Estratto del documento

Capitolo primo: societas delinquere (et puniri) potest

Con l'espressione responsabilità “per reato” degli enti si identifica l'attribuzione a un soggetto collettivo – caratterizzato da un'apprezzabile articolazione organizzativa – della responsabilità per un fatto illecito commesso da una persona fisica appartenente alla sua struttura. La materia, complessa, è innervata di profili che esulano dal perimetro penalistico tradizionale. Basti pensare al fondamento del diritto penale classico, ovvero l'individuo, e alla consistenza del principio – evocato dal brocardo societas delinquere non potest – secondo il quale fattispecie criminale e relativa sanzione sono forgiate solo per la persona fisica.

La retrospettiva storica attesa che alle tesi ostative alla responsabilità degli enti se ne contrappongono altre di segno opposto. L'impressionante accelerazione tecnologica e produttiva della rivoluzione industriale inglese è il retroterra del fenomeno: a partire dall'Ottocento l'intera collettività è ormai esposta ai pericoli connessi alle energie utilizzate dal ciclo produttivo. S'intreccia a tale evoluzione il lento affermarsi – negli ordinamenti positivi – della società anonima, quale espressione giuridica delle organizzazioni impegnate nella produzione e nel commercio: in ragione della crescente complessità dei traffici, esse necessitano di dotarsi di uno schermo che separi il capitale destinato all'impresa dal patrimonio dei singoli soci, cioè a dire la responsabilità limitata.

D'altro canto i singoli sistemi giuridici non mostrano problemi a riconoscere, in ambito civilistico, la responsabilità delle suddette entità collettive. E se un reato commesso da un individuo in esse inserito potesse impegnare, da un punto di vista penalistico, la responsabilità della persona giuridica era un interrogativo che iniziava ad affacciarsi sempre più di frequente nei paesi interessati alla prima industrializzazione.

I primi disastri ferroviari in Inghilterra portano alla ribalta una nuova forma di criminalità, quella dell'impresa nella quale il contributo del singolo alla realizzazione dell'evento offensivo non è apprezzabile. Grazie alla figura della responsabilità indiretta o vicaria, le corti inglesi affermano (nel 1842) la responsabilità della società di gestione ferroviaria: ma non vi è riferimento, in questo approccio, a elementi di carattere soggettivo della colpevolezza. Ciò costituisce il “limite intrinseco” della responsabilità vicaria; infatti, se l'illecito commesso richiedeva un particolare intento nella persona fisica, che agiva per conto dell'ente e quindi per esso realizzava il reato, il sistema della responsabilità vicaria non era più sufficiente a reggere la punizione dell'ente. Esso permetteva di addebitare la responsabilità al superiore, ma qualora l'illecito fosse doloso, l'allargamento della responsabilità si inceppava.

Con una sentenza del 1944, sempre nel Regno Unito, si registra un salto epocale sul piano dei criteri d'imputazione. Compare sulla scena il principio dell'immedesimazione: al cospetto di un reato che richiedeva uno specifico dolo si decise che gli stati mentali dei funzionari che avevano agito per la società potevano essere attribuiti alla società medesima, la quale si identificava con quei funzionari.

Il problema si sposta, quindi, sulla necessità di individuare con esattezza le figure di vertice in grado di impegnare – sul fronte penalistico – la responsabilità della company. Ma quando la giurisprudenza si trova al cospetto di reati, commessi da soggetti collocati sui gradini inferiori della scala gerarchica aziendale, ecco che anche il criterio dell'immedesimazione si rivela inadeguato: la Camera dei Lord nel 1971 annulla una sentenza di condanna nei confronti di una società argomentando che “l'autore del reato – direttore di una succursale – non era in una posizione gerarchica sufficientemente elevata per rappresentare la mente e la volontà della società”.

L'ulteriore progresso dei canoni di imputazione della corporate crime liability si registra in occasione di due importanti disastri navali; le vicende processuali d'oltremanica, terminate con il proscioglimento delle società alle quali erano stati imputati gli eventi, rivelano che, in assenza di prove di negligenza nei confronti del top management, il principio dell'immedesimazione non è applicabile in quanto inidoneo a fronteggiare eventi disastrosi che, pur non coinvolgendo direttamente i vertici, erano frutto di un assetto organizzativo non adeguato rispetto alle esigenze di protezione.

