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Misure precautelari: limiti costituzionali

Articolo 13 Costituzione: "La libertà personale è inviolabile solo se applicata dal giudice e in casi particolari previsti dalla legge."

  • Riserva di legge solo in associazione a particolari leggi.
  • Competenza dell'autorità giudiziaria.
  • Eccezione per misure precauelari: limite delle ore oltre le quali, se non vi è convalida, il soggetto deve essere rilasciato.

Articolo 27 Costituzione: presunzione di innocenza

"L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva."

Le misure precauelari

  • Arresto in flagranza
  • Fermo

L'applicazione è limitata ai delitti, escludendo quindi le contravvenzioni.

Arresto in flagranza

Definizione e competenze: Articolo 382 del Codice di Procedura Penale ("CPP"). Si riferisce all'atto regolato dall'articolo CPP, una persona viene colta nell'atto di commettere un reato o sorpresa con cose e tracce con le quali appaia avere commesso poco prima un reato. Stato di flagranza e quasi flagranza.

Titolari dell'atto

Atto esperibile dalla polizia giudiziaria. Atto esperibile in entrambi i casi e per il privato può essere solo facoltativo:

  • Obbligatorio per delitti non colposi riconducibili ad una indicazione generale la cui pena prevista sia nel minimo non inferiore a 5 anni e nel massimo non inferiore a 20.
  • Analitica: casi cioè espressamente indicati dal codice e naturalmente deve essere presupposta la flagranza.

Facoltativo per:

  • Delitti colposi se la pena supera 3 anni.
  • Delitto doloso se la pena supera una soglia.

Indicazione generale, elencazione analitica e stato di flagranza.

Il fermo

Articolo 384: Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il PM dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni e superiore nel massimo a 6 anni, ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.

Prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del PM.

Non deve sussistere lo stato di flagranza, a differenza dell'arresto. Dopo l'applicazione del fermo, si mettono in atto le medesime norme previste per l'arresto (articoli 385-391 CPP).

Presupposti del fermo

Il fermo richiede gravi indizi di reità ai quali si può collegare il pericolo di fuga. Non è richiesta la flagranza. È consentito anche per il delitto colposo. Possibile sia per reati con pena dell'ergastolo o pena non inferiore nel minimo a 2 anni. Il PM è il titolare, e per quest'ultima i presupposti sono il fatto che il PM non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o per emergenze (Art. 384, comma 3). Non consentito quando il fatto commesso è non punibile o coperto da una causa di giustificazione (Art. 385 CPP).

Articolo 386: Doveri della PG dopo la liberazione del fermato sono disciplinati dagli articoli 387-389. Il cittadino privato non può fermare un soggetto.

Doveri della polizia giudiziaria in seguito all'arresto o fermo

  • Notizia immediata al PM competente del luogo ove la misura è stata eseguita.
  • Avvertimento al soggetto della facoltà di nominare un difensore in vinculis.
  • Se necessario, richiesta al PM di nominare un difensore d'ufficio.
  • Informativa immediata al difensore appena designato dello stato di restrizione.
  • Messa a disposizione del PM entro 24 ore del soggetto fermato o arrestato.
  • Invio al PM nello stesso termine del verbale di arresto.
  • Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari con il consenso dell'interessato.

Articolo 389: immediata liberazione del soggetto

Immediata liberazione del soggetto se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386 e 390 comma 3. Se non viene nominato un difensore per il soggetto o se non viene esperito l'interrogatorio con PM entro le 48 ore dall'arresto o fermo.

Convalida del fermo o dell'arresto

  1. Entro 48 ore, richiesta del PM al GIP della stessa sede la convalida.
  2. Entro 48 ore successive, il GIP deve celebrare in camera di consiglio l'udienza di convalida e decidere a pena di cessazione di efficacia del fermo o dell'arresto (articolo 390 CPP).
  3. Se il GIP non convalida l'ordinanza, si ha l'immediata liberazione del fermato o dell'arrestato. In pratica, la restrizione della libertà prosegue solo se la contestuale richiesta di misura coercitiva è accolta dal GIP.
  4. Per contestare l'applicazione della misura si può solo proporre ricorso per cassazione (articolo 391, comma 1-4 CPP).
  5. Per contestare il tipo di misura adottata può essere esperito l'ordinario mezzo di impugnazione del riesame previsto articolo 309 CPP.

Le misure cautelari

Definizione

Le misure cautelari sono misure che possono essere adottate dal GIP sia nel corso delle indagini preliminari che nella seguente fase processuale.

Tipologie

  • Misure cautelari personali
    • Coercitive
    • Interdittive
  • Misure cautelari reali

Principi generali su cui si basano le misure cautelari

  • Tassatività: non sono legittimate altre misure privative oltre quelle sopra elencate.
  • Giurisdizionalità: possono essere applicate solo dal giudice.
  • Cautelarità: tutela del soggetto.
  • Discrezionalità: il giudice non è mai obbligato a convalidare la misura.

Misure cautelari personali

Misure coercitive

Presupposti per l'applicazione

  • Gravi indizi di colpevolezza.
  • Presenza di esigenze cautelari
    • Pericolo di inquinamento delle prove, pericolo per l'acquisizione delle prove e la salvaguardia della loro genuinità.
    • Pericolo di fuga per reati punibili con pena superiore a 2 anni.
    • Pericolo che egli commetta gravi delitti di violenza, come delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.
  • Gravità del delitto: l'applicabilità delle misure coercitive si collega alle soglie di pena previste per i reati
    • Delitto punibile con l'ergastolo o con pena superiore a 3 anni per le misure diverse dalla custodia in carcere.
    • Delitto punibile con l'ergastolo o pena non inferiore a 4 anni per la misura della custodia in carcere.
    • Delitto punibile con l'ergastolo o pena non inferiore a 4 anni se c'è la possibilità di reiterazione del reato.

Devono seguire i criteri di adeguatezza e proporzionalità (articolo 275):

  • Proporzionata, legata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
  • La custodia cautelare in carcere è disposta solo se ogni altra misura risulti inadeguata (ex reati di associazione mafiosa o reati collegati all'agevolazione di quest'ultima). Non può essere disposta la custodia in carcere se:
    • Donna incinta.
    • Madre o padre se la madre deceduta o non in grado di provvedere a prole di età inferiore a 3 anni.
    • Persona di età superiore a 70 anni.
    • Persona in condizioni di salute gravi.

Le misure coercitive

Definizione: incidono sulla libertà personale degli individui possono essere applicate se sia prevista una pena edittale superiore a 3 anni.

Tipologie

  • Misure custodiali
    • Custodia cautelare in carcere.
    • Arresti domiciliari.
    • Custodia cautelare in casa di cura.
  • Misure non custodiali

Misure custodiali

Definizione: comportano la soppressione della libertà fisica e sono la custodia cautelare in carcere. Il periodo di sottoposizione alle misure custodiali è detrato dalla eventuale pena da espiare con la sentenza definitiva.

Tipologie

  • Custodia cautelare in carcere: l'imputato viene condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria per determinare la pena da eseguire. La custodia cautelare subita si quantifica a norma dell'articolo 657, computo della custodia cautelare e delle spese espiate senza titolo.
  • Arresti domiciliari: l'imputato non deve allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. In casi di particolare disagio economico, il giudice permette all'imputato di assentarsi per provvedere alla normale attività lavorativa. Il PM e la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. In alcuni casi, al soggetto vengono applicati dei braccialetti elettronici utili per poter determinare la sua posizione in ogni momento. Non è ammesso il rifiuto.
  • Custodia cautelare in luogo di cura: l'imputato si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Ronco Mauro.
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