Mezzi di ricerca della prova
Attività svolte a reperire mezzo di prova o fonti di prova
- Tipici: disciplinati dal C.P.P
- Atipici
- Atti a sorpresa e irripetibili
Ispezioni
L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose è disposta con decreto motivato. L'AG, quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato, può disporre rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Classificazione delle ispezioni
- A sorpresa
- Personali
- Locali
- Di cose
Ispezione personale
È possibile l'assistenza da parte di una persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 120). L'ispezione deve essere eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del pudore di chi vi è sottoposto. Può essere eseguita anche per mezzo di un medico e deve essere eseguita da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvo i casi di impossibilità o di urgenza assoluta o nel caso che le operazioni siano eseguite da persona esercente la professione sanitaria.
Ispezione di luoghi o di cose
Viene consegnata all'imputato o a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo copia del decreto che dispone tale accertamento. L'AG può ordinare, enunciando i motivi, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. Le ispezioni presso gli uffici dei difensori sono consentite solo quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati. Per una ispezione, una perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'AG (rappresentata dal giudice o dal PM durante le operazioni), con autorizzazione motivata del giudice, avvisa il consiglio dell'ordine forense dell'attività perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. Le formalità sono richieste a pena di nullità.
Perquisizioni
Definizione: attività volta a fornire il corpo del reato e in genere le cose pertinenti al reato, cioè quelle sulle quali o a mezzo delle quali fu commesso il reato e quelle che ne costituiscono il profitto, il prezzo o il prodotto o un mezzo di prova.
Perquisizione personale
Se vi è motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, è disposta perquisizione personale. Viene consegnata copia del decreto all'interessato, con avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 120). È eseguita nel rispetto della dignità e nei limiti del possibile del pudore di chi vi è sottoposto.
Perquisizione locale
Se vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo, ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato o dell'evaso, è disposta perquisizione locale. È disposta con decreto motivato o, nei casi in cui la P.G. agisce di propria iniziativa e quindi nelle ipotesi di flagranza di reato, l'urgenza dell'atto è incompatibile con la formalità del preventivo decreto del PM, ma in tale ipotesi il controllo di legalità del PM, anziché preventivo, diventa successivo essendo sottoposto il verbale di perquisizione a procedura di convalida.
Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con art. 259 e 260.
Formalità per le perquisizioni locali
Consegna di copia del decreto all'interessato o a chi ha la custodia del luogo; in mancanza di questi, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore, ovvero in mancanza al portiere o a chi ne fa le veci, con avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia purché questa sia prontamente reperibile e idonea (art. 120).
L'AG può disporre con decreto motivato che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Può ordinare, enunciando i motivi, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse.
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Diritto processuale penale - i mezzi di prova