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ERRORE SULLA PERSONA DELL’OFFESO DA PARTE DEL CONOCRRENTE:
Il DOLO del partecipe sussiste anche se, per uno scambio di persona da parte dell’autore, viene
commesso il fatto in danno di Caio anziché di Mevio (=PERSONA DIVERSA da quella che
compartecipe voleva offendere).
SE INVECE l’autore decide per sua autonoma scelta di commettere reato in danno di una persona
DIVERSA da quella cui l’offesa (ES.: la morte) gli era stata commissionataà allora il mandante
NON risponderà di CONCORSO in (ES.: omicidio) PERCHE’ la scelta dell’autore ha spezzato il
legame causale con la condotta del mandante. 187
M. A. Diritto penale – pt. generale Marinucci, Dolcini, Gatta
Ai fini del dolo nel concorso di persone NON è necessario:
• né un PREVIO ACCORDO se presente, rileverà solo ai fini della commisurazione della
à
pena.
• né la CONSAPEVOLEZZA RECIPROCA DELL’ALTRUI ATTIVITA’
è sufficiente il DOLO DI PARTECIPAZIONE in capo al concorrente atipico, mentre l’autore può
à
ignorare l’altrui contributo materiale alla realizzazione del fatto (ES.: Tizio, custode di un’abitazione,
sapendo che Caio sta per commettere un furto in quella casa, magari per chiedergli
successivamente la divisione della refurtiva, a tale scopo lascia aperta la porta; Caio si introduce
nella casa e sottrae i valori, ignorando che il comportamento gli è stato agevolato da Tizio. La
presenza del dolo in capo a Tizio è sufficiente perché si configuri il CONCORSO DOLOSO
REATO commesso da Caio, mentre è irrilevante che Caio NON fosse a conoscenza del
contributo fornitogli da Tizio).
AGENTE PROVOCATORE E AGENTE SOTTO- COPERTURA (c.d. INFILTRATO)
• AGENTE PROVOCATORE chi, appartenente alle forze dell’ordine o privato
à
cittadino, istighi taluno a commettere un reato, volendo far scoprire o assicurare alla
giustizia la persona provocata PRIMA che il reato giunga a consumazione.
NON sussiste DOLO DI PARTECIPAZIONE in capo a:
à
• PARTECIPE ciò che deve rappresentarsi + volere: un contributo alla
à
realizzazione da parte di altri del reato
• AGENTE PROVOCATORE ciò che deve rappresentarsi + volere: un tentativo
à à
il suo scopo è che la consumazione venga impedita da fattori esterni (ES.: intervento
forze di polizia)
Posizione del SOGGETTO PROVOCATO:
impunità per ragioni processuali essendo inutilizzabili le prove acquisite
à
o con tattiche poliziesche fraudolente
(almeno) una pena attenuataà ricorrendo gli estremi delle attenuanti
o generiche ex art. 62 bis c.p.
NB la sua impunità si fonda su ASSENZA DI DOLO DI CONSUMAZIONE
à
• INFILTRATO chi si inserisce in un’organizzazione criminale o in un’attività
à
delittuosa in corso, compiendo fatti di reato, per acquisire elementi di prova.
la sua impunità si fonda su LICEITA’ DEI FATTI DI REATO commessi
à
nell’ADEMPIMENTO DI UN DOVERE ** 188
M. A. Diritto penale – pt. generale Marinucci, Dolcini, Gatta
DEROGHE ALLA REGOLA DEL DOLO DI PARTECIPAZIONE:
• RESPONSABILITA’DEL PARTECIPE PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO DA LUI
VOLUTO ART. 116 C.P.
Qualora il reato COMMESSO sia DIVERSO da quello voluto da quello VOLUTO da
TALUNO dei concorrenti, ANCHE QUESTI NE RISPONDE, SE L’EVENTO è
CONSEGUENZA DELLA SUA AZIONE OD OMISSIONE.
SE il fatto concreto realizzato dall’autore integra una figura di reato DIVERSA da quella
che il partecipe voleva contribuire a realizzare la disciplina del dolo ci imporrebbe di
à
escludere la sua responsabilità.
MA ex art. 116 c.p. viene addossato al concorrente a titolo di DOLO un reato che egli NON
HA VOLUTO, ALLORCHE’ ABBIA (ANCHE SOLO) CONTRIBUITO ALLA SUA
REALIZZAZIONE si configura ipotesi di responsabilità oggettiva si può parlare di
à à
colpa se le circostanze concrete erano tali che un uomo ragionevole, al posto
dell’agente, avrebbe previsto che si sarebbe realizzato quel diverso reato, in luogo di
quello voluto dal partecipe.
Pone problemi di legittimità cost. in rel. al principio di colpevolezza, perché si finisce di fatto
per punire con la pena prevista per un delitto doloso un soggetto a cui può essere
mosso solo un rimprovero per colpa.
ALLORA l’asprezza di tale disciplina viene temperata dalla circostanza attenuante per
à
il caso in cui il reato COMMESSO sia PIU’ GRAVE di quello VOLUTO dal partecipe:
CO. 2
La pena è DIMINUITA riguardo a chi volle il reato meno grave.
ES.: Tizio dà incarico a Caio di commettere un furto, ma Caio riconoscendo nel proprietario
della casa un suo nemico, lo uccide.
Tizio risponderà di concorso in omicidio doloso se gli si può muovere un rimprovero di
imprudenza: es. perché sapeva che Caio era persona particolarmente incline alla violenza
e sapeva che era nemico della vittima. Avendo però Tizio voluto un reato meno grave di
quello realizzato verrà assoggettato alla PENA PER IL REATO DOLOSO, DIMINUITA
à
FINO A 1/3. 189
M. A. Diritto penale – pt. generale Marinucci, Dolcini, Gatta
Sent. Corte Cost. 2021 DIVIETO di prevalenza dell’attenuante dell’art.116 co.2 c.p.
