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PM.Alessia Compri Diritto processuale penale A.A. 2021/2022

C'è un'altra fattispecie in cui possiamo pensare che la disparità è ad armi invertite: ipotesi dell'incidente probatorio che può essere chiesto dal difensore laddove una delle persone informate sui fatti rifiuti il contatto con il difensore in sede di investigazioni difensive = in questo caso difensore chiederà incidente probatorio ma non ci sarà discovery sulle investigazioni difensive svolte dal difensore, che quindi continuano ad essere ignote al PM.

Non si è poi mancato di rilevare da parte della dottrina che questo tipo di ampliamento del contraddittorio potrebbe essere esteso a tutti i casi di incidente probatorio - la dottrina ha infatti messo in luce una sorta di disparità in questo senso.

MODALITÀ DI AUDIZIONE IN CASO DI RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO DICHIARANTE VULNERABILE

Commi 5-bis, 5-ter, 5-quater

Riguardano ipotesi di gravi reati sessuali il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al c.2 stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno.

A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica le disposizioni di cui al c.5-bis quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, desunta anche dal

tipo di reato per cui si procede. 5-quater. Fermo quanto previsto dal c.5-ter, quando occorre procedere all'esame di una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità si applicano le disposizioni di cui all'art. 498 c.4-quater. (= esame con modalità protette su richiesta della persona offesa o del difensore)

I commi 5bis, ter e quater prevedono la possibilità che per l'audizione del dichiarante vulnerabile si adottino delle modalità protette: il comma 5bis si occupa del MINORENNE e prevede che il giudice dovrà fissare udienza che potrà svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi di strutture specializzate di assistenza e, in mancanza, presso l'abitazione del minore. Le dichiarazioni dovranno essere documentate con mezzi di dichiarazione fonografica o audiovisiva = utile perché in dibattimento potranno essere riprodotte.

Queste modalità protette sono state via via estese nel corso

del tempo: il comma 5 ter si occupa anche del TESTIMONE MAGGIORENNE VULNERABILE (potrebbe anche non essere la persona offesa). Già dal 2005 la CC aveva riconosciuto la possibilità di usare questo strumento anche in caso di infermità di mente del soggetto. Il comma 5 quater è stato inserito dopo la direttiva vittime perché contempla la possibilità di estendere le audizioni protette quando deve essere assunta la testimonianza della PERSONA OFFESA VULNERABILE. Quali sono queste modalità? Esame condotto dal presidente, vetro a specchio con minori persone presenti rispetto all'aula dibattimentale. RATIO: garantire sia protezione dal processo (limitare ad esempio le audizioni in dibattimento) e protezione nel processo (li dove devono essere ascoltati ci deve essere pox di attutire irruenza degli inquirenti e del contradditorio). Alessia Compri Diritto processuale penale A.A. 2021/2022 Come si svolge l'udienza di incidente probatorio? Le

Le regole sono contenute nell'art. 401. L'udienza si svolge in camera di consiglio - quindi si richiama l'art. 127, ma vi sono delle deroghe rispetto a questa disposizione:

  • Non c'è il pubblico
  • I commi dall'1 al 3 indicano le presenze che potranno esserci in questa sede:
    • Partecipazione necessaria del PM e del DIFENSORE - è chiara la deroga rispetto al 127 perché in quella sede il contradditorio è solo eventuale perché le parti sono sentite solo se compaiono. Un eventuale incidente probatorio senza la presenza di PM e DIFENSORE genera una nullità.
    • Partecipazione facoltativa del DIFENSORE DELLA PERSONA OFFESA da reato ha il diritto di parteciparvi (facoltà)
    • Diritto di assistere dell'INDAGATO e della PERSONA OFFESA DA REATO ma solo se si devono assumere la testimonianza o le dichiarazioni di un'altra persona. In tutti gli altri casi, possono assistere solo dietro autorizzazione del
  1. Il comma 5 prevede che le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento: per ogni attività svolte in sede di incidente probatorio si deve fare riferimento alle norme che regolano l'assunzione della prova in dibattimento.
  2. Quindi incidente probatorio realizza una deroga rispetto al principio di immediatezza (giudice diverso) però non deroga al contradditorio nella formazione della prova (la prova viene assunta con le stesse modalità del dibattimento - es: testimonianza assunta con metodo di esame incrociato).
  3. Il c. 5 specifica che il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alla persona sottoposta all'esame - non può chiedere direttamente.
  4. DESTINAZIONE DEL VERBALE DELL'INCIDENTE PROBATORIO una volta che la prova viene assunta in incidente probatorio, ne resta traccia all'interno di un verbale. Questo verbale, una volta esaurite le operazioni dell'incidente,
verrà depositato nel fascicolo delle indagini preliminari. Fino a che il PM non decida cosa fare alla chiusura delle indagini. Sia se sceglie archiviazione sia se sceglie richiesta di rinvio a giudizio il verbale verrà valutato. Se il processo prosegue, il verbale viene inserito nel fascicolo per il dibattimento (art. 431 comma 1 che elenca gli atti che contiene il fascicolo per il dibattimento menziona tale verbale). La conseguenza è che il giudice del dibattimento avrà a disposizione anche i verbali dell'incidente probatorio e potrà avvalersene per decidere e pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato. È una deroga al principio dell'oralità - immediatezza. LIMITI all'utilizzabilità DELLA PROVA ASSUNTA IN SEDE DI INCIDENTE (art. 403) Si fa riferimento a una regola generale per cui la prova assunta nell'ambito di un incidente probatorio vale come prova solo nei confronti dei soggetti che

