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Procedura penale

Principi fondamentali del processo penale italiano

  • Diritto interno (C. e CPP)
  • Diritto generale
  • Diritto internazionale
  • Diritto pattizio

Il principio di eguaglianza (formale e sostanziale)

Art 3 Cost.: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, credo politico e condizioni sociali e personali” (anche per i cittadini non italiani).

Conseguenze:

  • Divieto di emanare leggi ad personam
  • Gratuito patrocinio (possibilità di difesa anche ai non abbienti)

Principi relativi alla giurisdizione penale

Art 24 C. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi” (colleg. al gratuito patrocinio).

* Nessuna pena può essere inflitta se non da organi giurisdizionali.

Principi relativi agli organi giurisdizionali

  • Art 25 Cost (precostituzione del giudice naturale)

Conseguenze: il giudice non può essere designato a posteriori in relazione a un determinato reato. Il cittadino può essere sempre giudicato da un organo individuato in astratto dalla legge e non designato per nuocergli.

  • La dislocazione degli uffici giudiziari è stabilita dalla legge.
  • Nessuno può essere giudicato da un istituto a cui è stata data competenza o che è stato istituito in seguito al fatto.
  • Art 101 C. (soggezione giudici soltanto alla legge): “La giustizia è amministrata in nome del popolo”

Ciò sancisce che la magistratura è indipendente da altri organi dello stato per quanto riguarda il potere giurisdizionale. La garanzia di indipendenza si divide in tre aspetti:

  • Indipendenza personale: obiettività e imparzialità del giudice
  • Indipendenza organica: ogni sezione monocratica o collegiale è indipendente dalle influenze delle altre
  • Riserva di giurisdizione: gli atti posti in essere da altri poteri dello stato non possono influenzare il giudice nell’esercizio delle sue facoltà
  • Art 102 Cost (divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali)

Conseguenze: il potere giurisdizionale è legato esclusivamente a magistrati ordinari. Solo in casi di determinate materie (minori) i giudici ordinari sono affiancati da idonei cittadini (tribunale minori).

Indipendenza della magistratura

  1. Art 104 Cost “La magistratura è un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere.”
  2. Art 105 Cost “Il Consiglio Superiore della Magistratura è l’unico competente in ordine di assunzione, assegnazione, promozione, trasferimenti e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati.”
  3. Art 107 “Inamovibilità giudice e il PM gode di garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario.”

Immutabilità del giudice “Dopo l’apertura di un giudizio penale il giudice monocratico o collegiale non può mutare a pena nullità del processo.”

Principi relativi all’imputato

  • Art 24 Cost (diritto di difesa) “La difesa è un diritto sacro in ogni stato e grado del procedimento” garantito da:
  • Investigazioni difensive
  • Difesa d’ufficio
  • Gratuito patrocinio
  • Art 27 Cost (presunzione di non colpevolezza) “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.”

Considerata sotto due profili:

  • Regola collegata al principio dell’onere della prova
  • Criterio relativo all’imputato e al suo trattamento durante il processo
  • Art 13 Cost (diritto di libertà personale): “La libertà personale è inviolabile.”

Da qui derivano vari elementi:

  • Riserva assoluta di legge: la restrizione della libertà personale è ammessa solo nei casi previsti dalla legge
  • Riserva all’autorità giudiziaria: solo il giudice può applicare questa restrizione nei modi e con le garanzie previste dalla legge
  • Obbligo di motivazione: tutti i provvedimenti di restrizione della libertà devono essere motivati
  • Eccezionalità dei casi in cui polizia giudiziaria può mettere in atto queste misure
  • Previsione dei termini massimi consentiti per la custodia

Art 26 Cost (estradabilità): “L’estradizione è consentita solo nei casi previsti dalle convenzioni internazionali. Essa non è applicata per delitti politici del cittadino e dello straniero.”

Principi relativi al processo penale

Divieto del giudice di procedere d’ufficio: “Solo il PM può prendere l’iniziativa dell’azione penale e può richiedere di adottare dei provvedimenti a carico di un soggetto al giudice.”

Quindi il giudice:

  • Non può procedere per fatti diversi da collegati all’esercizio dell’azione penale
  • Non può procedere d'ufficio per contestare nuove circostanze aggravanti o reati concorrenti

Principio della contestazione: “Nessuno può essere condannato per un fatto per il quale non sia stato posto in condizione di difendersi.”

Principio del contraddittorio: “La valenza processuale degli atti si istituisce davanti al giudice che è l’arbitro del confronto al quale l’imputato e il PM dovranno fornire i dati che avvalorano le loro tesi.”

Art. 358 CPP (principio della lealtà processuale): “Il PM deve effettuare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini.”

Art 192 CPP (principio del libero convincimento del giudice): “Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.”

Art. 111 C. (principio della motivazione): “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati in base a ciò si può chiedere infatti il riesame della prima decisione in appello o cassazione.”

