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Incompatibilità e astensione del giudice

GIP≠GUPe di giudice per l'udienzaGIP preliminare. Non può esercitare l'ufficio di giudice in un determinato procedimento chi in quello stesso procedimento ha esercitato funzioni di PM oppure ha svolto atti di polizia giudiziaria oppure un altro ruolo come difensore o procuratore speciale o testimone o perito o consulente tecnico di parte idoneo a compromettere l'ufficio di imparzialità. È incompatibile il giudice che ha proposto e chi ha deliberato oppure ha concorso a deliberare l'autorizzazione a procedere. Per quanto concerne le cause di astensione e di ricusazione, esse sono disciplinate unitariamente nella disposizione relativa all'estensione ex art 36 CPP.

Astensione e ricusazione

Non ci potrà essere ricusazione se non ci sono gravi motivi e non ci può essere astensione nel caso di manifestazione indebita da parte del giudice, nell'esercizio delle sue funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, del proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione. Secondo la Cassazione, si può parlare di indebita manifestazione del convincimento giudiziale quando ci si trovi di fronte a un'anticipazione sul merito dell'imputazione operata sia all'interno del procedimento avente ad oggetto tale imputazione sia in un procedimento diverso, sempre che tale anticipazione debba ritenersi gratuita, vale a dire priva di un qualsiasi nesso funzionale con l'atto che ha occasionato la presa di posizione del giudice.

Cause di ricusazione

Il catalogo risultante dagli art 36-37 è tassativo per quanto concerne i casi di rapporti del giudice con le parti o con la situazione dedotta in giudizio. Il giudice deve astenersi o può essere ricusato se ha un interesse nel procedimento (essendo ad esempio un tutore, curatore, procuratore, congiunto, difensore, consigliere). È ulteriormente previsto l'obbligo di astensione e di ricusabilità del giudice quando alcuni dei prossimi congiunti del giudice o del coniuge è offeso o danneggiato dal reato come parte privata, oppure quando questo svolge o ha svolto nello stesso procedimento funzioni di PM.

Procedura di astensione e ricusazione

Per l'astensione è prevista la procedura semplificata tale per cui la dichiarazione di astensione è presentata al Presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalità di procedura. Per la ricusazione è necessaria la presentazione della dichiarazione nella cancelleria del giudice competente e con il deposito di una copia di questo nella cancelleria del giudice ricusato; dalla presentazione della dichiarazione scatta il divieto per il giudice ricusato di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione.

Articoli e termini

L'art 38 fissa il termine entro cui va presentata la domanda di ricusazione e le modalità con cui essa viene proposta, parlando di termini e modalità sanciti. L'art 40 indica le pene di inammissibilità per la ricusazione di un giudice del Tribunale, della corte di Assise o della corte di Assise di appello; è competente la Corte d'Appello. Per la ricusazione di un giudice della Corte di Appello o corte di cassazione sarà una diversa sezione della stessa corte a cui appartiene il giudice ricusato.

Procedure e decisioni

La corte competente decide sulla ricusazione con ordinanza di inammissibilità per mancanza di legittimazione soggettiva, inosservanza di forma e termini, o manifesta infondatezza dei motivi addotti. Parliamo di una procedura senza parti e contraddittorio, in quanto è prevista un'attività realizzabile in camera di consiglio. Superata la fase della ammissibilità, la Corte d'Appello o di Cassazione decide sul merito della ricusazione con le forme previste ex art 127 CPP. La stessa Corte può anche disporre con ordinanza che il giudice ricusato sospenda temporaneamente ogni attività processuale o si limiti al compimento degli atti urgenti.

Sospensione del processo

La semplice presentazione della domanda di ricusazione non comporta per il giudice ricusato alcuna limitazione nello svolgimento dei compiti istituzionali né tantomeno insorgere di un obbligo di astensione. L'unico divieto imposto dalla legge al giudice ricusato è quello di pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigettata la ricusazione.

Conservazione degli atti

L'accoglimento della dichiarazione di astensione o di ricusazione si ricollega al potere del giudice decidente di disporre la conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato, essendo vietato il compimento di qualsiasi atto del procedimento. Qualora nel provvedimento che accoglie la richiesta di astensione o di ricusazione manchi un'espressa dichiarazione di conservazione di efficacia, gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto o ricusato devono considerarsi inefficaci.

Ordinanze e ricorsi

Tutte le ordinanze che si pronunciano sul merito della ricusazione e sono emesse dal giudice competente a decidere sulla ricusazione sono immediatamente eseguibili, in quanto l'art. 127 deroga al principio dell'effetto sospensivo per tutti i provvedimenti emessi in camera di consiglio, a meno che il giudice non disponga diversamente.

