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La responsabilità penale per fatto altrui

Si può leggere in due accezioni differenti. Una più ristretta, ovvero la norma indica il divieto di responsabilità per fatto altrui: non posso rispondere per un fatto commesso da altri e quindi in quest'ottica è sufficiente il nesso di causalità tra la condotta e il fatto.

Una lettura inizialmente data dalla Corte Costituzionale, ritenendo che il tal principio costituzionale fosse stato inserito dai costituenti pensando ad alcuni episodi verificatisi durante la Seconda Guerra mondiale, quando alcune persone finirono per rispondere per fatti commessi da altri (vicenda delle fosse ardeatine, quando i partigiani uccidono alcuni tedeschi, che a loro volta portarono in carcere, attraverso il giudizio di proporzione, un certo numero di persone in corrispondenza dei militari uccisi, persone quindi che risposero di un fatto che non avevano commesso.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.364/1988, arriva a dire che "responsabilità penale

Personale significa responsabilità per fatto proprio colpevole, ovvero non basta che il soggetto abbia realizzato il fatto, ma la responsabilità per fatto proprio colpevole richiede la necessità dell'imputazione soggettiva del fatto, cioè la necessità del dolo o della colpa per essere considerato il soggetto penalmente responsabile, non basta più quindi solo il nesso di causalità.

Costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, sentenza n.364/1988, in cui la Corte Costituzionale, per arrivare a dire che ci vuole dolo o colpa per rispondere penalmente, interpreta l'art.27 co.1 in collegamento con l'art.27 co.3, il quale fa riferimento alla funzione rieducativa della pena, e fa questo ragionamento: se chiamo a rispondere penalmente qualcuno per un fatto di reato che ha oggettivamente realizzato, ma rispetto a quel fatto non riesco a muovere alcun giudizio di rimprovero per dolo o per colpa, la

La funzione rieducativa della pena non potrebbe allora operare. Dalla necessità della funzione rieducativa della pena, la Corte Costituzionale desume quindi la necessità di una componente soggettiva (dolo o colpa) per poter rispondere penalmente.

Gli elementi della colpevolezza:

Dolo: costituisce la forma più grave di colpevolezza, in quanto il soggetto si rappresenta e vuole il fatto di reato.

Art.42 c.p.: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. Nei delitti la regola è il dolo, la colpa o la preterintenzione dev'essere invece espressamente prevista: quando si trova una fattispecie ed è un delitto, se non c'è scritto nulla di specifico, vuol dire che quella fattispecie è dolosa.

Art.43 c.p.: Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento

dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione, da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. "Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento è dall'agente preveduto e voluto" quando si tratta di dolo si devono quindi prendere in considerazione gli elementi di struttura del dolo e l'oggetto del dolo, ciò che rientra nel cono dell'elemento soggettivo.

La struttura del dolo:

  • Rappresentazione
  • Volizione

L'oggetto del dolo: non è solo l'evento (art.43 c.p.) ma l'intero fatto di reato, quindi il soggetto si deve rappresentare e volere gli elementi costitutivi del fatto di reato. Ciò si ricava dall'art.47 c.p.: L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore

determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto perché esclude la punibilità dell'agente? : il cacciatore che nel bosco spara pensando di colpire una preda invece ferisce un altro cacciatore, non risponde di dolo di lesioni personali: ha realizzato oggettivamente le lesioni personali ma con errore sul fatto, non si è cioè rappresentato di ferire una persona. L'errore sul fatto e il dolo sono come due facce della stessa medaglia: se il soggetto è in errore, non c'è il dolo, se erra su un elemento del fatto, non c'è il dolo. Come avviene l'accertamento del dolo? Non è facile perché il dolo è un elemento di natura soggettiva. Il giudice procede secondo un procedimento inferenziale: il giudice ricostruisce l'elemento soggettivo da tutti gli elementi materiali di fatto che ha.

Adisposizione.Il dolo è da desumere dall'analisi di tutti gli elementi del fatto concreto, ancheEsempiodegli elementi/della condotta precedente e successiva al reato. : se ilmedico legale accerta che le ferite da taglio sul corpo di tizio sono dieci e sulpetto, zona vitale quindi (elemento di natura oggettiva), si può facilmentedesumere che sono compatibili con il dolo (elemento di natura soggettiva).Il giudice, nella ricostruzione del dolo, fa ricorso alle massime di esperienza,o quelle che dicono che ordinariamente, al verificarsi di un certo fatto oggettivo, siaccompagna un certo elemento soggettivo: "ordinariamente", ma i fatti inconcreto potrebbero smentire la massima di esperienza, la quale è infatti di tipoprobatorio.Le forme del dolo.Dolo generico: il soggetto si rappresenta e vuole l'intero fatto tipico.o Dolo specifico: il soggetto agisce per un determinato fine di cui però non èo richiesta la realizzazione

oggettiva.