Principio dell’oralità e della concentrazione:

  • Oralità: la prova non deve essere scritta ma deve essere acquisita in presenza del giudice, nel libero confronto delle parti ciò non è sempre vero perché in alcuni casi ci deve essere un’acquisizione anticipata delle prove in questo caso la prova sarà scritta e allegata al fascicolo dibattimentale.
  • Concentrazione: dovrebbe essere sufficiente una sola udienza per definire il giudizio, senza rinvio ad altra data, questo concetto opera anche per quanto concerne la deliberazione della sentenza e redazione della motivazione.

Art 114 CPP (principio di pubblicità): “È vietata la pubblicazione, con qualsiasi tipo di mezzo, di atti coperti dal segreto.”

Fasi segrete:

  • Indagini preliminari (PM e PG)
  • Alcuni atti svolti di fronte al GIP
  • Incidente probatorio
  • Udienza preliminare

Fasi pubbliche:

  • Dibattimento

Principio di parità tra accusa e difesa:

Fase procedimentale: il PM si trova in posizione privilegiata rispetto all’indagato poiché può svolgere una serie di indagini, in alcuni casi in segreto, per valutare se esercitare o no l’azione penale a carico di un soggetto (la situazione è un po' riequilibrata dal fatto che si possano esperire anche delle indagini difensive).

Fase processuale: reale parità tra accusa e difesa, il supervisore è il giudice.

Principio del favor rei: “Prevalenza assoluta degli interessi dell’imputato.” La sentenza di assoluzione si ha sia se il soggetto risulti essere innocente che se non sussistano prove a suo carico. Infatti, sta all’accusa (PM) provare la colpevolezza e alla difesa addurre le prove a discarico. Da qui discendono diverse applicazioni sempre a favore dell’imputato:

  • Concedibilità d’ufficio dei benefici: consistono in escamotage per evitare la detenzione, un esempio è la sospensione condizionale della pena e ciò viene concesso se per un certo arco di tempo si ha una buona condotta e ciò permette di evitare la reclusione, si dice d’ufficio perché può essere concesso da giudice anche senza richiesta del difensore.
  • Prevalenza della soluzione più favorevole: si ha quando il giudice che è chiamato a decidere non è unico ma collegiale (numero dispari).
  • Effetto estensivo delle impugnazioni: si ha nel caso in cui un reato è connesso a più persone, se uno dei due ad esempio chiede appello e l’altro no i benefici vanno ad entrambi, naturalmente se le condizioni sono favorevoli.

Principio del favor libertatis: “Solo il giudice può convalidare la limitazione della libertà personale.” Questo art. è la linea base anche per le misure pre-cautelari e cautelari.

  • Interrogatorio di garanzia: modo che viene dato al soggetto per esporre il suo pensiero al giudice; se questo non viene esperito si può arrivare fino alla nullità di tutto ciò che è stato appena fatto.
  • Giurisdizione per provvedimenti de libertate: i provvedimenti che riguardano la libertà personale del soggetto sono a carico esclusivo del giudice salvo rari casi.
  • Requisiti rigidi per disporre misure cautelari: la facoltà di scegliere a chi privare la libertà personale si basa su requisiti rigidi che sono stati descritti dal legislatore.
  • Custodia cautelare come estrema ratio: si deve applicare ad un soggetto non ancora condannato se le altre misure non sono applicabili.

Principio del ne bis in idem: “Un soggetto prosciolto o condannato con sentenza o decreto divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato titolo o circostanze.”

Per un giusto processo

Art. 111 Cost raccoglie 5 commi attraverso i quali si definisce il nostro sistema penale che è di tipo:

  • Civil law: sistema molto rigido dove una norma può essere mutata esclusivamente da una legge successiva di pari rango o di rango superiore.
  • Common law: non si ha un ordinamento rigido ma il tutto si genera con la giurisdizione.

I principi estrapolabili dall’articolo:

  1. Il giusto processo è regolato dalla legge riserva assoluta di legge.
  2. Arbitro del processo delle partiterzietà e imparzialità del giudice.
  3. Formazione della prova nel contraddittorio delle parti.
  4. Nei casi di consenso dell’imputato, (il consenso ammissibilità di eccezioni dell’imputato permette nei casi di rito abbreviato o patteggiamento l’utilizzo come prova delle uniche indagini svolte dal PM; l’impossibilità di dialettica nella formazione della prova riguarda l’utilizzabilità di atti irripetibili svolti da PM in assenza dell’indagato).
  5. Ammissibilità di eccezioni al rito ordinario purché riti speciali: espressamente previsti dalla legge e nel rispetto delle esigenze di formazione dialettica della prova salvo i casi previsti dove possono essere usate le prove acquisite dal PM tra le parti processuali ed in particolare il PM e la difesa.
  6. Parità: dell’imputato.
  7. Ragionevole durata del processo.
  8. Il soggetto sottoposto ad indagini deve essere informato, non sempre nell’immediato, delle accuse a suo carico, la discovery delle fonti di prova può essere limitata a quelle necessarie per consentire all’inquisito di difendersi sin dall’inizio.
  9. Possibilità di difesa: si concretizza nelle indagini difensive volte alla ricerca di fonti di prova che scagionino l’indagato da qui discerne anche il diritto di difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio.
  10. Messa in discussione dell’accusa mediante l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice dei testi dell’accusa, nonché l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova con proprie indagini difensive.
  11. Lingua comprensibile all’indagato o presenza di interprete.