Rimessione del processo

Per quanto concerne la rimessione del processo, gli artt 45-49 disciplinano la rimessione del processo, cioè il suo spostamento da una sede ad un'altra in presenza di turbativa ambientale che possa compromettere il suo regolare svolgimento. Anche in questo caso si vuole salvaguardare l'imparzialità del giudice, ad essere messo in dubbio è l'imparzialità dell'organo giudicante nel suo complesso.

Procedura di rimessione

Questa procedura collide con l'art 25 co, che prevede il giudice naturale garantito, ma segue l'art 111 Cost. La Corte di Cassazione è demandata alla decisione circa l'eventuale sottrazione del processo al giudice naturale. Affinché ci sia rimessione è necessario un nesso tra le gravi situazioni locali che causano turbamento e il conseguente pregiudizio alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero alla sicurezza o all'incolumità pubblica.

Spostamento e legittimo sospetto

Il riferimento al carattere locale del fattore inquinante sta a significare che lo spostamento è dovuto ad un agente esterno al processo che provoca una turbativa non eliminabile. È possibile la rimessione del processo anche per motivi di legittimo sospetto, una formula assai vaga e indeterminata suscettibile di dilatare l'ambito di operatività dell'Istituto. Secondo le sezioni unite della Corte di Cassazione, lo spostamento del processo è possibile quando sussiste il ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno.

Richiesta di rimessione

La rimessione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo di merito dall'imputato, dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, dal PM presso il giudice precedente. La richiesta di rimessione proveniente dall'imputato deve essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta da lui personalmente o da un procuratore speciale e dopo essere stata depositata nella Cancelleria del giudice unitamente ai documenti che la giustificano, con notificazione entro 7 giorni a cura del richiedente alle altre parti.

Procedura e sospensione

Una volta depositate la richiesta e la relativa documentazione, sono immediatamente trasmessi alla Corte di Cassazione ad opera del giudice procedente, al quale è consentito proporre osservazioni aggiuntive. È lo stesso giudice procedente che, in seguito alla presentazione della richiesta, può disporre con ordinanza inoppugnabile la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto. Analogamente, dopo essere stata investita della richiesta, la Corte di Cassazione può disporre la sospensione.

Sospensione obbligatoria

È prevista la sospensione obbligatoria, rispetto alla quale funge da necessaria premessa la comunicazione da parte della Corte di Cassazione che, non avendo il presidente della medesima Corte rilevato, nell'ambito del suo esame per eliminare, alcuna causa di inammissibilità, tale da giustificare l'investitura della sezione filtro, è avvenuta l'assegnazione della richiesta a una delle altre sezioni della Corte oppure alle sezioni unite. In seguito a tale comunicazione, il giudice procedente deve sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni in sede di udienza preliminare o delle discussioni in sede dibattimentale e resta preclusa la pronuncia sia del decreto che dispone il giudizio sia della sentenza.

Durata della sospensione

Anche in questo caso la sospensione dura fino a che non viene pronunciata l'ordinanza della corte che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. Si esclude la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di una precedente richiesta rigettata o dichiarata inammissibile. Finché dura la sospensione restano sospesi i termini della prescrizione del reato e, se la richiesta di rimessione proviene dall'imputato, anche i termini di durata massima della custodia cautelare. Tali termini riprendono il loro corso a partire dal giorno in cui la Corte dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione oppure, nell'ipotesi di un suo accoglimento, dal giorno in cui il processo riprende nel medesimo stato in cui si trovava al momento in cui è intervenuta la sospensione. È consentito il compimento di atti urgenti.

Decisione della Corte di Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione in camera di consiglio assume una forma di ordinanza, che può essere di inammissibilità, di rigetto oppure di accoglimento. In quest'ultima ipotesi, l'ordinanza contenente l'indicazione del nuovo giudice, da individuare ai sensi dell'art 11 CPP, è immediatamente comunicata al giudice designato ed al giudice originariamente competente, il quale è tenuto a trasmettere al primo gli atti del processo ed a disporre che l'ordinanza della Corte venga comunicata al PM e alle parti.

Conclusioni sulla rimessione

Quando rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di rimessione, la Corte di Cassazione può condannare l'imputato al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende. Quanto alla conservazione degli atti del processo oggetto di rimessione, il giudice designato procede alla rinnovazione degli atti quando una qualsiasi delle parti ne faccia richiesta.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JThms di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Penale giudiziario e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zanoni Andrea.
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