Il focus si sposta così sull'organizzazione dell'impresa; la responsabilità degli enti, avvantaggiati da un reato commesso un loro dipendente, può sorgere in presenza di canoni di ascrizione che tengano in debito conto il dato organizzativo: si inizia quindi a utilizzare il concetto di “colpa in organizzazione” per descrivere l'essenza del rimprovero rivolto all'ente.

La scelta dell'ordinamento italiano

La legittimazione di un sistema punitivo rivolto alle persone giuridiche muove dalla constatazione che l'impresa è un centro capace di generare o di favorire la commissione di fatti illeciti, anche delittuosi; infatti, se la persona giuridica è costruita dall'ordinamento come soggetto capace di agire, ovviamente per il tramite di persone fisiche, è nella logica di un tale istituto che all'ente possa essere ascritto sia un agire lecito sia un agire illecito.

È in attuazione di convenzioni internazionali in materia di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari della Comunità europea che la l.delega 300/2000 traccia le direttive di fondo che siglano l'abbandono del principio secondo il quale societas delinquere non potest. Con il d.lgs 231/2001 viene quindi introdotta la responsabilità “amministrativa” dell'ente collettivo per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti in posizione di vertice e dai dipendenti del medesimo.

La responsabilità, inizialmente circoscritta alle fattispecie di corruzione, concussione, truffa e simili, è stata via via estesa ad altre ipotesi delittuose tra le quali – negli ultimi anni – spiccano quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. Le sanzioni previste dal decreto, in caso di riconosciuta responsabilità dell'ente, colpiscono il suo patrimonio o la sua attività: sia la sanzione pecuniaria (da 25.800 a 1.549.000 euro) sia quelle interdittive (dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla revoca di autorizzazioni, concessioni, al divieto di contrattare con la p.a, ecc) sono applicate dal giudice penale, le seconde anche in via cautelare; ad esse si affianca lo strumento più incisivo dell'arsenale punitivo del 2001: la confisca del profitto del reato (anticipabile, in sede cautelare, con il sequestro preventivo).

Bisogna tenere presente che persona fisica e societas sono ben distinte sul piano della colpevolezza; lo conferma il principio dell'autonomia della responsabilità dell'ente (art.8) che consente di perseguire quest'ultimo anche nel caso l'autore materiale dell'illecito non sia stato identificato (l'unico limite a tale principio è costituito dall'estinzione del reato per amnistia).

Un'altra questione è quella dei modelli di organizzazione e gestione. Essi sono finalizzati a limitare la responsabilità ex crimine della persona giuridica e rivestono anche una funzione preventiva di questo peculiare rischio d'impresa. La normativa del 2001 assegna un'importanza centrale alle condizioni organizzative aziendali: l'adozione di un modello organizzativo inteso ad impedire la commissione di reati e l'istituzione di un organismo di vigilanza rappresentano alcuni dei presupposti che consentono all'ente, secondo i casi, di essere esonerato dalla responsabilità o di subire l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in misura ridotta.

Il problema del soggetto

Complice il riferimento, nell'intitolazione del decreto, alla responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche, è scaturita una diatriba circa la natura della suddetta responsabilità. I topoi interpretativi esaltano taluni istituti di carattere penalistico, recepiti in seno al sistema (principio di legalità, divieto di retroattività delle norme meno favorevoli, artt 2 e 3), per approdare alla conclusione a favore dell'essenza penale della responsabilità degli enti. Altri propendono per l'essenza amministrativa della suddetta responsabilità e, per corroborare tale tesi, puntano il dito su determinati istituti del decreto incompatibili con la disciplina penalistica (prescrizione, vicende modificative dell'ente, artt 22 e 28-33). Entrambi i modelli appaiono sostanzialmente inadeguati a ricevere l'innesto del nuovo istituto, in quanto rigidi.