Nuovo schema del procedimento penale

  • Processo: fase del procedimento che si svolge davanti al giudice e che consegue all’esercizio dell’azione penale, la persona in questa parte è l’imputato.
  • Procedimento: è la fase che inizia con l’acquisizione della notizia di reato e giunge all’esercizio dell’azione penale, il soggetto in questa parte è l’indagato.

L’iter è il seguente:

  • Indagini preliminari:
    • Acquisizione della notizia criminis
    • Assunzione delle fonti di prova
    • Eventuale adozione di misure cautelari reali o personali
  • Chiusura indagini preliminari:
    • Archiviazione
    • Rinvio a giudizio
  • Udienza preliminare:
    • Proscioglimento
    • Rinvio a giudizio dibattimentale
  • Dibattimento di primo grado:
    • Assoluzione
    • Condanna
  • Impugnazioni:
    • Appello e/o
    • Ricorso in cassazione

La giurisdizione ed il processo penale

Il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale o della misura di sicurezza. Le norme sono dirette a:

  • Accertamento del reato e inflizione della pena
  • Accertamento di pericolosità e applicazione delle norme di sicurezza
  • Esecuzione dei provvedimenti
  • Accertamento delle responsabilità civili connesse al reato e applicazione delle sanzioni conseguenti

Norma processuale penale: norma giuridica che regola lo svolgimento del procedimento penale. Il carattere processuale penale di una norma si deduce dal suo oggetto quindi:

  • È di diritto sostanziale ogni norma relativa alla richiesta punitiva dello stato
  • È di diritto processuale quella che si riferisce all’accertamento giudiziale di una richiesta punitiva

Le fonti del diritto processuale penale

Insieme di atti o fatti con base normativa idonei a fornire gli elementi per la costruzione dell’ordinamento giuridico statale:

  • Costituzione e le altre leggi costituzionali (ad esempio in tema di immunità)
  • Norme di diritto internazionale generale (ad esempio in tema di estradizione)
  • Norme di diritto internazionale pattizio
  • Leggi statali (legge in senso formale) redatte dal parlamento con accordo tra camera e senato, sono più facili da mutare rispetto a quelle costituzionali
  • Decreti legge (i decreti d’urgenza) e decreti legislativi (le leggi delegate) devono essere redatte dal governo devono però essere approvate dall’organo legislativo, il parlamento, in un determinato arco di tempo
  • Regolamenti

Efficacia del diritto processuale

Ogni norma processuale presenta dei limiti che sono di tre specie:

  • Relativi ai soggetti
  • Nello spazio
  • Nel tempo

Limiti relativi ai soggetti

La legge processuale penale non si applica verso determinati soggetti in virtù della loro posizione:

  • Pontefice: immunità totale
  • Capi di stati esteri ministri degli esteri e membri stranieri dei tribunali agenti diplomatici esteri militari appartenenti alle truppe N.A.T.O
  • Altre limitazioni: presidente della repubblica: gode di immunità per atti che riguardano la sua funzione, però risponde per reati che esulano dalle sue funzioni ed avanti alla corte costituzionale per reati di alto tradimento e di attentato alla costituzione
  • Membri del governo: hanno immunità per reati ministeriali membri del parlamento italiano: godono di immunità limitatamente alle opinioni espresse e ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni
  • Giudici della corte costituzionale: che godono di immunità sostanziale e processuale

Limiti relativi allo spazio

Regola della territorialità quindi si applica solo e unicamente sul territorio di stato.

Limiti relativi al tempo

Ogni legge processuale penale entra in vigore generalmente entro 15 giorni dalla emanazione non è soggetta al concetto di applicabilità al passato (retroattività) e resta in vigore finché:

  • Non venga abrogata da una legge successiva
  • Non sia dichiarata incostituzionale dalla corte costituzionale
  • Non abbia esaurito la sua efficacia

Sistemi processuali

  • Inquisitorio: (tipico degli stati autoritari)
    • Processo scritto e segreto
    • Mancanza di contraddittorio
    • Preminenza dei poteri dell’accusa
    • Giudice istruttore inquisitore (conduce la fase istruttoria e svolge la funzione d’accusa)
    • Prove scritte precostituite
    • Presunzione di colpevolezza
    • Ammissibilità di carcerazione preventiva
  • Accusatorio: (tipico degli stati democratici)
    • Parità tra accusa e difesa
    • Giudice terzo e imparziale
    • Oralità e pubblicità del dibattimento
    • Onere della prova da parte dell’accusa l’inerzia nel fornirle non presuppone la colpevolezza dell’imputato
    • Eccezionalità della custodia preventiva
  • Misto: (tipico del nostro ordinamento)
    • Combinazione dei caratteri dell’accusatorio e inquisitorio
    • Permette di conciliare le esigenze di repressione
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Novadelia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Cocco Giovanni.
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