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CONDOTTA INCRIMINABILE
informazione del partner.
Dubbio è se l'onere della preventiva informazione vada assolta anche qualora vengano assunte le
opportune cautele contando che non si può eliminare completamente il pericolo.
: no percosse ne lesioni personali, non può considerarsi la trasmissione del
FATTO DI LESIONE
virus come equivalente della malattia, la malattia conclamata, l'AIDS, è solo la fase terminale di
una lenta progressione.
Di fatto il semplice portatore del virus HIV non presenta alcun disturbo, quindi non può
considerarsi - nella fase di latenza del morbo - soggetto passivo del reato di lesioni personali.
Di malattia può parlarsi quando l'infezione, terminato il periodo d'incubazione, raggiunge il
grado di AIDS conclamato, concretandosi allora gli estremi delle lesioni personali.
Applicabili anche le aggravanti delle lesioni
gravi: malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa o indebolimento permanente
- di un senso o di un organo;
gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile.
- : per l’accertamento del nesso di causalità, il problema fondamentale è che
NESSO EZIOLOGICO
occorre dimostrare che la malattia, contratta per contagio, sia riconducibile proprio alla specifica
condotta, a quel singolo rapporto sessuale e non ad un altro, prova quasi impossibile qualora la
vittima, conducendo vita sessuale "promiscua", abbia avuto frequenti contatti, eventualmente
anche con partner diversi.
Il lungo periodo d'incubazione comporta ulteriori difficoltà di accertamento del contagio, che
può essersi verificato in qualsiasi momento di un arco temporale molto ampio.
Per superare tale impasse spesso nella prassi
si configura il tentativo di lesione accontentandosi della mera idoneità ex ante della condotta;
- si costruisce una sorta di pericolosità presunta, modellata sulle tipologie di "soggetti a
- rischio", il cui status viene ritenuto, implicitamente, parametro di commisurazione della
sufficiente pericolosità della loro condotta, a prescindere da ulteriori verifiche;
si utilizzano altri analoghi escamotages per aggirare sostanzialmente il problema.
- : al contagio segue molto spesso la manifestazione della malattia
EVENTO ULTERIORE
conseguenza irreversibile è la morte.
Trattandosi di evento non voluto (neppure nella forma del dolo eventuale), si può ravvisare nella
fattispecie complessiva la struttura dei delitti aggravati dall'evento.
Omicidio preterintenzionale: ipotesi di morte come conseguenza del reato di lesione.
orientamento tradizionale: sussiste dolo eventuale ogni volta che il soggetto agente abbia
- accettato il rischio di verificazione della lesione, non quando lo stesso abbia confidato nella
sua non verificazione (sussistente colpa con previsione);
dottrina più moderna: sussiste dolo eventuale quando la previsione e la volontà del soggetto
- agente si radicano in una condotta caratterizzata da un dimensione di rischio non consentito
dolo eventuale: quando i rapporti sessuali siano stati non episodici, si sia trattato di
a) pratiche sessuali particolarmente rischiose, non siano state adottate misure precauzionali:
assunzione di un simile pericolo di provocare il contagio per soddisfare la propria libido
deve essere considerata dolosa dato che un osservatore esterno nelle vesti dell'homo
eiusdem condicionis et professionis dell'agente reale e dotato delle sue stesse conoscenze
36
non avrebbe mai potuto accettare tale rischio sperando seriamente nella non verificazione
del contagio;
colpa con previsione: quando i rapporti sessuali siano stati isolati, o le pratiche sessuali tali
b) da non comportare contatti di sangue, o sia stato utilizzato in modo non corretto il condom.
La morte o lesione come conseguenza di altro delitto potrà venire in gioco quando il fatto che
provoca il contagio sia diverso dalle lesioni, concretando la tipicità di altra fattispecie criminosa
(es. Mevia subisce violenza carnale da Tizio, sieropositivo, in conseguenza di ciò contrae l'AIDS
e, successivamente, muore). 37
DELITTI CONTRO LA PERSONA: LE ALTRE IPOTESI DI TUTELA
DELITTI CONTRO L’ONORE
Onore, due contrapposte concezioni:
concezione fattuale dell’onore: dato della realtà psichica interiore o psico-sociale esterna;
- concezione normativa dell’onore: valore interiore alla persona riconducibile alla dignità
- umana e alla stessa personalità di ogni singolo uomo;
Tale contrapposizione è venuta progressivamente meno, terza possibile concezione onore bene
giuridico complesso che ricomprende:
valore interno di un uomo sentimento che ciascuno ha del proprio valore morale ('onore
- interno');
reputazione di cui il soggetto gode nella società ('onore esterno').
-
Decoro: insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali di una persona.