L'apposizione di un sigillo alla responsabilità in parola non favorisce – di per sé – la soluzione di questioni di importanza primaria; prima tra tutte, l'applicabilità (o meno) di fondamentali principi costituzionali, in materia penale e processuale penale, alla materia de qua (ad esempio il problema del raggio operativo della presunzione di non colpevolezza in fase cautelare, ove l'applicazione anticipata delle sanzioni interdittive può essere scongiurata dall'ente offrendo la disponibilità a realizzare condotte riparatorie di un reato non ancora accertato in sentenza).

Dal punto di vista ermeneutico è importante sottolineare come l'espressione “illeciti amministrativi dipendenti da reato” (art 1) conferisca al fatto storico una rilevanza bivalente; fatto di reato ed illecito amministrativo sembrerebbero collocati su binari paralleli. Ma la responsabilità amministrativa dell'ente non è frutto di un accadimento fattuale differente e conseguente con rapporto da causa ad effetto dal fatto di reato, poiché il fatto storico resta sempre lo stesso, cambiano solo le qualificazioni giuridiche del medesimo evento storico che è fatto di reato per le persone fisiche che lo hanno messo in opera e illecito amministrativo per le soggettività collettive con cui si applica la responsabilità amministrativa.

Dunque, un fatto unico, da cui discendono la responsabilità della persona fisica e quella – dal 2001 – della persona giuridica. La teoria dell'immedesimazione è quella che consente di imputare un fatto della persona fisica anche all'ente. Inoltre il suo ricorso è indispensabile nel nostro ordinamento per non violare il principio di cui all'art 27.1 Cost, interpretato come divieto di responsabilità per fatto altrui o come responsabilità necessariamente colpevole. La teoria non è però spendibile per fare luce sulla sostanza della responsabilità medesima.

Benché composto di individui, l'ente, nella sua realtà dinamica non è in alcun modo paragonabile alla vicenda della persona fisica, che pur muta continuamente nel tempo. L'ente è oggetto suscettibile di radicali trasformazioni complessive o settoriali che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della persona fisica, perché questa mantiene un nucleo di personalità inesistente. I fattori che collocano al centro dell'interesse l'organizzazione sono la progressiva moltiplicazione dei reati presupposto e l'estrema varietà del modelli organizzativi e di gestione. È nei riguardi dell'organizzazione che va effettuata la valutazione di conformità agli standard prevenzionistici: se proprio si vuole continuare a qualificare il rimprovero all'ente disorganizzato alla stregua di una colpa, occorre essere consapevoli che tale termine assume un valore “puramente metaforico”.

Gli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire costituiscono una rete di presidi organizzativi oggettiva, da cui si evince l'assenza di un centro o di un'entità a cui riferire una personalità comparabile con quella umana. Neppure dalla constatazione che l'accertamento dell'illecito è effettuato con il rito penale discendono conseguenze decisive a favore della pretesa natura penalistica della responsabilità. Il processo penale riposa sul principio della presunzione di non colpevolezza. Questo declina l'onere della prova in capo al pubblico ministero; tuttavia, nel processo contra societam ricade sull'ente il compito di dimostrare – per essere esentato dalla responsabilità – una serie di requisiti cumulativi (art 6).

Profili premiali della normativa

L'apparato normativo del 2001 postula la necessità che l'ente si organizzi dall'interno al fine di evitare che l'attività del suo personale possa sfociare nel compimento di determinati illeciti, suscettibili di riverberarsi a vantaggio dell'ente medesimo. La responsabilità è connessa, nell'ottica legislativa, all'attenzione e alla cura dispiegate per regolamentare – secondo canoni prevenzionistici di idoneità ed efficacia – l'azione di chi è coinvolto nell'impresa. All'ente è quindi delegato il compito di concretizzare una politica di legalità del proprio operare. All'onere di autorganizzazione il d.lgs fa corrispondere un ampio spettro di benefici. Si è auspicata la funzione premiale del compliance program, che in sostanza consiste – laddove sia stato commesso un reato-presupposto – in un sollievo sanzionatorio. Molteplici sono le opportunità offerte all'ente di risarcire il danno, riparare le conseguenze del reato, riorganizzarsi secondo schemi di legalità; l'ente che lo faccia può scongiurare l'applicazione della sanzione interdittiva, lucrare una diminuzione della sanzione pecuniaria, aspirare, anche in fase esecutiva, alla conversione della prima nella seconda. A questa forma di premialità si affiancano i riti processuali speciali (giudizio abbreviato e applicazione della sanzione su richiesta), al cui epilogo la durata della sanzione interdittiva e l'ammontare di quella pecuniaria subiscono riduzioni. L'adozione del modello organizzativo e la riparazione delle conseguenze del reato sono istituti che testimoniano un accentuato afflato prevenzionistico del sistema.