à
sulla recidiva reiterata. La diminuzione della pena per il concorrente che ha voluto il reato
meno grave è imposta dal principio di proporzionalità della pena rispetto alla gravità del
reato e come tale, unitamente al limite della colpa, concorre a sorreggere la tenuta
costituzionale di tale eccezionale fattispecie di responsabilità penale.
• CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PROPRIO (= responsabilità dell’ESTRANEO
per reato proprio)
Premessa: si è già visto che può configurarsi il concorso di un ESTRANEO in un reato
proprio cioè un reato che può essere commesso SOLO da chi possegga det. qualità o
à
si trovi in det. relazioni con altre persone.
Regola:
1. CONTRIBUTO CAUSALE DELL’ESTRANEO
L’estraneo DEVE contribuire causalmente alla realizzazione del fatto costitutivo del
reato proprio (consumato o tentato) nelle consuete forme del concorso materiale o
morale.
Problema: Se può configurarsi INVERSIONE DI RUOLI tra intraneo ed estraneo:
se cioè possa essere l’estraneo a commettere il fatto tipico, relegando l’intraneo
a ruolo di mero partecipe.
SI nell’intento della giurisprudenza prevalente di reprimere con adeguata severità
à
fatti che sarebbero comunque punibili, anche se in modo meno severo.
DUBBI autore di un reato proprio può essere solo l’intraneo e ciò sarebbe
à
imposto dal principio di legalità.
ES.: Pubblico Ufficiale che lascia aperta cassaforte del proprio ufficio, consentendo ad
un estraneo di impadronirsi del denaro ivi contenuto. Chi ravvisa un concorso in
à
peculato – nel quale l’estraneo opererebbe come autore del fatto e l’intraneo come
mero agevolatore – trascura che la condotta di appropriazione, rilevante nel peculato
ex art. 314 c.p., può essere integrata solo da chi abbia già legittimo possesso della
cosa di cui si appropria; se il possesso invece NON preesiste, ma è la conseguenza
di una condotta illecita si integrerà un furto pluriaggravato ex artt. 624, 625 n. 7 e
à
61 n. 9 c.p.
Estraneo che, presentandosi ad una persona come intermediario di un p.u., la
costringa a consegnagli del denaro, facendosi portatore della minaccia del pubblico
funzionario di NON fargli avere, in caso di mancato pagamento, una concessione
190
M. A. Diritto penale – pt. generale Marinucci, Dolcini, Gatta
edilizia alla quale egli avrebbe diritto. Chi ravvisa un concorso in concussione -
à
nel quale l’estraneo opererebbe come autore del fatto e l’intraneo come istigatore –
trascura che la concussione ex art. 317 c.p., in quanto reato proprio, racchiude una
peculiare forma di offesa alla P.A., che può scaturire SOLO dal diretto e personale
coinvolgimento del pubblico funzionario, il quale prevarichi il privato per soddisfare i
propri e altrui interessi personali si integrerà invece estorsione ex art. 629 c.p.
à
aggravata ex art. 61 n. 9 c.p.
2. DOLO DELL’ESTRANEO
Si esige la CONSAPEVOLEZZA + VOLONTÀ di contribuire alla realizzazione del
fatto costitutivo di reato proprio e quindi esige anche la CONSAPEVOLEZZA DELLA
QUALITA’ RIVESTITA DALL’INTRANEO, che è elemento costitutivo del reato proprio.
DEROGA:
ART. 117 C.P. riguarda le sole ipotesi in cui la qualità dell’autore determini un
à
MUTAMENTO DEL TITOLO DEL REATO (sono quindi ipotesi in cui, accanto alla figura del
reato proprio, esista una corrispondente forma di reato comune).
ES.: peculato ex art. 314 c.p. appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
à
MUTAMENTO DEL TITOLO DI REATO PER TALUNO DEI CONCORRENTI
ART. 117 C.P.
Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il
colpevole e l'offeso, MUTA il titolo del reato PER TALUNO di coloro che vi sono
concorsi, ANCHE GLI ALTRI RISPONDONO DELLO STESSO REATO.
Se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali NON sussistono le
condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena
In tali casi, ai fini della configurazione del concorso nel reato proprio, NON è necessario
che l’estraneo concorda la qualifica dell’intraneo.
Effetto: Si accolla una responsabilità a titolo di DOLO ad un soggetto che ha di fatto
à
agito SENZA DOLO (giacché l’estraneo NON si è rappresentato l’elemento del fatto di reato
‘qualifica del soggetto attivo’) e che l’art. 117 c.p. NON richiede versasse in COLPA
si delinea quindi un’ipotesi di RESPONSABILITA’ OGGETTIVA.
à 191
M. A. Diritto penale – pt. generale Marinucci, Dolcini, Gatta
Alla luce del principio di colpevolezza tale responsabilità va ora rimodellata come
à
responsabilità PER COLPA, poiché si configura SOLO a CONDIZIONE che la mancata
rappresentazione della qualifica soggettiva sia stata determinata da COLPA.
ES.: chi istiga il possessore di una somma di denaro altrui ad appropriarsene a profitto proprio
o dell’istigatore, ignorando che l’istigato è un p.u., il quale possiede quel denaro in ragione
del suo ufficio – elementi che caratterizzano il peculato rispetto all’appropriazione indebita-
risponderà NON già di concorso nel reato voluto (= il reato