Bene giuridico dell'onore ha un rilievo costituzionale implicito, nel novero dei diritti inviolabili
dell'uomo, troverebbe collocazione anche l'onore personale idoneo a condizionare la libertà di
manifestazione del pensiero che non può spingersi sino all'altrui denigrazione.
– art. 594 c.p. –
INGIURIA
Offendere l’onore o il decoro di una persona presente anche mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni.
: ingiuria verbale o reale mediante atti materiali esprimenti una offesa (es. gesti
CONDOTTA
sconci). Per valutare la portata offensiva dell'espressione utilizzata è necessario riferirsi alle
personalità dell'offeso e dell'offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia stata
pronunciata ed alla coscienza sociale, tenendo presente che esistono limiti invalicabili, posti
dall'art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, alcune modalità espressive sono oggettivamente da
considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate, tranne che siano
riconoscibilmente utilizzate per scherzo.
Il dato fattuale rappresentato dalla presenza dell'offeso connota il delitto di ingiuria, mentre il
dato dell'assenza della vittima contraddistingue il delitto di diffamazione: occorre accertare
l'esistenza di una 'percezione diretta' o meno da parte della vittima dell'offesa rivolta nei suoi
confronti. Laddove le offese siano arrecate con modalità tali da poter pervenire
indipendentemente al diretto interessato ed a terzi estranei si ritiene ravvisabile il concorso tra
ingiuria e diffamazione.
: reato comune, di danno per alcuni, di pericolo per altri, di mera condotta, a
NATURA GIURIDICA
forma libera. : dolo generico, consapevolezza del contenuto offensivo delle
ELEMENTO SOGGETTIVO
espressioni pronunciate o scritte, ovvero degli atti posti in essere. Può anche assumere la forma
del dolo eventuale.
: di dubbia configurabilità.
TENTATIVO : tutela dell’onore e decoro di una persona.
OGGETTO GIURIDICO
: nel momento della percezione da parte della vittima dell'espressione ingiuriosa
CONSUMAZIONE
o dell'atto offensivo. Reato perseguibile soltanto dietro querela di parte.
: pena è aumentata:
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato;
- se l’offesa è commessa in presenza di più persone.
- – art. 595 c.p. –
DIFFAMAZIONE
Offendere l’altrui reputazione in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone.
38
: può consistere anche in asserzioni dubitative o problematiche, qualora abbiano
CONDOTTA
attitudine a mettere in pericolo l'altrui reputazione. I mezzi di attuazione del reato possono essere
tutti i mezzi di comunicazione di massa e non.
: reato comune, di danno per alcuni, di pericolo per altri, di mera condotta, a
NATURA GIURIDICA
forma libera. : dolo generico, consapevolezza dei contenuti diffamatori della comu-
ELEMENTO SOGGETTIVO
nicazione posta in essere.
: di dubbia configurabilità.
TENTATIVO : tutela della reputazione di una persona, dignità sociale che appartiene a
OGGETTO GIURIDICO
tutti gli uomini indipendentemente dal loro stato dalla loro professione.
: momento e luogo in cui le persone percepiscono il fatto offensivo. L’offesa
CONSUMAZIONE
deve giungere a conoscenza di "almeno" 2 persone, anche non contestualmente (deve trattarsi di
persone estranee alla commissione del reato).
: pena è aumentata:
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI
quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato;
- se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero
- in atto pubblico;
se l'offesa è recata ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario.
-
DELITTI CONTRO L'ONORE E SCRIMINANTI
esercizio di un diritto (art. 51 c.p.):
diritto di cronaca: diritto di raccontare accadimenti reali per mezzo della stampa purché
- sussistano tre condizioni:
verità della notizia pubblicata;
1) esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia ('pertinenza' della notizia);
2) va rispettato il limite della correttezza formale ('continenza') nella divulgazione della notizia:
3) tale limite si considera travalicato laddove le forme verbali impiegate risultino
pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti.
diritto di critica: diritto di esprimere motivati dissensi su opinioni altrui.
-
Notizia deve essere vera..
Requisiti della 'pertinenza' e della 'continenza' dell'informazione vengono apprezzati in modo
più ampio nell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (es. con riferimento alla critica
politica ove l'esigenza di favorire il confronto e la dialettica delle idee porta ad ampliarne i
limiti, si accetta maggiore libertà di linguaggio).
intervista: pubblicazione di dichiarazioni o di scritti di terzi lesivi della reputazione
- altrui, costituisce diffamazione, alla quale il giornalista partecipa rispondendone a titolo
di concorso. Anche al giornalista si richiede l'obbligo di controllo sia sull'attendibilità
della persona intervistata, sia sul contenuto delle dichiarazioni rese.
interviste televisive: giornalista nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare la
- cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne
approfittino per commettere reati, fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile,
nel corso dell'intervista ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della
continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale .
Soggetto intervistato perche si ritenga realizzata anche nei suoi confronti la fattispecie
incrim