Capitolo secondo: le fonti

Analizziamo il ruolo degli atti internazionali nel sistema delle fonti della responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato. Bisogna distinguere tra:

  • Fonti immediate: attività di produzione normativa contemplate e disciplinate all'interno dello Stato;
  • Fonti mediate: attività previste da un ordinamento esterno a quello nostrano e da questo richiamate in via integrativa.

Fonti mediate: se è indubitabile che il momento genetico immediato delle norme in oggetto è rappresentato dalla l.delega 300/2000 e dal successivo d.lgs 231/2001, non va dimenticata l'importanza rivestita dagli impegni pattizi che lo Stato italiano ha assunto a livello internazionale. È proprio l'intitolazione della l.delega a richiamare, a fini di “ratifica ed esecuzione”, una serie di atti internazionali, “elaborati in base all'art K3 del Trattato dell'Unione europea”, in materia di lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, dei funzionari degli Stati membri dell'Unione europea e di tutela delle finanze comunitarie.

Tra gli atti citati, solo la Convenzione elaborata dall'OCSE fa riferimento alla responsabilità degli enti – peraltro in termini piuttosto generici – obbligando gli Stati contraenti ad adottare “le misure necessarie, secondo i propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità delle persone giuridiche per la corruzione di pubblici ufficiali stranieri”; nessun riferimento al tipo di strumento sanzionatorio da adottare nei confronti degli enti collettivi è comunque rinvenibile in questi accordi. Più esplicito è il II Protocollo della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (il P.I.F), che tuttavia non ha costituito oggetto di attuazione da parte della l.delega (mentre così è stato per il primo protocollo). In particolare, il sistema sanzionatorio ivi previsto colpisce gli illeciti commessi dai vertici dell'impresa e quelli realizzati dai dipendenti in posizione subordinata; per i primi si richiede l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ed eventualmente interdittive), per i secondi si rimanda alla discrezionalità legislativa dei singoli Stati. Interessante notare che la l.delega pare essersi ispirato all'elenco delle sanzioni configurate dal protocollo, arricchendolo con il divieto di contrarre con la p.a e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Occorre poi richiamare la Raccomandazione n.88 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, la quale aveva sollecitato gli Stati europei ad introdurre forme di responsabilità delle persone giuridiche ovvero “promuovere la adozione di misure finalizzate a rendere le imprese responsabili per i reati commessi nell'esercizio della loro attività”. Questo atto, seppur sprovvisto di forza cogente, ha costituito un ulteriore precedente alla scelta italiana di configurare la responsabilità degli enti. Numerosi atti internazionali successivi all'entrata in vigore del d.lgs 231/2001 hanno ampliato la portata della responsabilità degli enti tramite indicazioni, al legislatore nazionale, di introdurre “nuovi” reati-presupposto.

Anteprima
Vedrai una selezione di 21 pagine su 98
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 1 Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 2
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 6
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 11
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 16
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 21
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 26
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 31
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 36
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 41
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 46
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 51
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 56
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 61
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 66
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 71
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 76
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 81
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 86
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 91
Anteprima di 21 pagg. su 98.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Diritto processuale penale, prof. Corso, libro consigliato Manuale della responsabilità degli enti, Presutti, Bernasconi Pag. 96
1 su 98
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher renaissence di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Corso Piermaria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community