hanno potuto partecipare alla sua formazione, però vi sono delle ECCEZIONI.

Infatti nel tempo ci si è chiesti cosa fare in relazione a quegli imputati i cui difensori non avevano potuto partecipare a udienza di incidente probatorio perché non erano ancora stati raggiunti da indizi di reità (non erano ancora indagati, ma lo sono divenuti solo dopo l'incidente). In questi casi stando al c.1 le prove non sarebbero utilizzabili. Tuttavia, la CC nel 94 dice il contrario, ribadendo l'utilizzabilità delle prove anche nei confronti di coloro che dopo l'incidente probatorio sono stati raggiunti da indizi di reità perché dice la CC che non si può sanzionare il PM. Il legislatore, successivamente, introduce il comma 1 bis prevedendo che le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente l'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha

partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione sia divenuta impossibile (=prove utilizzabili solo se quegli indizi sono emersi solo dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile). Quindi, se l'atto è ripetibile quando sopraggiungono indizi di reità è onere della parte che ne ha interesse (PM) rinnovare la richiesta di incidente probatorio.

Alessia Compri Diritto processuale penale A.A. 2021/2022

Chiusura delle indagini preliminari

La chiusura delle indagini preliminari coincide con il momento in cui il PM andrà ad assumere le proprie determinazioni conclusive. Si tratta di uno snodo cruciale del procedimento penale, perché qui si colloca l'alternativa tra azione e archiviazione.

Esamineremo 3 punti fondamentali:

  • Determinazioni che il PM può assumere alla conclusione delle indagini penali:
    • Esercizio dell'azione penale (art. 405)
    • Archiviazione della notizia
di reato.2. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona di reato. Durata delle indagini preliminari Le indagini preliminari devono essere concluse entro un termine ragionevole, altrimenti si rischia la violazione del diritto di difesa dell'imputato. Secondo l'articolo 408 del codice di procedura penale, il termine massimo per le indagini preliminari è di sei mesi, ma può essere prorogato per altri sei mesi in casi particolari. Se il termine non viene rispettato, possono verificarsi diverse conseguenze, come la possibilità per l'imputato di richiedere la revoca della custodia cautelare o la nullità degli atti compiuti durante le indagini. Archiviazione della notizia di reato L'archiviazione della notizia di reato è una delle possibili decisioni che il pubblico ministero può prendere al termine delle indagini preliminari. Secondo gli articoli 408-415 del codice di procedura penale, il pubblico ministero può richiedere l'archiviazione quando ritiene che non siano presenti sufficienti elementi di colpevolezza per procedere con l'azione penale. L'archiviazione può essere disposta anche se la Corte di cassazione ha dichiarato l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona di reato.

1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la sospensione condizionale del processo o per l'applicazione di una pena non detentiva.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a).

3. Se è necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero.

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere, il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero.

L'art. 405 rappresenta la disposizione corrispondente, sotto il profilo dinamico dell'art. 50, concernente la parte statica.

richiesta di archiviazione.
  1. Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l'istanza o l'autorizzazione a procedere, l'azione penale è esercitata di ufficio.
  2. L'esercizio dell'azione penale è promosso dal pubblico ministero.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
431 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaa.c di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Lorenzetto Elisa.