Responsabilità amministrativa degli enti
Il D.lgs 231 del 2001 è attuativo della legge delega 300 del 2000 e introduce la responsabilità amministrativa degli enti in caso di reato, superando il principio Societas delinquere non potest. Von Savigny aveva affermato che le persone giuridiche sono mere astrazioni incapaci di agire e quindi di colpevolezza. Questo decreto afferma la responsabilità penale delle persone giuridiche, considerata incompatibile con l'articolo 27.1 della Costituzione, che sancisce il principio di personalità della responsabilità penale, e con l'articolo 27.3 della Costituzione, relativo alla funzione rieducatrice della pena.
Il decreto 231 del 2001 si armonizza con una Raccomandazione 18 del 1988 del Consiglio d'Europa, che sottolinea l'esigenza di applicare responsabilità e sanzioni penali per le imprese, e con le convenzioni internazionali sulla lotta alla corruzione e sulla protezione degli interessi finanziari europei. L'obiettivo è combattere la criminalità d'impresa e superare l'impraticabilità delle sanzioni individuali per le persone fisiche che agiscono nell'interesse dell'ente, attraverso una normativa che incentiva modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati all'interno dell'ente.
Sistema di responsabilità diretta e indiretta
Il sistema di responsabilità diretta prevede che l'ente sia responsabile indipendentemente e a prescindere dalla comprovata ed effettiva responsabilità di una persona fisica del proprio organigramma. Al contrario, nel sistema di responsabilità indiretta, l'ente è responsabile solo se prima si rintraccia e si condanna la persona fisica, altrimenti nulla.
In Italia, esiste un sistema di responsabilità diretta e autonoma rispetto alle vicende della persona fisica, che sussiste anche se l'autore del reato non è identificabile o non è imputabile. Il legislatore parla di tertium genus di responsabilità, né penale né amministrativa, anche se l'etichetta è amministrativa. Tuttavia, la dottrina lo vede come una frode delle etichette, in quanto dipende dalla commissione di un reato da parte di una persona fisica incardinata nell'organigramma, l'accertamento è del giudice penale ordinario e il procedimento è corredato delle garanzie proprie del procedimento penale.
Criteri di imputazione e misure sanzionatorie
- Criteri di imputazione oggettivi: solo quando il soggetto agisce nell'interesse o a vantaggio dell'ente e solo se il soggetto è incardinato nella struttura dell'ente, sia apicale che sottoposto.
- Criteri di imputazione soggettivi: adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati, simili al modello USA dei compliance programs, una serie di norme la cui violazione determina il grado di colpevolezza dell'ente e l'entità della sanzione. Compatibile con il principio di colpevolezza dell'articolo 27.1 della Costituzione, come plasmato dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale.
Le misure sanzionatorie includono pene pecuniarie, misure interdittive, confisca, e pubblicazione della sentenza.
- Pena pecuniaria: segue un sistema di quote bifasico, su modello del codice penale tedesco. Si determina il numero di quote sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, e delle attività svolte per arginare le conseguenze dell'illecito e prevenirne ulteriori, quindi si quantifica l'importo della singola quota in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- Sanzioni interdittive: revoca di licenze e autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, su modello delle pene non pecuniarie stabilite dal codice penale francese per i crimini commessi da persone giuridiche. Ricalcano le pene accessorie per le persone fisiche del nostro codice penale, con criteri di idoneità preventiva, extrema ratio e frazionabilità.
I meccanismi premiali prevedono la riduzione della pena pecuniaria se, dopo la commissione del reato e prima del dibattimento, l'ente adotta un modello organizzativo idoneo e l'abolizione delle misure interdittive se l'ente risarcisce integralmente il danno provocato, mette a disposizione della confisca il profitto conseguito e adotta un modello organizzativo idoneo a prevenire reati. Dopo la condanna, è prevista la possibilità di conversione della misura interdittiva in pena pecuniaria se l'ente adotta un modello organizzativo idoneo.
Finalità del sistema sanzionatorio
La finalità del sistema sanzionatorio include una forte prevenzione generale e speciale delle pene pecuniarie, che non sono retributive ma modellabili sulle esigenze del caso concreto. Le sanzioni interdittive hanno una funzione general-preventiva intimidatoria e soprattutto special-preventiva, in quanto comminate soprattutto agli enti che reiterano gli illeciti.
Ambito applicativo
La disciplina del decreto 231 del 2001 si applica solo ad alcune categorie di reati e prevede un sistema articolato di responsabilità e sanzioni per le persone giuridiche. Questo sistema è stato introdotto per armonizzare la lotta alla criminalità d'impresa con le convenzioni internazionali e le raccomandazioni europee, incentivando l'adozione di modelli organizzativi preventivi.
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