PARTE 1 – LE NOREME PENALI: FONTI E LIMITI DI
APPLICABILITA'
SEZIONE 1 - IL PRINCIPIO DI LEGALITA' E LA SUA FUNZIONE DI GARANZIA
CODICE PENALE
(Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)
Parte prima
DEI REATI IN GENERALE
Titolo I - Della legge penale (artt. 1-16)
Titolo II - Delle pene (artt. 17-38)
Titolo III - Del reato (artt. 39-84)
Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato (artt. 85-131)
Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (artt. 132-149)
Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena (artt. 150-184)
Titolo VII - Delle sanzioni civili (artt. 185-198)
Titolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza (artt. 199-240)
Parte seconda
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
Titolo II - Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)
Titolo III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
Titolo IV - Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
Titolo V - Dei delitti contro l'ordine pubblico (artt. 414-421)
Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica (artt. 422-452)
Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica (artt. 499-518)
Titolo IX - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-544sexies)
Titolo X - Dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
Titolo XII - Dei delitti contro la persona (artt. 575-623bis)
Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649) Parte terza
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia (artt. 650-730)
Titolo II - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione (731-734)
Titolo III - Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza (art. 734bis)
CAPITOLO 1
LEGALITA' E IRRETROATTIVITA' COME LIMITI ALLA POTESTA PUNITIVA DELLO STATO
La pena è ciò che caratterizza il diritto penale rispetto agli altri settori dell'ordinamento. La costituzione italiana
ammette che il legislatore ordinario possa nuovamente introdurre la pena di morte (abolita in Italia definitivamente
nel 1994), sia limitatamente ai casi previsti dalle leggi militari di guerra.
L'esigenza di apporre limiti alla potestà punitiva dello Stato è dunque tuttora pressante e irrinunciabile.
Quando si parla di principio di legalità (o di riserva di legge) si dà rilievo al monopolio del potere legislativo nella
scelta dei fatti da punire e delle sanzioni loro applicabili: il principio sbarra la sstrada nella produzione delle norme
penali al potere esecutivo, al potere giudiziario e alla consuetudine.
Art. 1 c.p. - Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 2 c.p. - Successione di leggi penali. 1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non
costituiva reato. 2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna,
ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. L'efficacia temporale delle norme penali è governata dal principio di irretroattività.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si
converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135. 4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il
reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile. 5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-
legge convertito in legge con emendamenti.
Art. 199 c.p. - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che
non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Art. 14 Preleggi - Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi
non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati
Art. 25 Cost.
1. Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. Nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso. Potenziamento portata garantistica: quanto alla previsione di reati e delle pene i principi di
legalità e irretroattività operano congiuntamnete. Quanto alle misure di sicurezza opera il principio di legalità.
3. Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Visto il loro carattere costituzionale, tali principi di legalità e irretroattività diventano vincolanti e inderogabili, oltre
che per il giudice, anche per il legislatore.
Il principio di legalità ha matrice politico-istituzionale essendo legato all'avvento dello stato liberale ( separazione dei
poteri e attrivuzione al solo potere legislativo di individuare reati e sanzioni – tutela del cittadino nel confronto del potere
esecutivo, le cui norme sono espressione della sola maggioranza parlamentare, e nei confronti degli arbitri del giudice, che non
).
deve diventare il legislatore del caso concreto
I limiti sono:
Nullum crimen, nulla poena sine lege . Solo la legge può prevedere reati e sanzioni.
• Nullum crimen, nulla poena sine lege certa . La legge deve descrivere i reati e le sanzioni in modo chiaro e
• preciso.
Principio di determinatezza . Le leggi penali devono individuare i fatti che si possono provare nel giudizio.
• Divieto di analogia . Le leggi penali non si applicano oltre i casi in esse espressamente considerati.
•
La portata garantistica del principio di legalità risulta potenziata con l'avvento dello stato democratico.
Una parte della dottrina contemporanea accoglie una nozione ampia del principio di legalità, comprensiva anche del
principio di irretroattività (la connessione del principio di irretroattività con quello di legalità non è solo storica e
funzionale, ma logica e pertanto intima e indissolubile). Va sottolineato che il principio di legalità riguarda la materia
delle fonti, quello di irretroattività l'efficacia nel tempo della legge penale.
Nel diritto internazionale è stato a più riprese enunciato il solo principio di irretroattività, mentre per individuare le
fonti di produzione delle norme penali si è fatto rinvio al diritto interno di ciascun paese, soprattutto in
considerazione della possibile creazione giurisprudenziale di nuove figure di reato o di nuovi tipi di pene nei Paesi di
common law. L'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita: “ Nessun individuo sarà condannato per
un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto
interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al
”.
momento in cui il reato sia stato commesso
Negli stessi termini l'art.7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali: “ Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non
terno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna
costituisse reato secondo il diritto in
pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso”.
