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Reati propri realizzabili solo da parte di pubblici ufficiali

I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (P.A.) sono realizzabili solo da soggetti titolari di una specifica qualifica, come pubblici ufficiali (p.u.) o incaricati di pubblico servizio (inc. di p.s.). Nel caso in cui alla commissione del fatto partecipino sia soggetti qualificati (intranei) sia soggetti privi della qualifica (estranei), si applicano diverse disposizioni a seconda della conoscenza della qualifica da parte dell'estraneo:

  • Se l'estraneo non è a conoscenza della qualifica soggettiva dell'intraneo e il fatto costituisce anche per il soggetto non qualificato un illecito penale, si applica l'art. 117 c.p., mutando il titolo del reato, anche l'estraneo risponderà dello stesso reato.
  • Se l'estraneo è a conoscenza della qualifica soggettiva dell'intraneo, si ha un concorso di persone ex art. 110 c.p.

Errore sulla qualifica soggettiva dell'agente

Il soggetto agente può ignorare di essere un pubblico ufficiale a causa di un errore sul fatto ex art. 47, co. 1, c.p., che esclude il dolo. Se interpreta male una norma amministrativa che regola la sua posizione, si verifica un errore su norma extrapenale ex art. 47, co. 3, c.p., che esclude il dolo quando si verifica un errore sul fatto costituente reato. La dottrina considera l'errore una scusante nei casi in cui la norma extrapenale su cui cade l'errore descrive un elemento della fattispecie non costituente il precetto penale; la giurisprudenza, invece, nega in modo assoluto efficacia scusante. Se l'errore riguarda la disciplina penalistica delle qualifiche soggettive di p.u. o inc. di p.s., non esclude il dolo, come stabilito dall'art. 5 c.p.

Reati comuni configurabili a carico di chiunque

I delitti dei privati contro la P.A. sono reati comuni configurabili a carico di chiunque abusi in diverso modo ed a diverso titolo della posizione e dei poteri di cui è investito per perseguire finalità e scopi illeciti.

Concetto di P.A.

  • Diritto pubblico: La P.A. è un'organizzazione pubblica preposta alla esplicazione della funzione amministrativa tipica del potere esecutivo. Realizza con atti e provvedimenti capaci di incidere nelle sfere giuridiche dei privati l'interesse pubblico in concreto. Non è né legislativo né giudiziario.
  • Diritto penale: Disciplina uniforme per l'intera organizzazione dello Stato, soggetti appartenenti alla P.A., ordine giudiziario e legislativo sono sottoposti allo stesso statuto penale. Soggetti qualificati rispetto ai delitti contro la P.A. sono sia gli appartenenti alla P.A. in senso stretto, sia gli appartenenti al giudiziario ed al legislativo.

Art. 97 Cost.: I pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione:

  • Buon andamento: Svolgimento corretto e regolare dell’attività amministrativa.
  • Imparzialità: La P.A. non deve avvantaggiare se stessa nei confronti dei consociati né alterare l’eguale diritto di questi. Deve agire senza discriminazioni, mirando al buon andamento dell’amministrazione.

Bene giuridico protetto

La protezione penale vuole garantire:

  • Che gli appartenenti alla P.A. agiscano secondo le norme che regolano il loro potere (delitti p.u.).
  • Che i soggetti qualificati e l'attività pubblica non siano aggrediti o turbati (delitti privati).

Il giudice dovrà accertare se si è avuta lesione o messa in concreto pericolo della legale esplicazione del potere ed a questa verifica condizionare la punibilità dell’autore.

Qualifiche soggettive e loro rilevanza

Sussistono solo se il soggetto agisce nell'ambito della specifica posizione giuridica che dà luogo alla qualifica medesima esercitandone i corrispondenti poteri e facoltà.

