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Procedura penale

Principi fondamentali del processo penale italiano

  • Diritto interno (C e CPP)
  • Diritto generale
  • Diritto internazionale
  • Diritto pattizio

Il principio di eguaglianza (formale e sostanziale)

Art 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, credo politico e condizioni sociali e personali” (anche per i cittadini non italiani).

Conseguenze:

  • Divieto di emanare leggi ad personam
  • Gratuito patrocinio (possibilità di difesa anche ai non abbienti)

Principi relativi alla giurisdizione penale

Art 24 C: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi”. Nessuna pena può essere inflitta se non da organi giurisdizionali.

Principi relativi agli organi giurisdizionali

  • Art 25 Cost (precostituzione del giudice naturale)

Conseguenze: il giudice non può essere designato a posteriori in relazione a un determinato reato. Il cittadino può essere sempre giudicato da un organo individuato in astratto dalla legge e non designato per nuocergli.

Da ciò ne consegue che:

  • La dislocazione degli uffici giudiziari è stabilita dalla legge
  • Nessuno può essere giudicato da un istituto a cui è stata data competenza o che è stato istituito in seguito al fatto

Art 101 C: “La giustizia è amministrata in nome del popolo”. La magistratura è indipendente da altri organi dello stato per quanto riguarda il potere giurisdizionale.

La garanzia di indipendenza si divide in tre aspetti:

  • Indipendenza personale: obiettività e imparzialità del giudice
  • Indipendenza organica: ogni sezione monocratica o collegiale è indipendente dalle influenze delle altre
  • Riserva di giurisdizione: gli atti posti in essere da altri poteri dello stato non possono influenzare il giudice nell’esercizio delle sue facoltà

Art 102 Cost (divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali)

Conseguenze: il potere giurisdizionale è legato esclusivamente a magistrati ordinari; solo in determinati casi i giudici ordinari sono affiancati da idonei cittadini (tribunale per i minori).

Indipendenza della magistratura

  • Art 104 Cost: “La magistratura è un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere”.
  • Art 105 Cost: “Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’unico competente in ordine di assunzione, assegnazione, promozione, trasferimenti e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati”.
  • Art 107: “Inamovibilità giudice e il PM gode di garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario”.

Immutabilità del giudice: “Dopo l’apertura di un giudizio penale, il giudice monocratico o collegiale non può mutare a pena nullità del processo”.

Principi relativi all'imputato

  • Art 24 Cost (diritto di difesa): “La difesa è un diritto sacro in ogni stato e grado del procedimento”.

Garantito da:

  • Investigazioni difensive
  • Difesa d’ufficio
  • Gratuito patrocinio

Art 27 Cost (presunzione di non colpevolezza): “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

Considerata sotto due profili:

  • Regola collegata al principio dell’onere della prova
  • Criterio relativo all’imputato e al suo trattamento durante il processo

Art 13 Cost (diritto di libertà personale): “La libertà personale è inviolabile”.

Da qui derivano vari elementi:

  • Riserva assoluta di legge: la restrizione della libertà personale è ammessa solo nei casi previsti dalla legge
  • Riserva all’autorità giudiziaria: solo il giudice può applicare questa restrizione nei modi e con le garanzie previste dalla legge
  • Obbligo di motivazione: tutti i provvedimenti di restrizione della libertà devono essere motivati
  • Eccezionalità dei casi in cui polizia giudiziaria può mettere in atto queste misure
  • Previsione dei termini massimi consentiti per la custodia

Art 26 Cost (estradabilità): “L’estradizione è consentita solo nei casi previsti dalle convenzioni internazionali essa non è applicata per delitti politici del cittadino e dello straniero”.

Principi relativi al processo penale

  • Divieto del giudice di procedere d’ufficio: “Solo il PM può prendere l’iniziativa dell’azione penale e può richiedere di adottare dei provvedimenti a carico di un soggetto al giudice”.

Quindi il giudice:

  • Non può procedere per fatti diversi da collegati all’esercizio dell’azione penale
  • Non può procedere d’ufficio per contestare nuove circostanze aggravanti o reati concorrenti

Principio della contestazione: “Nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto in condizione di difendersi”.

