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ANTIGIURIDICITÀ:
Questa categoria serve a risolvere un contrasto fermo restando sul piano astratto; consente la
complessiva coerenza del sistema.
Le cause di giustificazione rientrano nell’elemento soggettivo e nell’elemento oggettivo.
Caratteristiche—> non sono norme penali ma sono norme di portata generale che servono a
escludere l’illiceità di un fatto; il loro effetto non è determinare il presupposto della responsabilità
ma escluderla (non ha una funzione incriminatrice).
La non-punibilità è la conseguenza di un fatto che per l’ordinamento non è da reputarsi illecito.
Ci si chiede se la categoria dell’antigiuridicità abbia una ratio autonoma e unitaria—> ciascuna
causa di giustificazione ha la sua ratio, non ce n’è una unitaria ma ciascuna norma ha la sua
specificità. non conosciute o erroneamente supposte”—>
ART 59 c.p. “circostanze non si fa riferimento
alle cause di giustificazione ma alle cause che escludono la pena (cioè non la diminuiscono, ma la
escludono proprio):
- Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente, anche se
da lui non conosciute o da lui per errore risente inesistenti. Quindi il profilo soggettivo
soccombe sotto il profilo oggettivo, questa è una norma di favore che si può applicare anche
oggettivamente onta che la situazione materiale
- se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena queste sono
sempre valutate a favore di lui (erroneo convincimento dell’esistenza di una causa di
giustificazione), tuttavia se si tratta di un errore determinato da colpa la punibilità non è esclusa
quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
colposo”:
ART 55 “eccesso quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli ART
50-51-52-53-54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità
oppure imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo”—> quindi se questi limiti vengono ecceduti l’eccesso
dipende solo dalla colpa. Due elementi da individuare: riscontro della colpa e verifica che la legge
preveda un illecito.
Eccesso doloso—> c’è l’intenzione, in questo caso il soggetto risponde del fatto doloso che ha
commesso (si applica la fattispecie dolosa).
dell’avente diritto”:
ART 50 “consenso non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col
consenso della persona che può validamente disporne. Elementi:
- carattere “libero” del consenso—> il consenso deve essere espresso in modo libero e non deve
essere quindi frutto di una violenza
- consenso tacito
- consenso putativo—> “penso che ci sia un consenso che invece non c’è”
- consenso presunto—> “presumo che il consenso ci sarebbe stato se”
- legittimazione a prestare il consenso
- carattere disponibile del diritto—> il consenso deve vertere su un diritto disponibile, nessuno
può disporre di beni che non sono disponibili (vita, incolumità personale entro i limiti stabiliti
dall’ART 5) che sono i diritti strettamente personali.
di un diritto o adempimento di un dovere”:
ART 51 “esercizio l’esercizio di un diritto o
l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della
pubblica autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il
pubblico ufficiale che ha dato l’ordine.
Risponde del reato anche chi ha eseguito l’ordine salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di
obbedire ad un ordine legittimo—> risponde sia chi l’ha ordinato sia colui che l’ha eseguito tranne
nel caso in cui chi l’ha eseguito fosse convinto di aver ricevuto un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato
sulla legittimità dell’ordine—> se l’ordine è legittimo vale la causa di giustificazione, se non è
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legittimo risponde il soggetto che l’ha emanato e chi l’ha eseguito tranne nel caso in cui la legge
non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine.
Elementi:
- concetto “ampio” di diritto
- fonti del diritto
- limiti interni e esterni all’esercizio del diritto
legittima”:
ART 52 “difesa non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa
ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. —> l’ordinamento decide di derogare
all’assunzione esclusiva da parte dell’ordinamento stesso della competenza a esercitare il potere
coercitivo post-delictum o pre-delictum. In questo caso il controllo penale non dipende dal potere
pubblico ma si ammette che possa essere il privato ad esercitarlo; tuttavia è eccezionale perché
altrimenti salterebbe la democrazia.
ES: Tizio è un agricoltore e nota che Caio gli sta rubando dei cavoli, allora insegue Caio. Caio
inseguito da Tizio a sua volta si difende da Caio aggredendolo. Caio non può dire di aver
esercitato a sua volta legittima difesa perché quella che Tizio gli sta apportando è un’offesa giusta
perché coperta dalla legittima difesa.