Pubblico ufficiale

  • Esercita pubblica funzione legislativa (parlamentari), giurisdizionale (magistrati) o amministrativa (funzionari dello Stato-amministrazione).
  • Limite esterno: Conta unicamente l'esplicazione oggettiva di una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi. I p.u. sono tutti i soggetti operanti per un ente pubblico titolare del potere di modificare le situazioni giuridiche altrui indipendentemente dal loro consenso.
  • Limite interno: Per la sussistenza della qualifica occorre che il soggetto partecipi alla formazione ed alla emanazione di atti amministrativi tipici, cioè atti che siano esplicazione del potere amministrativo con riferimento alla capacità di essi di incidere nelle sfere giuridiche dei terzi.

La qualifica compete anche al funzionario di fatto che svolga una pubblica funzione senza regolare investitura o con nomina invalida.

Incaricato di un pubblico servizio

  • Limite esterno: Il pubblico servizio deve consistere in un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ciò che conta è unicamente l'esplicazione oggettiva di una pubblica funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi.
  • Limite interno: Si tratta di attività caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione. Sono inc. p.s. coloro che fanno parte della struttura dell'ente che svolge una pubblica funzione ma non hanno il potere di formare e manifestare la volontà della P.A. La qualifica viene meno rispetto a coloro che svolgono semplici mansioni di ordine o prestano opera meramente materiale (es. gli addetti alle pulizie in un ente pubblico).

Esercente un servizio di pubblica necessità

  • Privati che svolgono la loro attività di natura privatistica senza alcun rapporto con la P.A.
  • Il pubblico servizio (es. professione forense) è esercitato dal privato in forza di un provvedimento di concessione che fa nascere nel destinatario il potere altrimenti inesistente di svolgere un'attività.
  • Il servizio di pubblica necessità trova la sua fonte in un'autorizzazione che si limita a rimuovere un ostacolo rispetto ad un'attività che spetta al privato di esercitare.

Art. 360 c.p.: Quando la legge considera la qualità necessità come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità nel momento in cui il reato è commesso non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato. Non nel caso in cui la qualifica risulti non ancora acquisita al momento del fatto.

Fattispecie criminose

Riforma del 1990: unificazione reato di peculato e malversazione ai danni del privato. L'elemento differenziatore delle due figure criminose era l'appartenenza del denaro o dell'altra cosa mobile alla P.A. nella prima ed al privato nella seconda. È stata sostituita l'"altruità" come unico dato caratterizzante il bene su cui cade l'azione del soggetto agente.

Art. 314 c.p. - Peculato

Il reato è punito con la reclusione per il p.u. o inc. p.s., che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Condotta

Rientrano tutti i comportamenti tipici del proprietario, non solo l'apprensione della cosa, ma qualsiasi atto di disposizione o di utilizzazione incompatibile con il possesso del soggetto agente ed accompagnato dalla volontà di servirsi di essa uti dominus. Il "vuoto di cassa" si verifica quando il p.u. si appropria di denaro che ha in ragione del suo ufficio e copre l'ammanco con altro denaro della stessa P.A. o di privati. Il reato può ritenersi configurato già nel momento in cui il denaro è prelevato.

Natura giuridica

Reato proprio, di danno, di mera condotta, a forma libera. La qualifica soggettiva sussiste fino a che c'è il possesso per ragioni di ufficio o servizio; venuto meno questo, il fatto non è più realizzabile, pertanto non è applicabile l'art. 360 riguardo alla cessazione della qualifica.

Elemento soggettivo

Dolo generico. L'oggetto materiale è il denaro o altra cosa mobile (compresa ogni energia che abbia valore economico purché sia autonomamente posseduta rispetto alla cosa che la produce). Non v'è reato quando si tratta di valore così esiguo da apparire del tutto irrilevante. Il bene oggetto di peculato deve essere, rispetto al soggetto agente, altrui e, al tempo stesso, nel suo possesso o nella sua disponibilità in ragione dell'ufficio o del servizio da lui ricoperti. Dovrà ritenersi altrui non solo il bene di proprietà di un altro soggetto, ma altresì quello su cui questi abbia un diritto che inibisca al possessore o al detentore di disporne (es. p.u. appropri bene dato in pegno alla P.A. e di cui si trovi ad avere la custodia).