Principio del contraddittorio: “La valenza processuale degli atti si istituisce davanti al giudice che è l’arbitro del confronto al quale l’imputato e il PM dovranno fornire i dati che avvalorano le loro tesi”.

Art. 358 CPP (principio della lealtà processuale): “Il PM deve effettuare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”.

Art 192 CPP (principio del libero convincimento del giudice): “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati”.

Art. 111 C. (principio della motivazione): “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati base a ciò si può chiedere infatti il riesame della prima decisione in appello o cassazione”.

Principio dell’oralità e della concentrazione:

  • Oralità: la prova non deve essere scritta ma deve essere acquisita in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti ciò non è sempre vero perché in alcuni casi ci deve essere un’acquisizione anticipata delle prove in questo caso la prova sarà scritta e allegata al fascicolo dibattimentale.
  • Concentrazione: dovrebbe essere sufficiente una sola udienza per definire il giudizio, senza rinvio ad altra data, questo concetto opera anche per quanto concerne la deliberazione della sentenza e redazione della motivazione.

Art 114 CPP (principio di pubblicità): “È vietata la pubblicazione, con qualsiasi tipo di mezzo, di atti coperti dal segreto”.

Fasi segrete:

  • Indagini preliminari (PM e PG)
  • Alcuni atti svolti di fronte al GIP
  • Incidente probatorio
  • Udienza preliminare

Fasi pubbliche:

  • Dibattimento

Principio di parità tra accusa e difesa:

Fase procedimentale: il PM si trova in posizione privilegiata rispetto all’indagato poiché può svolgere una serie di indagini, in alcuni casi in segreto, per valutare se esercitare o no l’azione penale a carico di un soggetto (la situazione è un po’ riequilibrata dal fatto che si possano esperire anche delle indagini difensive).

Fase processuale: reale parità tra accusa e difesa, il supervisore è il giudice.

Principio del favor rei: “Prevalenza assoluta degli interessi dell’imputato”.

La sentenza di assoluzione si ha sia se il soggetto risulti essere innocente che se non sussistano prove a suo carico; infatti, sta all’accusa (PM) provare la colpevolezza e alla difesa addurre le prove a discarico.

Da qui discendono diverse applicazioni sempre a favore dell’imputato:

  • Concedibilità d’ufficio dei benefici: consistono in escamotage per evitare la detenzione, un esempio è la sospensione condizionale della pena e ciò viene concesso se per un certo arco di tempo si ha una buona condotta e ciò permette di evitare la reclusione, si dice d’ufficio perché può essere concesso da giudice anche senza richiesta del difensore.
  • Prevalenza della soluzione più favorevole: si ha quando il giudice che è chiamato a decidere non è unico ma collegiale (numero dispari).
  • Effetto estensivo delle impugnazioni: si ha nel caso in cui un reato è connesso a più persone, se uno dei due ad esempio chiede appello e l’altro no, i benefici vanno ad entrambi, naturalmente se le condizioni sono favorevoli.

Principio del favor libertatis: “Solo il giudice può convalidare la limitazione della libertà personale”. Questo articolo è la linea base anche per le misure pre-cautelari e cautelari.

Interrogatorio di garanzia: modo che viene dato al soggetto per esporre il suo pensiero al giudice se questo non viene esperito si può arrivare fino alla nullità di tutto ciò che è stato appena fatto.

Giurisdizione per provvedimenti de libertate: i provvedimenti che riguardano la libertà personale del soggetto sono a carico esclusivo del giudice salvo rari casi.

Requisiti rigidi per disporre misure cautelari: la facoltà di scegliere a chi privare la libertà personale si basa su requisiti rigidi che sono stati descritti dal legislatore.

Custodia cautelare come estrema ratio: si deve applicare ad un soggetto non ancora condannato se le altre misure non sono applicabili.

Principio del ne bis in idem: “Un soggetto prosciolto o condannato con sentenza o decreto divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato titolo o circostanze”.