I requisiti devono essere severi perché è l’ambito più estremo per cui eccezionalmente si
riconosce all’individuo il diritto di difendersi, quando generalmente alla tutela dei beni
dell’individuo ci deve pensare l’ordinamento pubblico.
Elementi:
1) caratteristiche dell’aggressione (dalla quale ci si può difendere):
- oggetto dell’aggressione= deve causare un pericolo
- attualità del pericolo= il pericolo deve essere attuale, si deve trattare di un reato istantaneo
- ingiustizia dell’offesa= l’offesa deve essere ingiusta
reazione:
2) caratteristiche della
- necessità di reagire= implica che l’aggredito non abbia alternative
- rapporto di proporzione tra i beni= a prescindere dall’eccesso, non si può ad esempio usare la
violenza nei confronti di chi sta esercitando nei miei confronti una minaccia di gravità inferiore.
Ci deve essere proporzione tra interesse aggredito e quello leso da chi si difende.
difesa domestica”:
II comma dell’ART 52 “legittima nei casi previsti dall’ART 614 I e II comma,
sussiste il rapporto di proporzione di cui al I comma del presente articolo se taluno legittimamente
presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o un altro mezzo
idonea al fine di difendere 1) la propria o l’altrui incolumità 2) i beni propri o altrui quando non vi è
desistenza e vi è pericolo di aggressione.
Modifiche apportate dalla legge 36 del 2019:
- Problema interpretativo del II comma—> c’è una presunzione di proporzione tra beni tra di loro
sproporzionati; sul piano interpretativo si è tenuto di introdurre “sempre” (“…sussiste sempre il
rapporto di proporzione…”) che è un elemento rafforzativo per rinsaldare il carattere assoluto e
non relativo di quella presunzione (è così e basta).
- Inoltre con la riforma è stato introdotto il IV comma: “nei casi di cui al II e al III comma agisce
sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in
essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una
o più persone” —> in questo caso non si fa più riferimento all’elemento dell’attualità del
pericolo e alla necessità della difesa. Facoltà di utilizzo delle armi totalmente svincolata dai
requisiti che erano fondativi del diritto di legittima difesa.
NB: queste norme contraddicono l’esigenza di solidarietà prevista dalla Costituzione e quindi si
rischia di favorire l’individualismo e l’egoismo.
Aggiunta all’ART 55 (riforma del 2006)—> “Nei casi di cui ai commi II, III e IV dell’ART 52 la
punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per salvaguardia della propria o altrui incolumità
ha agito nelle condizioni di cui all’ART 61 I comma oppure in stato di grave turbamento derivante
dalla situazione di pericolo in atto”.
legittimo delle armi”:
ART 53 “uso
I COMMA= ferme le disposizioni contenute negli ART precedenti (51-52) non è punibile (in quanto
lecito) il pubblico ufficiale che al fine di adempire un dovere del proprio ufficio fa uso o ordina di
fare uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica quando:
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- vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza
- di vincere una resistenza all’autorità
- di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio,
disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona
II COMMA= la stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che legalmente richiesta dal
pubblico ufficiale gli presti assistenza.
NB: questa norma si applica quando non si può applicare l’ART 51 cioè quando l’uso delle armi
non è l’adempimento di un dovere imposto ma è in vista dell’adempimento di un dovere più
ampio. Disciplina i casi in cui si legittima l’uso delle armi fuori dalle ipotesi dell’adempimento di un
dovere preciso o dalle ipotesi che si tratti di legittima difesa.
Questa norma intende rispondere ad un aggressione che abbia connotati violenti.
La norma parla di 2 categorie di soggetti:
- I comma—> pubblico ufficiale (soggetto che è titolare di una funzione pubblica) che può
esercitare questa norma solo in attività relative al proprio ufficio—> per l’adempimento di
un’attività strumentale al raggiungimento di un obiettivo;
soggetti destinatari di un ordine ricevuto dal pubblico ufficiale
- II comma—> qualsiasi persona (privati) che presti assistenza al pubblico ufficiale, ma ciò deve
essere legalmente richiesto dal pubblico ufficiale.
di necessità”:
ART 54 “stato
I COMMA= non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di
salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, peric