Il principio di legalità comporta ripercussioni sulla configurazione e funzionamento del diritto penale:
1. La minaccia della pena funziona come strumento di prevenzione generale.
2. Fra i presupposti dell'applicazione della pena va inclusa la compevolezza dell'agente.
La libertà di azione del cittadino viene rispettata solo se ciò che gli viene addossato è un fatto preveduto e voluto, o
almeno evitabile con la dovuta diligenza, e solo se egli conosceva o almeno poteva conoscere la norma penale che
ha violato. Il principio di colpevolezza costituisce il secondo aspetto del principio garantistico di legalità, vigente in
ogni stato di diritto.
CAPITOLO 2
IL PRINCIPIO DI LEGALITA': ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA
Il principio di legalità o di riserva di legge trova riconoscimento nel nostro ordinamento sia a livello di legge
ordinaria che nella Costituzione.
La portata essenziale di questo principio è l'atttribuzione al potere legislativo del monopolio nella scelta dei fatti da
punire e delle sanzioni penali loro applicabili.
Il principio penalistico di legalità è frutto del pensiero illuministico.
Montesquieu teorizza ne “De l'esprit des lois” il principio della separazione dei poteri.
Beccaria riconferma il primato della legge nel diritto penal enon chè lo stretto vincolo del giudice. Il potere
legislativo ha un primato in quanto espressione della volontà popolare: “Il potere di punire non può risiedere che
presso il legislatore che rappresenta tutta la società unità per un contratto sociale”. Tale autore arricchisce il
principio di legalità di un nuovo contenuto, che verrà successivamente tradotto nella formula “nullum crimen, nulla
poena sine lege certa” (principio di precisione della norma penale).
Nel linguaggio della prevalente dottrina il principio secondo cui le norme penali debono essere chiare e precise viene
invece designato con il nome di principio di determinatezza o di tassatività. Sembra peraltro più appropriato utilizzare la
formula “principio di determinatezza” per esprimere l'esigenza che le norme penali prevedano fatti suscettibili di essere
provati nel processo in base a regole di esperienza, mentre la profula “principio di tassatività” verrà utilizzata per
esprimere il divieto di analogia, cioè il divieto di estendere la disciplina contenuta nelle norme incriminatrici oltre i casi in
esse espressamente previsti.
Feuerbach risulta il padre dei procardi latini con i quali ancora oggi il principio di legalità viene comunemente
evocato. Egli sostiene che il legislatore ddeve descrivere gli elementi di ogni singolo reato in modo determinato,
chiaro ed esauriente; il linguaggio legislativo deve essere semplice ma preciso, chiaro ma intelleggibile. Il legislatore
non può punire nessun fatto se non è riconoscibile all'esterno e che non può essere compiutamente provato in
concreto.
Storia:
1. '800 – principio delle codificazioni penali.
2. 1810 – codice penale francese (o napoleonico). “Nessuna contravvenzione, nessun delitto, nessun crimine può essere
punito con pene che non fossero previste dalla legge prima della loro commissione” - art. 4.
3. 1819 – Codice delle Due Sicilie (art. 60) enunciazione principio di legalità.
4. 1820 – Codice parmense (art. 1) enunciazione principio di legalità.
5. 1855/1959 – affermazione implicita del principio di legalità.
6. 1848 – art. 26 Statuto albertino, enunciazione del principio di legalità.
7. 1865 – emanazione del codice civile del Regno d'Italia, fissa uno dei corollari del principio di legalità: il divieto di
analogia.
8. 1889 – Codice Zanardelli stabilisce all'art. 1 che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente
preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Nel Codice penale del 1930 art. 1 “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto
come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”.
Art. 199 c.p. - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che
non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Nel 1948 la costituzione non soltanto riconferma i principi dello stato liberale di diritto, posti a garanzia delle libertà
dei cittadini, ma li potenzia, inserendoli nel quadro di uno Stato democratico, che assegna al parlamento, come
espressione della volontà popolare, il ruolo cardine tra i poeri dello stato.
Tutti i poteri dello stato derivano la loro legittimazione dalla volontà popolare, ma è il Parlamento l'istituzione che
rispecchia la volontà dell'intero popolo e le cui scelte sono il risultato della dialettica fra maggioranza e minoranza. Il
fondamento politico delle riserve di legge in materia penale è stato ben evidenziato dalla Corte costituzionale,
quando ha sottolineato che il monopolio della competenza penale spetta al soggetto-Parlamento l'organo
produttore della legge, che vede riunito, attraverso i suoi rappresentanti, tutto il popolo sovrano: e ha aggiunto che
il monopolio penale del legislatore statale è fondato sul suo essere rappresetnato dalla società tutta, unita per
contratto sociale.