Per giusto processo

L’art. 111 Cost raccoglie 5 commi attraverso i quali si definisce il nostro sistema penale che è di tipo:

  • Civil law: sistema molto rigido dove una norma può essere mutata esclusivamente da una legge successiva di pari rango o di rango superiore.
  • Common law: non si ha un ordinamento rigido ma il tutto si genera con la giurisdizione.

I principi estrapolabili dall’articolo:

  • Il giusto processo è regolato dalla legge.
  • Riserva assoluta di legge: arbitro del processo delle parti.
  • Terzietà e imparzialità del giudice: formazione della prova nel contraddittorio delle parti.
  • Nei casi di consenso dell’imputato, (il consenso ammissibilità di eccezioni dell’imputato permette nei casi di rito abbreviato o patteggiamento l’utilizzo come prova delle uniche indagini svolte dal PM; l’impossibilità di dialettica nella formazione della prova riguarda l’utilizzabilità di atti irripetibili svolti da PM in assenza dell’indagato).
  • Ammissibilità di eccezioni al rito ordinario purché riti speciali: esplicitamente previsti dalla legge e nel rispetto delle esigenze di formazione dialettica della prova salvo i casi previsti dove possono essere usate le prove acquisite dal PM tra le parti processuali ed in particolare il PM e la difesa.
  • Parità: dell’imputato.
  • Ragionevole durata del processo.
  • Il soggetto sottoposto ad indagini deve essere informato, non sempre nell’immediato, delle accuse a suo carico, la discovery delle fonti di prova può essere limitata a quelle necessarie per consentire all’inquisito di difendersi sin dall’inizio.
  • Si concretizza nelle indagini difensive volte alla ricerca di fonti di prova che scagionino l’indagato da qui discerne anche il diritto di difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio.
  • Mediante l’interrogatorio di garanzia: messa in discussione dell’accusa davanti al giudice dei testi dell’accusa, nonché l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova con proprie indagini difensive.
  • Lingua comprensibile all’indagato o presenza di interprete.

Nuovo schema del procedimento penale

  • Processo: fase del procedimento che si svolge davanti al giudice e che consegue all’esercizio dell’azione penale, la persona in questa parte è l’imputato.
  • Procedimento: è la fase che inizia con l’acquisizione della notizia di reato e giunge all’esercizio dell’azione penale, il soggetto in questa parte è l’indagato.

L’iter è il seguente:

  • Indagini preliminari:
    • Acquisizione della notizia criminis
    • Assunzione delle fonti di prova
    • Eventuale adozione di misure cautelari reali o personali
  • Chiusura indagini preliminari
    • Archiviazione
    • Rinvio a giudizio
  • Udienza preliminare:
    • Proscioglimento
    • Il rinvio a giudizio dibattimentale
  • Dibattimento di primo grado
    • Assoluzione
    • Condanna
  • Impugnazioni:
    • Appello e/o
    • Ricorso in cassazione

La giurisdizione ed il processo penale

Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza. Le norme sono dirette a:

  • Accertamento del reato e inflissione della pena
  • Accertamento di pericolosità e applicazione delle norme di sicurezza
  • Esecuzione dei provvedimenti
  • Accertamento delle responsabilità civili connesse al reato e applicazione delle sanzioni conseguenti

Norma processuale penale: norma giuridica che regola lo svolgimento del procedimento penale. Il carattere processuale penale di una norma si deduce dal suo oggetto quindi:

  • È di diritto sostanziale ogni norma relativa alla richiesta punitiva dello stato.
  • È di diritto processuale quella che si riferisce all’accertamento giudiziale di una richiesta punitiva.

Le fonti del diritto processuale penale

Insieme di atti o fatti con base normativa idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell’ordinamento giuridico statale:

  • Costituzione e le altre leggi costituzionali (ad esempio in tema di immunità)
  • Norme di diritto internazionale generale (ad esempio in tema di estradizione)
  • Norme di diritto internazionale pattizio
  • Leggi statali (legge in senso formale) redatte dal parlamento con accordo tra camera e senato, sono più facili da mutare rispetto a quelle costituzionali
  • Decreti d’urgenza e leggi delegate
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Ronco Mauro.
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