Dolo intenzionale: il soggetto agisce proprio per realizzare il fatto di reato.

Esempio: il killer che agisce proprio con l'intenzione di uccidere quella persona.

Non confonderlo con il movente, il quale ci dice la ragione per cui il soggetto agisce.

Dolo diretto: il soggetto agisce per realizzare un certo obiettivo e si rappresenta come certo o altamente probabile il verificarsi di un effetto collaterale e strumentale.

Esempio: il soggetto che uccide un uomo politico, lo fa intenzionalmente, ma sa anche che l'effetto collaterale altamente probabile è l'uccisione della sua scorta. (Attenzione a non dire che nel dolo diretto c'è la certezza o l'alta probabilità che si verifichi un certo risultato, perché il problema non è se ci sia o meno la certezza o la probabilità, ma come il soggetto se la rappresenta).

Dolo eventuale: il soggetto non si rappresenta più l'evento come certo.

comeo probabile, ma si rappresenta solo la possibilità di verificazione dell’evento.È ai confini con la colpa cosciente (elemento soggettivo), disciplinata all’art.43c.p.: Il delitto è colposo o contro l’intenzione quando l’evento anche se prevedutonon è voluto. La responsabilità per colpa può esserci quindi anche con laprevisione della probabilità di verificazione dell’evento. Il dolo eventuale e lacolpa cosciente hanno in comune il fatto che il soggetto si rappresenta lapossibilità di verificazione dell’evento, ma come si distinguono? Il codice non dànessuna indicazione, quindi spetta alla giurisprudenza individuare la linea diconfine.

Quali sono i criteri che sono stati individuati? Formula di Frank, un giurista tedesco che ha fatto un ragionamento ipotetico: è necessario chiedersi cosa avrebbe fatto il soggetto se si fosserappresentato in termini di certezza la verificazione dell’evento.

Seponendosi questa domanda, il giudice arriva a dire che tizio avrebbe comunque agito, è dolo eventuale; se arriva a dire che tizio si sarebbe astenuto dall'agire, è colpa cosciente. Nel caso del numero al circo del lanciatore di coltelli, il quale si rappresenta la possibilità di verificazione dell'evento, ma se si fosse rappresentato in termini di certezza la verificazione dell'evento, avrebbe comunque lanciato i coltelli? No, quindi se si verificasse l'evento morte si tratterebbe solo di colpa cosciente. La critica alla formula: se è già difficile accertare l'elemento soggettivo, componente psichica, la formula crea ancora più problemi imponendo al giudice un ragionamento ipotetico basato sulla componente psichica. Teoria dell'accettazione del rischio: c'è dolo eventuale quando il soggetto sempre si rappresenta la possibilità di verificazione dell'evento e accetta il rischio che.

L'evento si possa verificare. Se invece non accetta il rischio che l'evento si verifichi, c'è colpa cosciente e quando non accetta tale rischio? Quando confida nelle sue capacità, quando ritiene che queste siano tali da evitare la verificazione dell'evento. Se si verificasse l'evento morte si tratterebbe solo di colpa cosciente, in quanto il lanciatore di coltelli, dopo aver eseguito molte volte il numero, non accetta il rischio che si verifichi l'evento morte, è sicuro che gli riesce il numero.

La giurisprudenza più recentemente ha modificato dicendo che non è tanto accettazione del rischio, quanto psicologicamente il soggetto deve accettare non solo il rischio di verificazione ma anche l'idea che l'evento effettivamente si verifichi.

Questo principio dell'accettazione psicologica dell'evento è stato utilizzato nella sentenza Fissen del 2014, vicenda che riguardava opera morti durante

un incendio sviluppato nei cantieri della Fissen. In primo grado, l'amministratore della Fissen venne accusato di omicidio doloso, quindi si trattava di dolo eventuale: lo stabilimento della Fissen non aveva dispositivi antincendio adeguatamente controllati, controlli, adeguamenti fatti perché quello stabilimento doveva essere chiuso e spostato altrove. La Corte, in primo grado, disse che l'amministratore, responsabile della sicurezza, aveva agito con dolo eventuale, in quanto si era rappresentato la possibilità di verificazione dell'evento perché non aveva messo adeguatamente a norma gli impianti e aveva fatto prevalere l'interesse economico del risparmio sui dispositivi antinfortunistici perché "tanto lo stabilimento andava chiuso e spostato", sacrificando psicologicamente l'interesse dell'incolumità fisica degli operai. Seguendo questo ragionamento i giudici dissero quindi dolo eventuale, se
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A.A. 2020-2021
53 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Intro1994 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di diritto e procedura penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Pellissero Marco.