Il carattere rigido della Costituzione repubblicana conferisce al principio di legalità una forza vingolante nei confronti
non solo del giudice, ma anche del legislatore: il giudice è vincolato alla legge penale e il legislatore, nel formulare le
leggi penali, non può spogliarsi del suo monopolio, rinviando esplicitamente o implicitamente ad atti normativi
provenienti dal potere esecutivo o dal potere giudiziario.
La formula “nessuno può essere punito se non in forza di una legge” esprima la necessità della previsione legislativa
non solo del reato, ma anche delle sue conseguenze sanzionatorie. Quanto alle misure di sicurezza, il principio viene
3
anzi affermato autonomamente nell'art. 25 .
la costituzionalizzazione del principio di riserva di legge comporta anche la costituzionalizzazione di tutti i corollari
di quel principio:
1. Principio di precisione . Obbligo per il legislatore di descrivere in modo chiaro e preciso i reati.
2. Principio di determinatezza . Divieto di incriminare fatti non suscettibili di essere provati nel processo.
3. Principio di tassatività o divieto di analogia in malam parte . Divieto per il legislatore e per il giudice di
estendere la legge penali a casi analoghi a quelli espressamente non contemplati nella norma.
CAPITOLO 3
IL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE NELLA MATERIA PENALE: I PROBLEMI
Oggetto della riserva di legge sono le norme incriminatrici, cioè le norme che, nella parte generale e nella parte
speciale del diritto penale, individuano tutti i presupposti dai quali dipende il se, il come e il quanto della punizione.
Soltanto la legge può determinare:
1. Il fatto di reato . Cioè l'insieme degli elementi oggettivi che individuano questo o quel tipo di reato.
2. La colpevolezza . Cioè l'insieme degli elementi che consentono di rimproverare all'agente la commissione
del fatto.
3. La punibilità . Cioè l'insieme delle condizioni dalle quali può dipendere l'applicabilità della pena nel caso
concreto.
La legge soltanto può prevedere i casi in cui la punizione viene estesa anche a chi non abbia realizzato tutti gli
estremi del reato, ovvero a chi, senza aver realizzato tutti gli estremi del reato, nemmeno nella forma del tentativo,
ovvero a chi, senza aver realizzato tutti li estremi del reato, nemmeno nella forma del tentativo, abbia però istigato
altri a commetterlo o ne abbia agevolato la preparazione o l'esecuzione.
La legge soltanto può selezionare le circostanze che inciosno non sull'esistenza del reato, ma sula sua gravità.
Ancora, soltanto la legge può individuare i tipi, i contenuti e la misura delle sanzioni penali.
Sono estranee all'oggetto della riserva di legge le norme che prevedono cause di giustificazione, cioè le facoltà o i
doveri che autorizano o impongono di realizzare questo o quel fatto penalmente rilevante, escludendo la sua
antigiuridicità, cioè la sua contrarietà all'intero ordinamento. Le norme che prevedono le cause di giustificazione
non sono norme penali e quindi non soggiacciono alle regole sulla produzione delle norme penali: la loro
produzione può venire da qualsiasi fonte rilevante nell'ordinamento giuridico italiano.
Ogni riserva di legge comporta l'esclusione delle fonti gerarchicamente subordinate alla legge. La dottrina
costituzionalistica, in materia penale, distingue tra:
1. Riserva assoluta .
2. Riserva relativa .
3. Riserva tendenzialmente assoluta .
SEZIONE 2 – LA LEGALITA' DEI REATI (NULLUM CRIMEN SINE LEGE)
Il principio di legalità si esaminera in ragione dei capitoli 5-4-6.
CAPITOLO 4
LA RISERVA DI LEGGE COME RISERVA DI LEGGE FORMALE DELLO STATO
Dalla costituzione del 1948, il principio della riserva di legge in materia penale assue fondamento politico conforme
al ruolo cardine del parlamento come espressione della volontà popolare. Nella dottrina costituzionalistica si
sottolinea che il principio di riserva di legge, prima che la relazione tra atti, riguarda i rapporti tra gli organi da cui
quegli atti emanano (rapporti tra potere legislativo, giudiziario ed esecutivo).
In ragione di ciò i decreti legislativi e i decreti legge dovrebbero considerarsi estromessi dal sistema delle fonti del
diritto penale.
La riserva di legge in materia penale va dunque intesa come riserva di legge formale. Nel concetto di legge forma
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