Oggetto giuridico

Il buon andamento e l'imparzialità della P.A. sono lesi quando all'oggetto materiale è data una destinazione diversa da quella stabilita dall'ordinamento e ciò è fatto per avvantaggiare l'agente o un terzo. Abuso della situazione giuridica di cui il soggetto è titolare, alla quale si può accompagnare un danno patrimoniale (delitto che "comunque offende il patrimonio").

Circostanza attenuante speciale

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. C'è stata la soppressione della condotta di distrazione alternativamente prevista con quella di appropriazione, la quale ultima resta ora la sola punita. Integra il reato di peculato la distrazione del bene a scopi diversi da quelli cui lo stesso è destinato, ma senza che l'agente disponga materialmente del bene per sé medesimo, tutte le volte che la destinazione sia privata. Integra l’abuso d’ufficio la distrazione del bene da una ad altra finalità pubblica.

Peculato d'uso

È sanzionato con pene più miti: si concretizza quando il colpevole agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, oggetto della condotta sono solo cose mobili infungibili di specie.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il reato è punito con la reclusione per il p.u. o inc. p.s., il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Figura di reato autonoma
  • Rispetto al peculato, l'oggetto materiale del reato non è nel possesso del p.u.
  • Rispetto alla concussione, l'errore della vittima deve essere indipendente dalla condotta del reo.

P.u. o inc. p.s. nell'esercizio delle funzioni o del servizio: P.u. o l'inc. di p.s. deve ricevere o ritenere la cosa mobile nella sua veste giuridica e, corrispondentemente, il privato deve offrire e consegnare l'oggetto al p.u. in quanto tale. Basta che l'esercizio delle funzioni o del servizio abbia offerto al soggetto la possibilità di ricevere (accettare quanto da altri viene offerto e consegnato) o ritenere la cosa (mantenere la detenzione), compreso il caso in cui il soggetto abbia ricevuto il bene in buona fede e poi si sia avveduto che esso non gli era dovuto ed era stato dato per errore.

Giovandosi dell'errore altrui: l'errore del privato deve preesistere ed essere indipendente dall'azione del p.u. o dell'inc. di p.s., il quale si limita ad approfittarne. Compresa l'ipotesi in cui il p.u. abbia inconsapevolmente dato luogo all'errore dal quale, di poi, coscientemente tragga vantaggio (concussione per induzione se la causazione dell'errore fosse stata deliberata).

Nel caso in cui il p.u. riceva o ritenga senza avere coscienza dell'errore in cui versa il privato:

  • Ritenzione: Il possesso dell'oggetto materiale rende configurabile il peculato o l'appropriazione indebita aggravata a seconda che sussista o meno la ragione dell'ufficio o del servizio.
  • Ricezione: Nei confronti del p.u. che riceve l'indebito ritenendo che il privato consapevolmente glielo offra, potrà configurarsi il reato di abuso di ufficio o quello di corruzione.

Riceve o ritiene indebitamente: la condotta deve essere indebita, il reato non sussiste tutte le volte in cui l'agente riceve o trattiene il dovuto o anche il dovuto privatamente.

Per sé o per un terzo (no P.A. salvo l'eventuale ricorrere del reato d'abuso d'ufficio) - denaro od altra utilità (cose mobili).

Si presuppone la contestualità fra realizzazione della condotta tipica e l'esercizio delle funzioni o del servizio da parte del pubblico agente che ne è l'autore, pertanto non è applicabile l’art. 360 riguardo alla cessazione della qualifica.

Elemento soggettivo

Dolo generico, volontà di ricevere o trattenere la cosa e consapevolezza di fare ciò nell’esercizio del proprio ufficio.

