto passivo del reato è il titolare del diritto o cmq della relazione giuridicamente rilevante con

la cosa sottratta.

Soggetto attivo del furto è chiunque si appropria di cosa altrui.

La condotta incriminata fa leva sul triplice concetto di detenzione-sottrazione-impossessamento.

Sottrazione ed impossessamento, quali tipiche modalità di realizzazione del furto, presuppongono

l’assenza di violenza o minaccia (altrimenti vi sarebbe il reato di rapina) e del consenso del

derubato.

Da questo punto di vista il delitto di furto rientra nel modello criminoso della usurpazione

unilaterale: la lesione deve essere arrecata senza la collaborazione, anzi, contro la volontà del

soggetto passivo.

Più in particolare è definibile sottrazione quella condotta che determina l’uscita della cosa dalla

signoria di fatto del precedente possessore ed equivale quindi all’eliminazione dell’altrui possesso

(il c.d. “spossessamento”; sono indifferenti le modalità ed i mezzi di realizzazione della condotta

criminosa).

La commissione del furto presuppone che alla sottrazione segua l’impossessamento della cosa

mobile altrui: infatti la fattispecie incriminatrice implica che la cosa esca dalla sfera possessoria di

un soggetto per entrare in quella di un altro (allo spossessamento deve seguire un nuovo

impossessamento).

In determinati casi la sottrazione e l’impossessamento sono contestuali, mentre in altri si verificano

in tempi diversi.

Ciò significa che l’impossessamento è la fase consumativa del furto in quanto l’acquisizione da

parte del reo di un potere personale di signoria sulla cosa sottratta significa che egli ne può disporre

autonomamente fuori dalla vigilanza del precedente possessore.

Oggetto del reato è la cosa mobile altrui (beni mobili ed immobili mobilizzabili).

Altro elemento fondamentale è il dolo: esso è costituito dalla volontarietà della sottrazione e

dell’impossessamento, unitamente alla consapevolezza dell&rsqu

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Mario.
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