Oggetto giuridico

Il buon andamento e l'imparzialità della P.A. sono lesi, ai quali si associa un’offesa all’interesse patrimoniale del privato.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il reato è punito con la reclusione per il p.u. o inc. p.s. che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Autonomamente sussistere per la realizzazione del reato
  • Dati naturalistici:
    • Costrizione: Determinare, con violenza o minaccia, la volontà altrui a tenere un certo comportamento attivo o omissivo. Costrizione psichica relativa della volontà del soggetto passivo attuata con abuso della qualità o dei poteri del p.u. L'agente prospetta alla vittima un male ingiusto conseguente all'esercizio abusivo delle proprie prerogative o al mancato esercizio delle medesime (es. p.u. ritarda il compimento di atti del suo ufficio per piegare la volontà del privato), si può limitare anche a creare la situazione costrittiva attendendo che sia il privato ad offrire denaro per rimuoverla. Ammesso concorso del privato solo quando questi contribuisca a creare lo stato di costrizione e soggezione.
    • Induzione in errore: Creazione di una falsa rappresentazione della realtà, l’agente avvalendosi della sua autorità riesce a convincere il soggetto passivo.
  • Dati normativi: la condotta deve attuarsi attraverso un abuso della qualità o dei poteri del p.u. o dell'inc. di p.s.:
    • Abuso dei poteri: Impiego distorto e viziato dei poteri che competono al soggetto qualificato autore del reato:
      • P.u.: Emanazione di atti pubblici oggettivamente viziati affetti da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere.
      • Inc. di p.s.: Attività dell'inc. di p.s. che abbiano rilevanza pubblicista, possano incidere sul soggetto costretto o indotto, siano in oggettivo contrasto con le disposizioni normative che regolano quell'attività.
    • Abuso della qualità: I p.u. o inc. p.s. prospettano un uso abusivo dei propri poteri.

Il timore che si origina è effetto della minaccia del p.u. o dell’induzione, la vittima si determina a dare o promettere solo per la pressione morale esercitata dall’abuso delle qualità o delle funzioni. La fattispecie non si integra laddove si accerti che l'azione del p.u. non ha, in alcun modo, influito sulla decisione del privato di compiere l'elargizione. Il male prospettato deve essere ingiusto.

Il risultato della condotta è un atto dispositivo da parte della vittima che può sostanziarsi nel dare o nel promettere denaro o altra utilità oggettivamente apprezzabile (non solo cose mobili ma anche beni immateriali). Alla dazione è equiparata la promessa, una volta intervenuta il reato si deve ritenere consumato e la dazione che vi faccia seguito risulterà un postfatto non punibile. Destinatario della dazione e della promessa può essere sia lo stesso p.u. che un'altra persona.

Natura giuridica

Reato proprio, plurisoggettivo improprio, di mera condotta, a forma libera.

Elemento soggettivo

Dolo generico.

Oggetto giuridico
  • L'imparzialità è lesa perché l'azione del reo è volta ad avvantaggiare indebitamente un soggetto.
  • Il buon andamento è leso come conseguenza della deviazione delle prerogative pubbliche per abuso.
  • Lesione del privato soggetto passivo della condotta (anche ente).
Circostanza attenuante speciale

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Artt. 318-322 c.p. - Corruzione

Accordo criminoso tra soggetto qualificato (p.u. o inc. di p.s.) ed un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi servizi, un compenso che non gli è dovuto (dazione o promessa di denaro o di altra utilità) così concludendo il pactum sceleris. L'accordo si può riferire ad un atto che il funzionario deve ancora compiere (antecedente) o che ha già compiuto (susseguente).

L'elargizione (effettuata o promessa) dall'extraneus deve essere fatta in funzione dell'atto dell'intraneus:

  • L'atto (o attività) deve essere determinato o determinabile.
  • La dazione (o promessa) del privato deve avere il carattere della controprestazione e deve quindi, per entità e modalità, apparire come tale. Non si integra il reato in presenza di doni in natura che rientrano nella prassi, purché il loro valore sia così modesto da apparire ictu oculi sproporzionato alle funzioni e agli atti del soggetto qualificato (ciò vale anche per il denaro es. mance).

Non è necessario un rapporto di proporzione, basta che il valore della dazione e il vantaggio che il privato trae dall'atto dell'intraneo siano superiori alla soglia minima. La retribuzione del privato deve essere indebita e non dovuta.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stortoni Luigi.
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